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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 507/2024 promossa da:
, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PELLACANI FABIO e dell'avv. PAZZAGLIA LUCA C.F._1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MESSORI Controparte_1 P.IVA_2 CARLO
APPELLATO
Avverso la sentenza 493 del 2024 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, rigettata ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata: In via preliminare:
- dichiarare l'applicabilità all'impugnazione delle norme previste dall'art. 447 bis c.p.c. e 433 e ss. c.p.c., e conseguentemente accertare e dichiarare la tempestività e l'ammissibilità dell'impugnazione proposta da
[...]
Parte_2
- accertare e dichiarare la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, e conseguentemente dichiarare l'intervenuta decadenza della parte appellata dalla facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.1201/2022, emesso dal Tribunale di Modena in data 20/05/2022 e notificato in data 25/05/2022, per le ragioni esposte nel ricorso in appello;
- in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 1201/2022, emesso, a favore di Controparte_2
, nei confronti della Società dal Tribunale di Modena, in data 20/05/2022 e notificato in data 25/05/2022;
[...] pagina 1 di 5 - in via subordinata, dichiarare tenuta e quindi condannare (di seguito P.IVA Controparte_1 CP_1
con sede in Bomporto (MO), via Aldo Moro 86, cap 41030 Fraz. Sorbara (MO), al pagamento a favore della P.IVA_2 parte appellante, della somma di € 22.106,86 oltre agli interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo, per le ragioni dedotte in giudizio. Vinte le spese ed onorari di causa di primo e secondo grado, nonché le spese del procedimento di mediazione. Il sottoscritto difensore dichiara di non aver riscosso gli onorari di primo e secondo grado, e di aver anticipato le spese di giudizio, e chiede ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la distrazione a proprio favore delle spese e degli onorari di primo e secondo grado
L'appellato ha concluso come segue: In via preliminare: respingersi l'impugnazione, proposta da con ricorso e non con atto di citazione e per di Parte_1 più notificata oltre il termine di legge. Nel merito: rigettare in ogni caso l'appello proposto da nonché dai soci illimitatamente responsabili Parte_1
e nei confronti della sentenza n°493/2024 del Tribunale di Modena e confermarsi la Controparte_3 Controparte_4 medesima sentenza in ogni sua parte. In ogni caso: con vittoria nelle spese, anche generali, e nei compensi oltre agli accessori di legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con contratto registrato in Modena al.n.9783/2006, in cui Parte_2 affermava di esserne proprietaria, concedeva in locazione commerciale alla Società
[...] una porzione di capannone a schiera con annessa area cortiliva, in Comune di Controparte_1 Bomporto- Fraz. Sorbara via Aldo Moro 86, composto da un ampio locale adibito a magazzino - laboratorio con annessi locali ad uso ufficio e magazzino, per il canone di € 26.400,00 annui, oltre ad IVA, da pagarsi in n.4 rate trimestrali anticipate di € 6.600,00 più iva.
Il rapporto di locazione veniva eseguito da ambo le parti, fino a quando interrompeva il CP_1 pagamento dei canoni di locazione, dal 6 settembre 2011 al 28 maggio 2012, maturando un debito di € 19.800,00 oltre IVA, senza rilasciare l'immobile locato.
comunicava quindi la risoluzione di diritto della locazione, ai Parte_2 sensi delle clausole 5 e 12 del contratto intercorrente tra le parti, con raccomandata spedita il 30/05/2012, anticipata a mezzo fax al difensore in pari data.
in data 25 maggio 2022, notificava a un decreto Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo per il pagamento dell'importo di € 22.106,86 corrispondente ai canoni di locazione dal settembre 2011 al maggio 2012, avendo assunto quest'ultima data come termine finale del pagamento dei canoni di locazione.
Proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 14.6.2022, ed Controparte_1 iscritto a ruolo il 21.6.2022, esponendo che:
- nonostante si fosse dichiarata proprietaria, era soltanto locataria dell'immobile, a Parte_2 seguito di locazione finanziaria n°501081/00628931/001, stipulata con Leasimpresa SpA;
la società concedente il leasing, peraltro, con lettera raccomandata, consegnata alla utilizzatrice il 13 novembre 2010, ebbe a risolvere il contratto di leasing con effetto immediato, stante la morosità di Parte_2 agendo poi in giudizio nei confronti di tramite la Società Gestione Crediti BP S.c.p.a., sua Parte_2 mandataria, per sentire dichiarare legittima la risoluzione di diritto del contratto;
- il Tribunale di Modena definì quella causa con sentenza 30 maggio 2012, accertando che ricorrevano le condizioni per avvalersi della clausola risolutiva espressa invocata dal locatore, confermando così l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare alla data del 13 novembre 2010;
- la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria, rende nullo o inesistente dalla medesima data anche il contratto di locazione commerciale tra e che dal primo discende;
Parte_2 CP_1 cosicchè fin dal 13 novembre 2010, nessun canone era più dovuto ad Parte_2 pagina 2 di 5 - ciò nonostante, , che aveva taciuto circa la avvenuta risoluzione del Parte_2 contratto, ha notificato alla conduttrice decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo di € 22.106,86 corrispondente ai canoni di locazione maturati fino a maggio 2012, avendo assunto come termine finale di efficacia del contratto la data di emissione della sentenza di risoluzione del leasing, e non quella di ricevimento della raccomandata A/R contenente la intimazione di risoluzione.
La concludeva quindi chiedendo di revocare il decreto e accertare la non Controparte_1 debbenza delle somme richieste.
Si costituiva contestando in rito la ammissibilità della opposizione, e la nullità della Parte_2 citazione, e comunque la sua infondatezza, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il Tribunale di Modena aveva dichiarato la risoluzione del rapporto di locazione finanziaria per omesso pagamento dei canoni di leasing con effetto al 30/05/2012, data di pubblicazione della decisione, senza accertare, nemmeno implicitamente, la data anteriore di effetto della risoluzione, sicché il rapporto fra le parti del leasing, in mancanza di diverse allegazioni, ha spiegato efficacia fino a tale data. La sentenza menzionata, infatti, non richiama né la corrispondenza prodotta in giudizio da controparte, né tantomeno il termine ivi indicato.
La allegava inoltre il disposto dell'art. 1591 c.c. per cui il conduttore in mora, anche in Parte_2 ipotesi di risoluzione del contratto di locazione, è tenuto alla corresponsione del corrispettivo della locazione sino alla data di restituzione, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Il Giudice, in esito al tentativo di conciliazione non andato a buon fine, decideva la causa, con sentenza del febbraio 2024, ritenendo fondata la opposizione, in ragione della natura dichiarativa della pronuncia di accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c., i cui effetti risalivano nel caso di specie al 13.11.2010.
Avverso la decisione ha proposto appello la articolando sette motivi di impugnazione;
Parte_3 si è costituita la contestando tutti i motivi, e ribadendo che dal 13 novembre Parte_2 Parte_2
2010 non ha più rivestito la qualifica di locatore tanto che Leasimpresa S.p.A., e non ha Parte_2 potuto procedere esecutivamente nei confronti dell'occupante dando inizio alla procedura CP_1 per rilascio di immobile ex art. 608 e seguenti c.p.c. che poi si è interrotta solo perché è intervenuto un accordo in forza del quale acquistando l'immobile, ha anche provveduto a versare alla CP_1 venditrice il corrispettivo per l'illecita occupazione in relazione al periodo che intercorre dal 13 novembre 2010 al giorno del rogito.
In grado di appello la causa è stata discussa e decisa alla udienza del 10 ottobre 2025, con lettura del dispositivo.
Preliminarmente va affrontata la questione processuale relativa alla tempestività o meno dell'appello, su cui la stessa Corte alla prima udienza ha provocato il contraddittorio, rilevando che l'impugnazione era stata introdotta con la forma del ricorso depositato nel rispetto del termine di 30 gg dalla notifica della sentenza, ma notificato oltre due mesi da tale notifica, e ritenendo dubbia l'ammissibilità dell'impugnazione viste le modalità di trattazione del giudizio in primo grado.
In effetti, esaminato in dettaglio lo svolgimento del processo in primo grado, la Corte ritiene l'impugnazione ammissibile: a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, per i canoni impagati, infatti, la società ingiunta ha proposto opposizione, con citazione anziché con ricorso, come avrebbe dovuto in ragione della materia, citazione notificata tuttavia, ed anche depositata con iscrizione della causa a ruolo, ampiamente nel termine di gg 40 dalla notifica del decreto, il che consente di ritenere validamente radicata la opposizione.
In seguito alla udienza di prima comparizione (sostituita di ufficio dal deposito di note scritte ex art.127 ter cpc) il giudice di primo grado ha infatti osservato che, seppure con citazione, l'opposizione era stata pagina 3 di 5 tempestivamente proposta e depositata nei termini di legge;
quindi ha provveduto, a seguito dell'invio in mediazione, obbligatorio per materia, e del tentativo di conciliazione fallito, a fissare l'udienza del 7 febbraio 2024, per “la discussione e decisione, in presenza, assegnando termine per note fino a 10 gg prima”.
Così operando, senza affatto assegnare i termini per le memorie ex art.183 cpc, il giudice, che già in precedenza aveva preso atto della instaurazione della causa con forme rituali improprie in relazione alla materia locatizia (citazione anziché ricorso) ha mutato il rito, che si è quindi “consolidato” nelle forme del rito locatizio, determinando un legittimo affidamento (vedi cass. 28519 del 2019; 2329 del 2023), cosicchè l'appellante ne ha correttamente tenuto conto, proponendo l'appello con ricorso.
***
Esaminando quindi e nel merito la impugnazione, si osserva che non è in contestazione tra le parti il carattere derivato del rapporto tra loro instaurato, (seppure la conduttrice dichiara di non CP_1 essere stata a conoscenza della circostanza, in origine, il che è plausibile, atteso che la locatrice nel contratto si era qualificata come proprietaria dell'immobile). Parte_1
E' quindi pacifico che la sentenza di risoluzione del contratto di leasing in corso pronunciata nei confronti della utilizzatrice esplica efficacia, anche di titolo esecutivo, nei confronti Parte_1 della ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c. seppure quest'ultima non abbia partecipato al CP_1 giudizio (principio pacifico, vedi tra le tante Cass. 9899 del 2022).
Consapevoli della efficacia del titolo costituito dalla sentenza di risoluzione del leasing, le parti controvertono nella individuazione della data a cui conferire rilievo ai fini degli effetti risolutivi del rapporto tra loro in corso: la locatrice appellante sostiene che i canoni le sono dovuti sino alla data di pubblicazione della sentenza, tesi contrastata dalla conduttrice, che fa valere l'effetto dichiarativo, e quindi retroattivo, della risoluzione di diritto ex art.1456 cc.
La questione di diritto così posta è tuttavia assorbita, e superata, tenuto conto che l'obbligo del sub- conduttore al pagamento dei canoni a favore del sub-locatore (e quindi, per analogia, del conduttore a favore dell'utilizzatore del leasing, che ha concesso in locazione) persiste fino a ché perduri l'occupazione dell'immobile, senza che assuma rilievo in contrario l'intervenuta soluzione del contratto di locazione principale (vedi tra le altre Cass.15094 del 2015).
Risulta quindi fondato il motivo di impugnazione n.3 articolato con cui l'appellante fa Parte_2 valere la erroneità della decisione nella parte in cui non ha fatto applicazione dell'art. 1591 c.c., omettendo di riconoscere il diritto della al pagamento delle Parte_2 somme azionate monitoriamente, pur se il contratto era risolto, in difetto di restituzione dell'immobile da parte della subconduttrice.
La difesa di sostiene che l'art.1591 cc è applicabile soltanto in presenza Controparte_1 del sinallagma, che invece non si ravvisa nel caso di specie, atteso che dal 13 novembre Parte_2 2010 (in tesi data di cessazione degli effetti del leasing, risolto di diritto, come accertato dalla sentenza) non ha più rivestito la qualifica di locatore. Aggiunge che Leasimpresa S.p.A., ha potuto procedere esecutivamente nei confronti dell'occupante per rilascio di immobile ex art. 608 e seguenti CP_1 c.p.c. anche se poi la esecuzione si è interrotta perché è intervenuto un accordo in forza del quale acquistando l'immobile, ha anche provveduto a versare alla venditrice il corrispettivo per CP_1 l'illecita occupazione in relazione al periodo che intercorre dal 13 novembre 2010 al giorno del rogito.
La tesi difensiva di non può essere accolta: in fatto non vi è prova alcuna Controparte_1 di pagamenti effettuati da in favore della società concedente il leasing, a Controparte_1 titolo di indennità di occupazione, per le mensilità a cui si riferisce la domanda monitoria;
il pagamento della indennità è stato invero solo tardivamente allegato, perchè in sede di opposizione in primo grado, pagina 4 di 5 la difesa di si era limitata a narrare di avere trattato l'acquisto Controparte_1 dell'immobile, senza nulla dire circa i canoni, che solo in secondo grado ha menzionato.
La società di leasing, d'altro canto, non può avere posto in esecuzione nei confronti della occupante la sentenza di risoluzione del leasing prima della sua pubblicazione, il 30 Controparte_1 maggio 2012, e neppure era legittimata ad avanzare pretese economiche nei confronti della terza, estranea al contratto di leasing inadempiuto e risolto, se non per il periodo successivo al precetto di rilascio, cosicchè ogni pagamento da parte di in favore della società di Controparte_1 leasing per il periodo precedente sarebbe stato indebito.
Non assume rilievo, quindi, nei confronti della società conduttrice dell'immobile, terza rispetto alle parti del leasing, che la risoluzione del leasing abbia avuto tra loro effetto da una data anteriore.
In conclusione, la domanda originariamente svolta con ricorso monitorio è fondata e va accolta, atteso che permanendo la conduttrice nel godimento del bene locato è tenuta al pagamento dei canoni maturati fino al maggio 2012.
Poiché il decreto è stato revocato con la sentenza di primo grado, si pronuncia condanna nel merito.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, in accoglimento dell'appello, e in totale riforma della decisione impugnata:
-dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore della parte Controparte_1
, della somma di € 22.106,86 oltre agli interessi Parte_1 dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo;
- condanna la a rifondere alla appellante le spese dei due Controparte_1 gradi di giudizio, e della mediazione, che liquida in € 1323,00 per la mediazione, € 5077,00 per il primo grado, € 3933,00 per l'appello, a titolo di compenso, oltre esborsi documentati e accessori di legge sui compensi, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 507/2024 promossa da:
, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PELLACANI FABIO e dell'avv. PAZZAGLIA LUCA C.F._1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MESSORI Controparte_1 P.IVA_2 CARLO
APPELLATO
Avverso la sentenza 493 del 2024 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, rigettata ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata: In via preliminare:
- dichiarare l'applicabilità all'impugnazione delle norme previste dall'art. 447 bis c.p.c. e 433 e ss. c.p.c., e conseguentemente accertare e dichiarare la tempestività e l'ammissibilità dell'impugnazione proposta da
[...]
Parte_2
- accertare e dichiarare la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, e conseguentemente dichiarare l'intervenuta decadenza della parte appellata dalla facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.1201/2022, emesso dal Tribunale di Modena in data 20/05/2022 e notificato in data 25/05/2022, per le ragioni esposte nel ricorso in appello;
- in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 1201/2022, emesso, a favore di Controparte_2
, nei confronti della Società dal Tribunale di Modena, in data 20/05/2022 e notificato in data 25/05/2022;
[...] pagina 1 di 5 - in via subordinata, dichiarare tenuta e quindi condannare (di seguito P.IVA Controparte_1 CP_1
con sede in Bomporto (MO), via Aldo Moro 86, cap 41030 Fraz. Sorbara (MO), al pagamento a favore della P.IVA_2 parte appellante, della somma di € 22.106,86 oltre agli interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo, per le ragioni dedotte in giudizio. Vinte le spese ed onorari di causa di primo e secondo grado, nonché le spese del procedimento di mediazione. Il sottoscritto difensore dichiara di non aver riscosso gli onorari di primo e secondo grado, e di aver anticipato le spese di giudizio, e chiede ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la distrazione a proprio favore delle spese e degli onorari di primo e secondo grado
L'appellato ha concluso come segue: In via preliminare: respingersi l'impugnazione, proposta da con ricorso e non con atto di citazione e per di Parte_1 più notificata oltre il termine di legge. Nel merito: rigettare in ogni caso l'appello proposto da nonché dai soci illimitatamente responsabili Parte_1
e nei confronti della sentenza n°493/2024 del Tribunale di Modena e confermarsi la Controparte_3 Controparte_4 medesima sentenza in ogni sua parte. In ogni caso: con vittoria nelle spese, anche generali, e nei compensi oltre agli accessori di legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con contratto registrato in Modena al.n.9783/2006, in cui Parte_2 affermava di esserne proprietaria, concedeva in locazione commerciale alla Società
[...] una porzione di capannone a schiera con annessa area cortiliva, in Comune di Controparte_1 Bomporto- Fraz. Sorbara via Aldo Moro 86, composto da un ampio locale adibito a magazzino - laboratorio con annessi locali ad uso ufficio e magazzino, per il canone di € 26.400,00 annui, oltre ad IVA, da pagarsi in n.4 rate trimestrali anticipate di € 6.600,00 più iva.
Il rapporto di locazione veniva eseguito da ambo le parti, fino a quando interrompeva il CP_1 pagamento dei canoni di locazione, dal 6 settembre 2011 al 28 maggio 2012, maturando un debito di € 19.800,00 oltre IVA, senza rilasciare l'immobile locato.
comunicava quindi la risoluzione di diritto della locazione, ai Parte_2 sensi delle clausole 5 e 12 del contratto intercorrente tra le parti, con raccomandata spedita il 30/05/2012, anticipata a mezzo fax al difensore in pari data.
in data 25 maggio 2022, notificava a un decreto Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo per il pagamento dell'importo di € 22.106,86 corrispondente ai canoni di locazione dal settembre 2011 al maggio 2012, avendo assunto quest'ultima data come termine finale del pagamento dei canoni di locazione.
Proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 14.6.2022, ed Controparte_1 iscritto a ruolo il 21.6.2022, esponendo che:
- nonostante si fosse dichiarata proprietaria, era soltanto locataria dell'immobile, a Parte_2 seguito di locazione finanziaria n°501081/00628931/001, stipulata con Leasimpresa SpA;
la società concedente il leasing, peraltro, con lettera raccomandata, consegnata alla utilizzatrice il 13 novembre 2010, ebbe a risolvere il contratto di leasing con effetto immediato, stante la morosità di Parte_2 agendo poi in giudizio nei confronti di tramite la Società Gestione Crediti BP S.c.p.a., sua Parte_2 mandataria, per sentire dichiarare legittima la risoluzione di diritto del contratto;
- il Tribunale di Modena definì quella causa con sentenza 30 maggio 2012, accertando che ricorrevano le condizioni per avvalersi della clausola risolutiva espressa invocata dal locatore, confermando così l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare alla data del 13 novembre 2010;
- la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria, rende nullo o inesistente dalla medesima data anche il contratto di locazione commerciale tra e che dal primo discende;
Parte_2 CP_1 cosicchè fin dal 13 novembre 2010, nessun canone era più dovuto ad Parte_2 pagina 2 di 5 - ciò nonostante, , che aveva taciuto circa la avvenuta risoluzione del Parte_2 contratto, ha notificato alla conduttrice decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo di € 22.106,86 corrispondente ai canoni di locazione maturati fino a maggio 2012, avendo assunto come termine finale di efficacia del contratto la data di emissione della sentenza di risoluzione del leasing, e non quella di ricevimento della raccomandata A/R contenente la intimazione di risoluzione.
La concludeva quindi chiedendo di revocare il decreto e accertare la non Controparte_1 debbenza delle somme richieste.
Si costituiva contestando in rito la ammissibilità della opposizione, e la nullità della Parte_2 citazione, e comunque la sua infondatezza, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il Tribunale di Modena aveva dichiarato la risoluzione del rapporto di locazione finanziaria per omesso pagamento dei canoni di leasing con effetto al 30/05/2012, data di pubblicazione della decisione, senza accertare, nemmeno implicitamente, la data anteriore di effetto della risoluzione, sicché il rapporto fra le parti del leasing, in mancanza di diverse allegazioni, ha spiegato efficacia fino a tale data. La sentenza menzionata, infatti, non richiama né la corrispondenza prodotta in giudizio da controparte, né tantomeno il termine ivi indicato.
La allegava inoltre il disposto dell'art. 1591 c.c. per cui il conduttore in mora, anche in Parte_2 ipotesi di risoluzione del contratto di locazione, è tenuto alla corresponsione del corrispettivo della locazione sino alla data di restituzione, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
Il Giudice, in esito al tentativo di conciliazione non andato a buon fine, decideva la causa, con sentenza del febbraio 2024, ritenendo fondata la opposizione, in ragione della natura dichiarativa della pronuncia di accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c., i cui effetti risalivano nel caso di specie al 13.11.2010.
Avverso la decisione ha proposto appello la articolando sette motivi di impugnazione;
Parte_3 si è costituita la contestando tutti i motivi, e ribadendo che dal 13 novembre Parte_2 Parte_2
2010 non ha più rivestito la qualifica di locatore tanto che Leasimpresa S.p.A., e non ha Parte_2 potuto procedere esecutivamente nei confronti dell'occupante dando inizio alla procedura CP_1 per rilascio di immobile ex art. 608 e seguenti c.p.c. che poi si è interrotta solo perché è intervenuto un accordo in forza del quale acquistando l'immobile, ha anche provveduto a versare alla CP_1 venditrice il corrispettivo per l'illecita occupazione in relazione al periodo che intercorre dal 13 novembre 2010 al giorno del rogito.
In grado di appello la causa è stata discussa e decisa alla udienza del 10 ottobre 2025, con lettura del dispositivo.
Preliminarmente va affrontata la questione processuale relativa alla tempestività o meno dell'appello, su cui la stessa Corte alla prima udienza ha provocato il contraddittorio, rilevando che l'impugnazione era stata introdotta con la forma del ricorso depositato nel rispetto del termine di 30 gg dalla notifica della sentenza, ma notificato oltre due mesi da tale notifica, e ritenendo dubbia l'ammissibilità dell'impugnazione viste le modalità di trattazione del giudizio in primo grado.
In effetti, esaminato in dettaglio lo svolgimento del processo in primo grado, la Corte ritiene l'impugnazione ammissibile: a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, per i canoni impagati, infatti, la società ingiunta ha proposto opposizione, con citazione anziché con ricorso, come avrebbe dovuto in ragione della materia, citazione notificata tuttavia, ed anche depositata con iscrizione della causa a ruolo, ampiamente nel termine di gg 40 dalla notifica del decreto, il che consente di ritenere validamente radicata la opposizione.
In seguito alla udienza di prima comparizione (sostituita di ufficio dal deposito di note scritte ex art.127 ter cpc) il giudice di primo grado ha infatti osservato che, seppure con citazione, l'opposizione era stata pagina 3 di 5 tempestivamente proposta e depositata nei termini di legge;
quindi ha provveduto, a seguito dell'invio in mediazione, obbligatorio per materia, e del tentativo di conciliazione fallito, a fissare l'udienza del 7 febbraio 2024, per “la discussione e decisione, in presenza, assegnando termine per note fino a 10 gg prima”.
Così operando, senza affatto assegnare i termini per le memorie ex art.183 cpc, il giudice, che già in precedenza aveva preso atto della instaurazione della causa con forme rituali improprie in relazione alla materia locatizia (citazione anziché ricorso) ha mutato il rito, che si è quindi “consolidato” nelle forme del rito locatizio, determinando un legittimo affidamento (vedi cass. 28519 del 2019; 2329 del 2023), cosicchè l'appellante ne ha correttamente tenuto conto, proponendo l'appello con ricorso.
***
Esaminando quindi e nel merito la impugnazione, si osserva che non è in contestazione tra le parti il carattere derivato del rapporto tra loro instaurato, (seppure la conduttrice dichiara di non CP_1 essere stata a conoscenza della circostanza, in origine, il che è plausibile, atteso che la locatrice nel contratto si era qualificata come proprietaria dell'immobile). Parte_1
E' quindi pacifico che la sentenza di risoluzione del contratto di leasing in corso pronunciata nei confronti della utilizzatrice esplica efficacia, anche di titolo esecutivo, nei confronti Parte_1 della ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c. seppure quest'ultima non abbia partecipato al CP_1 giudizio (principio pacifico, vedi tra le tante Cass. 9899 del 2022).
Consapevoli della efficacia del titolo costituito dalla sentenza di risoluzione del leasing, le parti controvertono nella individuazione della data a cui conferire rilievo ai fini degli effetti risolutivi del rapporto tra loro in corso: la locatrice appellante sostiene che i canoni le sono dovuti sino alla data di pubblicazione della sentenza, tesi contrastata dalla conduttrice, che fa valere l'effetto dichiarativo, e quindi retroattivo, della risoluzione di diritto ex art.1456 cc.
La questione di diritto così posta è tuttavia assorbita, e superata, tenuto conto che l'obbligo del sub- conduttore al pagamento dei canoni a favore del sub-locatore (e quindi, per analogia, del conduttore a favore dell'utilizzatore del leasing, che ha concesso in locazione) persiste fino a ché perduri l'occupazione dell'immobile, senza che assuma rilievo in contrario l'intervenuta soluzione del contratto di locazione principale (vedi tra le altre Cass.15094 del 2015).
Risulta quindi fondato il motivo di impugnazione n.3 articolato con cui l'appellante fa Parte_2 valere la erroneità della decisione nella parte in cui non ha fatto applicazione dell'art. 1591 c.c., omettendo di riconoscere il diritto della al pagamento delle Parte_2 somme azionate monitoriamente, pur se il contratto era risolto, in difetto di restituzione dell'immobile da parte della subconduttrice.
La difesa di sostiene che l'art.1591 cc è applicabile soltanto in presenza Controparte_1 del sinallagma, che invece non si ravvisa nel caso di specie, atteso che dal 13 novembre Parte_2 2010 (in tesi data di cessazione degli effetti del leasing, risolto di diritto, come accertato dalla sentenza) non ha più rivestito la qualifica di locatore. Aggiunge che Leasimpresa S.p.A., ha potuto procedere esecutivamente nei confronti dell'occupante per rilascio di immobile ex art. 608 e seguenti CP_1 c.p.c. anche se poi la esecuzione si è interrotta perché è intervenuto un accordo in forza del quale acquistando l'immobile, ha anche provveduto a versare alla venditrice il corrispettivo per CP_1 l'illecita occupazione in relazione al periodo che intercorre dal 13 novembre 2010 al giorno del rogito.
La tesi difensiva di non può essere accolta: in fatto non vi è prova alcuna Controparte_1 di pagamenti effettuati da in favore della società concedente il leasing, a Controparte_1 titolo di indennità di occupazione, per le mensilità a cui si riferisce la domanda monitoria;
il pagamento della indennità è stato invero solo tardivamente allegato, perchè in sede di opposizione in primo grado, pagina 4 di 5 la difesa di si era limitata a narrare di avere trattato l'acquisto Controparte_1 dell'immobile, senza nulla dire circa i canoni, che solo in secondo grado ha menzionato.
La società di leasing, d'altro canto, non può avere posto in esecuzione nei confronti della occupante la sentenza di risoluzione del leasing prima della sua pubblicazione, il 30 Controparte_1 maggio 2012, e neppure era legittimata ad avanzare pretese economiche nei confronti della terza, estranea al contratto di leasing inadempiuto e risolto, se non per il periodo successivo al precetto di rilascio, cosicchè ogni pagamento da parte di in favore della società di Controparte_1 leasing per il periodo precedente sarebbe stato indebito.
Non assume rilievo, quindi, nei confronti della società conduttrice dell'immobile, terza rispetto alle parti del leasing, che la risoluzione del leasing abbia avuto tra loro effetto da una data anteriore.
In conclusione, la domanda originariamente svolta con ricorso monitorio è fondata e va accolta, atteso che permanendo la conduttrice nel godimento del bene locato è tenuta al pagamento dei canoni maturati fino al maggio 2012.
Poiché il decreto è stato revocato con la sentenza di primo grado, si pronuncia condanna nel merito.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, in accoglimento dell'appello, e in totale riforma della decisione impugnata:
-dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore della parte Controparte_1
, della somma di € 22.106,86 oltre agli interessi Parte_1 dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo;
- condanna la a rifondere alla appellante le spese dei due Controparte_1 gradi di giudizio, e della mediazione, che liquida in € 1323,00 per la mediazione, € 5077,00 per il primo grado, € 3933,00 per l'appello, a titolo di compenso, oltre esborsi documentati e accessori di legge sui compensi, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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