Sentenza 6 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.
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Il fine di profitto del reato di furto con strappo include qualsiasi vantaggio, anche quello non patrimoniale: la sottrazione del telefono per impedire riprese video o chiamate ai soccorsi integra l'animus lucrandi e consuma il reato nel momento in cui il bene esce dalla sfera di vigilanza della vittima. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 18 dicembre 2025 (dep. 24 marzo 2026), n. 11161 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha applicato a O. A. la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di lesioni personali, aggravate …
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Cass. pen., sez. Unite, ud. 25 maggio 2023 (dep. 12 ottobre 2023), n. 41570 Presidente Diotallevi – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato C.C. alla pena di mesi otto di reclusione e di Euro 300,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624-bis c.p., per avere strappato di mano il telefono cellulare a B.G. . Secondo quanto rilevato nella sentenza impugnata, il gesto dell'imputato era da ricondurre ad un movente di ritorsione e di dispetto nei confronti della donna, dopo che quest'ultima aveva chiamato i carabinieri, richiedendone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2021, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 04144-22 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO MARIA CIAMPI Sent. n. sez. 1578/2021 -Presidente UP 06/10/2021 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 20263/2020 ALDO ESPOSITO Motivazione Semplificata DANIELA DAWAN -Relatore FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che, assolto AL TI dal reato di minaccia grave per non avere commesso il fatto, lo dichiarava responsabile del delitto di furto con strappo di un telefono cellulare, del valore di circa 250,00 euro, asportato dalle mani di OS LO.
2. Il fatto come riscostruito dai Giudici di merito: la persona offesa, OS LO, in sede di testimonianza, ha raccontato che, il 19/04/2016, verso le ore 19.30, mentre si trovava a Favignana a consumare una birra insieme all'amico De ON AR, era stato, all'improvviso e senza apparente motivo, minacciato di morte da un uomo che conosceva a malapena di vista, il quale lo aveva pesantemente minacciato con espressioni "io lo so che tu lo sai, ti rompo le ossa, ti ammazzo, ti scasso". Poiché il prevenuto, nonostante le reiterate richieste della persona offesa di smetterla, perseverava nella anzidetta condotta, il OS prendeva il proprio telefono cellulare per chiamare i Carabinieri. A quel punto, il AL gli strappava di mano il telefono e scappava in direzione del porto da cui tornava poco dopo e, ridendo, diceva al OS di aver fatto a pezzi il telefonino e di averlo DY buttato in mare.
3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che articola due motivi cin cui deduce:
3.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e illegittima applicazione dell'articolo 624-bis, comma 2, cod. pen., avendo il AL sottratto il cellulare solo per gettarlo in mare, senza alcuna volontà di trarne profitto.
3.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'articolo 635 cod. pen., avendo avuto l'imputato solo la finalità di distruggere uno strumento di minaccia e di scherno.
4. In data 23/09/21, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Michele Guitta, ha fatto pervenire in cancelleria conclusioni scritte con le quali ribadisce le argomentazioni già spese nel ricorso a sostegno dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.
5. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. I motivi di ricorso ripropongono le medesime questioni già sollevate in sede di merito e risolte con argomentazioni condivisibili e corrette in diritto dalla Corte territoriale. È vero che secondo alcuni precedenti di legittimità in 2 tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale (Sez. 5, n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, Rv. 273561, relativa a fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di furto nella condotta dell'imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalità «di dispetto, di reazione o come modalità per mantenere il contatto con lei»; Sez. 4, n. 47997 del 18/09/2009, Nutu, Rv. 24574201), tuttavia, secondo il prevalente orientamento di legittimità che il Collegio condivide, il fine di vendetta o di dispetto non esclude il dolo specifico del reato di furto, potendo il profitto consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale (Sez. 4, n. 30 del 18/09/2012, dep. 2013, Caleca, Rv. 254372; Sez. 2, n. 40631 del 09/10/2012, Sesta, Rv. 253593). In particolare, si è affermato che, ai fini della configurabilità del reato di furto, il fine di profitto nel quale si concreta il dolo specifico - non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta (Sez. 5, n. 11225 del 16/01/2019, Dolce Fabio, Rv. 275906; Sez. 5, n. 19882 del 16/02/2012, Aglietta, Rv. 252679).
8. Il secondo motivo resta assorbito.
9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente FrancescoMarjeCiampi Daniela Dawan Daniel on DEPOSITATO IN CANCELLERIA F7 FEB 2022 oggi.. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Ire Caliendo