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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
26
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3647 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Parte_1
Lucchese, elettivamente domiciliata come in atti
- Appellante -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grassi elettivamente domiciliata come CP_1
in atti
- Appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1046/2024 del Tribunale di Velletri, sez. Lavoro, pubblicata in data 03/07/2024.
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da con cui quest'ultima ha agito in giudizio nei confronti della CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che il licenziamento comminato Pt_1
alla ricorrente è nullo in quanto privo di forma scritta e, per l'effetto, ordinare alla società la
reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro nonché condannare la società resistente in
p.l.r.p.t. al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la nullità del licenziamento stabilendo
a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (€
1.678,23 doc 2 buste paga) , corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Condannare altresì la
resistente per il medesimo periodo al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali il tutto ai sensi dell'art. 2 Dlgs 23 del 2015 per i motivi di cui in premessa;
-accertare e dichiarare il mancato
pagamento del TFR e delle retribuzioni da gennaio 2022 a 9 maggio 2022 per l'effetto condannare la resistente al pagamento di € 15.779,63 a titolo di TFR e delle retribuzioni da gennaio 2022 a 9
maggio 2022 per i motivi di cui in premessa come da conteggio che si intende parte integrante del
presente atto ovvero a quella maggior o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione all'art. 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c.. Il tutto con rivalutazione monetaria, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. C.p.c., con decorrenza dalla data di
maturazione dei singoli crediti accolti oltre agli interessi legali maturate maturandi sulle somme via via rivalutate”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle sue richieste la ricorrente deduceva, in punto di fatto, di avere svolto dal 3.7.2018
la propria attività lavorativa come addetta alla reception del B&B gestito dalla in Roma, Parte_1
in favore della società convenuta, di cui era socia unitamente al fratello e alla loro madre, dopo la morte del padre avvenuta il 9.5.2018, in forza di regolare contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di addetta al rapporto con i clienti 3°livello del CCNL Turismo
Confcommercio; di essere stata assente dal lavoro per alcuni periodi, per maternità e per cassa integrazione, e di averle impedito la società datrice di lavoro la ripresa dell'attività lavorativa a partire dal 1.1.2020, avendola privata delle chiavi del B & B;
di essere stata licenziata, in assenza di forma scritta, in data 9.5.2022 per asserito giustificato motivo oggettivo;
di non avere ricevuto le retribuzioni dei mesi da gennaio a maggio 2022.
Deduceva, in diritto, l'inefficacia del licenziamento intimato in mancanza di forma scritta con conseguente diritto della ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro.
Il Tribunale di Velletri, nella resistenza della società convenuta che nel costituirsi in giudizio aveva formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patito a causa della condotta della lavoratrice, ha così statuito “- accertata l'inefficacia del licenziamento comminato in forma orale dalla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente in data 09.05.2022, condanna la parte convenuta alla reintegrazione della parte ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità
risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (euro 1.678,23 mensili)
moltiplicata per il numero di mesi e/o frazioni di essi intercorrenti tra la data del licenziamento e la data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, dedotto l'aliunde perceptum”; - condanna la parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al medesimo periodo appena indicato;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 11.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte ricorrente al pagamento,
in favore della parte convenuta, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co.3, c.p.c., che liquida in euro 11.000,00”.
Il primo giudice, disposta con ordinanza la separazione delle domande presentate da parte attrice e non connesse con l'impugnazione del licenziamento, e la separazione della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, ha ritenuto il ricorso fondato argomentando che: i) in base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti non specificamente contestate risultava che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa in favore della società convenuta in forza di regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 3.7.2018, con la qualifica di addetta al rapporto con i clienti, inquadrata al 3° livello del CCNL Turismo Confcommercio;
ii) dopo un periodo di assenza dal lavoro per maternità e cassa integrazione l'amministratore della società, Per_1
, le aveva impedito di riprendere il lavoro a partire dal 1.1.2020 ed era poi stata licenziata
[...] dalla società in data 09.05.2022 per asserito motivo oggettivo e in assenza di forma scritta;
iii) la parte resistente aveva ammesso espressamente di non avere comunicato alla ricorrente il licenziamento in forma scritta ma aveva sostenuto che vi sarebbe stato un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui non aveva fornito alcuna prova documentale;
iv) l'art. 4, co. 17/23 bis, Legge 92/2012 e s.m.i., aveva stabilito che, per accertare l'autenticità della volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni unilaterali di quest'ultimo o in relazione all'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro raggiunto con il datore di lavoro, l'efficacia delle dimissioni e dell'accordo fosse sospesa fino alla convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'Impiego territorialmente competenti, oppure fino alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo un termine per l'eventuale revoca delle dimissioni o per recedere dall'accordo di risoluzione;
v) la disposizione dell'art. 4,co.17/23 bis, Legge 92/2012 è stata abrogata dall'art. 26 D.lgs. 151/2015, in vigore dal 12 marzo 2016, che ha previsto per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro modalità telematiche, a pena di inefficacia, da farsi su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
vi) nel caso in esame non vi era prova né dell'esistenza di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avente forma scritta né di un licenziamento intimato per un valido motivo e per iscritto, per cui l'interruzione de facto del rapporto di lavoro andava qualificata come licenziamento orale, come tale inefficace, per cui la parte ricorrente aveva diritto, ai sensi dell'art. 2,
co. 1/3 del D. lgs 23/2015, alla reintegrazione nel posto di lavoro salvo il diritto della stessa di optare per una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr e al periodo di illegittima estromissione dal lavoro, detratto l'aliunde perceptum;
vi) la parte convenuta doveva essere condannata anche al versamento alle competenti pp.aa. dei contributi previdenziali ed assistenziali, non essendovi necessità di contraddittorio con l'ente previdenziale sia per non essere il giudizio di impugnazione del licenziamento assimilabile a quello volto ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sia per costituire l'obbligo datoriale di provvedere al detto versamento un effetto secondario e riflesso, previsto dalla legge, della declaratoria di invalidità o di inefficacia del licenziamento;
vii) la società resistente, che aveva presentato una serie di difese ed eccezioni manifestamente infondate, defatiganti e palesemente temerarie, andava condannata ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c. al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata pari alle spese di lite, liquidate in € 11.000,00.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello la lamentando l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata, in sintesi, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti l'Inps; per non avere valutato i fatti come prospettati dalla società e non avere valutato la documentazione prodotta dalla parte appellante, in particolare l'Addendum all'Accordo preliminare di divisione, sottoscritto in data 15.3.2022, a conferma di una consapevole risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, tanto che la lavoratrice non si era più presentata sul posto di lavoro, risultando in ogni caso tardiva l'impugnativa del licenziamento;
per non essersi pronunciato il giudice di prime cure sulle istanze istruttorie reiterate anche nelle note conclusive;
per non avere ordinato all'Inps o alla ricorrente l'esibizione di eventuale richiesta e/o accesso alla NASPI;
per l'erronea condanna alle spese del giudizio e ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ha, pertanto, formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata
(respinta con ordinanza del 13 febbraio 2025); nel merito, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e,
in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per CP_1
violazione dell'art. 434 c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata per violazione dell'art. 434, primo comma, c.p.c. .
Il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di seria criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad un'acritica riproposizione del contenuto del ricorso di primo grado, così ponendo problemi di compatibilità con l'innovata disciplina normativa invocata dalla reclamata.
La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n. 27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo, l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni, l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione, valutazione che può condurre anche ad un giudizio di limitata inammissibilità laddove difettino totalmente i requisiti dell'innovato art. 434 c.p.c. In conclusione, l'appello può ritenersi ammissibile, salvo quanto di seguito sarà esposto in ordine all'assoluta insufficienza e inidoneità a scalfire gli accertamenti e le ragioni del Tribunale.
Con il primo motivo di impugnazione la società appellante censura la decisione del giudice di prime cure per non avere disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inps, come richiesto dalla società convenuta in giudizio, pur avendo condannato la società datrice di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
L'art. 2 del D.lgs. 23/2015, applicabile ratione temporis, disciplinando il “Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale”, espressamente prevede che, ricorrendo tali ipotesi,
il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, lo condanna al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, e stabilisce che “Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali”. Trattasi,
come correttamente rilevato dal Tribunale, di obbligo previsto dalla legge quale conseguenza della declaratoria di invalidità e inefficacia del licenziamento, ipotesi non assimilabile a quella della richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, per la quale sussiste litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale la cui mancata evocazione in giudizio determina la nullità del giudizio.
Inconferente è anche il richiamo fatto dall'appellante alla sentenza n. 7514/2022 delle SS.UU. intervenuta in tema di riscossione dei crediti previdenziali, stabilendo che “nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Con il secondo motivo di appello la società dopo un lungo richiamo a tutte le vicende Parte_1
societarie che avevano interessato la di cui la lavoratrice era socia, insieme al fratello ed Parte_1
alla loro madre, vicende irrilevanti ai fini del presente giudizio che ha ad oggetto unicamente il licenziamento intimato alla parte appellata in assenza di forma scritta, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere accertato l'inefficacia del licenziamento pur risultando documentata l'esistenza di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Sostiene l'appellante che in data 15 marzo 2022 era stato sottoscritto l'Addendum dell'Accordo preliminare di divisione ereditaria, con cui la si era assunta l'impegno di successivo affitto di ramo di azienda del B&B, CP_1
con conseguente consapevolezza della successiva formalizzazione della risoluzione del rapporto di lavoro quale dipendente, tanto che la medesima non aveva prestato più alcuna attività lavorativa presso il B&B. Afferma che tale comportamento della lavoratrice era espressione, per fatti concludenti, della volontà di recedere dal rapporto di lavoro che avevano trovato “formalizzazione” nel licenziamento del 9 maggio 2022 comunicato al centro per l'impiego. Eccepisce, altresì, la decadenza dell'impugnativa del licenziamento per non avere l'originaria ricorrente impugnato il recesso entro 60 giorni e depositato il ricorso giudiziario nei successivi 180 giorni.
Rileva in merito il Collegio che l'eccezione di decadenza, oltre che inammissibile essendo stata proposta solo con l'atto di appello, è comunque infondata. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della l. n. 183
del 2010 all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cass. n. 523/2019).
Quanto alla doglianza relativa all'insussistenza di un licenziamento della lavoratrice, per essere il rapporto di lavoro cessato per effetto di una risoluzione consensuale, per cui la lavoratrice non aveva più prestato attività lavorativa in favore della società manifestando, de facto, la sua volontà di recedere, osserva il Collegio che la circostanza che il mancato rientro in servizio fosse riconducibile ad una decisione datoriale piuttosto che alle dimissioni, seppure per comportamento concludente della lavoratrice, trova conferma nella documentazione del centro dell'impiego dalla quale emerge che il datore di lavoro ha comunicato all'autorità amministrativa la cessazione del rapporto alla data del
09/05/2022 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo . Risulta dunque accertato che è stata la società a ritenere integrate le condizioni del recesso datoriale (sia pure per giustificato motivo oggettivo). Per altro verso, qualora effettivamente fossero state rilasciate delle dimissioni dalla dipendente, anche per comportamento concludente consistente nel mancato espletamento dell'attività lavorativa, a tale condotta avrebbe dovuto fare seguito una reazione datoriale che contestava alla lavoratrice, se del caso, una sua assenza ingiustificata, invero mai operata.
Il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto che non vi fosse prova né dell'esistenza di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avente forma scritta, tale non essendo di certo l'Addendum all'Accordo preliminare di divisione del patrimonio ereditario che non ha in alcun modo riguardato il rapporto lavorativo in essere tra le parti, come si evince dalla lettura del medesimo (allegati 7 e 8 fascicolo primo grado parte resistente), né di un licenziamento comminato dalla società alla lavoratrice per un valido motivo e per iscritto, dovendosi, piuttosto, qualificare l'interruzione di fatto del rapporto di lavoro, come licenziamento orale e, come tale,
inefficace.
Infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo di impugnazione con cui parte appellante censura la decisione del giudice di prime cure per non essersi pronunciato sulle istanze istruttorie, e per non avere richiesto precisazioni alla ricorrente in merito alla eventuale attività lavorativa successivamente prestata o alla percezione della Naspi.
Deve rilevarsi che stante la natura documentale della causa, quanto al rapporto di lavoro formalizzato tra le parti, e vertendosi in tema di licenziamento in assenza di atto scritto, del tutto inammissibili sono i capitoli di prova testimoniale articolati dalla società odierna appellante, mentre con riferimento al c.d. “aliunde perceputm”, dedotto dall'appellante anche per l'eventuale percezione della Naspi, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'onere della prova relativo all'aliunde perceptum e all'aliunde percipiendum compete al datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.” (Cass. Sentenza n. 11706 del 20 giugno 2020), e, quanto alle somme percepite a titolo di Naspi, le stesse non possono essere detratte da quanto il lavoratore abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro, atteso che detta indennità opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (cfr.
Cass. n. 11989/2018, n. 7794/2017, Cass. n. 2447/2009; Cass. n. 2716/2012).
Destituito di fondamento è, infine, il quinto motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erroneità della condanna alle spese e della condanna inflitta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Correttamente il Tribunale ha condannato la società resistente alle spese di lite, in base al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., confermata in sede di gravame alla stregua delle considerazioni espresse in merito all'infondatezza dell'appello, spese che sono state liquidate in € 11.000,00 tenuto conto “1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata” 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
nonché delle tabelle di cui al D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit…“.
Pienamente condivisibile è anche la motivazione per la condanna dell'attuale appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., in applicazione dei principi espressi in epoca recente dalla Suprema Corte che ha avuto modo di chiarire che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in
tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed
indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con
queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua
applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3830 del 15/02/2021), ragion per cui è del tutto sufficiente la valutazione della pretestuosità della condotta processuale tenuta dalla parte (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del
24/09/2020), come correttamente accertato dal giudice di prime cure che ha ritenuto le difese ed eccezioni presentate dalla società correlate alla domanda di controparte di accertamento Parte_1
dell'invalidità e inefficacia del licenziamento intimato senza atto scritto, “manifestamente infondate, meramente defatiganti e palesemente temerarie”.
Ritiene infine la Corte che sussistano i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.3 cpc.
Difatti è manifesta l'inconsistenza giuridica delle censure formulate in sede di gravame da cui si evince il palese intento dilatorio dell'impugnazione e la palese pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dall' appellante, concretizzando la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. con conseguente responsabilità aggravata dell' appellante ai sensi dell'art. 96 c.
1-3 c.p.c.,
per abuso dello strumento processuale in quanto utilizzato per fini diversi da quelli ai quali è
preordinato ed, in tal modo, ha prodotto effetti pregiudizievoli alla controparte per la condanna al cui ristoro non è richiesta né la domanda di parte, né la prova del danno (Cass. SS.UU n. 22405/2018).
Tali i motivi della decisione alla stregua dei quali l'appello non è meritevole di accoglimento.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive di cui all'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie CP_1
nella misura del 15%, Iva e Cpa, come legge. Condanna, altresì, l'appellante, ai sensi dell'art. 96,
comma 3, c.p.c. al pagamento in favore della parte appellata della somma di euro 2.000,00, e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 17 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa