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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel. dott.ssa Teresa Barillari Consigliere dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 839.2022 RGAC, vertente:
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Castrovillari, via Corso C.F._1
Garibaldi, n. 256, presso lo studio dell'avv. Vicenzo Viceconte che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
nato l'[...] a [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Castrovillari, via Ugo C.F._2
D'Atri n.24/26, presso lo studio dell'avv. Lidia Franco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Castrovillari, corso Garibaldi n. 333, presso lo
1 studio dell'avv. Riccardo Rosa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
Appellato nonchè
(Filiale di Cosenza) e e di Controparte_2 Controparte_3
, ora , in persona del Controparte_4 Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, e in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro tempore,
Appellati non costituiti sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere il proposto gravame e per l'effetto riformare l'impugnata così provvedendo: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;- nel merito, accogliere la domanda di usucapione avanzata da Parte_1
accertando e dichiarando che egli è unico ed esclusivo proprietario dei fondi rustici descritti in citazione, per averli acquistati per possesso ultraventennale, continuato, pacifico ed esclusivo;
- dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'appellante di tutte le iscrizioni ipotecarie gravanti sui fondi a favore del e di Controparte_2 CP_3 Controparte_3 CP_4 Controparte_7
e ordinando alla Conservatoria dei RR. II. Competente di
[...] Controparte_6
trascrivere l'emananda sentenza;
- condannare altresì l'appellato
[...]
alla restituzione di tutti gli importi eventualmente pretesi per Controparte_1
spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado, ove non venga accordata la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa;
- condannare al pagamento di spese ed onorari di entrambi i gradi Controparte_8
di giudizio: - in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda dell'appellante, compensare in tutto e in parte le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio per reciproca soccombenza”.
2 Per “Per tutto quanto premesso, considerato e Controparte_1 ritenuto nell'interesse del sig. ut supra rappresentato Controparte_1
e difeso e domiciliato, VOGLIA pertanto l'Ecc. Ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis, eccezione e difesa, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnativa e, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza formulata ai sensi degli artt. 283
e 351 c.p.c. per infondatezza dei motivi addotti;
- nel merito, rigettare la domanda del per infondatezza dei motivi sia in fatto che in Parte_1
diritto con ogni conseguenziale di legge anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e Cap, come per legge anche del presente giudizio d'Appello”.
Per “Con la presente comparsa si costituisce in giudizio Parte_2 Pt_2
il quale si riporta ai motivi di ricorso in appello, chiedendone l'integrale
[...] accoglimento”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< ha esposto che Parte_1
con scrittura privata del 17.4.1988, – in nome e per conto dei suoi Parte_2
genitori legittimi proprietari sig.ri e (deceduti ER Persona_2 prima dell'introduzione del presente giudizio) – gli aveva promesso di fargli acquistare la proprietà dei seguenti fondi rustici: a) Terreno in Comune di
Morano Calabro alla località Donna Calda – Ospedaletto, in catasto partita 565, foglio 36, particella 19, estesa are 53,40; b) Terreno in Comune di Morano
Calabro alla località Donna Calda -Ospedaletto, in catasto partita 565, foglio 36, particella 20, estesa are 26,20; c) Terreno in Comune di Morano Calabro alla località Donna Calda- Ospedaletto, della superficie di ha 34,20,40, da staccare mediante particella 32. Ha dedotto di aver interamente pagato il corrispettivo pattuito di lire 40.000e di essere stato immesso nel possesso dei fondi;
tuttavia, le parti non erano mai addivenute alla stipula del contratto definitivo. Ha quindi rappresentato: - di aver posseduto detti fondi, a far data dal 17.4.1988, animo
3 domini, pacificamente ed ininterrottamente, coltivandoli e traendone in via esclusiva tutti i frutti civili e naturali (in particolare ha riferito di averli utilizzati per il pascolo dei suoi animali e per l'estrazione di legname e di aver provveduto a recintarli con pali di legno e filo spinato); - di essere in seguito venuto a conoscenza dell'esistenza di tre iscrizioni ipotecarie a favore di istituti di credito gravanti sui beni in questione le quali, in virtù del principio della cd retroattività della usucapione della usucapione, non avrebbero potuto incidere negativamente sul riconoscimento del suo diritto di proprietà.
Sulla base di tali premesse ha concluso chiedendo: “a) accertare e dichiarare quale unico ed esclusivo proprietario dei fondi rustici descritti Parte_1
per averli acquistati per usucapione, tramite possesso ultraventennale,
[...] continuato, pacifico ed esclusivo;
b) dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti di tutte le iscrizioni ipotecarie gravanti sui fondi a favore del
[...]
Parte_3
e c) ordinare ai Conservatori dei
[...] Controparte_6
RR.II competente di trascrivere l'emananda sentenza;
d) condannare alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio le controparti o taluna di esse, in caso di loro opposizioni”.
2. Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso narrato e richiesto. In particolare, ha eccepito la totale carenza degli elementi necessari per il possesso ad usucapionem e che il germano Pt_2
al momento della stipula del contratto preliminare del 17.4.1988, non era
[...]
proprietario dei fondi per cui è causa, essendo i genitori ancora in vita all'epoca.
Ha infine rappresentato che detti terreni fin dal 1950, erano nel pieno ed eclusivo possesso della e che erano Controparte_9 stati sottoposti ad espropriazione immobiliare nell'ambito della procedura pendente presso l'intestato Ufficio n. 12/1990 r.g.e.
Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea e spiegato domanda riconvenzionale affinchè l'adito Tribunale, in via principale, dichiarasse che
è divenuto proprietario, anche dei beni rivendicati Controparte_1 dall'odierno attore, per effetto della successione legittima apertasi alla morte dei
4 sig.ri (deceduto il 17.7.2007 in San Marco Argentano) ed ER
(deceduta il 15.12.1998 in Castrovillari) con conseguente Persona_2
disposizione di scioglimento della comunione ordinaria tra i germani Pt_2
e e conseguente attribuzione dele quote ad essi
[...] Controparte_1
dovute, previa nomina di CTU;
in subordine, ha chiesto di obbligare il solo al pagamento, in restituzione, della somma rimessa dal Parte_2 Parte_1
se dovuta.
[...]
Si è altresì costituito in giudizio , il quale ha confermato in punto Parte_2 di fatto tutte le circostanze precisate dall'attore nell'atto introduttivo ed ha concluso dichiarando di non opporsi, sotto alcun profilo, all'accoglimento della domanda spiegata da quest'ultimo.
Il – filiale di Cosenza, la e di Controparte_2 Controparte_3
e la pur ritualmente evocate Controparte_4 Controparte_6
non si sono costituite e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 15.3.2013 il precedente G.I., non ravvisando una relazione di dipendenza della domanda di divisione ereditaria dallo stesso titolo dedotto in giudizio con la richiesta di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, ha dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto . Controparte_1
All'udienza del 10.11.2016 l'Avv. Lidia Franco, nell'interesse del convenuto ha esibito un contratto di affitto di fondi rustici, Controparte_1
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castrovillari in data 11.3.2004, stipulato nel 1998 dalla sig.ra (figlia dell'odierno convenuto CP_10
e i sig.ri ed ed avente ad Parte_2 ER Persona_2
oggetto i fondi per cui è causa. Ha rappresentato che detta documentazione era pervenuta a in data 24.6.2016 tramite una missiva Controparte_1
inviatagli dalla stessa sig.ra ed ha quindi chiesto di essere CP_10
rimessa in termini ex art. 153 c.p.c.
Con ordinanza del 14.11.2016 il precedente G.I. ha disposto l'espunzione dal fascicolo della menzionata documentazione, trattandosi di documento risalente
5 al 2004, seppure accompagnato da una missiva del 2016, dunque non sopravvenuto>>.
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 495/2022 del 19/20 aprile del 2022, rigettava la domanda di parte attrice e condannava la stessa al pagamento delle spese legali in favore di e compensava le spese di lite Controparte_1
nei rapporti processuali tra le altre parti.
In particolare, il Tribunale, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, esaminava la domanda di usucapione e la rigettava in quanto infondata.
Osservava il giudice di primo grado che, in effetti, l'attore aveva fondato la sua domanda di usucapione sull'acquisizione del possesso determinata dalla stipula di un contratto preliminare senza, tuttavia, fornire prova, come era suo onere fare, di atti di interversione del possesso.
Sotto tale profilo, il giudice di primo grado richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” salvo la dimostrazione di un'intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.”.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, nel caso di specie, non erano stati integrati atti di interversione qualificati ai fini della usucapione, non potendo, sotto tale profilo, assumere rilevanza la mera utilizzazione del fondo attraverso un'attività di coltivazione, raccolta di legname e pascolo di animali. Si trattava, del resto, di attività che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, erano insuscettibili di concretarsi in atti idonei ad esprimere l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
6 Né, tantomeno, le presunte opere, quali la realizzazione di una recinzione, sia pure evidenziate da parte attrice, potevano assumere rilevanza, considerato che lo steccato, per come dichiarato dallo stesso attore, era già presente, essendosi lo stesso limitato a realizzare interventi di mero rifacimento.
Peraltro, la circostanza del rifacimento dello steccato, non aveva trovato neppure riscontro probatorio, giacché i testi escussi sulla circostanza non avevano riferito di aver visto il intento a ricostruire tale manufatto. Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello , deducendo, che il Parte_4
Tribunale aveva male interpretato le risultanze processuali, facendo erronea falsa applicazione degli artt. 1158 c.c. e 116 c.p.c.
In particolare, il ha così argomentato: a) <per come chiaramente Parte_1 dedotto nell'atto introduttivo del giudizio il c.d. preliminare di compravendita datato 17.04.1988 (prescindendo da come lo si voglia qualificare) non è stato affatto prodotto a sostegno di “un'immissione in possesso” a favore del
o a prova di un qualsivoglia diritto acquisito. Per contro, veniva Parte_1
dedotto che il documento era stato prodotto al solo fine di dare indicazione certa della data di inizio dell'apprensione materiale del bene, tramutatasi, a seguito di specifici atti di interversione effettuati dal , in possesso Parte_1
continuo, pacifico, ininterrotto e inequivoco>>; b) <nei confronti dei Sig.ri
e e loro aventi causa, Egli ha sempre avuto ER Persona_2
un comportamento esteriorizzato atto a palesare che i terreni fossero suoi e di poterne godere e disporre a suo piacimento, avendone peraltro corrisposto (lo si deduce a conferma dell'animus domini) un lauto corrispettivo pari, all'epoca, a quaranta milioni di lire>>; c) L'utilizzo animo domini dei fondi può essere pacificamente individuato – contrariamente a quanto affermato dal primo
Giudice – nell'avervi in modo continuato ed indisturbato esercitato il pascolo con suoi animali (circostanza che gli ha altresì provocato contravvenzioni per aver violato taluni divieti), aver estratto legna, rifatta la recinzione>>; d)
<anche laddove si dovesse ritenere che – per come sostenuto nella impugnata sentenza – il avesse acquistato in virtù del “preliminare di Parte_1 compravendita” solo la detenzione dei terreni, è sicuramente provata la
7 interversione del possesso in ragione del comportamento univoco da lui tenuto per alcuni decenni dopo l'apprensione degli stessi. Egli ne ha avuto sicuramente
l'esclusiva disponibilità e godimento, né può ritenersi ragionevolmente che mancasse in lui la certezza di possederli per sé e non “nomine alieno”>>.
Assumeva, inoltre, che, contrariamente a quanto osservato dal giudice di primo grado, le deposizioni testimoniali dei testi e avrebbero Tes_1 Tes_2
dovuto ritenersi genuine, avendo gli stessi riferito del rifacimento di una recinzione, a nulla rilevando che da alcune dichiarazioni emergesse un rifacimento parziale e da altre un rifacimento totale dello steccato, trattandosi di circostanza insignificante ai fini di interesse. Secondo appellante ciò che assumeva rilevanza era la prova, raggiunta in giudizio, circa l'assunzione, a suo carico, di ogni onere, peso e investimento relativo al bene controverso.
Ha ulteriormente affermato il che, del resto, si è sempre preso cura dei Parte_1
terreni de quibus, percependone i frutti.
Lamentava, infine la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Assumeva, in proposito, che il Tribunale di Castrovillari avrebbe dovuto correttamente compensarle in ragione della reciproca soccombenza delle parti, considerato, da un lato, il rigetto della domanda principale e dall'altro la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di
[...]
. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio quest'ultimo eccependo, preliminarmente l'inammissibilità dell'appello “ai sensi della modifica introdotta con la Legge “Appello Filtro” approvata 08.08.2012”.
Nel merito, il ha evidenziato, prima di tutto, che il Controparte_1
aveva stipulato esclusivamente con il scrittura privata in Parte_1 Parte_2
data 17.04.1988 e non anche con i proprietari dei fondi, ed ER
, che, a quella data, erano ancora in vita. Ha proseguito, poi, Persona_2 deducendo che, sebbene questa scrittura fosse stata evocata dall'appellante a fondamento dell'inizio del suo possesso, si trattava a ben vedere di documento - di cui l'appellato non aveva alcuna conoscenza - che non poteva produrre alcun
8 effetto, considerato che non era proprietario dei beni di cui aveva Parte_2
disposto in favore del . Parte_1
ha, inoltre, evidenziato che i terreni de quibus, a Controparte_1
quella data, erano nel pieno ed esclusivo possesso della
[...]
, che li deteneva in forza di un contratto di Controparte_9
affitto e, divenuti beni indisponibili, non potevano essere, in ogni caso, usucapiti, almeno per il periodo dal 1950 al 2008, quando venivano restituiti ai germani e , eredi degli originari Parte_2 Controparte_1
proprietari.
Né, a suo dire, aveva trovato riscontro probatorio l'attività di utilizzazione di detti fondi da parte del , considerato che i fondi erano utilizzati Parte_1
dal' che vi ha svolto attività di rimboschimento e di taglio degli alberi CP_11
di alto fusto.
Tali circostanze, del resto, avevano trovato pieno riscontro probatorio nel corso dell'istruttoria svoltasi nel primo grado di giudizio.
Dalle deposizioni dei testi e dall'esame della documentazione era, infatti, emerso che:
1) il Corpo Forestale ha elevato verbali di contravvenzione al Parte_1
allorquando sconfinava in detti fondi introducendo il
[...] CP_12
pascolo;
2) detti terreni sono stati nel pieno possesso dell' Controparte_9
dall'anno 1950 la cui restituzione ai germani
[...] CP_1
e è avvenuta nell'anno 2008 come da verbale di riconsegna;
[...] Pt_2
3) i terreni di proprietà dei erano stati recintati dall' sin dagli anni CP_1 CP_11
in cui ne ha preso il possesso dovendo effettuare la piantagione di alberi di vario tipo per la tutela delle essenze legnose e pertanto era vietato, agli stessi proprietari, ed a chicchessia il pascolo e di effettuare lavori di recinzione;
4) non sono stati eseguiti tagli di alberi ad opera del , poiché tali Parte_1
interventi sono stati praticati eccezionalmente solo da parte dell' in CP_13
occasione della realizzazione dell'Elettrodotto.
9 Si è, altresì, costituito in giudizio aderendo alle conclusioni Parte_2
rassegnate dall' appellante.
Il (Filiale di Cosenza), la Controparte_2 Parte_3
il ritualmente citati, non si
[...] Controparte_14
sono costituiti nel giudizio.
All'udienza dell'1.10.2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate dalle parti note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_2
(Filiale di Cosenza), della , del Parte_3
, ora e del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in quanto pur ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio.
Sempre, in via preliminare, deve, poi, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata da . Controparte_1
L'eccezione deve essere disattesa.
Occorre precisare, in punto di interpretazione delle deduzioni svolte sul punto dall'appellato, in quanto poco chiare, che quest'ultimo sembra lamentare la circostanza che il abbia formulato domanda di usucapione in assenza Parte_1
di una specifica statuizione, sul punto, della sentenza impugnata, da cui discenderebbe l'inammissibilità dell'appello per violando la disposizione del cosiddetto “filtro in appello”1.
10 Orbene, al contrario di quanto confusamente lamentato dal , l'odierno CP_1
appellante ha specificamente impugnato la statuizione con la quale il giudice di prime cure, sulla base dell'iter logico giuridico seguito, ha rigettato la domanda di usucapione avanzata dall'attore2.
2. Passando ad esaminare il merito, deve rilevarsi che Parte_1
censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Castrovillari rigettato la domanda di usucapione sulla base, a suo dire, di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Non appare superfluo, premettere che, dalle emergenze dell'espletata prova per testi e dalle dichiarazioni delle stesse parti del giudizio, rileva come l'immissione del nel “possesso” dei terreni controversi sia avvenuta a Parte_1
seguito di “compromesso di vendita” (preliminare di vendita) del 17 aprile del
19883, allegato in atti.
Viene, allora, in rilievo la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la
e nuove in appello, fra l'altro non richieste, ed essendo incensurabile il comportamento del Giudice di prime cure sui capi di impugnazione, l'appello è inammissibile ed infondato>>. 2 Così nel
P.Q.M.
della sentenza impugnata: < attrice>> tra cui appunto la domanda di usucapione. 3 Si riporta il testo del citato compromesso di vendita: signori e il signor (…) che agisce nel presente Parte_5 Parte_2 compromesso in nome e per conto dei coniugi e , si ER Persona_2 stabilisce e stipula quanto segue: avendo il geometra ricevuto in carico di Parte_2 vendere un appezzamento di terreno di ha 35,00,00 di proprietà dei coniugi ER e , sito in località Piella Scannato Ospedaletto nel comune di Morano Calabro Persona_2 riportato in catasto alla partita 565 foglio 36 particella 19 (…), particella 20 (…) e parte della partita 564 foglio 36 particella 32 (…), con il presente compromesso vende al signor Parte_1 con ogni facoltà di fatto e di diritto la quantità di terreno già citata e per la
[...] precisione are 35,00,00 per il prezzo stabilito e convenuto di lire '40 milioni pagato subito alla firma del presente compromesso con assegno di conto corrente della IC di MA (…). La stipula dell'atto pubblico dovrà avvenire entro il 30/07/1988 e comunque dopo aver perfezionato il frazionamento della particella n. 32 del foglio 36 dalla quale dovranno staccarsi ha 34,20,40. (…)>>.
11 relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”, salvo la dimostrazione di un'intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.” (cfr. Cass. S.U. n.
7930/2008; e successivamente Cass. n. 9896/2010; Cass. n. 5211/2016; Cass. n.
29594/2021)).
Ebbene, nel caso di specie, l'onere, posto a carico del , consistente Parte_1
nella prova di atti di interversione idonei a manifestare il mutamento della detenzione in possesso, non può ritenersi raggiunto.
Occorre, innanzitutto, evidenziare l'irrilevanza, ai fini di interesse, delle attività, dedotte dal a fondamento della domanda di usucapione, consistenti nel Parte_1 pascolo, nell'allevamento, nella raccolta di legna e nella coltivazione.
Tali attività, infatti, secondo l'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, non sono idonee ad esprimere in modo inequivocabile l'intento di possedere ove siano assenti univoci indizi dai quali poter inferire che le stesse siano, in realtà, esercitate "uti dominus"4.
Né, rileva, per quanto rileva nella concreta fattispecie, la circostanza concernente il rifacimento, ad opera del , in tutto o in parte di recinzione già Parte_1
esistente.
12 Anche sotto tale profilo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è ravvisabile una piena ed indiscussa signoria di fatto su un terreno di ampie dimensioni - come quello nella specie - nella condotta di realizzazione di modeste opere accessorie quali, ad esempio, la ricostruzione di tratti di recinzione, poiché attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondente all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della res per usucapione5.
Del resto, la circostanza che una recinzione circondasse, da tempo immemore, i terreni per cui è causa e che fosse stata realizzata dall'Afor (Corpo Forestale) al tempo in cui le erano stati concessi in godimento i beni (dal 1950 al 2008 circa), trova riscontro probatorio nelle dichiarazioni testimoniali in atti.
Ed invero, il teste ex dipendente in servizio presso il Testimone_3
Corpo Forestale di Morano - interrogato sul cap. 12) II memoria ex art. 183
c.p.c. di parte attrice (“Vero che i terreni di proprietà erano Parte_6
CP_1 stati recintati dall' ed era vietato agli stessi proprietari ed a chicchessia di effettuare lavori di recinzione”) ha dichiarato che: <i terreni erano recintati in CP_1 periodo risalente dall' tanto è vero che i paletti, sia pure malandati, ci sono ancora>>.
Parimenti in sede di interrogatorio formale, ha confermato la Parte_2
circostanza relativa all'esistenza di una recinzione pregressa, sebbene in parte divelta6.
Non appaiono, al contrario, significative in senso contrario le dichiarazioni rilasciate dai testi di parte attrice, in parte irrilevanti ed in parte generiche.
Nel dettaglio, - interrogato sui capitoli di prova n.1/3 Testimone_4
(“Vero che il sig. possiede, in via esclusiva, a far data dal Parte_1
17.4.1988, i terreni siti in località Donna Calda -Ospedaletto di Morano
Calabro, individuati in catasto al foglio 36, partita 565, particelle 19,20 e 32?”;
“Vero che i terreni di cui trattasi sono stati recintati e che la recinzione è stata
13 rifatta più volte nel corso dell'ultimo ventennio, su commissione del sig.
) della memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice – ha Parte_1
dichiarato: <E' vera la circostanza ho dei terreni per pascolo confinanti e ho visto il sig. su quei fondi sin dal 1988>>; <Per quanto a Parte_1
mia conoscenza, la recinzione, risalente nel tempo, è stata rifatta e sistemata più volte dal sig. che ha apposto dei paletti nuovi e del filo Parte_1
spinato>> (cfr. verbale ud. 18 luglio 2014).
A sua volta, (marito di una cognata dell'attore), sui medesimi Testimone_5
capitoli di prova, ha riferito rispettivamente che: <so che il sig. Parte_1
possiede quei terreni dal 1987/1988, alleva i bovini in questi fondi e so che ha subito un bel po' di contravvenzioni dal Corpo Forestale dello Stato, sempre in relazione all'attività di pascolo (…)>>; <so che c'era una recinzione fatiscente, ma non so chi l'avesse realizzata. Negli anni 87/88 il sig. Parte_1
ha apposto una nuova recinzione. Non so com'è attualmente la recinzione, ma fino a 4/5 anni fa la recinzione era in buono stato>> (cfr. verbale di udienza del
18 luglio 2014).
