Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, ha pronunziato all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine l'1/4/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 15614/2024 TRA
IE SC IO, c.f. [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. GALLO PATRIZIA in Aversa, dal quale è rappresentato e difeso RICORRENTE
E I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli unitamente all'avv. DEL SARTO ROSSELLA dal quale è rappresentato e difeso RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso del 3.7.24 l'istante in epigrafe, premettendo di aver subito infortunio sul lavoro in data 21 Dicembre 2023, rispetto al quale l'istituto convenuto aveva riconosciuto postumi nella misura del 2% per “esiti di trauma contusivo emitorace sinistro con infrazioni X e XI costa a sfumata ripercussione funzionale”; che tale percentuale andava sommata a quella già riconosciuta per un pregresso infortunio del 24.10.2012, e che l'Inail aveva, cumulando il danno biologico dei 2 infortuni, riconosciuto postumi per un totale del 6%; ha adito questo Giudice chiedendo l'accertamento della sussistenza di postumi invalidanti in misura superiore relativamente all'infortunio del 21.12.2023 - per un grado di invalidità da attribuire ad esso pari al 6% o grado maggiore o minore - con riconoscimento del cumulo in misura superiore a quella complessiva già riconosciuta del 6%, e condanna dell'I.N.A.I.L. a corrispondere al ricorrente la relativa rendita oppure il pagamento del danno biologico determinato secondo i parametri di legge. Costituitosi in giudizio, l'I.N.A.I.L. ha chiesto il rigetto della domanda. Ammessa ed espletata consulenza medico-legale, la causa viene così decisa.
2.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato Danno biologico, stabilisce: «1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata». Sicché, il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato». Tanto premesso, nel caso di specie, nominato il CTU, questi ha chiarito come il ricorrente, rispetto al pregresso infortunio del 24.10.2012, per il quale aveva ottenuto riconoscimento di postumi invalidanti nella misura del 4%, ha subito un'ulteriore menomazione dell'integrità fisica del 3%, per effetto dell'infortunio del 21.12.2023, per un totale di danno biologico complessivo, considerata la preesistenza del 4%, da quantificarsi nella misura del 7%. Al riguardo si richiamano, facendole proprie, le considerazioni espresse dal perito, condivisibili avuto riguardo alla completezza ed analiticità delle valutazioni. Alla stregua di tali considerazioni va riconosciuto che, ex art. 13 comma 5 D.Lgs. 38/2000, il ricorrente, già colpito da altro evento lesivo rientrante nella medesima disciplina, ha diritto ad una valutazione complessiva dei postumi, quantificati dal CTU nella misura del 7% dal 21.12.2023 (anziché il 6% riconosciuto dall'Inail), ed a corrispondere all'istante l'indennizzo per una inabilità pari al 7%, previa detrazione di quanto già ricevuto a tale titolo. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, previa compensazione per 1/3 avuto riguardo al più limitato accoglimento della domanda;
le spese di c.t.u. sono poste a carico dell'Istituto resistente e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il tribunale così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto del ricorrente ad una valutazione dei postumi, per l'infortunio del 21.12.2023, nella misura del 3%, nonché ad una valutazione complessiva dei postumi nella misura del 7% dal 21.12.2023; b) per l'effetto condanna l'INAIL al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in forma di capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000 commisurato ad una percentuale di danno biologico del 7% alla data del 21.12.2023, previa detrazione di quanto già ricevuto a tale titolo;
c) condanna l'istituto convenuto, pervia compensazione di 1/3, al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida per il residuo (oltre quelle della CTU) in complessivi
€. 873,35 oltre €. 28,67 per esborsi, ed oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione all'Avv. Patrizia Gallo.
Napoli, 1.4.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Roberta Manzon