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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/11/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1390/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23.6.2025,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CACCIA ROBERTO del Fprp di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato a [...] l'[...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PAPARATTO ROBERTA del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 28.6.2025);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. congiunte depositate telematicamente in data 16.9.2025)
“1) La minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori con stabile collocazione abitativa con la madre presso la casa materna, ove la minore manterrà la residenza anagrafica e costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore.
2) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e di ricevere educazione ed istruzione da entrambi.
3) Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la minore, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5) trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di Persona_1
scuola al lunedì mattina;
oltre un pomeriggio infrasettimanale, il giorno di martedì oppure il giovedì, quando il padre andrà a prendere la piccola all'uscita del plesso scolastico, alla mattina successiva quando il padre riaccompagnerà la figlia a scuola.
6) Durante le vacanze scolastiche Natalizie ciascun genitore vedrà e starà con la figlia dall'inizio della sospensione scolastica fino al 30 dicembre alle ore 18.00 e dal 30 dicembre ore
18.00 alla ripresa dell'attività scolastica, rispettando ogni anno il principio della alternanza dei genitori (Santo Natale 2025 con la mamma). Durante le vacanze scolastiche di carnevale ad anni alterni con il padre. Durante le vacanze scolastiche Pasquali, ciascun genitore vedrà e starà con la figlia dall'inizio della sospensione scolastica alle ore 20.00 del giorno di Pasqua e dalle ore
20.00 del giorno di Pasqua alla ripresa dell'attività scolastica e così ogni anno rispettando il principio della alternanza.
7) Il giorno del compleanno e delle altre festività (Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre e festa patronale) saranno trascorse da con Persona_1
pagina 2 di 4 ciascuno dei genitori, in modo alternato di anno in anno, mentre trascorreranno la Festa della
Mamma e del Papà con i rispettivi genitori.
8) Le vacanze estive saranno trascorse da per 15 giorni consecutivi con Persona_1 ciascun genitore, con impegno degli stessi a comunicare all'altro il periodo preciso entro il 30 maggio di ogni anno.
9) Il padre avrà sempre il diritto di partecipare alle attività scolastiche e ludico/sportive di e di essere informato di tutto ciò che li riguarda. Persona_1
10) Per i periodi di vacanza o comunque pernottamenti fuori casa della durata superiore ai due giorni con la figlia minore, i genitori saranno tenuti a comunicarsi, reciprocamente e in via preventiva, la località, oltre ai recapiti della sistemazione scelta.
11) Il padre contribuirà al mantenimento di versando alla sig.ra Persona_1 [...]
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario l'importo Pt_1 mensile di una somma non inferiore ad € 300,00 (trecento/00), importo che sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
12) Il padre contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della minore, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
13) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre collocataria della minore.
14) I Sigg.ri e acconsentono fin da ora al rilascio o rinnovo dei Parte_1 CP_1 documenti validi per l'espatrio per sé medesimi e per la figlia minore .” Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse della figlia minore nata a [...] in data [...]. Ha chiesto di disporre Persona_1
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre, di regolamentare le frequentazioni paterne con la figlia, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile non inferiore ad euro 700,00, oltre a rivalutazione annuale Istat
e oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegnazione dell'assegno unico universale integralmente alla madre.
pagina 3 di 4 Integrato il contraddittorio, si è costituito dichiarando di aver raggiunto un CP_1 accordo con la controparte in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti.
All'udienza del 19.11.2025 le parti si riportavano alle conclusioni congiunte depositate in atti in data 16.9.2025, quindi il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ed essendo rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore appaiono infatti tali da garantire alla stessa l'accesso ad una Persona_1
effettiva bigenitorialità e le statuizioni economiche relative alla figlia, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse della prole.
Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, l'ascolto della figlia minore non appare necessario, a norma dell'art. 473bis. 4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23.6.2025,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CACCIA ROBERTO del Fprp di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato a [...] l'[...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PAPARATTO ROBERTA del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 28.6.2025);
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. congiunte depositate telematicamente in data 16.9.2025)
“1) La minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori con stabile collocazione abitativa con la madre presso la casa materna, ove la minore manterrà la residenza anagrafica e costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore.
2) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi e di ricevere educazione ed istruzione da entrambi.
3) Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la minore, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5) trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di Persona_1
scuola al lunedì mattina;
oltre un pomeriggio infrasettimanale, il giorno di martedì oppure il giovedì, quando il padre andrà a prendere la piccola all'uscita del plesso scolastico, alla mattina successiva quando il padre riaccompagnerà la figlia a scuola.
6) Durante le vacanze scolastiche Natalizie ciascun genitore vedrà e starà con la figlia dall'inizio della sospensione scolastica fino al 30 dicembre alle ore 18.00 e dal 30 dicembre ore
18.00 alla ripresa dell'attività scolastica, rispettando ogni anno il principio della alternanza dei genitori (Santo Natale 2025 con la mamma). Durante le vacanze scolastiche di carnevale ad anni alterni con il padre. Durante le vacanze scolastiche Pasquali, ciascun genitore vedrà e starà con la figlia dall'inizio della sospensione scolastica alle ore 20.00 del giorno di Pasqua e dalle ore
20.00 del giorno di Pasqua alla ripresa dell'attività scolastica e così ogni anno rispettando il principio della alternanza.
7) Il giorno del compleanno e delle altre festività (Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre e festa patronale) saranno trascorse da con Persona_1
pagina 2 di 4 ciascuno dei genitori, in modo alternato di anno in anno, mentre trascorreranno la Festa della
Mamma e del Papà con i rispettivi genitori.
8) Le vacanze estive saranno trascorse da per 15 giorni consecutivi con Persona_1 ciascun genitore, con impegno degli stessi a comunicare all'altro il periodo preciso entro il 30 maggio di ogni anno.
9) Il padre avrà sempre il diritto di partecipare alle attività scolastiche e ludico/sportive di e di essere informato di tutto ciò che li riguarda. Persona_1
10) Per i periodi di vacanza o comunque pernottamenti fuori casa della durata superiore ai due giorni con la figlia minore, i genitori saranno tenuti a comunicarsi, reciprocamente e in via preventiva, la località, oltre ai recapiti della sistemazione scelta.
11) Il padre contribuirà al mantenimento di versando alla sig.ra Persona_1 [...]
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario l'importo Pt_1 mensile di una somma non inferiore ad € 300,00 (trecento/00), importo che sarà da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
12) Il padre contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie affrontate nell'interesse della minore, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
13) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre collocataria della minore.
14) I Sigg.ri e acconsentono fin da ora al rilascio o rinnovo dei Parte_1 CP_1 documenti validi per l'espatrio per sé medesimi e per la figlia minore .” Persona_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.6.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche nell'interesse della figlia minore nata a [...] in data [...]. Ha chiesto di disporre Persona_1
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre, di regolamentare le frequentazioni paterne con la figlia, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile non inferiore ad euro 700,00, oltre a rivalutazione annuale Istat
e oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegnazione dell'assegno unico universale integralmente alla madre.
pagina 3 di 4 Integrato il contraddittorio, si è costituito dichiarando di aver raggiunto un CP_1 accordo con la controparte in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti.
All'udienza del 19.11.2025 le parti si riportavano alle conclusioni congiunte depositate in atti in data 16.9.2025, quindi il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportati in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ed essendo rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore appaiono infatti tali da garantire alla stessa l'accesso ad una Persona_1
effettiva bigenitorialità e le statuizioni economiche relative alla figlia, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse della prole.
Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, l'ascolto della figlia minore non appare necessario, a norma dell'art. 473bis. 4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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