Ebbene, alcuna rilevanza può riconoscersi alle richiamate dichiarazioni testimoniali laddove fanno riferimento ad un “possesso” dei beni da parte del trattandosi di valutazioni, peraltro di ordine giuridico, non consentita Parte_1
ai testi, le cui dichiarazioni devono infatti vertere sull'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica, in applicazione del principio secondo cui la prova per testi deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi.
Ciò che emerge da dette dichiarazioni è certamente un'attività di pascolo da parte dell'odierno appellante. Trattasi, secondo quanto già evidenziato, di attività inidonea ad integrare un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Quanto, specificamente, alla recinzione non può non rilevarsi che trattandosi di un manufatto preesistente, da altri apposto, il suo rifacimento o sostituzione concretizza un'attività del non sufficiente ad assurgere ad atto di Parte_1
manifestazione di un possesso ad excludendum alios e, dunque a concretizzare un atto di interversio della detenzione in possesso
14 Deve, peraltro, evidenziarsi il teste che il non fornisce alcuna Tes_2
indicazione sotto il profilo temporale, essendosi limitato a riferire che la stessa
<è stata rifatta e sistemata più volte>>.
Né, tanto meno, la circostanza, sia pure riferita dal teste, in ordine all'aggiunta, da parte del , di filo spinato, ha trovato collocazione temporale. Parte_1
Sebbene, infatti, la circostanza relativa all'aggiunta di filo spinato, in astratto, potrebbe essere idonea ad integrare atto di interversione - in quanto qualificabile alla stregua di “offendicula” rientranti tra gli accorgimenti del proprietario volti a manifestare nei confronti di chiunque il divieto di accedere al fondo - non può, tuttavia, in concreto, assumere alcuna rilevanza, stante l'assenza di qualsivoglia riferimento temporale in grado di attestare l'inizio di un possesso qualificato.
Anche a voler considerare storicamente certa la circostanza che il filo spinato sia stato apposto dal , in ogni caso, l'unico riferimento temporale ad essa Parte_1
relativo è ricavabile dalla relazione illustrativa della procedura esecutiva
(promossa da IC contro i coniugi allegata in atti), le cui Parte_6
operazioni si sono svolte nell'anno 2001, ove il fondo viene descritto in tali termini: <Il fondo risulta in buona parte recintato con pali di legno e filo spinato>>.
Ebbene collocando l'apposizione del filo spinato nel 2001 - tenuto conto dell'introduzione del giudizio nell'anno 2012 - non sarebbe, comunque, decorso il termine utile, richiesto dalla legge, ai fini del compimento dell'usucapione.
Deve, dunque, escludersi che le attività dedotte dal , a sostegno della Parte_1
domanda, pur unitamente considerate, assurgano a comportamenti quantitativamente e qualitativamente corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della res per usucapione.
Deve, infine, essere disattesa la censura concernente la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio7.
15 Ed invero, il giudice di prime cure, facendo esatta applicazione del principio della soccombenza, ha condannato il al pagamento delle spese di Parte_1
primo grado in favore di , non rilevando nei Controparte_1
confronti del la declaratoria di inammissibilità della domanda Parte_1
riconvenzionale da quest'ultimo spiegata nei confronti di CP_15
Dagli esposti rilievi consegue, assorbita ogni altra questione, la conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di Parte_1
e (che ha aderito ai motivi di appello proposti dal
[...] Parte_2
primo) e si liquidano - avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi euro 4.995,5 per compensi professionali (valore della causa euro 57.853,83 – reddito dominicale di ciascuna particella x 200 ai sensi dell'art. 15 c.p.c. – scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00, valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione - cfr. Cass. Ord. n.29857/2023 - e fase decisori, con riduzione del
50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge.
Null'altro deve disporsi sulle spese in ragione della contumacia del
[...]
e della e di Controparte_16 Controparte_3 [...]
, oggi e della Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in persona dei rispettivi legali rappresentanti.
[...]
16 Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, ( Filiale di Cosenza) Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
e e di , ora Controparte_3 Controparte_4 [...]
e in persona dei rispettivi legali Controparte_5 Controparte_6
rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
495/2022 del 19/20 aprile 2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del Filiale di Cosenza-, della Controparte_2 [...]
di , ora Parte_3 Controparte_4 CP_5
e di in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_6
rappresentanti pro tempore;
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento in solido, in Parte_1 Parte_2
favore di , delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1
che si liquidano in euro 4.995,5 per compenso professionale, oltre rim. forf.
15%, iva e cpa, come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
30.5.2002, n. 115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 13.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così alla pag.4 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
<< Il ancora una volta, temerariamente, ha convenuto in giudizio il Parte_1
con la pretesa domanda di “Usucapione” per la quale non vi Controparte_1
è stata precisa e puntuale pronuncia nella sentenza appellata per aver rigettato integralmente le domande di parte attrice e condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in Controparte_1 complessivi € 3.900,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge e compensazione delle spese di lite tra e e le spese di Parte_1 Parte_2 lite tra e Per tutto quanto rilevato nel Controparte_1 Parte_2 comportamento del e per i motivi addotti, preliminarmente, Parte_1 l'Appello proposto è inammissibile ai sensi della modifica introdotta con la Legge
“Appello Filtro” approvata 08.08.2012. Pertanto, non potendosi assumere prove diverse 4 In tema di coltivazione cfr., ad esempio, Cass. n. 6123/2020 << Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario >>; sull'attività di pascolo: di fatto su un terreno di ampia dimensione (nella specie, trecento ettari) nella condotta di conduzione al pascolo di un numero esiguo di bovini (nella specie, dieci), nonché nella realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione per non far disperdere gli animali e il riadattamento di un manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della "res" per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario>> (Cass civ n. 25948 del 2014). 5 Cfr. Cass civ n. 25948 del 2014 la cui massima è riportata per esteso nella nota precedente. 6 Così in sede di audizione: <<<< la recinzione era già stata realizzata e non so dire se sia CP_ stata realizzata dall' Posso specificare che in parte la recinzione era stata divelta>> (cfr. verbale di audizione del 18 luglio 2014). 7 Così nelle conclusioni dell'atto di appello: <in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda dell'appellante, compensare in tutto e in parte le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio per reciproca soccombenza>>. 8 Nella sentenza impugna, alla pag. 6, n. 8, relativamente al regolamento delle spese processuali si legge: << Stante la declaratoria di inammissibilità, tramite il sopra indicato provvedimento (ord. G.I. del 15.3.2023) della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_2
(con motivazioni che meritano di essere confermate e da intendersi qui interamente richiamate) appare congruo operare anche in tal caso l'integrale compensazione delle spese tra le parti” (l'ordinanza del 15.03.2013 dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ritenendo non Controparte_1 ravvisabile una relazione di dipendenza della domanda di divisione ereditaria dal titolo dedotto in giudizio con la richiesta di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, e disponeva il prosieguo del giudizio per la domanda di usucapione).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel. dott.ssa Teresa Barillari Consigliere dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 839.2022 RGAC, vertente:
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Castrovillari, via Corso C.F._1
Garibaldi, n. 256, presso lo studio dell'avv. Vicenzo Viceconte che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
nato l'[...] a [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Castrovillari, via Ugo C.F._2
D'Atri n.24/26, presso lo studio dell'avv. Lidia Franco, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Castrovillari, corso Garibaldi n. 333, presso lo
1 studio dell'avv. Riccardo Rosa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
Appellato nonchè
(Filiale di Cosenza) e e di Controparte_2 Controparte_3
, ora , in persona del Controparte_4 Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, e in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro tempore,
Appellati non costituiti sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere il proposto gravame e per l'effetto riformare l'impugnata così provvedendo: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;- nel merito, accogliere la domanda di usucapione avanzata da Parte_1
accertando e dichiarando che egli è unico ed esclusivo proprietario dei fondi rustici descritti in citazione, per averli acquistati per possesso ultraventennale, continuato, pacifico ed esclusivo;
- dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'appellante di tutte le iscrizioni ipotecarie gravanti sui fondi a favore del e di Controparte_2 CP_3 Controparte_3 CP_4 Controparte_7
e ordinando alla Conservatoria dei RR. II. Competente di
[...] Controparte_6
trascrivere l'emananda sentenza;
- condannare altresì l'appellato
[...]
alla restituzione di tutti gli importi eventualmente pretesi per Controparte_1
spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado, ove non venga accordata la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa;
- condannare al pagamento di spese ed onorari di entrambi i gradi Controparte_8
di giudizio: - in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda dell'appellante, compensare in tutto e in parte le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio per reciproca soccombenza”.
2 Per “Per tutto quanto premesso, considerato e Controparte_1 ritenuto nell'interesse del sig. ut supra rappresentato Controparte_1
e difeso e domiciliato, VOGLIA pertanto l'Ecc. Ma Corte di Appello di
Catanzaro, contrariis reiectis, eccezione e difesa, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnativa e, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza formulata ai sensi degli artt. 283
e 351 c.p.c. per infondatezza dei motivi addotti;
- nel merito, rigettare la domanda del per infondatezza dei motivi sia in fatto che in Parte_1
diritto con ogni conseguenziale di legge anche in ordine alle spese. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e Cap, come per legge anche del presente giudizio d'Appello”.
Per “Con la presente comparsa si costituisce in giudizio Parte_2 Pt_2
il quale si riporta ai motivi di ricorso in appello, chiedendone l'integrale
[...] accoglimento”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
< ha esposto che Parte_1
con scrittura privata del 17.4.1988, – in nome e per conto dei suoi Parte_2
genitori legittimi proprietari sig.ri e (deceduti ER Persona_2 prima dell'introduzione del presente giudizio) – gli aveva promesso di fargli acquistare la proprietà dei seguenti fondi rustici: a) Terreno in Comune di
Morano Calabro alla località Donna Calda – Ospedaletto, in catasto partita 565, foglio 36, particella 19, estesa are 53,40; b) Terreno in Comune di Morano
Calabro alla località Donna Calda -Ospedaletto, in catasto partita 565, foglio 36, particella 20, estesa are 26,20; c) Terreno in Comune di Morano Calabro alla località Donna Calda- Ospedaletto, della superficie di ha 34,20,40, da staccare mediante particella 32. Ha dedotto di aver interamente pagato il corrispettivo pattuito di lire 40.000e di essere stato immesso nel possesso dei fondi;
tuttavia, le parti non erano mai addivenute alla stipula del contratto definitivo. Ha quindi rappresentato: - di aver posseduto detti fondi, a far data dal 17.4.1988, animo
3 domini, pacificamente ed ininterrottamente, coltivandoli e traendone in via esclusiva tutti i frutti civili e naturali (in particolare ha riferito di averli utilizzati per il pascolo dei suoi animali e per l'estrazione di legname e di aver provveduto a recintarli con pali di legno e filo spinato); - di essere in seguito venuto a conoscenza dell'esistenza di tre iscrizioni ipotecarie a favore di istituti di credito gravanti sui beni in questione le quali, in virtù del principio della cd retroattività della usucapione della usucapione, non avrebbero potuto incidere negativamente sul riconoscimento del suo diritto di proprietà.
Sulla base di tali premesse ha concluso chiedendo: “a) accertare e dichiarare quale unico ed esclusivo proprietario dei fondi rustici descritti Parte_1
per averli acquistati per usucapione, tramite possesso ultraventennale,
[...] continuato, pacifico ed esclusivo;
b) dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti di tutte le iscrizioni ipotecarie gravanti sui fondi a favore del
[...]
Parte_3
e c) ordinare ai Conservatori dei
[...] Controparte_6
RR.II competente di trascrivere l'emananda sentenza;
d) condannare alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio le controparti o taluna di esse, in caso di loro opposizioni”.
2. Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso narrato e richiesto. In particolare, ha eccepito la totale carenza degli elementi necessari per il possesso ad usucapionem e che il germano Pt_2
al momento della stipula del contratto preliminare del 17.4.1988, non era
[...]
proprietario dei fondi per cui è causa, essendo i genitori ancora in vita all'epoca.
Ha infine rappresentato che detti terreni fin dal 1950, erano nel pieno ed eclusivo possesso della e che erano Controparte_9 stati sottoposti ad espropriazione immobiliare nell'ambito della procedura pendente presso l'intestato Ufficio n. 12/1990 r.g.e.
Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea e spiegato domanda riconvenzionale affinchè l'adito Tribunale, in via principale, dichiarasse che
è divenuto proprietario, anche dei beni rivendicati Controparte_1 dall'odierno attore, per effetto della successione legittima apertasi alla morte dei
4 sig.ri (deceduto il 17.7.2007 in San Marco Argentano) ed ER
(deceduta il 15.12.1998 in Castrovillari) con conseguente Persona_2
disposizione di scioglimento della comunione ordinaria tra i germani Pt_2
e e conseguente attribuzione dele quote ad essi
[...] Controparte_1
dovute, previa nomina di CTU;
in subordine, ha chiesto di obbligare il solo al pagamento, in restituzione, della somma rimessa dal Parte_2 Parte_1
se dovuta.
[...]
Si è altresì costituito in giudizio , il quale ha confermato in punto Parte_2 di fatto tutte le circostanze precisate dall'attore nell'atto introduttivo ed ha concluso dichiarando di non opporsi, sotto alcun profilo, all'accoglimento della domanda spiegata da quest'ultimo.
Il – filiale di Cosenza, la e di Controparte_2 Controparte_3
e la pur ritualmente evocate Controparte_4 Controparte_6
non si sono costituite e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 15.3.2013 il precedente G.I., non ravvisando una relazione di dipendenza della domanda di divisione ereditaria dallo stesso titolo dedotto in giudizio con la richiesta di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, ha dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto . Controparte_1
All'udienza del 10.11.2016 l'Avv. Lidia Franco, nell'interesse del convenuto ha esibito un contratto di affitto di fondi rustici, Controparte_1
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castrovillari in data 11.3.2004, stipulato nel 1998 dalla sig.ra (figlia dell'odierno convenuto CP_10
e i sig.ri ed ed avente ad Parte_2 ER Persona_2
oggetto i fondi per cui è causa. Ha rappresentato che detta documentazione era pervenuta a in data 24.6.2016 tramite una missiva Controparte_1
inviatagli dalla stessa sig.ra ed ha quindi chiesto di essere CP_10
rimessa in termini ex art. 153 c.p.c.
Con ordinanza del 14.11.2016 il precedente G.I. ha disposto l'espunzione dal fascicolo della menzionata documentazione, trattandosi di documento risalente
5 al 2004, seppure accompagnato da una missiva del 2016, dunque non sopravvenuto>>.
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 495/2022 del 19/20 aprile del 2022, rigettava la domanda di parte attrice e condannava la stessa al pagamento delle spese legali in favore di e compensava le spese di lite Controparte_1
nei rapporti processuali tra le altre parti.
In particolare, il Tribunale, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, esaminava la domanda di usucapione e la rigettava in quanto infondata.
Osservava il giudice di primo grado che, in effetti, l'attore aveva fondato la sua domanda di usucapione sull'acquisizione del possesso determinata dalla stipula di un contratto preliminare senza, tuttavia, fornire prova, come era suo onere fare, di atti di interversione del possesso.
Sotto tale profilo, il giudice di primo grado richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” salvo la dimostrazione di un'intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.”.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, nel caso di specie, non erano stati integrati atti di interversione qualificati ai fini della usucapione, non potendo, sotto tale profilo, assumere rilevanza la mera utilizzazione del fondo attraverso un'attività di coltivazione, raccolta di legname e pascolo di animali. Si trattava, del resto, di attività che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, erano insuscettibili di concretarsi in atti idonei ad esprimere l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
6 Né, tantomeno, le presunte opere, quali la realizzazione di una recinzione, sia pure evidenziate da parte attrice, potevano assumere rilevanza, considerato che lo steccato, per come dichiarato dallo stesso attore, era già presente, essendosi lo stesso limitato a realizzare interventi di mero rifacimento.
Peraltro, la circostanza del rifacimento dello steccato, non aveva trovato neppure riscontro probatorio, giacché i testi escussi sulla circostanza non avevano riferito di aver visto il intento a ricostruire tale manufatto. Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello , deducendo, che il Parte_4
Tribunale aveva male interpretato le risultanze processuali, facendo erronea falsa applicazione degli artt. 1158 c.c. e 116 c.p.c.
In particolare, il ha così argomentato: a) <per come chiaramente Parte_1 dedotto nell'atto introduttivo del giudizio il c.d. preliminare di compravendita datato 17.04.1988 (prescindendo da come lo si voglia qualificare) non è stato affatto prodotto a sostegno di “un'immissione in possesso” a favore del
o a prova di un qualsivoglia diritto acquisito. Per contro, veniva Parte_1
dedotto che il documento era stato prodotto al solo fine di dare indicazione certa della data di inizio dell'apprensione materiale del bene, tramutatasi, a seguito di specifici atti di interversione effettuati dal , in possesso Parte_1
continuo, pacifico, ininterrotto e inequivoco>>; b) <nei confronti dei Sig.ri
e e loro aventi causa, Egli ha sempre avuto ER Persona_2
un comportamento esteriorizzato atto a palesare che i terreni fossero suoi e di poterne godere e disporre a suo piacimento, avendone peraltro corrisposto (lo si deduce a conferma dell'animus domini) un lauto corrispettivo pari, all'epoca, a quaranta milioni di lire>>; c) L'utilizzo animo domini dei fondi può essere pacificamente individuato – contrariamente a quanto affermato dal primo
Giudice – nell'avervi in modo continuato ed indisturbato esercitato il pascolo con suoi animali (circostanza che gli ha altresì provocato contravvenzioni per aver violato taluni divieti), aver estratto legna, rifatta la recinzione>>; d)
<anche laddove si dovesse ritenere che – per come sostenuto nella impugnata sentenza – il avesse acquistato in virtù del “preliminare di Parte_1 compravendita” solo la detenzione dei terreni, è sicuramente provata la
7 interversione del possesso in ragione del comportamento univoco da lui tenuto per alcuni decenni dopo l'apprensione degli stessi. Egli ne ha avuto sicuramente
l'esclusiva disponibilità e godimento, né può ritenersi ragionevolmente che mancasse in lui la certezza di possederli per sé e non “nomine alieno”>>.
Assumeva, inoltre, che, contrariamente a quanto osservato dal giudice di primo grado, le deposizioni testimoniali dei testi e avrebbero Tes_1 Tes_2
dovuto ritenersi genuine, avendo gli stessi riferito del rifacimento di una recinzione, a nulla rilevando che da alcune dichiarazioni emergesse un rifacimento parziale e da altre un rifacimento totale dello steccato, trattandosi di circostanza insignificante ai fini di interesse. Secondo appellante ciò che assumeva rilevanza era la prova, raggiunta in giudizio, circa l'assunzione, a suo carico, di ogni onere, peso e investimento relativo al bene controverso.
Ha ulteriormente affermato il che, del resto, si è sempre preso cura dei Parte_1
terreni de quibus, percependone i frutti.
Lamentava, infine la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Assumeva, in proposito, che il Tribunale di Castrovillari avrebbe dovuto correttamente compensarle in ragione della reciproca soccombenza delle parti, considerato, da un lato, il rigetto della domanda principale e dall'altro la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di
[...]
. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio quest'ultimo eccependo, preliminarmente l'inammissibilità dell'appello “ai sensi della modifica introdotta con la Legge “Appello Filtro” approvata 08.08.2012”.
Nel merito, il ha evidenziato, prima di tutto, che il Controparte_1
aveva stipulato esclusivamente con il scrittura privata in Parte_1 Parte_2
data 17.04.1988 e non anche con i proprietari dei fondi, ed ER
, che, a quella data, erano ancora in vita. Ha proseguito, poi, Persona_2 deducendo che, sebbene questa scrittura fosse stata evocata dall'appellante a fondamento dell'inizio del suo possesso, si trattava a ben vedere di documento - di cui l'appellato non aveva alcuna conoscenza - che non poteva produrre alcun
8 effetto, considerato che non era proprietario dei beni di cui aveva Parte_2
disposto in favore del . Parte_1
ha, inoltre, evidenziato che i terreni de quibus, a Controparte_1
quella data, erano nel pieno ed esclusivo possesso della
[...]
, che li deteneva in forza di un contratto di Controparte_9
affitto e, divenuti beni indisponibili, non potevano essere, in ogni caso, usucapiti, almeno per il periodo dal 1950 al 2008, quando venivano restituiti ai germani e , eredi degli originari Parte_2 Controparte_1
proprietari.
Né, a suo dire, aveva trovato riscontro probatorio l'attività di utilizzazione di detti fondi da parte del , considerato che i fondi erano utilizzati Parte_1
dal' che vi ha svolto attività di rimboschimento e di taglio degli alberi CP_11
di alto fusto.
Tali circostanze, del resto, avevano trovato pieno riscontro probatorio nel corso dell'istruttoria svoltasi nel primo grado di giudizio.
Dalle deposizioni dei testi e dall'esame della documentazione era, infatti, emerso che:
1) il Corpo Forestale ha elevato verbali di contravvenzione al Parte_1
allorquando sconfinava in detti fondi introducendo il
[...] CP_12
pascolo;
2) detti terreni sono stati nel pieno possesso dell' Controparte_9
dall'anno 1950 la cui restituzione ai germani
[...] CP_1
e è avvenuta nell'anno 2008 come da verbale di riconsegna;
[...] Pt_2
3) i terreni di proprietà dei erano stati recintati dall' sin dagli anni CP_1 CP_11
in cui ne ha preso il possesso dovendo effettuare la piantagione di alberi di vario tipo per la tutela delle essenze legnose e pertanto era vietato, agli stessi proprietari, ed a chicchessia il pascolo e di effettuare lavori di recinzione;
4) non sono stati eseguiti tagli di alberi ad opera del , poiché tali Parte_1
interventi sono stati praticati eccezionalmente solo da parte dell' in CP_13
occasione della realizzazione dell'Elettrodotto.
9 Si è, altresì, costituito in giudizio aderendo alle conclusioni Parte_2
rassegnate dall' appellante.
Il (Filiale di Cosenza), la Controparte_2 Parte_3
il ritualmente citati, non si
[...] Controparte_14
sono costituiti nel giudizio.
All'udienza dell'1.10.2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate dalle parti note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_2
(Filiale di Cosenza), della , del Parte_3
, ora e del Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in quanto pur ritualmente citati non si sono costituiti in giudizio.
Sempre, in via preliminare, deve, poi, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata da . Controparte_1
L'eccezione deve essere disattesa.
Occorre precisare, in punto di interpretazione delle deduzioni svolte sul punto dall'appellato, in quanto poco chiare, che quest'ultimo sembra lamentare la circostanza che il abbia formulato domanda di usucapione in assenza Parte_1
di una specifica statuizione, sul punto, della sentenza impugnata, da cui discenderebbe l'inammissibilità dell'appello per violando la disposizione del cosiddetto “filtro in appello”1.
10 Orbene, al contrario di quanto confusamente lamentato dal , l'odierno CP_1
appellante ha specificamente impugnato la statuizione con la quale il giudice di prime cure, sulla base dell'iter logico giuridico seguito, ha rigettato la domanda di usucapione avanzata dall'attore2.
2. Passando ad esaminare il merito, deve rilevarsi che Parte_1
censura la sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Castrovillari rigettato la domanda di usucapione sulla base, a suo dire, di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Non appare superfluo, premettere che, dalle emergenze dell'espletata prova per testi e dalle dichiarazioni delle stesse parti del giudizio, rileva come l'immissione del nel “possesso” dei terreni controversi sia avvenuta a Parte_1
seguito di “compromesso di vendita” (preliminare di vendita) del 17 aprile del
19883, allegato in atti.
Viene, allora, in rilievo la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la
e nuove in appello, fra l'altro non richieste, ed essendo incensurabile il comportamento del Giudice di prime cure sui capi di impugnazione, l'appello è inammissibile ed infondato>>. 2 Così nel
P.Q.M.
della sentenza impugnata: < attrice>> tra cui appunto la domanda di usucapione. 3 Si riporta il testo del citato compromesso di vendita: signori e il signor (…) che agisce nel presente Parte_5 Parte_2 compromesso in nome e per conto dei coniugi e , si ER Persona_2 stabilisce e stipula quanto segue: avendo il geometra ricevuto in carico di Parte_2 vendere un appezzamento di terreno di ha 35,00,00 di proprietà dei coniugi ER e , sito in località Piella Scannato Ospedaletto nel comune di Morano Calabro Persona_2 riportato in catasto alla partita 565 foglio 36 particella 19 (…), particella 20 (…) e parte della partita 564 foglio 36 particella 32 (…), con il presente compromesso vende al signor Parte_1 con ogni facoltà di fatto e di diritto la quantità di terreno già citata e per la
[...] precisione are 35,00,00 per il prezzo stabilito e convenuto di lire '40 milioni pagato subito alla firma del presente compromesso con assegno di conto corrente della IC di MA (…). La stipula dell'atto pubblico dovrà avvenire entro il 30/07/1988 e comunque dopo aver perfezionato il frazionamento della particella n. 32 del foglio 36 dalla quale dovranno staccarsi ha 34,20,40. (…)>>.
11 relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”, salvo la dimostrazione di un'intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.” (cfr. Cass. S.U. n.
7930/2008; e successivamente Cass. n. 9896/2010; Cass. n. 5211/2016; Cass. n.
29594/2021)).
Ebbene, nel caso di specie, l'onere, posto a carico del , consistente Parte_1
nella prova di atti di interversione idonei a manifestare il mutamento della detenzione in possesso, non può ritenersi raggiunto.
Occorre, innanzitutto, evidenziare l'irrilevanza, ai fini di interesse, delle attività, dedotte dal a fondamento della domanda di usucapione, consistenti nel Parte_1 pascolo, nell'allevamento, nella raccolta di legna e nella coltivazione.
Tali attività, infatti, secondo l'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, non sono idonee ad esprimere in modo inequivocabile l'intento di possedere ove siano assenti univoci indizi dai quali poter inferire che le stesse siano, in realtà, esercitate "uti dominus"4.
Né, rileva, per quanto rileva nella concreta fattispecie, la circostanza concernente il rifacimento, ad opera del , in tutto o in parte di recinzione già Parte_1
esistente.
12 Anche sotto tale profilo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è ravvisabile una piena ed indiscussa signoria di fatto su un terreno di ampie dimensioni - come quello nella specie - nella condotta di realizzazione di modeste opere accessorie quali, ad esempio, la ricostruzione di tratti di recinzione, poiché attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondente all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della res per usucapione5.
Del resto, la circostanza che una recinzione circondasse, da tempo immemore, i terreni per cui è causa e che fosse stata realizzata dall'Afor (Corpo Forestale) al tempo in cui le erano stati concessi in godimento i beni (dal 1950 al 2008 circa), trova riscontro probatorio nelle dichiarazioni testimoniali in atti.
Ed invero, il teste ex dipendente in servizio presso il Testimone_3
Corpo Forestale di Morano - interrogato sul cap. 12) II memoria ex art. 183
c.p.c. di parte attrice (“Vero che i terreni di proprietà erano Parte_6
CP_1 stati recintati dall' ed era vietato agli stessi proprietari ed a chicchessia di effettuare lavori di recinzione”) ha dichiarato che: <i terreni erano recintati in CP_1 periodo risalente dall' tanto è vero che i paletti, sia pure malandati, ci sono ancora>>.
Parimenti in sede di interrogatorio formale, ha confermato la Parte_2
circostanza relativa all'esistenza di una recinzione pregressa, sebbene in parte divelta6.
Non appaiono, al contrario, significative in senso contrario le dichiarazioni rilasciate dai testi di parte attrice, in parte irrilevanti ed in parte generiche.
Nel dettaglio, - interrogato sui capitoli di prova n.1/3 Testimone_4
(“Vero che il sig. possiede, in via esclusiva, a far data dal Parte_1
17.4.1988, i terreni siti in località Donna Calda -Ospedaletto di Morano
Calabro, individuati in catasto al foglio 36, partita 565, particelle 19,20 e 32?”;
“Vero che i terreni di cui trattasi sono stati recintati e che la recinzione è stata
13 rifatta più volte nel corso dell'ultimo ventennio, su commissione del sig.
) della memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice – ha Parte_1
dichiarato: <E' vera la circostanza ho dei terreni per pascolo confinanti e ho visto il sig. su quei fondi sin dal 1988>>; <Per quanto a Parte_1
mia conoscenza, la recinzione, risalente nel tempo, è stata rifatta e sistemata più volte dal sig. che ha apposto dei paletti nuovi e del filo Parte_1
spinato>> (cfr. verbale ud. 18 luglio 2014).
A sua volta, (marito di una cognata dell'attore), sui medesimi Testimone_5
capitoli di prova, ha riferito rispettivamente che: <so che il sig. Parte_1
possiede quei terreni dal 1987/1988, alleva i bovini in questi fondi e so che ha subito un bel po' di contravvenzioni dal Corpo Forestale dello Stato, sempre in relazione all'attività di pascolo (…)>>; <so che c'era una recinzione fatiscente, ma non so chi l'avesse realizzata. Negli anni 87/88 il sig. Parte_1
ha apposto una nuova recinzione. Non so com'è attualmente la recinzione, ma fino a 4/5 anni fa la recinzione era in buono stato>> (cfr. verbale di udienza del
18 luglio 2014).
Ebbene, alcuna rilevanza può riconoscersi alle richiamate dichiarazioni testimoniali laddove fanno riferimento ad un “possesso” dei beni da parte del trattandosi di valutazioni, peraltro di ordine giuridico, non consentita Parte_1
ai testi, le cui dichiarazioni devono infatti vertere sull'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica, in applicazione del principio secondo cui la prova per testi deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi.
Ciò che emerge da dette dichiarazioni è certamente un'attività di pascolo da parte dell'odierno appellante. Trattasi, secondo quanto già evidenziato, di attività inidonea ad integrare un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Quanto, specificamente, alla recinzione non può non rilevarsi che trattandosi di un manufatto preesistente, da altri apposto, il suo rifacimento o sostituzione concretizza un'attività del non sufficiente ad assurgere ad atto di Parte_1
manifestazione di un possesso ad excludendum alios e, dunque a concretizzare un atto di interversio della detenzione in possesso
14 Deve, peraltro, evidenziarsi il teste che il non fornisce alcuna Tes_2
indicazione sotto il profilo temporale, essendosi limitato a riferire che la stessa
<è stata rifatta e sistemata più volte>>.
Né, tanto meno, la circostanza, sia pure riferita dal teste, in ordine all'aggiunta, da parte del , di filo spinato, ha trovato collocazione temporale. Parte_1
Sebbene, infatti, la circostanza relativa all'aggiunta di filo spinato, in astratto, potrebbe essere idonea ad integrare atto di interversione - in quanto qualificabile alla stregua di “offendicula” rientranti tra gli accorgimenti del proprietario volti a manifestare nei confronti di chiunque il divieto di accedere al fondo - non può, tuttavia, in concreto, assumere alcuna rilevanza, stante l'assenza di qualsivoglia riferimento temporale in grado di attestare l'inizio di un possesso qualificato.
Anche a voler considerare storicamente certa la circostanza che il filo spinato sia stato apposto dal , in ogni caso, l'unico riferimento temporale ad essa Parte_1
relativo è ricavabile dalla relazione illustrativa della procedura esecutiva
(promossa da IC contro i coniugi allegata in atti), le cui Parte_6
operazioni si sono svolte nell'anno 2001, ove il fondo viene descritto in tali termini: <Il fondo risulta in buona parte recintato con pali di legno e filo spinato>>.
Ebbene collocando l'apposizione del filo spinato nel 2001 - tenuto conto dell'introduzione del giudizio nell'anno 2012 - non sarebbe, comunque, decorso il termine utile, richiesto dalla legge, ai fini del compimento dell'usucapione.
Deve, dunque, escludersi che le attività dedotte dal , a sostegno della Parte_1
domanda, pur unitamente considerate, assurgano a comportamenti quantitativamente e qualitativamente corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della res per usucapione.
Deve, infine, essere disattesa la censura concernente la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio7.
15 Ed invero, il giudice di prime cure, facendo esatta applicazione del principio della soccombenza, ha condannato il al pagamento delle spese di Parte_1
primo grado in favore di , non rilevando nei Controparte_1
confronti del la declaratoria di inammissibilità della domanda Parte_1
riconvenzionale da quest'ultimo spiegata nei confronti di CP_15
Dagli esposti rilievi consegue, assorbita ogni altra questione, la conferma della sentenza impugnata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di Parte_1
e (che ha aderito ai motivi di appello proposti dal
[...] Parte_2
primo) e si liquidano - avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi euro 4.995,5 per compensi professionali (valore della causa euro 57.853,83 – reddito dominicale di ciascuna particella x 200 ai sensi dell'art. 15 c.p.c. – scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00, valori medi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione - cfr. Cass. Ord. n.29857/2023 - e fase decisori, con riduzione del
50% in ragione della non particolare complessità della causa), oltre rimb. forf., iva e cpa, come per legge.
Null'altro deve disporsi sulle spese in ragione della contumacia del
[...]
e della e di Controparte_16 Controparte_3 [...]
, oggi e della Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in persona dei rispettivi legali rappresentanti.
[...]
16 Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, ( Filiale di Cosenza) Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
e e di , ora Controparte_3 Controparte_4 [...]
e in persona dei rispettivi legali Controparte_5 Controparte_6
rappresentanti pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
495/2022 del 19/20 aprile 2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del Filiale di Cosenza-, della Controparte_2 [...]
di , ora Parte_3 Controparte_4 CP_5
e di in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_6
rappresentanti pro tempore;
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento in solido, in Parte_1 Parte_2
favore di , delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1
che si liquidano in euro 4.995,5 per compenso professionale, oltre rim. forf.
15%, iva e cpa, come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
30.5.2002, n. 115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 13.1.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così alla pag.4 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_1
<< Il ancora una volta, temerariamente, ha convenuto in giudizio il Parte_1
con la pretesa domanda di “Usucapione” per la quale non vi Controparte_1
è stata precisa e puntuale pronuncia nella sentenza appellata per aver rigettato integralmente le domande di parte attrice e condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in Controparte_1 complessivi € 3.900,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge e compensazione delle spese di lite tra e e le spese di Parte_1 Parte_2 lite tra e Per tutto quanto rilevato nel Controparte_1 Parte_2 comportamento del e per i motivi addotti, preliminarmente, Parte_1 l'Appello proposto è inammissibile ai sensi della modifica introdotta con la Legge
“Appello Filtro” approvata 08.08.2012. Pertanto, non potendosi assumere prove diverse 4 In tema di coltivazione cfr., ad esempio, Cass. n. 6123/2020 << Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario >>; sull'attività di pascolo: di fatto su un terreno di ampia dimensione (nella specie, trecento ettari) nella condotta di conduzione al pascolo di un numero esiguo di bovini (nella specie, dieci), nonché nella realizzazione di modeste opere accessorie (quali la costruzione di tratti di recinzione per non far disperdere gli animali e il riadattamento di un manufatto per custodirvi il mangime), trattandosi di attività qualitativamente e quantitativamente non corrispondenti all'esistenza di un completo dominio sulla cosa, necessario ai fini dell'acquisto della "res" per usucapione, tanto più ove esse coesistano con condotte di sorveglianza, custodia, sopralluogo e rilievo poste in essere dal proprietario>> (Cass civ n. 25948 del 2014). 5 Cfr. Cass civ n. 25948 del 2014 la cui massima è riportata per esteso nella nota precedente. 6 Così in sede di audizione: <<<< la recinzione era già stata realizzata e non so dire se sia CP_ stata realizzata dall' Posso specificare che in parte la recinzione era stata divelta>> (cfr. verbale di audizione del 18 luglio 2014). 7 Così nelle conclusioni dell'atto di appello: <in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda dell'appellante, compensare in tutto e in parte le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio per reciproca soccombenza>>. 8 Nella sentenza impugna, alla pag. 6, n. 8, relativamente al regolamento delle spese processuali si legge: << Stante la declaratoria di inammissibilità, tramite il sopra indicato provvedimento (ord. G.I. del 15.3.2023) della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_2
(con motivazioni che meritano di essere confermate e da intendersi qui interamente richiamate) appare congruo operare anche in tal caso l'integrale compensazione delle spese tra le parti” (l'ordinanza del 15.03.2013 dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto ritenendo non Controparte_1 ravvisabile una relazione di dipendenza della domanda di divisione ereditaria dal titolo dedotto in giudizio con la richiesta di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione, e disponeva il prosieguo del giudizio per la domanda di usucapione).