TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19095/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 07.11.2025, letti gli atti del procedimento, visti i decreti datati 31.3.2025 e 30.06.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 ex art.127 ter c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19095/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGLIANO Parte_1 PartitaIVA_1 GIULIO, elettivamente domiciliato in Via XXVIII Aprile n. 12 12100 Cuneo ITALIApresso il difensore avv. MAGLIANO GIULIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGLIANO Parte_2 PartitaIVA_2 GIULIO, elettivamente domiciliato in Via XXVIII Aprile n. 12 12100 Cuneo ITALIApresso il difensore avv. MAGLIANO GIULIO
RICORRENTI contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F. Controparte_1
), P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
I ricorrenti espongono di essere discendenti di nato il [...] a [...] Persona_1 emigrato in Brasile. Precisano che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 14.2.2025 il Presidente della sezione dott. Minniti ha sottoposto alle parti “la questione della sospensione del presente procedimento in attesa della questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna nel procedimento rg. n. 3080/2024”; il procedimento veniva rinviato ad altre udienze ex art. 127 ter cpc;
In data 07.11.2025 questo procedimento veniva assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che veniva sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. La domanda è fondata.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. pagina 3 di 7 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza Persona_1 di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. A in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la pagina 4 di 7 trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con una schermata che evidenziava un elevato numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_1 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura pagina 5 di 7 permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Il riconoscimento della cittadinanza agli odierni ricorrenti non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto ACCERTA la cittadinanza italiana di:
nato il [...], a [...], Brasile, Parte_1
nata il [...], a [...], Brasile;
Parte_2
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.,
Bologna, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 07.11.2025, letti gli atti del procedimento, visti i decreti datati 31.3.2025 e 30.06.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.11.2025 ex art.127 ter c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19095/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGLIANO Parte_1 PartitaIVA_1 GIULIO, elettivamente domiciliato in Via XXVIII Aprile n. 12 12100 Cuneo ITALIApresso il difensore avv. MAGLIANO GIULIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGLIANO Parte_2 PartitaIVA_2 GIULIO, elettivamente domiciliato in Via XXVIII Aprile n. 12 12100 Cuneo ITALIApresso il difensore avv. MAGLIANO GIULIO
RICORRENTI contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F. Controparte_1
), P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
I ricorrenti espongono di essere discendenti di nato il [...] a [...] Persona_1 emigrato in Brasile. Precisano che l'avo non era mai stato naturalizzato e dunque aveva trasmesso alla propria discendenza la cittadinanza italiana fino agli odierni ricorrenti.
L'amministrazione nonostante la regolare notifica nei suoi confronti non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
In data 14.2.2025 il Presidente della sezione dott. Minniti ha sottoposto alle parti “la questione della sospensione del presente procedimento in attesa della questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna nel procedimento rg. n. 3080/2024”; il procedimento veniva rinviato ad altre udienze ex art. 127 ter cpc;
In data 07.11.2025 questo procedimento veniva assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 25 novembre 2025 che veniva sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. La domanda è fondata.
Circa la competenza del Tribunale di Bologna, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. pagina 3 di 7 Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza Persona_1 di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto i ricorrenti hanno dettagliatamente dedotto nel proprio ricorso introduttivo, il tutto come rappresentato dalla documentazione dimessa in giudizio dai medesimi ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamata e riprodotta.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. A in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la pagina 4 di 7 trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di introdurre la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con una schermata che evidenziava un elevato numero di prenotazione.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iuris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono Controparte_1 stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura pagina 5 di 7 permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).
Il riconoscimento della cittadinanza agli odierni ricorrenti non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto legge è previsto che:
“
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
La natura della procedura consente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e, per l'effetto ACCERTA la cittadinanza italiana di:
nato il [...], a [...], Brasile, Parte_1
nata il [...], a [...], Brasile;
Parte_2
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.,
Bologna, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7