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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7337 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto dai magistrati: dott.ssa NA D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 605/2020, posta in deliberazione con ordinanza del 14.07.2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Giulio Masotti e Natascia Anzalone) appellante
E quale incorporante la costituita Controparte_1 [...]
già originaria Controparte_2 Controparte_3
convenuta
(C.F. /P. I.V.A. ) P.IVA_1
(Avv. Mario Matticoli del Foro di Roma) appellata
** OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12920/2019 del 18.06.2019, non notificata, emessa dal Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 59867/2016.
**
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 12920/2019, pubblicata in data 18.06.2019 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 59867/2016, non notificata, il Tribunale di
Roma ha accolto parzialmente la domanda proposta da Parte_1
, che aveva agito nei confronti della
[...] Controparte_4
al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo a seguito del sinistro nautico occorso in data 08.09.2014 all'imbarcazione SEARAY 455.
In detta sede, il giudice di prime cure ha pertanto così statuito:
a. “accoglie la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della società e per l'effetto Controparte_4
[…]”;
b. “condanna la società a pagare a Controparte_4
la somma di euro 21.787,52 IVA compresa, Parte_1
già detratto l'acconto percepito. Su detta somma sono dovuti interessi nella misura dello 0.63% a decorrere dalla data della domanda giudiziale
e fino alla data della presente sentenza”;
c. “condanna la società a rimborsare a Controparte_4
le spese del presente giudizio, spese che Pt_1 Parte_1
liquida complessivamente in euro 4.345,00, in essi comprese le spese di
CTU liquidate definitivamente in euro 800, di cui euro 3.000 per gli onorari delle fasi processuali, euro 545 per le spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nella misura del 15%”.
2. Con rituale atto di citazione in appello, ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendo alla Corte l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa:
a. “in riforma della sentenza n. 12920/19 emessa dal Tribunale Civile di
Roma a definizione del giudizio inter partes RGN 59867/2016, pubblicata il 18.06.2019, non notificata, ferma la decurtazione delle somme ex adverso già versate per importo capitale in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, accogliere integralmente le conclusioni formulate in primo grado e di seguito trascritte”;
b. “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
: ed il conseguente diritto del Prof. Controparte_5 [...]
al risarcimento dell'intero danno patito a seguito del Parte_1
sinistro occorso in data 08.09.2014 alla propria imbarcazione Searay
455”;
c. “per l'effetto condannare la in p.l.r.p.t., Controparte_5
al pagamento in favore del Prof. della somma Parte_1
di € 42.478,80 pari alla differenza tra il valore delle spese sostenute per la riparazione e quanto liquidato dalla convenuta, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali maturati sul valore complessivo del risarcimento dovuto e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data dell'08.09.2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'imbarcazione, da liquidarsi, anche in via equitativa, in ragione del canone medio previsto per il noleggio di imbarcazioni di pari dimensioni e caratteristiche, pari a circa € 1.000,00 al giorno, per il periodo di 4 mesi o nel diverso importo e/o periodo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
d. “Con vittoria delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato telematico, si è costituita la (quale incorporante per Controparte_6 fusione la , concludendo come da conclusioni Controparte_4
rassegnate che seguono:
a. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma rigettare integralmente il gravame proposto dal Prof. , confermando in toto la Parte_1
sentenza impugnata n. 12920/19 emessa dal Tribunale Civile di Roma per la definizione del giudizio inter partes R.G.N. 59867/2016”;
b. “Con la conseguente condanna dello stesso Prof. Parte_1
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della
[...]
già . Controparte_7 Controparte_4
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme cartolari ex art. 127-ter c.p.c., la Corte, con ordinanza emessa fuori udienza in data 14.07.2025, ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190, co. 3 c.p.c.
**
4. Il presente procedimento trae origine dalla pretesa di Parte_1
, odierno appellante, di essere integralmente tenuto indenne, ad opera
[...]
della società assicuratrice e in forza dei relativi diritti di polizza, dai danni occorsi alla propria imbarcazione a motore a causa del sinistro avvenuto l'08.09.2014.
In particolare, alla predetta data e all'altezza di CA LI (di fronte all'abitato di SA RI (RM) ), mentre si trovava al comando dell'unità da diporto
455 “Capatosta” (dalla lunghezza di circa 13,5 m) accompagnato dal CP_8
figlio, l'originario attore impattava contro alcuni scogli sommersi, situati sotto il pelo dell'acqua ad un'altezza inferiore al pescaggio dell'imbarcazione; di talché, quest'ultima, all'esito dell'attrito con le rocce, risultava danneggiata, pur rispondendo ai comandi meccanici, sì da consentire il graduale riavvicinamento e l'ingresso nel porto marina “Riva di Traiano”. 5. Denunciato il sinistro alla società assicuratrice, con la contestuale attivazione dei diritti di cui alla polizza n. 5009022783116 stipulata con Controparte_4
il ricorrente sosteneva le spese relative al ripristino della
[...]
funzionalità dell'imbarcazione.
**
6. Il primo motivo di gravame, con il quale la parte appellante lamenta che il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l'art. 17 del contratto di assicurazione, pur in assenza di specifica eccezione di parte e, per l'effetto, avrebbe quantificato in modo incongruo gli importi dovuti, recependo le risultanze della Consulenza tecnica ove - per 13 delle 39 voci occorse alla valutazione - risultava operata una riduzione percentuale dell'indennizzo spettante all'assicurato, va disatteso.
Ed invero, non può condividersi l'assunto dell'appellante, per cui la mancata formulazione di una specifica eccezione ad opera della parte convenuta impedirebbe la “applicabilità d'ufficio” (cfr. pag. 4 app.) della clausola contrattuale.
All'art. 17 del disposto convenzionale, le parti hanno pattuito che “nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse”, con la precisazione, in punto di criteri di determinazione del quantum, che “in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti” (cfr. doc. 1 atto di cit.).
Ora, la stessa allegazione (fin dal primo grado di giudizio) della perizia di parte redatta in data 3 febbraio 2015, ove il tecnico incaricato ha effettuato le opportune decurtazioni in ragione delle condizioni di usura dei pezzi da sostituire, consente di affermare che la Compagnia di Assicurazione abbia fatto valere la previsione summenzionata. In ogni caso, la clausola non fa altro che ripercorrere il disposto dell'art. 535 cod. nav., laddove è la legge a precisare che “nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio”.
Nel detto ordine di fatto e di principio, va dunque considerato che, avendo il contratto forza di legge tra le parti (ai sensi dell'art. 1372 c.c.) ed essendo sub iudice un diritto soggettivo che scaturisce dal rapporto contrattuale,
l'applicazione di una clausola contenuta nel regolamento convenzionale rientra senza dubbio tra i poteri del giudice (secondo il principio di cui al brocardo iura novit curia). Né, invero, alcuna preclusione assertiva potrebbe in ogni caso dirsi maturata, allorché l'applicazione di una clausola contrattuale costituisce mera difesa e non già eccezione in senso stretto, di talché non ne è precluso al giudice l'esame.
L'attività di interpretazione ed applicazione del regolamento contrattuale è, infatti, appannaggio esclusivo del giudice, senza che le parti, per il tramite delle proprie prospettazioni e fatte salve le eccezioni espressamente non rilevabili d'ufficio, possano disporre dell'applicazione dell'una e dell'altra clausola;
vieppiù che, diversamente opinando, si giungerebbe all'irragionevole conclusione interpretativa per cui, in caso di contumacia, il giudice dovrebbe uniformarsi alle prospettazioni interpretative dell'unica parte costituita in giudizio, senza dar così piena applicazione al disposto convenzionale vigente.
Nel caso di specie, ciò è ancor più vero alla luce del fatto che l'art. 17 del contratto di assicurazione ha natura meramente ricognitiva, tanto che la volontà delle parti - così come confluita nella polizza - si è limitata a ripercorrere quanto statuito dalla norma primaria, peraltro citata espressamente nel testo convenzionale (cfr. doc. 1 atto di cit.; art. 17 contratto).
Ciò posto, correttamente il primo giudice ha recepito le conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico il quale, nel rispondere ai quesiti formulati, ha precisato che “tutti i costi indicati sono stati ricavati con riferimento alle condizioni di stato d'uso presenti all'atto delle riparazioni ed in riferimento alla vetustà dell'imbarcazione che alla data del sinistro aveva 9 (nove) anni, pertanto così come l'intero bene ha subito una valutazione che ha portato ad assicurare l'unità in polizza corpi per un importo di € 200.00,00 si ritiene che anche le pertinenze in proporzione possano essere valutate con la stessa logica
.Il sottoscritto ha anche provveduto a valutare gli importi in funzione dello stato
d'uso riscontrato durante la visita a bordo considerato il buono stato generale dell'unità esaminata e che circa 4 anni su 13 influiscono relativamente sulla vetustà dell'imbarcazione. Tali valutazioni sono state ricavate anche dopo
l'analisi delle svalutazioni calcolate dai CTP di parte. Le risultanze sono le seguenti alla luce del fatto che i pezzi sono stati realmente sostituiti con pezzi nuovi ed originali: (dettagli nell'allegato n. 4)” (cfr. pag. 3 elaborato peritale definitivo). Nel far ciò, il C.T.U., su n. 39 componenti sostituiti ed oggetto della stima tecnica, ha ritenuto di escludere n. 6 componenti e di quantificare, per ulteriori n. 7 componenti, sulla scorta del sopracitato criterio, un danno solo parziale (e segnatamente: al 50% per n. 4 componenti;
al 55% per n. 1 componente;
al 60% per n. 1 componente;
al 65% per n. 1 componente). In tal senso, il consulente ha specificamente escluso, a valle delle operazioni peritali,
l'interessamento tanto dell'apparato dei timoni, quanto dei fanali subacquei, così escludendone la relativa quantificazione entro l'alveo complessivo del danno;
anche sul punto, il C.T.U. ha precisamente argomentato, escludendo con ragionevole certezza che i suddetti componenti potessero esser stati pregiudicati all'esito dell'impatto con le rocce.
Né, sul punto, pare potersi desumere alcunché in senso contrario dall'appello, allorché definisce come “incomprensibili” e “mai chiarite” (cfr. pagg.
4-5 app.) le defalcazioni svolte dal perito, senza tuttavia offrire alcun dato specifico che consenta di inferire l'erroneità degli esiti peritali, i quali, allo stato e nell'insussistenza di alcun elemento in senso contrario, vanno accolti come ragionevoli e meritevoli di conferma, non sussistendo motivi per rinnovare ulteriormente l'indagine tecnica già svolta in primo grado.
Alcun elemento in senso diverso può egualmente desumersi dalla considerazione dell'appellante per cui “il perito d'ufficio avesse chiaramente premesso alla stima effettuata le ottime condizioni in cui versava l'imbarcazione in epoca precedente al sinistro, dunque non si vede come il medesimo abbia ciò nonostante potuto ritenere congrui gli elevati abbattimenti applicati” (cfr. pag.
5 app.); tanto si afferma, segnatamente, sul rilievo del fatto che la complessiva buona condizione del natante è cosa diversa dal deprezzamento dei singoli componenti dello stesso, il quale richiede specifico apprezzamento proprio sulla scorta del disposto convenzionale.
In conclusione, l'indennizzo è stato, quindi correttamente determinato nella misura complessiva di € 28.722,08.
7. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ritiene ulteriormente viziata la sentenza di prime cure, allorché questa, “nonostante l'omessa formulazione di una specifica eccezione sul punto da parte della convenuta, ha decurtato
l'indennizzo dovuto al Prof. anche dell'importo di Parte_1
€ 1.800,00 a titolo di franchigia contrattuale” (cfr. pag. 6 app.).
Anche la predetta censura, che ripercorre specularmente, per il diverso art. 20 del testo contrattuale, la doglianza già svolta con riferimento all'art. 17 del medesimo, si appalesa infondata, per le medesime ragioni già sopraesposte a reiezione del primo motivo di gravame.
Tanto si afferma, vieppiù che, con specifico riferimento all'applicazione della franchigia contrattuale contenuta entro il disposto convenzionale, sulla chiara falsariga dei principi generali, la giurisprudenza di Cassazione ha già chiarito che, più che rilievo d'ufficio, la questione “involge una interpretazione data al contratto di assicurazione” (cfr. Cass., Sez. III, n. 11283/2020), senza poi contare che la perizia allegata in primo grado risulta redatta al netto della franchigia, con l'evidente intento dell'Assicurazione di invocare l'applicazione dell'art. 20 del contratto.
In sede di terzo motivo di gravame, l'appellante ha ulteriormente criticato la sentenza del Tribunale, laddove questa, facendo proprie le valutazioni del
C.T.U., avrebbe escluso la risarcibilità, in particolare, dei timoni e dei due fari subacquei.
Anche sul punto, non sono emerse in atti circostanze utili a smentire concretamente le valutazioni tecniche svolte dal consulente d'ufficio, il quale ha condivisibilmente specificato che:
a. per i timoni, viste le caratteristiche tecniche, nonché le prove fotografiche in atti, “non risultano danni se non una leggera screpolatura degli strati di antivegetativa circostanti la zona di recesso di fissaggio della flangia del timone di dritta”, senza che si mostrino “segni di impatto sulle pale dei timoni”, con relativa assenza di danni “alle pale dei timoni ed alle rispettive pertinenze in correlazione all'impatto” (cfr. pag. 4 elaborato peritale definitivo).
Ed in effetti, è del tutto verosimile che il timone ed il relativo apparato, proprio in quanto almeno situati 18 cm più in alto rispetto al pescaggio dell'imbarcazione (corrispondente all'elica), siano rimasti indenni dall'impatto con gli scogli sommersi. Tanto si afferma, peraltro, alla luce delle immagini versate in atti, dalle quali non è effettivamente apprensibile alcun danneggiamento ai suddetti componenti (cfr. all. 3
C.T.U. – elaborato fotografico); né parte appellante ha fornito prova sufficiente in tal senso, di talché va condivisa la valutazione operata sul punto dal C.T.U.;
b. per i fari subacquei, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio ne hanno del pari escluso la risarcibilità, dal momento che “dall'unica immagine prodotta in atti e antecedente alle riparazioni non si evince la rottura dello stesso pertanto se ne esclude la sostituzione” (cfr. pag. 3 elaborato peritale definitivo).
Anche sul punto, l'esito dell'indagine tecnica officiosa non pare contraddetto dalle fotografie in atti, che peraltro mostrano come i fari subacquei fossero situati ben più in alto rispetto al punto di contatto con le rocce;
di talché, se anche questi fossero stati effettivamente attinti dall'urto, sarebbe stato verosimilmente tranciato lo scafo da una parte all'altra, con danni ben più ingenti a carico dell'unità (cfr. all. 3 C.T.U. - elaborato fotografico). Anche con riferimento a tali componenti, la parte appellante ha mancato di offrire elementi decisivi a riprova dell'effettivo pregiudizio, per cui la decisione di escluderne la risarcibilità merita condivisione.
8. Con la quarta ed ultima doglianza, l'appellante critica la decisione di primo grado, laddove questa “ha rigettato la domanda svolta dal Prof. Pt_1
per ottenere il risarcimento del danno da mancato godimento della
[...]
propria imbarcazione a causa del ritardo imputabile all'Assicurazione nella gestione del sinistro” (cfr. pag. 7 app.).
Ad avviso della Corte, anche tale critica non merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Ed invero, se è condivisibile l'assunto dell'appellante per cui rimane irrilevante, ai fini della risarcibilità del relativo pregiudizio, che la polizza di assicurazione non preveda alcun indennizzo a fronte dell'indisponibilità temporanea dell'imbarcazione (cfr. pag. 8 app.), è del pari vero che, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, la domanda risarcitoria non può comunque trovare condivisione sulla scorta della relativa disciplina, stante l'assenza dei presupposti utili ad affermare un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex artt.
1218, 1223 e 2697 c.c.
Difatti, è pacifico che, in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore è onerato della sola allegazione dell'inadempimento medesimo, mentre spetta al debitore dar prova dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità non imputabile (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001); ciò non toglie che, tuttavia, ai fini del riconoscimento della relativa responsabilità, e ferma l'effettiva necessità che sussista l'asserito inadempimento contrattuale, la prova della causalità giuridica e del danno- conseguenza non può che rimanere a carico del danneggiato (cfr., tra le varie ed a ricognizione dei principi generali e dei relativi precedenti, Cass., Sez. III, n.
3689/2025: “questa Corte ha più volte precisato che sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che "assorbe" la causalità materiale (senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del
09/05/2024, che richiama in motivazione Sez. 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell'11/11/2019). Altro è, infatti, l'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019) - dal danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica”).
Nel detto ordine di principio, per quanto attiene al caso di specie, risultano assenti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale, stanti le considerazioni che seguono.
Per quanto attiene al nesso di causalità materiale e al danno-evento, giova precisare come l'indisponibilità dell'unità da diporto sia dipesa non già dal ritardo nella corresponsione dell'indennizzo assicurativo (ai sensi dell'art. 22 delle condizioni contrattuali), quanto piuttosto all'esito della condotta causativa del sinistro;
di talché, evidentemente, l'evento di danno non deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dalla società assicurativa (ex art. 22 delle condizioni contrattuali), non integrando conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento medesimo, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
In altre parole, pertanto, l'allegato inadempimento (la mancata tempestiva corresponsione dell'indennizzo) si appalesa del tutto estraneo rispetto alla mancata disponibilità dell'unità assicurata.
Ed invero, la riparazione dell'imbarcazione non era di certo legata al celere ristoro da parte della società, quanto piuttosto alla repentina riparazione dell'imbarcazione; in tal senso, è peraltro emerso dagli atti come sarebbe stato necessario un ampio lasso di tempo per il reperimento dei relativi pezzi di ricambio originali, che in data 16.04.2015, in un momento ben successivo al ristoro da parte dell'assicurazione, questi non erano neppure stati ordinati (cfr. doc. 6 atto di cit., recante il “preventivo ricambi per Searay 455DA”, ove il fornitore chiarisce i termini della spedizione dei ricambi dagli USA).
Ciò posto, il danno-evento in astratto configurabile avrebbe potuto essere non già quello relativo al noleggio dell'imbarcazione sostitutiva, quanto piuttosto quello consistente nella maggior durata dell'eventuale noleggio medesimo, all'esito del ritardo nella corresponsione dell'indennizzo assicurativo. Evento di danno, quello qui citato, che la parte appellante ha mancato di allegare e provare, di talché ne va egualmente esclusa la risarcibilità.
Né appare sussistente, nel caso di specie, alcuna prova del danno-conseguenza asseritamente patito dall'appellante, che non ha fornito la prova di avere in concreto sostenuto un esborso a fronte del noleggio del bene sostitutivo, essendo a tal fine del tutto insufficienti i prospetti offerti in relazione alle tariffe commerciali per il noleggio di imbarcazione sovrapponibile (cfr. doc. 6 atto di cit.).
Né soccorrono, ai fini della prova, le presunzioni (come piuttosto sostenuto dall'appellante; cfr. pag. 11 app.): difatti, nel caso di specie, è del tutto assente il fatto noto che andrebbe posto alla base del procedimento inferenziale, dal momento che è anzi del tutto illogico che alla mancata tempestiva corresponsione dell'indennizzo segua effettivamente un diretto pregiudizio economico a carico dell'assicurato. Ed anzi, parrebbero piuttosto condivisibili le considerazioni spese dalla società appellata, laddove questa ha sottolineato come deponga piuttosto in senso contrario il periodo di interesse, essendo ampiamente inverosimile – quantomeno ai fini dell'integrazione di una presunzione – che il danneggiato abbia noleggiato un'imbarcazione sostitutiva per le uscite nei mesi invernali che si collocano a cavallo tra la fine dell'anno 2014 e l'inizio dell'anno
2015.
Tanto si afferma, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito, con specifico riferimento al danno da fermo tecnico, che questo non è
“"in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (cfr., per il principio, Cass, Sez. II, n. 32946/2024).
L'appello va, quindi, respinto.
9. Le spese del gravame seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima
è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
**
P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunziando, ogni altra contraria istanza disattesa:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida complessivi in € 6.946,00, oltre oneri accessori e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Consigliera est. Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Presidente
Dott.ssa NA D'Avino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto dai magistrati: dott.ssa NA D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 605/2020, posta in deliberazione con ordinanza del 14.07.2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv.ti Giulio Masotti e Natascia Anzalone) appellante
E quale incorporante la costituita Controparte_1 [...]
già originaria Controparte_2 Controparte_3
convenuta
(C.F. /P. I.V.A. ) P.IVA_1
(Avv. Mario Matticoli del Foro di Roma) appellata
** OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12920/2019 del 18.06.2019, non notificata, emessa dal Tribunale di Roma in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 59867/2016.
**
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 12920/2019, pubblicata in data 18.06.2019 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 59867/2016, non notificata, il Tribunale di
Roma ha accolto parzialmente la domanda proposta da Parte_1
, che aveva agito nei confronti della
[...] Controparte_4
al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo a seguito del sinistro nautico occorso in data 08.09.2014 all'imbarcazione SEARAY 455.
In detta sede, il giudice di prime cure ha pertanto così statuito:
a. “accoglie la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della società e per l'effetto Controparte_4
[…]”;
b. “condanna la società a pagare a Controparte_4
la somma di euro 21.787,52 IVA compresa, Parte_1
già detratto l'acconto percepito. Su detta somma sono dovuti interessi nella misura dello 0.63% a decorrere dalla data della domanda giudiziale
e fino alla data della presente sentenza”;
c. “condanna la società a rimborsare a Controparte_4
le spese del presente giudizio, spese che Pt_1 Parte_1
liquida complessivamente in euro 4.345,00, in essi comprese le spese di
CTU liquidate definitivamente in euro 800, di cui euro 3.000 per gli onorari delle fasi processuali, euro 545 per le spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nella misura del 15%”.
2. Con rituale atto di citazione in appello, ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendo alla Corte l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa:
a. “in riforma della sentenza n. 12920/19 emessa dal Tribunale Civile di
Roma a definizione del giudizio inter partes RGN 59867/2016, pubblicata il 18.06.2019, non notificata, ferma la decurtazione delle somme ex adverso già versate per importo capitale in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, accogliere integralmente le conclusioni formulate in primo grado e di seguito trascritte”;
b. “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
: ed il conseguente diritto del Prof. Controparte_5 [...]
al risarcimento dell'intero danno patito a seguito del Parte_1
sinistro occorso in data 08.09.2014 alla propria imbarcazione Searay
455”;
c. “per l'effetto condannare la in p.l.r.p.t., Controparte_5
al pagamento in favore del Prof. della somma Parte_1
di € 42.478,80 pari alla differenza tra il valore delle spese sostenute per la riparazione e quanto liquidato dalla convenuta, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali maturati sul valore complessivo del risarcimento dovuto e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data dell'08.09.2014 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'imbarcazione, da liquidarsi, anche in via equitativa, in ragione del canone medio previsto per il noleggio di imbarcazioni di pari dimensioni e caratteristiche, pari a circa € 1.000,00 al giorno, per il periodo di 4 mesi o nel diverso importo e/o periodo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
d. “Con vittoria delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato telematico, si è costituita la (quale incorporante per Controparte_6 fusione la , concludendo come da conclusioni Controparte_4
rassegnate che seguono:
a. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma rigettare integralmente il gravame proposto dal Prof. , confermando in toto la Parte_1
sentenza impugnata n. 12920/19 emessa dal Tribunale Civile di Roma per la definizione del giudizio inter partes R.G.N. 59867/2016”;
b. “Con la conseguente condanna dello stesso Prof. Parte_1
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della
[...]
già . Controparte_7 Controparte_4
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme cartolari ex art. 127-ter c.p.c., la Corte, con ordinanza emessa fuori udienza in data 14.07.2025, ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190, co. 3 c.p.c.
**
4. Il presente procedimento trae origine dalla pretesa di Parte_1
, odierno appellante, di essere integralmente tenuto indenne, ad opera
[...]
della società assicuratrice e in forza dei relativi diritti di polizza, dai danni occorsi alla propria imbarcazione a motore a causa del sinistro avvenuto l'08.09.2014.
In particolare, alla predetta data e all'altezza di CA LI (di fronte all'abitato di SA RI (RM) ), mentre si trovava al comando dell'unità da diporto
455 “Capatosta” (dalla lunghezza di circa 13,5 m) accompagnato dal CP_8
figlio, l'originario attore impattava contro alcuni scogli sommersi, situati sotto il pelo dell'acqua ad un'altezza inferiore al pescaggio dell'imbarcazione; di talché, quest'ultima, all'esito dell'attrito con le rocce, risultava danneggiata, pur rispondendo ai comandi meccanici, sì da consentire il graduale riavvicinamento e l'ingresso nel porto marina “Riva di Traiano”. 5. Denunciato il sinistro alla società assicuratrice, con la contestuale attivazione dei diritti di cui alla polizza n. 5009022783116 stipulata con Controparte_4
il ricorrente sosteneva le spese relative al ripristino della
[...]
funzionalità dell'imbarcazione.
**
6. Il primo motivo di gravame, con il quale la parte appellante lamenta che il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l'art. 17 del contratto di assicurazione, pur in assenza di specifica eccezione di parte e, per l'effetto, avrebbe quantificato in modo incongruo gli importi dovuti, recependo le risultanze della Consulenza tecnica ove - per 13 delle 39 voci occorse alla valutazione - risultava operata una riduzione percentuale dell'indennizzo spettante all'assicurato, va disatteso.
Ed invero, non può condividersi l'assunto dell'appellante, per cui la mancata formulazione di una specifica eccezione ad opera della parte convenuta impedirebbe la “applicabilità d'ufficio” (cfr. pag. 4 app.) della clausola contrattuale.
All'art. 17 del disposto convenzionale, le parti hanno pattuito che “nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse”, con la precisazione, in punto di criteri di determinazione del quantum, che “in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti” (cfr. doc. 1 atto di cit.).
Ora, la stessa allegazione (fin dal primo grado di giudizio) della perizia di parte redatta in data 3 febbraio 2015, ove il tecnico incaricato ha effettuato le opportune decurtazioni in ragione delle condizioni di usura dei pezzi da sostituire, consente di affermare che la Compagnia di Assicurazione abbia fatto valere la previsione summenzionata. In ogni caso, la clausola non fa altro che ripercorrere il disposto dell'art. 535 cod. nav., laddove è la legge a precisare che “nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio”.
Nel detto ordine di fatto e di principio, va dunque considerato che, avendo il contratto forza di legge tra le parti (ai sensi dell'art. 1372 c.c.) ed essendo sub iudice un diritto soggettivo che scaturisce dal rapporto contrattuale,
l'applicazione di una clausola contenuta nel regolamento convenzionale rientra senza dubbio tra i poteri del giudice (secondo il principio di cui al brocardo iura novit curia). Né, invero, alcuna preclusione assertiva potrebbe in ogni caso dirsi maturata, allorché l'applicazione di una clausola contrattuale costituisce mera difesa e non già eccezione in senso stretto, di talché non ne è precluso al giudice l'esame.
L'attività di interpretazione ed applicazione del regolamento contrattuale è, infatti, appannaggio esclusivo del giudice, senza che le parti, per il tramite delle proprie prospettazioni e fatte salve le eccezioni espressamente non rilevabili d'ufficio, possano disporre dell'applicazione dell'una e dell'altra clausola;
vieppiù che, diversamente opinando, si giungerebbe all'irragionevole conclusione interpretativa per cui, in caso di contumacia, il giudice dovrebbe uniformarsi alle prospettazioni interpretative dell'unica parte costituita in giudizio, senza dar così piena applicazione al disposto convenzionale vigente.
Nel caso di specie, ciò è ancor più vero alla luce del fatto che l'art. 17 del contratto di assicurazione ha natura meramente ricognitiva, tanto che la volontà delle parti - così come confluita nella polizza - si è limitata a ripercorrere quanto statuito dalla norma primaria, peraltro citata espressamente nel testo convenzionale (cfr. doc. 1 atto di cit.; art. 17 contratto).
Ciò posto, correttamente il primo giudice ha recepito le conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico il quale, nel rispondere ai quesiti formulati, ha precisato che “tutti i costi indicati sono stati ricavati con riferimento alle condizioni di stato d'uso presenti all'atto delle riparazioni ed in riferimento alla vetustà dell'imbarcazione che alla data del sinistro aveva 9 (nove) anni, pertanto così come l'intero bene ha subito una valutazione che ha portato ad assicurare l'unità in polizza corpi per un importo di € 200.00,00 si ritiene che anche le pertinenze in proporzione possano essere valutate con la stessa logica
.Il sottoscritto ha anche provveduto a valutare gli importi in funzione dello stato
d'uso riscontrato durante la visita a bordo considerato il buono stato generale dell'unità esaminata e che circa 4 anni su 13 influiscono relativamente sulla vetustà dell'imbarcazione. Tali valutazioni sono state ricavate anche dopo
l'analisi delle svalutazioni calcolate dai CTP di parte. Le risultanze sono le seguenti alla luce del fatto che i pezzi sono stati realmente sostituiti con pezzi nuovi ed originali: (dettagli nell'allegato n. 4)” (cfr. pag. 3 elaborato peritale definitivo). Nel far ciò, il C.T.U., su n. 39 componenti sostituiti ed oggetto della stima tecnica, ha ritenuto di escludere n. 6 componenti e di quantificare, per ulteriori n. 7 componenti, sulla scorta del sopracitato criterio, un danno solo parziale (e segnatamente: al 50% per n. 4 componenti;
al 55% per n. 1 componente;
al 60% per n. 1 componente;
al 65% per n. 1 componente). In tal senso, il consulente ha specificamente escluso, a valle delle operazioni peritali,
l'interessamento tanto dell'apparato dei timoni, quanto dei fanali subacquei, così escludendone la relativa quantificazione entro l'alveo complessivo del danno;
anche sul punto, il C.T.U. ha precisamente argomentato, escludendo con ragionevole certezza che i suddetti componenti potessero esser stati pregiudicati all'esito dell'impatto con le rocce.
Né, sul punto, pare potersi desumere alcunché in senso contrario dall'appello, allorché definisce come “incomprensibili” e “mai chiarite” (cfr. pagg.
4-5 app.) le defalcazioni svolte dal perito, senza tuttavia offrire alcun dato specifico che consenta di inferire l'erroneità degli esiti peritali, i quali, allo stato e nell'insussistenza di alcun elemento in senso contrario, vanno accolti come ragionevoli e meritevoli di conferma, non sussistendo motivi per rinnovare ulteriormente l'indagine tecnica già svolta in primo grado.
Alcun elemento in senso diverso può egualmente desumersi dalla considerazione dell'appellante per cui “il perito d'ufficio avesse chiaramente premesso alla stima effettuata le ottime condizioni in cui versava l'imbarcazione in epoca precedente al sinistro, dunque non si vede come il medesimo abbia ciò nonostante potuto ritenere congrui gli elevati abbattimenti applicati” (cfr. pag.
5 app.); tanto si afferma, segnatamente, sul rilievo del fatto che la complessiva buona condizione del natante è cosa diversa dal deprezzamento dei singoli componenti dello stesso, il quale richiede specifico apprezzamento proprio sulla scorta del disposto convenzionale.
In conclusione, l'indennizzo è stato, quindi correttamente determinato nella misura complessiva di € 28.722,08.
7. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ritiene ulteriormente viziata la sentenza di prime cure, allorché questa, “nonostante l'omessa formulazione di una specifica eccezione sul punto da parte della convenuta, ha decurtato
l'indennizzo dovuto al Prof. anche dell'importo di Parte_1
€ 1.800,00 a titolo di franchigia contrattuale” (cfr. pag. 6 app.).
Anche la predetta censura, che ripercorre specularmente, per il diverso art. 20 del testo contrattuale, la doglianza già svolta con riferimento all'art. 17 del medesimo, si appalesa infondata, per le medesime ragioni già sopraesposte a reiezione del primo motivo di gravame.
Tanto si afferma, vieppiù che, con specifico riferimento all'applicazione della franchigia contrattuale contenuta entro il disposto convenzionale, sulla chiara falsariga dei principi generali, la giurisprudenza di Cassazione ha già chiarito che, più che rilievo d'ufficio, la questione “involge una interpretazione data al contratto di assicurazione” (cfr. Cass., Sez. III, n. 11283/2020), senza poi contare che la perizia allegata in primo grado risulta redatta al netto della franchigia, con l'evidente intento dell'Assicurazione di invocare l'applicazione dell'art. 20 del contratto.
In sede di terzo motivo di gravame, l'appellante ha ulteriormente criticato la sentenza del Tribunale, laddove questa, facendo proprie le valutazioni del
C.T.U., avrebbe escluso la risarcibilità, in particolare, dei timoni e dei due fari subacquei.
Anche sul punto, non sono emerse in atti circostanze utili a smentire concretamente le valutazioni tecniche svolte dal consulente d'ufficio, il quale ha condivisibilmente specificato che:
a. per i timoni, viste le caratteristiche tecniche, nonché le prove fotografiche in atti, “non risultano danni se non una leggera screpolatura degli strati di antivegetativa circostanti la zona di recesso di fissaggio della flangia del timone di dritta”, senza che si mostrino “segni di impatto sulle pale dei timoni”, con relativa assenza di danni “alle pale dei timoni ed alle rispettive pertinenze in correlazione all'impatto” (cfr. pag. 4 elaborato peritale definitivo).
Ed in effetti, è del tutto verosimile che il timone ed il relativo apparato, proprio in quanto almeno situati 18 cm più in alto rispetto al pescaggio dell'imbarcazione (corrispondente all'elica), siano rimasti indenni dall'impatto con gli scogli sommersi. Tanto si afferma, peraltro, alla luce delle immagini versate in atti, dalle quali non è effettivamente apprensibile alcun danneggiamento ai suddetti componenti (cfr. all. 3
C.T.U. – elaborato fotografico); né parte appellante ha fornito prova sufficiente in tal senso, di talché va condivisa la valutazione operata sul punto dal C.T.U.;
b. per i fari subacquei, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio ne hanno del pari escluso la risarcibilità, dal momento che “dall'unica immagine prodotta in atti e antecedente alle riparazioni non si evince la rottura dello stesso pertanto se ne esclude la sostituzione” (cfr. pag. 3 elaborato peritale definitivo).
Anche sul punto, l'esito dell'indagine tecnica officiosa non pare contraddetto dalle fotografie in atti, che peraltro mostrano come i fari subacquei fossero situati ben più in alto rispetto al punto di contatto con le rocce;
di talché, se anche questi fossero stati effettivamente attinti dall'urto, sarebbe stato verosimilmente tranciato lo scafo da una parte all'altra, con danni ben più ingenti a carico dell'unità (cfr. all. 3 C.T.U. - elaborato fotografico). Anche con riferimento a tali componenti, la parte appellante ha mancato di offrire elementi decisivi a riprova dell'effettivo pregiudizio, per cui la decisione di escluderne la risarcibilità merita condivisione.
8. Con la quarta ed ultima doglianza, l'appellante critica la decisione di primo grado, laddove questa “ha rigettato la domanda svolta dal Prof. Pt_1
per ottenere il risarcimento del danno da mancato godimento della
[...]
propria imbarcazione a causa del ritardo imputabile all'Assicurazione nella gestione del sinistro” (cfr. pag. 7 app.).
Ad avviso della Corte, anche tale critica non merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Ed invero, se è condivisibile l'assunto dell'appellante per cui rimane irrilevante, ai fini della risarcibilità del relativo pregiudizio, che la polizza di assicurazione non preveda alcun indennizzo a fronte dell'indisponibilità temporanea dell'imbarcazione (cfr. pag. 8 app.), è del pari vero che, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, la domanda risarcitoria non può comunque trovare condivisione sulla scorta della relativa disciplina, stante l'assenza dei presupposti utili ad affermare un'ipotesi di responsabilità contrattuale ex artt.
1218, 1223 e 2697 c.c.
Difatti, è pacifico che, in materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore è onerato della sola allegazione dell'inadempimento medesimo, mentre spetta al debitore dar prova dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità non imputabile (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001); ciò non toglie che, tuttavia, ai fini del riconoscimento della relativa responsabilità, e ferma l'effettiva necessità che sussista l'asserito inadempimento contrattuale, la prova della causalità giuridica e del danno- conseguenza non può che rimanere a carico del danneggiato (cfr., tra le varie ed a ricognizione dei principi generali e dei relativi precedenti, Cass., Sez. III, n.
3689/2025: “questa Corte ha più volte precisato che sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che "assorbe" la causalità materiale (senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del
09/05/2024, che richiama in motivazione Sez. 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell'11/11/2019). Altro è, infatti, l'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Sez. 3,
Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019) - dal danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica”).
Nel detto ordine di principio, per quanto attiene al caso di specie, risultano assenti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contrattuale, stanti le considerazioni che seguono.
Per quanto attiene al nesso di causalità materiale e al danno-evento, giova precisare come l'indisponibilità dell'unità da diporto sia dipesa non già dal ritardo nella corresponsione dell'indennizzo assicurativo (ai sensi dell'art. 22 delle condizioni contrattuali), quanto piuttosto all'esito della condotta causativa del sinistro;
di talché, evidentemente, l'evento di danno non deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dalla società assicurativa (ex art. 22 delle condizioni contrattuali), non integrando conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento medesimo, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
In altre parole, pertanto, l'allegato inadempimento (la mancata tempestiva corresponsione dell'indennizzo) si appalesa del tutto estraneo rispetto alla mancata disponibilità dell'unità assicurata.
Ed invero, la riparazione dell'imbarcazione non era di certo legata al celere ristoro da parte della società, quanto piuttosto alla repentina riparazione dell'imbarcazione; in tal senso, è peraltro emerso dagli atti come sarebbe stato necessario un ampio lasso di tempo per il reperimento dei relativi pezzi di ricambio originali, che in data 16.04.2015, in un momento ben successivo al ristoro da parte dell'assicurazione, questi non erano neppure stati ordinati (cfr. doc. 6 atto di cit., recante il “preventivo ricambi per Searay 455DA”, ove il fornitore chiarisce i termini della spedizione dei ricambi dagli USA).
Ciò posto, il danno-evento in astratto configurabile avrebbe potuto essere non già quello relativo al noleggio dell'imbarcazione sostitutiva, quanto piuttosto quello consistente nella maggior durata dell'eventuale noleggio medesimo, all'esito del ritardo nella corresponsione dell'indennizzo assicurativo. Evento di danno, quello qui citato, che la parte appellante ha mancato di allegare e provare, di talché ne va egualmente esclusa la risarcibilità.
Né appare sussistente, nel caso di specie, alcuna prova del danno-conseguenza asseritamente patito dall'appellante, che non ha fornito la prova di avere in concreto sostenuto un esborso a fronte del noleggio del bene sostitutivo, essendo a tal fine del tutto insufficienti i prospetti offerti in relazione alle tariffe commerciali per il noleggio di imbarcazione sovrapponibile (cfr. doc. 6 atto di cit.).
Né soccorrono, ai fini della prova, le presunzioni (come piuttosto sostenuto dall'appellante; cfr. pag. 11 app.): difatti, nel caso di specie, è del tutto assente il fatto noto che andrebbe posto alla base del procedimento inferenziale, dal momento che è anzi del tutto illogico che alla mancata tempestiva corresponsione dell'indennizzo segua effettivamente un diretto pregiudizio economico a carico dell'assicurato. Ed anzi, parrebbero piuttosto condivisibili le considerazioni spese dalla società appellata, laddove questa ha sottolineato come deponga piuttosto in senso contrario il periodo di interesse, essendo ampiamente inverosimile – quantomeno ai fini dell'integrazione di una presunzione – che il danneggiato abbia noleggiato un'imbarcazione sostitutiva per le uscite nei mesi invernali che si collocano a cavallo tra la fine dell'anno 2014 e l'inizio dell'anno
2015.
Tanto si afferma, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito, con specifico riferimento al danno da fermo tecnico, che questo non è
“"in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (cfr., per il principio, Cass, Sez. II, n. 32946/2024).
L'appello va, quindi, respinto.
9. Le spese del gravame seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima
è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
10. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
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P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunziando, ogni altra contraria istanza disattesa:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida complessivi in € 6.946,00, oltre oneri accessori e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Consigliera est. Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Presidente
Dott.ssa NA D'Avino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia