Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza 31 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 20/12/2022, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 01285/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2022, proposto da
ditta Gallo Gianfranco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Zizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità
del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica n. 219/2022, emesso dal Responsabile Servizio VIA, VAS e Paesaggio del Comune di Fasano in data 25.08.2022, notificato il 26.08.2022, nonché di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente al predetto provvedimento di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fasano (Br);
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Fasano ha denegato l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR per la realizzazione di un campo da paddle su area individuata in catasto al foglio 72, particella 198;
Rilevato che parte ricorrente ha reclamato la tutela cautelare in ragione del “rallentamento nell’ampliamento dell’attività”;
Ritenuto che, trattandosi di interessi pretensivi correlati all’esercizio dello ius aedificandi , non si ravvisa il presupposto del periculum in mora , ciò che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, determina il rigetto della domanda cautelare;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima rigetta la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO