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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/05/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/04/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3647 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 posta in deliberazione all'udienza odierna e vertente tra:
- (C.F. , con l'Avv. CHECCHIA ELISABETTA Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
e
- (C.F. ), con l'Avv. SELVAGGIO Controparte_1 C.F._2
PAOLO;
- resistente -
§§§
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 10/04/25.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, parte ricorrente su indicata conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, parte resistente, pure su indicata, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'occupazione abusiva da parte del convenuto dell'immobile di proprietà della ricorrente a far data dal febbrario 2020 e per l'effetto ordinarne il rilascio;
2) condannare parte convenuta al pagamento delle indennità per occupazione sine titulo per €
14.500,00 o diversa somma di giustizia in favore dell'eredità beneficiata rappresentata dalla ricorrente;
3) con vittoria delle spese di lite.
1 Si è costituita in giudizio parte resistente contestando integralmente il ricorso avversario e chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, in corso di giudizio, ha formulato una proposta conciliativa alle parti ex art. 185bis
c.p.c., alla quale le stesse hanno aderito e poi trasfuso in un accordo transattivo, esteso alle spese del presente giudizio, depositato in telematico in data 08/04/25.
§§§
1. Le parti, in forza del suddetto accordo transattivo, hanno concordemente concluso all'udienza suddetta chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere nel presente giudizio.
2. L'accordo transattivo esteso anche alle spese del presente giudizio impone la compensazione delle stesse tra le parti, non avendo alcuna di esse chiesto la relativa pronuncia sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso lì 07/05/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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