Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Sergio Casarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 781/2022RG vertente tra
Codice Fiscale 1 'nato a [...] il 15 maggio (C.F. Parte 1
. (C.F: C.F. 2 1) nata a [...] il [...] e Parte 2
1964, entrambi residenti in [...], rappresentati, assistiti e difesi dall' avv. Manuela Francavilla (C.F. C.F. 3 1) del Foro di Fermo, con studio in
Email 1 e fax: GR (FM) - P.zza dell'Unità n.9 (comunicazioni PEC:
0733/1870133) entrambi domiciliati presso lo studio del difensore;
-parte appellante e
(c.f. C.F. 4 ) residente via Capanne n. 19 Montegiorgio, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Gianluca Toto' (c.f. C.F. 5 PEC: Email 2
[...] ) con domiciliazione nel suo studio in Fermo Via Respighi n. 12
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con 1.
132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012
2.Con atto di citazione notificato in data 29.12.2016 Parte 1 e Parte_2 hanno
Controparte_1 al fine di farne accertare la responsabilità quale custode giudiziale convenuto in giudizio dei beni mobili presenti nell'immobile sito a Montegiorgio via Faleriense Ovest n. 21 (nominato dall'ufficiale giudiziario nel corso della procedura di rilascio del predetto immobile) ed ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni prodotti agli attori quantificati in euro 8000 per danni patrimoniali ed euro 10.000 per danni non patrimoniali. A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
i signori Pt 1 e Pt 2 in qualità di soci di CP 2 - hanno condotto il locazione fino al 2013
l'immobile commerciale di proprietà di Controparte_3 sito a Montegiorgio Via
Faleriense Ovest n. 21 – in forza del contratto stipulato in data 1.4.2001; e CP_3a seguito di procedura esecutiva per rilascio avviata dai proprietari Controparte_1 agli odierni attori è stato ordinato il rilascio dell'immobile libero da persone e cose entro la data del 14.3.
2013;
a seguito di verbale in data 14.3.2013 le operazioni di rilascio sono state posticipate al 28.3.2013; in tale data l'ufficiale giudiziario ha concesso agli odierni attori un'ulteriore proroga per lo sgombero definitivo dell'immobile dai beni mobili di relativa proprietà, nominando Controparte 1 quale custode degli stessi e redigendone inventario;
hain violazione dei propri obblighi di custodia nelle date del 11.4.2013 e del 14.4.2013 Controparte_1 caricato su un furgone tutti i beni presenti nell'immobile di Via Faleriense ed ha provveduto a scaricarli “in malo modo" (cfr. p. 2 atto di citazione) sul piazzale antistante il circolo ricreativo gestito dagli odierni attori;
☐ per gli episodi di cui sopra alcuni dei predetti beni mobili sono stati danneggiati irreparabilmente, mentre altri relitti nel piazzale - sono stati trafugati da ignoti;
avendo la condotta del custode integrato l'ipotesi di reato di cui all'articolo 388 ss. c.p in occasione di tali episodi è stato chiesto l'intervento dei carabinieri di Montegiorgio ed è stata sporta denuncia-querela nei confronti del custode Controparte_1 ;
☐ avendo il custode agito in violazione dei propri doveri - ed in particolare degli artt. 1176 c.c., 521 co. 3
c.p.c. e 609 c.p.c. - lo stesso è responsabile in via contrattuale ed in ogni caso ex art. 2059 c.c. per avere indebitamente disposto dei predetti beni spostandoli senza autorizzazione da un luogo all'altro, deteriorandoli, sottraendoli e disperdendoli;
il danno patrimoniale è quantificabile in euro 8000 circa atteso che i beni andati distrutti e dispersi a causa dell'abbandono sul piazzale antistante il circolo gestito dagli attori sono: i) forno elettrico 5 piani smeg del valore di euro 400; ii) numero 6 occhiali da vista per euro 9,90; iii) lastra in sterlite 1x1,5 m per euro 500; iv) tenda da esterno verde più asta € 500; v) numero 8 vetri copritavolo antisfondamento e numero 3 vetri rotondi antisfondamento per euro 400; vi) impianto di aspirazione con bocchette e ricambio d'aria completo per euro 5000; vii) numero 1 scaldabagno Ariston per euro 100; viii) numero 1 motore di ricambio frigorifero per euro 200; ix) numero 2 registratori di cassa di valore indefinito;
x) numero 4 quadri dell'artista Persona 1 di valore indefinito (euro 100-euro 2000); xi) numero 1 vetrina Coca
Cola refrigera da quattro piani euro 200;
i predetti episodi - poiché si sono svolti dinanzi ad alcune persone presenti all'interno del locale gestito dai signori Pt_1 e Pt 2 in orario di apertura al pubblico - hanno causato agli odierni attori un danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione, quantificabile equitativamente in euro 10.000.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.3.2017 si è costituito in giudizio il convenuto
Controparte 1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda e deducendo in sintesi e per quanto di interesse:
l'applicabilità al caso di specie del vecchio testo dell'articolo 609 c.p.c. in forza del quale custode risultava obbligato esclusivamente alla restituzione dei beni - essendo i fatti avvenuti nell'aprile 2013;
l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte del custode, avendo l' CP_1 correttamente adempiuto ai propri obblighi poiché: a) a seguito del verbale del 28.3.2013 ha custodito i beni per i 10 giorni indicati dall'ufficiale giudiziario;
b) successivamente allo scadere del predetto termine, dopo aver contattato telefonicamente l'ufficiale giudiziario, ha restituito i beni ancora presenti nei locali ai proprietari caricandoli su un furgoncino e scaricandoli con attenzione in luogo riparato, sul lato ovest del fabbricato ove gli stessi esercitavano la relativa attività commerciale sicchè nessun danno è stato prodotto a detti beni;
c) i carabinieri di Montegiorgio chiamati ad intervenire in occasione dell'attività di trasporto del custode - letto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario del 28.3.2013 - nulla hanno contestato all' CP 1 d) il procedimento penale aperto a seguito della querela sporta dagli odierni attori nei confronti dell' CP 1 è stato archiviato non essendo ravvisabile alcun addebito a carico del convenuto;
e) non vi è stata alcuna lesione del diritto all'immagine degli attori i quali, peraltro, hanno tenuto condotte non collaborative finalizzate a ritardare l'apertura di altra attività commerciale concorrente nell'immobile oggetto di sgombero. A seguito della prima udienza del 27.9.2017 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'articolo 183
c.p.c. Con la prima memoria istruttoria parte attrice si è limitata a precisare come - anche in applicazione del vecchio testo di cui all'art. 609 c.p.c. - la condotta del convenuto era da ritenere arbitraria ed in violazione degli obblighi gravanti sul custode, non essendo consentito allo stesso di disfarsi arbitrariamente dei beni custoditi e provvedere autonomamente allo sgombero. Le ulteriori memorie istruttorie depositate non hanno ampliato il thema disputandum. Con provvedimento in data 22.5.2019 è stata formulata proposta transattiva da parte del giudice, alla quale il convenuto ha dichiarato di non aderire.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni - poi avvenuta all'udienza del 20.1.2022 con assegnazione alle parti dei termini ex articolo 190 c.p.c.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"(...) questo Giudice ritiene che la domanda di parte attrice debba essere rigettata per difetto di prova del danno.
5. Va premesso che al caso di specie è applicabile l'art. 609 c.p.c. - nella versione anteriore alla riforma di cui al d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162.
Il testo anteriore alla riforma si limitava a prevedere che: "Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo. Se le cose sono pignorate o sequestrate,
l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode".
In virtù di detta norma l'ufficiale giudiziario poteva disporre la custodia dei beni mobili in loco anche a cura della parte istante il rilascio: in tale ipotesi, la parte esecutante divenuta depositaria delle cose mobili era tenuta a rispondere nei confronti del proprietario con la diligenza media richiesta dal primo comma dell'art. 1768 c.c. (Cass. III, n. 21734/2010).
Quanto al regime di responsabilità, il depositante, il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni ed agisca in giudizio per il risarcimento ha l'onere di provare l'esistenza del contratto, dei danni lamentati e del nesso causale tra gli stessi e la condotta del custode;
mentre è onere del depositario dimostrare che i danni preesistevano alla consegna, ovvero non siano da attribuirsi a propria responsabilità (v., tra le altre, Cass. n. 15490/2008; cfr. anche Cass.S.U. 13533/2001), salvo in ogni caso l'obbligo dell'esecutato stesso di apprestare la necessaria collaborazione (Cass. n. 4755/1985). -Con riguardo a detti oneri allegatori – prima che probatori - opera per la c.d. emendatio libelli la rigida barriera preclusiva costituita dal termine per il deposito della prima memoria 183 c.p.c. - termine entro il quale le parti sono tenute ad indicare con specificità tutti i fatti posti a fondamento delle pretesa fatta valere, al fine di richiedere poi l'ammissione di prova nelle successive memorie. Tale termine, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico processuale, non risulta in alcun caso derogabile e la relativa violazione deve necessariamente essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il descritto divieto di emendatio libelli opera in maniera ancor più rigorosa con riferimento ai diritti c.d. eterodeterminati inclusi i crediti risarcitori: tali diritti identificandosi con lo specifico fatto costitutivo che li ha originati, onerano sin da subito l'interessato di allegare con precisone il fatto che ha dato loro causa, senza poterlo più precisare o integrare oltre la prima memoria 183 c.p.c. se non in risposta a modificazioni della domanda avversaria.
6. Nel caso di specie il danno lamentato dagli attori subito in conseguenza della condotta del custode -
-
non risulta né specificamente allegato né provato, pertanto la domanda va rigettata.
6.1. Quanto ai lamentati danni di natura patrimoniale, va preliminarmente rilevato che con riguardo ad essi l'attore è tenuto a dimostrarne anche l'effettiva quantificazione del danno, poiché la assoluta mancanza di prova chiara del quantum del danno non può essere supplita dal criterio di liquidazione equitativa dello stesso il quale non può operare “per sopperire alle carenze allegatorie e probatorie imputabili al danneggiato" ma soltanto "al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è certa la sussistenza, sicché la parte non può esimersi dal provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre" (in Cass. n.
22638/2016; cfr. Cass. n. 17752/2015).
Le allegazioni dell'attore in punto di danno patrimoniale appaiono del tutto generiche.
Nell'atto di citazione è contenuta un'elencazione di tutti beni qualificati come "distrutti e dispersi" senza alcuna indicazione di quali siano risultati distrutti e quali dispersi, né in quale entità e per quale specifica causa.
La genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo non è stata sanata neppure con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. - ove, nonostante le eccezioni di parte avversa, gli attori nulla hanno precisato in ordine all'esistenza ed all'entità del danno patrimoniale.
Inoltre, il valore attribuito a ciascun bene nell'atto di citazione non trova alcun riscontro nella documentazione in atti - non risultando documentato neppure lo stato effettivo di detti beni anteriormente alla riconsegna. Sotto tale profilo, peraltro, le foto prodotte da parte convenuta attestano il pessimo stato manutentivo dei beni. Nulla può pertanto essere riconosciuto agli attori a titolo di danno patrimoniale.
6.2. Anche con riguardo ai danni non patrimoniali la domanda appare da rigettare per assoluta genericità dell'impianto allegatorio e probatorio offerto, non potendo il danno ritenersi sussistente in re ipsa. Sul punto va richiamato il principio giurisprudenziale per cui “anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Corte di Cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973,
26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c."; ne segue che anche il danno non patrimoniale deve essere sempre allegato e provato in termini di danno-conseguenza
(v. Cass., 22585/2013, n.; Cass. 10527/2011; Cass.. 20292/2012; Cass. 1361/2014).
7. Quindi ed in conclusione la domanda attorea va integralmente rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza in applicazione dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in favore del convenuto in considerazione dell'attività processuale effettivamente svolta applicando i
-
parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n.55 del 2014, avuto riguardo al valore della controversia - in complessivi euro 4.835 oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in I grado al R.G. 2894/2016 ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
La domanda di parte attrice perché infondata.
CONDANNA
Gli attori, in solido tra loro, al rimborso in favore del convenuto Controparte 1 delle spese processuali che liquida - per i motivi e le causali di cui in motivazione - in euro 4.835 per compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge".
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla prova del danno-conseguenza nel duplice profilo del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale.
Tale soluzione è imposta dal fatto che il Tribunale ha respinto la domanda degli appellanti sul presupposto ed in conseguenza della mancata allegazione e prova (da parte degli originari attori onerati) dei pregiudizi effettivamente subiti: questo è in effetti il fondamento della decisione di primo grado che va scrutinato in via prioritaria.
5.La decisione del Tribunale è conforme a costante giurisprudenza di legittimità secondo cui: (a) in materia di responsabilità civile da inadempimento (contrattuale o extra-contrattuale) non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore ma deve esser provato anche il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale/non patrimoniale del soggetto danneggiato (ex multis Cass. 24632/2015), (b) il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento di un danno è tenuto a provare ex art. 2697 cod. civ., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli non patrimoniali con valutazione rimessa al giudice del merito che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari - da allegare e provare da parte del preteso danneggiato che siano idonei a sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza
-
sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo. (ex multis anche Corte di Cassazione, Sez. III, 4 dicembre 2018, nr. 31233).
6.Il Tribunale, con riferimento ai danni patrimoniali, ha ritenuto le allegazioni degli attori del tutto generiche:
"Nell'atto di citazione è contenuta un'elencazione di tutti beni qualificati come "distrutti e dispersi" senza alcuna indicazione di quali siano risultati distrutti e quali dispersi, né in quale entità e per quale specifica causa.
La genericità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo non è stata sanata neppure con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. - ove, nonostante le eccezioni di parte avversa, gli attori nulla hanno precisato in ordine all'esistenza ed all'entità del danno patrimoniale.
Inoltre, il valore attribuito a ciascun bene nell'atto di citazione non trova alcun riscontro nella documentazione in atti - non risultando documentato neppure lo stato effettivo di detti beni anteriormente alla riconsegna. Sotto tale profilo, peraltro, le foto prodotte da parte convenuta attestano il pessimo stato manutentivo dei beni. Nulla può pertanto essere riconosciuto agli attori a titolo di danno patrimoniale".
7.Gli appellanti nei motivi di gravame si sono limitati a dedurre:
"Sempre secondo il Giudice fermano gli odierni appellanti non avrebbero fornito la prova dei danni, cosa che sarebbe dovuta avvenire con i termini di cui all'art. 183 cpc.
Sul punto preme rilevare come siano state portate al vaglio del giudice le denunce sporte dal Pt 1 le foto dei beni scaricati in malo modo sul piazzale e poi trafugate e anche di aver capitolato prove orali, per dimostrare il danno morale subito a causa della condotta illecita posta in essere dall CP_1 Tra l'altro la fondatezza della domanda trova riscontro anche nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. dal primo giudice assegnatario della causa il quale riconosceva integralmente al Pt 1 la refusione dei danni patrimoniali patiti e richiesti, e infatti proponeva all CP 1 la corresponsione in favore degli odierni appellanti della somma di Euro 8.000,00
(doc. 5).(...) Preme rappresentare che il danno patrimoniale veniva calcolato in via presuntiva in base alle foto e dell'inventario redatto dal Pt 1 a suo tempo e allegato dal predetto nelle due denunce sporte ai
IE (cfr. doc. 2 all. 4 atto di citazione fascicolo I grado).
8.Osserva il Collegio che: dalle denunce sporte dal Pt 1 risultano solo le sue dichiarazioni e non si ricava alcun elemento di prova circa la denunciata dispersione/distruzione dei beni né circa il valore dei beni dispersi o distrutti;
le foto dei beni scaricati sul piazzale non consentono di individuarli con esattezza né di attribuire a
•
ciascuno di essi un preciso valore economico;
la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. dal primo giudice assegnatario
•
della causa, non può ovviamente costituire elemento di prova;
quello che gli appellanti definiscono "inventario redatto dal Pt 1 a suo tempo e allegato dal
•
predetto nelle due denunce sporte ai IE (cfr. doc. 2 all. 4 atto di citazione fascicolo I grado" è un mero elenco di beni, redatto dalla parte, in cui sono individuati con asterisco quelli asseritamente perduti: MIXER CIM BALL..... Allegato n.s 1. TELEVISIONE...
S. NETRI QUADRATS + POTONDO +3 QUADRAT...
*
2. PLASONIERE ESTERNE I SIRENA ALLARRE.
*
PL IMPLANTO ESPIRATORS.
2 CUMATIZZATORI INTERNI !
1 UNITA ESTERNA !
1 SECCHIENO VETRO.
S: LAMPADE. BASSOCONSUMO
1 TRAPANO BOSCH..
*
......ALLARICE BGM...
.ZUASI IIECE... .A..Tabocchi...
. .. VENEZI ANET SCAFFALE IN LEGNO (RIGNORATO) 3.
3 PALA AI SCARPE
* DONC Presse BAR PLASTRA DIANA METRO 1. BARRA ANTI ROLUERS. Mateo FM.
PORTA OMBRELL CON ABITI USAL
...ApS AUDE..... VETRINA...FLESSIBILE.
NEL LOCALE CALDAIAS.
2 Bici (MAS). REGISTRATORI DI CASSA...
3 ΠΟΛΟΡΑΣΤΙΝ... livio odiaq dan
1. CAND.
* 1 SCALDABAGNO
1 MOTORE FRico.
1 CARREUs. uBei
+ SCAFFALE PER RIVISTE.. 1 TELEVISORE TO SHIBA (pignorato) IN GI (PIGNORATO). FRIGO A COLONNA.
HOBILE FRIGO MANŢE IN ACCIAIO (Pishorato 1 CASSETTO... ..ĆASSA
FORNO SHEQ... 9 VETRINA COCA, COCA...
G. OCCHIALI DA VISTA..
PORTA....GRAPPA Bovello..
(ASTRA IN STARLITE...
3. TENDE IN ALLUMINIO *
VETRINESTA G.LATS, A VISTA (PIGNORED.).
6. SAECCLLS (PIGNORATI..... SCARRALE IN RETALLO (PIONCRATO)... 65 PEZZI IN LEGNO E ACCIAIO.. VARIA BANDONC
- ASTA DI TENDA.
A QUADRI
SEDIA....BLANCA IN PLASTICA
1 ASPIREGIVERE LAVOR.
...D.UD...
CASSETTA CON CAMPACE VARIE
ROTOLO DI 9MOQUETTE
JARRETO....GORMA VERDE.
TEADA VERDE.
1.OROLOGIO...
A TORCia.
....10 OR
.....4 RH RO
TT CON AD00BSi
6 TAZZE CAPpussia .
. ..VENTILATORE.
... AFDENDINO IN PLASTICA.
3. WEWE... 1 PORTA SECCHIELL IN. METALO... SECCHizio...
← Materiale sottratto. k 9.Ritiene la Corte che non è sufficiente redigere un elenco di beni che si assumono perduti/danneggiati per aver assolto all'onere di provare che tali beni sono stati danneggiati irrimediabilmente o dispersi in conseguenza di un determinato comportamento.
In ogni caso a tali beni non è attribuibile un preciso valore:
• sia perché la parte non ha precisato quali beni siano stato sottratti (e dunque debbano considerarsi integralmente perduti) e quali siano stati danneggiati (e dunque possano conservare un residuo valore);
• sia perché né dalla lettura dell'elenco di beni offerto dalle parti appellanti né dalle foto prodotte è possibile neppure in via approssimativa attribuire un valore a ciascuno di essi;
Le foto allegate non consentono di distinguere esattamente i beni e comunque essi appaiono in cattive condizioni di manutenzione.
E' inoltre rimasta ignota la condizione pregressa, l'entità dei danneggiamenti e la recuperabilità dei beni.
10. In altri termini le parti onerate hanno mancato la prova:
● di quali beni siano andati dispersi/perduti e quali siano stati danneggiati;
• del valore attuale dei beni perduti tenendo conto dello stato di manutenzione;
del valore attuale dei beni danneggiati tenendo conto dello stato di manutenzione e dell'eventuale valore per residua utilizzabilità.
11.Le parti originarie attrici ben avrebbero potuto:
• produrre un adeguato report fotografico che consentisse di individuare i singoli beni anche con riguardo allo stato di vetustà e manutentivo e di apprezzare i danni subiti dai singoli articoli presenti nell'elenco su cui fonda la richiesta;
• produrre una perizia di parte che contenesse la precisa individuazione dei beni, il loro costo di acquisto, lo stato di vetustà e manutentivo, la distinzione tra beni perduti e beni danneggiati, il residuo valore, se attribuibile agli stessi.
Solo sulla base di tali circostanziati elementi le parti odierne appellanti avrebbero offerto una stima verificabile aprendo la possibilità di un accertamento tecnico d'ufficio.
In assenza di alcun elemento di prova sui richiamati profili la domanda non poteva e non può che essere respinta restando precluso sia un accertamento tecnico di carattere esplorativo che la valutazione equitativa del giudice. 12. Quanto al profilo del danno non patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto l' "assoluta_genericità dell'impianto allegatorio e probatorio offerto, non potendo il danno ritenersi sussistente in re ipsa"
L'appellante ha reiterato le richieste istruttorie disattese in primo grado e segnatamente la prova testi a mezzo dei seguenti capitoli:
1. Vero che il signor Controparte_1 'unitamente alla coniuge CP 4 in data 11/04/2013, alle ore 15.45, scaricava sul piazzale antistante il Circolo ricreativo ubicato in Montegiorgio
Via Faleriense ovest n. 50, gestito dai s ignori Parte 1 e Pt 2 Parte_2 materiale di proprietà di questi ultimi costituito da attrezzatura da bar, lasciando incustoditi gli oggetti e causandone il danneggiamento nell'operazione di deposito?
Persona 2 unitamente alla coniuge CP 42. Vero che il signor in data 14/04/2013, alle ore 8.15, scaricava sul piazzale antistante il Circolo ricreativo ubicato in Montegiorgio Via
Faleriense ovest n. 50, gestito dai signori Parte 2 materiale Parte 1 e Pt 2 '
di proprietà di questi ultimi costituito da attrezzatura da bar, lasciando incustoditi gli oggetti e causandone il danneggiamento nell'operazione di deposito?
3. Vero che, in entrambe le occasioni di cui ai capitoli precedenti, nel circolo ricreativo e r ano presenti diversi avventori che notavano l'accaduto e chiedevano spiegazioni ai due gestori?
4. Vero che, in data 11/04/2013 i signori Pt_1 e Pt 2 chiudevano anticipatamente l'esercizio per provvedere allo sgombero del piazzale?
La parte ha precisato che:
"Nel caso che ci occupa l'immagine dei signori Pt 1 e Pt 2 noti gestori di locali nel fermano, subiva un grave pregiudizio: l'aver scaricato in mezzo al piazzale antistante l'immobile occupato dagli stessi per lo svolgimento delle loro mansioni lavorative, in orario di apertura al pubblico del circolo (15.45) e di notevole affluenza di avventori, ledeva la dignità e il decoro degli attori, che nell'occasione si trovavano costretti a giustificare l'accaduto con la loro clientela e a porre rimedio al disagio costituito dall'ingombro del piazzale adibito a parcheggio, chiudendo anticipatamente il locale per provvedere all'asportazione quanto meno parziali dei beni depositati".
13.Ritiene la Corte che lo scarico dei beni e materiali sul piazzale antistante il circolo ricreativo gestito dagli appellanti adibito a parcheggio non possa configurare in sé un apprezzabile danno alla dignità ed al decoro degli appellanti stessi perlomeno nel senso proprio dell'immagine personale e commerciale. La mera occupazione di parte di un piazzale adibito a parcheggio con attrezzature da bar è cioè di un evento che, nella considerazione sociale, non ha ordinariamente attitudine a pregiudicare l'onore personale o il decoro del proprietario dell'esercizio commerciale antistante.
Neppure la presenza di occasionali avventori che abbiano assistito allo scarico o abbiano visto i materiali accatastati sul piazzale può aver pregiudicato, nella generale considerazione degli avventori stessi,
l'immagine dei titolari dell'esercizio commerciale.
In realtà il pregiudizio appare ricollegabile al disagio/fastidio di dover liberare il piazzale e dare spiegazioni ai clienti ma non configura una apprezzabile lesione dell'immagine personale o commerciale degli appellanti a meno di voler far illegittimamente coincidere danno-evento e danno-conseguenza ed in definitiva riconoscere un danno in re ipsa, correttamente escluso dal Tribunale.
Quanto infine all'anticipata chiusura del locale se il fatto poteva generare un danno patrimoniale per i mancati incassi (non fatto oggetto di domanda) non era certamente idoneo a ledere l'immagine commerciale del bar.
14.Va infine disatteso il motivo con cui gli appellanti censurano la pronuncia sulle spese invocando la compensazione.
Infatti il primo giudicante ha considerato la finale completa soccombenza degli originari attori/odierni appellanti, facendo corretta applicazione del principio di causalità.
15.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna gli appellanti in solido a rifondere all' appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.800,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini