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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
P.IVA_1
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9988/2024 R.G.L. promosso
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 38 , c.f. , con il patrocinio dell'avv. Alfio Mario Gambino come da pro- C.F._1
cura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliata presso il suo studio in Catania , via Vittorio
Veneto 14 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma Via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Marinelli Vincenza Marina, come da procura depositata in atti di giudizio ,domi-
ciliato in Catania , Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e avviso di addebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24/10/2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 293
20249023595970 , notificata il 23.10.2024 , limitatamente ed esclusivamente ad avviso di addebito a questa sotteso n. 593 2014 0000082016000 ,che risultava già annullato con sentenza n. 4298 del
2023 del Tribunale Lavoro Catania- Giudice Dott.ssa Maria Letizia Leonardi , recante data 26/10/
2023.
Premetteva in fatto che l'intimazione sopra specificata disponeva il pagamento , entro cinque giorni dalla notifica della medesima , della somma di € 15.035, 61 derivante da svariate cartelle , tra le quali vi era l'avviso di addebito impugnato e sopra specificato .
Precisava altresì che detto atto era stato azionato in precedenza con intimazione di pagamento 293
20239001475234 000 , notificata in data 17/4/2023 ed impugnata dalla ricorrente odierna , nei limiti del medesimo avviso di addebito 593 2014 0000082016000, le cui somme erano riproposte a soste-
gno dell'atto impugnato nei limiti suddetti .
La precedente impugnazione era iscritta al ruolo n. 4650/2023 dinanzi il Tribunale Lavoro Catania
e detto giudizio veniva definito con sentenza n. 4650/2023, che dichiarava estinti per intervenuta prescrizione le somme portate dall'avviso di addebito all'esame , che pertanto non poteva essere portato in esecuzione e dichiarava inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente l'atto prescritto .
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse la nullità parziale dell'intimazione impugnata,
deduceva l'inesistenza di efficacia del titolo esecutivo sotteso all'intimazione oggetto di giudizio attesa la precedente sentenza che aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito e la non debenza ,da parte del ricorrente, delle somme in atti riportate . Chiedeva la vittoria di spese e ono-
rari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente , dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava udienza di discussione.
Successivamente si costituiva con propria memoria in cui evidenziava che nel giudizio all'esa CP_1
me doveva essere dichiarata la cessata materia del contendere .
Precisava che con sentenza n. 4298/2023 , passata in giudicato il 27/04/2024 , nell'ambito del procedimento n. 4650/2023 R.G., il Tribunale aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti pre-
videnziali portati dall'avviso di addebito sopra specificato , 593 2014 00000820 16000 che per l'effetto non avrebbe potuto essere azionato in via esecutiva.
CP_ La memoria riportava ulteriore supplemento istruttorio dell' in cui si prendeva atto della sentenza che aveva dichiarato prescritto il titolo successivamente la notifica del medesimo, e pertanto la resistente odierna comunicava ad che il credito era stato Controparte_2
dichiarato non esigibile , per fatto imputabile ad ,con comunicazione a mezzo PEC. CP_3
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse cessata la materia del contendere con compensazione di spese .
Successivamente delegata alla discussione e decisione del presente procedimento con atto del 7/04/
2025 e fissata l'odierna udienza di discussione , le parti concludevano come da verbale depositato.
All'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con il presente provvedimento emesso ex art-
429 c.p.c. mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Sulla base di quanto affermato dal ricorrente in ordine all'annullamento dell'avviso di addebito impugnato con sentenza n. 4298/2023 , passata in giudicato in data 27/04/2024, l'intimazione opposta risulta basata su un titolo ormai non più sussistente e dichiarato prescritto .
Parte resistente nella memoria di costituzione conferma quanto dedotto dal ricorrente e precisa altresì di avere preso atto della sentenza che dichiara prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito impugnato e di avere comunicato ad il diniego del discarico Controparte_2
con comunicazione seguita a mezzo Pec in data 28/03/2025.
La resistente chiede la cessazione della materia del contendere e tale richiesta viene accettata dal ricorrente , come da verbale di discussione in atti depositato .
Ritiene il Tribunale che nella fattispecie sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e sia venuto meno , altresì , l'interesse delle parti medesime alla prosecuzione della lite, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, che ha enunciato il seguente principio” La pronuncia di
cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti , quale
l'accordo delle parti , postula , infatti , che sopravvengano, nel corso del giudizio , fatti idonei a
determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti , e, con ciò, il venir meno
dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia ( Cass. N. 14194 del 2004 ; n. 5390/2000). Questa Corte ha avuto modo anche di
precisare che , ai fini di tale pronuncia , la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per
determinare la scomparsa dell'interesse ad agire , deve essere piena ed irretrattabile.( Cass. N.
909 del 2006) , non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito“.
( si veda sul punto Cass. N. 909/2006 ; Cass. 4034/2007 nonché Cass. 6909/2009).
Nel caso di specie sussistono le condizioni per ritenere cessata ogni ragione di contrasto , tenuto con to che il comportamento delle parti è univoco nel senso di manifestare l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto , pertanto che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così an-
che l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio, questo giudice ritiene doversi applicare alla fattispecie il criterio di soccombenza virtuale , atteso che solo a seguito del giudizio all'esame.,
intrapreso con ricorso depositato il 24/10/2024 , parte resistente ha preso atto della sentenza n.
4298/2023 , passata in giudicato in data 27/04/2024, ed ha eseguito comunicazione ad CP_3
avvenuta a mezzo PEC del 28/03/2025 , afferente l'estinzione dei contributi avvenuta per prescri-
zione decorsa successivamente la data di notifica dell'avviso di addebito, come in atti documentato dall'Istituto medesimo .
Pertanto in base al criterio di soccombenza virtuale ed alle allegazioni di parte resistente, le spese di
CP_ giudizio sono a carico dell' e sono liquidate come da dispositivo , con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9988/2024 R.G.L. , promossa da con ricorso depositato il Parte_1
24/10/2024 , così provvede :
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
CP_
Condanna in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente , che liquida in euro 1863,5 , oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Alfio Mario Gambino
dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Catania 21/05/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo