Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1055/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede a San Parte_1
Cataldo (CL), P.I. , rappresentata e difesa, per mandato in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Mario Lupica;
appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1
quale titolare della omonima impresa individuale P.IVA , con sede P.IVA_2 in Palermo, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Ziino
e dall'Avv. Cristina Altamore;
appellato/appellante incidentale
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all' ecc.ma Corte di Appello di Palermo …:- ritenere risolto, per grave e reiterato inadempimento dell'appellato CP_1
, il contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto l'eventuale vendita
[...]
del grano conferito in data 14 giugno 2014 presso lo stabilimento dell'odierna concludente;
- in subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto della domanda di
risoluzione, ritenere e dichiarare illegittima la pretesa di pagamento del suddetto appellato, rideterminando l'ammontare del corrispettivo dovuto con applicazione del prezzo di € 0,1877 al Kg fissato dalla Camera di Commercio di Catania alla data della domanda di adempimento, senza alcuna maggiorazione e oltre IVA;
-
in ogni caso, disporre la revoca o dire nullo il decreto ingiuntivo opposto e
condannare il convenuto al pagamento in favore della Controparte_1 società della somma di € 10.186,24, per le causali di cui sopra, o di Parte_1 quella maggiore o minore che risulterà provata all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato/appellante incidentale: “VOGLIA LA CORTE DI
APPELLO …Con qualsiasi statuizione dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello principale e tutte le domande proposte dalla
[...]
Per l'effetto confermare in ogni sua Parte_1
parte il decreto ingiuntivo opposto n. 4901/2017, e comunque, in subordine,
condannare la al Parte_1
pagamento delle somme che risulteranno dovute, oltre interessi legali di mora ai
sensi del d.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, maggiorati di
due punti ex art. 62, comma 3, d.l. n. 1/2002, maturati dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo. In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato che le parti avevano stipulato un contratto di “conto deposito per una futura vendita” e conseguentemente ritenere e dichiarare che la Parte_1
era divenuta proprietaria del grano consegnato dal
[...] 3
sig. . Condannare la al pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La società (nel Parte_1
prosieguo solo propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4901/2017 emesso dal Tribunale di Palermo il 10.8.2017, notificatole il 5.9.2017,
con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di , Controparte_1 titolare della omonima azienda agricola, della complessiva somma di € 13.776,26
(compresa di IVA al 4%), oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 “dalla notifica del ricorso e del decreto” nonché spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la vendita di una partita di kg. 38.960 di grano, indicato nella fattura prodotta a supporto (portante il n. 2/2017 del 22.5.2017) come “grano da seme simeto prima riproduzione” venduto ad euro 0.34 al Kg..
A fondamento dell'opposizione eccepì l'infondatezza della pretesa creditoria a causa del grave inadempimento dell'opposto, che sarebbe consistito nell'illegittimo rifiuto di accettare il corrispettivo contrattualmente pattuito e da essa deducente tempestivamente offerto. Chiese, in via riconvenzionale, di dichiarare, per tale ragione, risolto l'accordo ovvero, in subordine, di ritenere la debenza a suo carico di un minore importo, da calcolare con applicazione del mercuriale fissato dalla Camera di Commercio di Catania alla data della domanda di adempimento (euro 0,1877 al kg.) e, in ogni caso, di condannare a controparte al risarcimento dei danni patiti, complessivamente quantificati nella misura di € 4.686,24 – euro 100,00 per ogni mese di inutilizzazione del proprio silos ancora occupato dal grano del , euro 52,33 per il rimborso del CP_1
costo sopportato per la fumigazione di esso onde tenerlo al riparo da parassiti,
euro 570,96 per il rimborso delle spese di trasporto, euro 62,95 per i costi 4
sostenuti per le verifiche in campo di cui si dirà - o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata provata all'esito del giudizio.
Si costituì chiedendo il rigetto sia dell'opposizione che della Controparte_1
domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1796/2022 del 28 aprile 2022, all'esito di istruttoria orale, rigettò l'opposizione e la domanda riconvenzionale condannandolo l'opponente alla refusione delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello la chiedendo l'integrale Parte_1
riforma di essa e formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Ha resistito il
[...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e formulando, a sua volta, appello CP_1
incidentale.
La causa è stata posta in decisione in data 23 ottobre 2024 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La sentenza impugnata ha, in sintesi, ritenuto che, non avendo la opponente negato l'esistenza del titolo ma solo addotto un inadempimento della controparte rispetto all'accordo originario, intercorso tra il e la “ CP_1 Controparte_2
” (poi divenuta – accordo che prevedeva l'obbligo del
[...] Parte_1 [...]
di compiere nel proprio fondo la “moltiplicazione” del grano da seme CP_1 vendutogli dalla controparte per poi consegnare a quest'ultima l'intero raccolto dietro pagamento di un corrispettivo già determinato e ciò nell'ambito di una operazione che doveva considerarsi avvenuta “non a titolo di vendita bensì in conto deposito per una futura vendita tuttavia ancora non effettuata” - la doglianza si presentava infondata nella misura in cui il grano originato da tale seconda riproduzione era stato effettivamente ritirato dalla società sementiera la quale, peraltro, nessuna contestazione aveva mosso all'operato dell'imprenditore agricolo sino alla notifica del decreto ingiuntivo. 5
Con due motivi di appello logicamente connessi tra loro l'appellante principale lamenta l'errore sarebbe incorso il primo giudice nell'avere equivocato e travisato i fatti e gli elementi probatori emersi dall'istruttoria, peraltro in parte pacifici, e nell'aver fatto cattiva applicazione dei principi sul riparto dell'onere della prova.
Ed invero, il grave inadempimento dell'appellato, consistito nell'aver disatteso l'accordo, rifiutando nel dicembre 2014 il prezzo concordato per la vendita del grano, risulterebbe ampiamente provato in particolar modo dalla lettera di diffida del 9.2.2017 inviatale dallo stesso ed avente carattere confessorio CP_1
nonché dalle dichiarazioni del teste . In ogni caso, a seguito della Tes_1 rituale formulazione dell'eccezione di cui all'articolo 1460 c.c., sarebbe stato onere della controparte provare di avere correttamente adempiuto alla propria obbligazione.
In aggiunta, l'appellante principale deduce, a monte, la inesistenza della prestazione valorizzando l'errore contenuto nella suddetta fattura nella descrizione del grano come di “prima produzione” anziché di “seconda produzione” come incontestatamente era la partita di Kg. 38.960 prodotta dal
[...]
e ritirata dalla stessa Tale argomentazione, a prescindere CP_1 Parte_1
dalla sua tempestività, può da subito ritenersi del tutto priva di consistenza, in quanto basata su una inesattezza meramente formale presente nel documento fiscale.
Con un unico ed articolato motivo di appello ha invece Controparte_1
impugnato la sentenza in relazione alla su riportata qualificazione del rapporto contrattuale chiedendo che quest'ultimo venga ricondotto nell'alveo della vendita di cosa futura, per come prevista dall'art. 1472 cod.civ. o, comunque, ritenuto un contratto in base al quale il grano coltivato dal per conto della CP_1 [...] era divenuto automaticamente di proprietà di quest'ultima al momento Pt_1
della trebbiatura o, al più, al momento della sua identificazione, ai sensi 6
dell'art.1378 c.c., attuata mediante il ritiro ed il trasporto nei silos della impresa sementiera.
Ciò posto, la censura relativa all'esatta qualificazione del rapporto contrattuale, dedotta dall'appellante incidentale, assume carattere prioritario anche ai fini della valutazione delle domande riproposte dall'appellante principale.
Secondo l'appellante incidentale a favore dell'inquadramento dell'accordo nell'ambito della vendita di cosa futura deporrebbe il chiaro tenore del testo del suddetto contratto, privo di data ma non contestato, oltre che ulteriori elementi,
anche di natura normativa, di cui si dirà.
L'appellante principale sostiene invece che il ritiro e lo stoccaggio del grano coltivato e raccolto dal sarebbero avvenuti a titolo di deposito e che la CP_1 vendita in proprio favore -sarebbe stata solo eventuale, giacché l'agricoltore avrebbe potuto decidere di effettuare la cessione a favore di terzi, e non perfezionò a causa dell'inadempimento del depositante, per le ragioni sopra esposte. Una tale qualificazione risulterebbe provata dalla redazione, all'atto del ritiro del grano, di ricevute, ciascuna espressamente denominata “buono di consegna in c/deposito”, oltre che dal fatto in sé dello svolgimento delle trattative sull'ammontare del prezzo confermate dai testimoni ed ammesse dallo stesso
[...]
anche nella missiva del 9.2.2017 sopra menzionata. CP_1
L'appello incidentale risulta fondato.
Nel caso di specie il regolamento negoziale sottoscritto dalle parti, denominato al suo interno come “accordo di moltiplicazione”, pur presentando caratteri atipici dei contratti di coltivazione volti a soddisfare le esigenze peculiari di imprese operanti in un particolare settore produttivo, ben ricalca, quanto agli effetti obbligatori con successiva produzione “automatica” dell'effetto reale, lo schema contrattuale della vendita di cosa futura disciplinata dall'art.1472 cod. civ.. 7
Ed invero, dalla lettura del regolamento contrattuale si desume che: i) l'oggetto del contratto era rappresentato dal grano prodotto (secondo la qualità e le quantità convenute) dall'”agricoltore moltiplicatore”, ossia il;
ii) CP_1 quest'ultimo si obbligava a coltivare il seminativo, precedentemente acquistato dalla ditta sementiera, secondo determinate tecniche e nel rispetto di determinati standard, autorizzando anticipatamente la al controllo sul campo Parte_1 delle colture ed a consentire l'effettuazione delle verifiche da parte dell'ente pubblico preposto al rilascio delle certificazioni previste dalla normativa di settore;
iii) da parte sua, la si obbligava a prendere in consegna il raccolto Parte_1
fino alla concorrenza della quantità convenuta dietro il pagamento del prezzo che veniva contestualmente pattuito (“prezzo di giornale+IVA+0,005 Kg.”).
Depongono, a favore dell'immediato trasferimento a favore della (e Parte_1 necessariamente solo a quest'ultima) della proprietà del grano di seconda produzione oggetto del raccolto, plurimi e convergenti dati: 1) la determinazione anticipata del prezzo in base a criteri certi, seppure collegati agli usi di settore;
2)
la circostanza che la coltivazione avvenisse sotto il controllo costante della società sementiera la quale curava in via esclusiva i rapporti con l'ente pubblico suddetto (v. la deposizione della teste ) ed era la beneficiaria della Testimone_2 operazione di “moltiplicazione” della propria originaria semenza;
3) la previsione anticipata anche del ritiro del raccolto, ove in condizione di sanità, a cura e spese della società sementiera, come in effetti avvenuto;
4) la previsione dell'obbligo di quest'ultima di segnalare all'ente pubblico suddetto “l'eventuale cessione ad un'altra ditta sementiera del prodotto ottenuto” dall'accordo. Quest'ultima disposizione si presenta di particolare pregnanza probatoria, in quanto dimostrativa del fatto che la impresa sementiera, proprio in quanto proprietaria “in pectore”, poteva anticipatamente cedere, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del “moltiplicatore”, ad altre imprese svolgenti la sua 8
stessa attività il grano che sarebbe stato originato dalla “moltiplicazione”; la previsione non avrebbe infatti alcuna ragion d'essere ove la si intendesse riferita ad una fase successiva alla produzione degli effetti reali dell'accordo.
A favore di tale opzione ermeneutica milita, da ultimo, anche il quadro normativo di riferimento all'epoca vigente citato dall'appellato, in particolare l'art.1 del
D.P.R. n.1065/73, attuativo della Legge 1096/71, che qualificava come
“Agricoltori le aziende o imprese agricole dedite, Parte_2
anche in forma non esclusiva, ad attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi “per conto” di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori.
Né tali elementi, chiaramente desumibili dal tenore del regolamento negoziale e dalla sua evidente causa giuridico-economica, risultano scalfiti dai dati fattuali richiamati dall'appellante principale. A tale riguardo basti solo osservare che le ricevute sopra menzionate risultano sottoscritte solo dal ricevente, ossia dalla società sementiera, e ragionevolmente redatte dai trasportatori, soggetti estranei alla intesa negoziale, e che le “trattative” su cui ora ci si soffermerà ebbero a riguardare esclusivamente l'ammontare del prezzo che in concreto il CP_1
cercò di ottenere dopo avere esaurito le prestazioni a cui si era contrattualmente obbligato.
Muovendo da tali premesse, le censure mosse dall'appellante principale appaiono quasi interamente infondate.
E' infatti sostanzialmente incontestato che parte appellata ha adempiuto correttamente a quelle che erano le sue obbligazioni contrattuali, coltivando il grano di prima riproduzione, consentendo i controlli in campo da parte della ditta sementiera e del e ,infine, consegnando in data 14.6.2014 ai trasportatori CP_3 inviati dalla appellante l'intera produzione di grano di seconda riproduzione. 9
È altresì pacifico che la una volta preso in consegna il grano di cui Parte_1
era divenuta proprietaria a seguito della mietitura o, quantomeno, del ritiro (in forza di quanto previsto dall'articolo 1472 cod.civ.), non ha, ad oggi, adempiuto alla propria obbligazione di pagarne il prezzo.
L'assunto difensivo si appunta sul fatto che il mancato pagamento ebbe a dipendere dal rifiuto opposto dall'appellato, nel dicembre del 2014, allorché il predetto chiese il suo corrispettivo, ad accettare il prezzo stabilito in base ai criteri previsti nel contratto, rifiuto motivato dall'assunto che l'importo sarebbe stato inadeguato a fronte di quanto in quel momento i commercianti all'ingrosso di alcune “piazze” siciliane (Ravanusa e Campobello) si erano mostrati disposti a pagare per il grano comune.
Tale ricostruzione dei fatti, contestata dalla difesa del – secondo la CP_1
quale il rifiuto sarebbe invece dipeso dal fatto che la si era dichiarata Parte_1 disposta a pagare solo l'importo di euro 0.33 al kg., ossia il prezzo-base previsto in quel momento per il grano duro ma senza l'incremento dello 0,0005% e senza l'applicazione dell'IVA – può in effetti ritenersi adeguatamente dimostrata.
Depongono a suffragio le dichiarazioni del teste della cui attendibilità non Tes_1
vi è ragione di dubitare solo perché dipendente della Tale Parte_1
dichiarante ha confermato la circostanza del rifiuto ingiustificato, precisando di avere personalmente presenziato all'appuntamento presso la sede della società sementiera al quale il aveva inviato come suoi Controparte_1
rappresentanti i propri genitori, interessati anche a trattare su una seconda partita di grano coltivata nei terreni materni. La deposizione di contenuto contrario di
[...]
non si presenta parimenti affidabile non tanto perché proveniente CP_4 da un soggetto particolarmente “vicino” all'appellato, quale fratello del medesimo oltre che impiegato nella relativa azienda, ma soprattutto perché il predetto ha ammesso di non avere partecipato all'incontro. In ogni caso, la deposizione del 10
trova sugello nel contenuto, sul punto confessorio, della nota a firma del Tes_1
del 9.2.2017. CP_1
Tuttavia, premesso che il rifiuto di accettare il prezzo pattuito non costituiva inadempimento contrattuale – essendosi già esaurite, come detto, le obbligazioni a carico dell'agricoltore “moltiplicatore – la conseguenza di esso non poteva certamente consistere nel venir meno del diritto ad ottenere il corrispettivo del grano o una sua arbitraria riduzione, come pretenderebbe parte appellante.
L'offerta non formale, quale quella effettuata dalla nel dicembre Parte_1
2014, non estingue l'obbligazione ma esclude soltanto gli effetti della mora, ai sensi dell'art. 1220 c.c.. Solo l'offerta reale, accompagnata dal deposito liberatorio del prezzo contrattuale, avrebbe estinto l'obbligazione (cfr. Cass. civ. sez. III, sent. N. 11491 del 8.4.2022).
Peraltro, nella vicenda in esame gli interessi di mora sono stati riconosciuti in seno al decreto ingiuntivo solo a far data dalla sua notifica, quando già da tempo la aveva revocato l'iniziale offerta, proponendo al un Parte_1 CP_1
prezzo molto più basso di quello concordato.
In conclusione, tenuto conto che il presente giudizio nasce come opposizione a decreto ingiuntivo e che occorre in ogni caso accertare l'entità effettiva del credito azionato, in toto contestata dalla il provvedimento monitorio va Parte_1 revocato esclusivamente sulla scorta del rilievo che l'importo fatturato (euro 0,34 al kg. più IVA) è, seppur di poco, superiore all'importo dovuto in applicazione dei parametri contrattuali così come concordemente ritenuti (euro 0,33 al kg. +0,005
oltre IVA) che conducono alla cifra complessiva di euro 13.573,66 (0.335 x kg.38.960 + IVA al 4%), senza che di tale scostamento l'opposto, attore sostanziale, abbia fornito giustificazione.
Su tale importo vanno calcolati gli interessi di cui al D.L.vo 231/2002 con decorrenza dal 5.9.2017 (data di notifica del decreto ingiuntivo), non essendo 11
stato articolata dall'opposto/appellante incidentale alcuna mirata contestazione alla relativa statuizione giudiziale.
Deve infine trovare conferma il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dalla ove si consideri che poiché quest'ultima era divenuta, per quanto Parte_1
sopra esposto, proprietaria del grano quantomeno a far data dal suo stoccaggio nei suoi silos, ne avrebbe potuto disporre liberamente cosicché non possono essere addossate alla controparte né le prestazioni previste a suo carico dal contratto né le scelte gestionali/commerciali successivamente assunte.
In ossequio alla regola generale, l'appellante principale, che risulta nettamente soccombente, deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato in entrambi i gradi del giudizio.
Per quelle del primo grado può rimanere invariata la liquidazione effettuata in base ai criteri tariffari dalla sentenza impugnata, non essendosi modificato, avuto riguardo al decisum, lo scaglione di riferimento;
per questo grado l'importo va determinato nell'ammontare di euro 4.888,00 (parametri minimi per la fase di
“trattazione”, medi per le altre fasi), oltre euro 355,50 per gli esborsi afferenti alla proposizione dell'appello incidentale, su cui rimborso forfettario ex art.2 D.M.
n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 1796/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il
28/4/2022, appellata in via principale da Parte_1
e in via incidentale da ,
[...] Controparte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale, qualifica il contratto di
“moltiplicazione” intercorso tra le parti come contratto che prevedeva la vendita di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., in favore della
[...]
[...] [...]
[...]
del grano oggetto Controparte_5
di causa;
- in parziale accoglimento dell'appello principale, revoca il decreto ingiuntivo n. 4901/2017 emesso dal Tribunale di Palermo e condanna la a corrispondere Parte_1
a l'importo di euro 13.573,66, su cui interessi di Controparte_1
mora ex D.Lgs. 231/2002 dal 5.9.2017 al soddisfo;
- conferma nel resto.
- Condanna a Parte_1
rimborsare a le spese di lite del presente grado, che Controparte_1 liquida nell'ammontare di euro 4.888,00, oltre euro 355,50 per esborsi, su cui rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/14, cpa e IVA come per legge.
- Palermo, 28.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo