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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2061/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 24/03/2025, assunto in decisione in data 04/06/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato VECCHI LAURA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato IRACI GIOVANNA NATALIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2
1° comma, cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare espressamente che il nuovo regime patrimoniale dei coniugi
è quello della separazione dei beni ordinando al Comune di San Donà di Piave (VE) -luogo di celebrazione del matrimonio- di annotare l'emananda sentenza di separazione dei coniugi a margine dell'atto di matrimonio così come al Comune di NO SE (MB), attuale luogo di residenza di entrambi i coniugi;
2) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e di voler condurre vite separate pur continuando, per il momento e solo temporaneamente a causa della situazione contingente familiare, a risiedere all'interno della casa coniugale sita in NO SE (MI), Via Sentati n. 63. A tale scopo, hanno già adibito due camere dell'abitazione ad uso proprio e distinto di ciascuna parte in modo da condurre vite separate all'interno dello stesso immobile, con l'obbligo del mutuo rispetto e al solo scopo e con l'obiettivo solidale, di consentire anche al figlio NI , che ancora convive con i genitori, di Per_1 adottare con serenità le scelte personali che più lo aggraderanno nel rispetto delle sue aspirazioni e attitudini e di consolidare la propria scelta lavorativa e posizione economica e, nel contempo, consentire alla IG.ra di anni 94, madre della sig.ra non più autosufficiente e in situazione Controparte_1 Pt_1 di salute molto precaria, di non subire alcun contraccolpo continuando ad essere accudita negli ultimi anni della sua vita dai membri della famiglia e dalla badante mantenendo le sue attuali abitudini allo scopo di non pregiudicare il suo stato di salute;
3) La Dr.ssa dichiara sin da ora la propria intenzione di lasciare l'abitazione coniugale il prima Pt_1 possibile e di essere già alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa presso la quale trasferire il proprio domicilio e, successivamente, quando le condizioni familiari saranno mature, anche la propria residenza in modo stabile. Tuttavia, fintanto che sarà in vita la madre della IG.ra che come si è detto convive Pt_1 con il nucleo familiare a causa della sua malattia ed ivi viene accudita e fintanto che il figlio NI
non deciderà di effettuare scelte di vita autonome spostando la propria residenza dalla casa Per_1 coniugale, la stessa si riserva il diritto di farvi liberamente rientro e di permanervi a suo piacimento e libera discrezione e ciò, lo si ribadisce espressamente, al solo fine di garantire l'assistenza continua alla madre anziana e di garantire la continuità familiare al figlio , fermo il diritto di usufrutto al Per_1
50% che la stessa acquisirà sulla casa coniugale unitamente al marito, usufrutto del quale si tratterà nelle seguenti condizioni di separazione. Naturalmente anche il IGnor pur vivendo e risiedendo nella Pt_2 casa coniugale potrà restarvi e permanervi a suo piacimento, allontanandosi per giorni di vacanza o viaggi.
4) La casa coniugale cointestata tra i coniugi è sita in NO SE (MI) Via Sentati n. 63 ed è stata acquistata dai coniugi in data 14 dicembre 2001 con atto notarile a rogito Notaio Dr. di Per_2
Monza, Repertorio n. 74586, Racc. 10131 il tutto così meglio individuato in catasto:
-l'appartamento: Foglio 30, mappale 383 subalterno 10 di Via Sentati 63, P.2/3, zona censuaria u., categoria A/3, classe 5, vani 5,5, superficie catastale 135, l'appartamento;
-l'autorimessa: Foglio 30 mappale 383, subalterno 14, via Sentati n. 63, P.S1, categoria C/6, classe 7, mq33 superficie catastale 36 per l'autorimessa; il tutto oltre al vano cantina e parti comuni così come indicate in atto notarile al quale si rimanda integralmente (cfr Doc 5); 5) Le parti, al fine di risolvere ogni conflitto e dirimere la crisi familiare in atto, concordano che l'intera nuda proprietà della suddetta unità immobiliare e relative pertinenze venga ceduta, a titolo gratuito ed in parti uguali, ai tre figli della coppia: , , , come meglio Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 identificati in premessa, che ne diverranno nudi proprietari in misura di 1/3 ciascuno. Contestualmente all'atto di trasferimento della nuda proprietà ai figli, verrà costituito un usufrutto vitalizio sull'intera unità immobiliare comprensiva delle pertinenze e parti comuni in favore di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Il trasferimento di proprietà dell'immobile e la costituzione di usufrutto vitalizio saranno da formalizzarsi con atto notarile da stipularsi entro e non oltre giorni trenta (30) dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, con spese notarili e fiscali a carico di entrambi gli usufruttuari al 50% presso il Notaio che sarà designato di comune accordo tra le parti entro la data di deposito delle note scritte di conferma delle condizioni;
6) Le Parti si impegnano sin da ora a prevedere espressamente nell'atto notarile di trasferimento della nuda proprietà e contestuale costituzione di usufrutto in favore delle parti al 50% che tutte le spese relative all'immobile, sia condominiali che di manutenzione, sia quelle ordinarie che straordinarie, nonché le utenze della casa e la tassa rifiuti (Tari) siano sostenute integralmente dagli usufruttuari con espressa esclusione di qualsiasi obbligo di partecipazione dei nudi proprietari alle stesse, salvo eventuale e specifico accordo scritto tra tutte le parti.
i. Le Parti convengono altresì che le suddette spese ordinarie e straordinarie manutentive e/o condominiali dell'immobile nonché le utenze di casa e la tassa rifiuti (TARI) o altre eventuali imposte legate all'immobile poste a carico degli usufruttuari e saranno da questi ultimi sostenute Pt_1 Pt_2 al 50% solo fintanto che entrambi i coniugi continueranno a risiedere, seppure senza ricostituire alcuna
“affectio coniugalis”, nell'immobile con il figlio e la madre della IG.ra In questa Per_1 Pt_1 ipotesi, anche i costi relativi al figlio , le spese alimentari ed eventuali spese mediche di Per_1 quest'ultimo saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
ii. Infatti, le Parti convengono, espressamente e sin da ora, che quando le esigenze contingenti lo consentiranno e la IG.ra deciderà, a suo insindacabile giudizio, di lasciare la casa coniugale Pt_1 trasferendo definitivamente la sua residenza altrove, fermo il suo diritto di usufrutto al 50%, tutte le spese relative all'immobile (spese condominiali ordinarie e straordinarie, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze tari e imposte) saranno sostenute, integralmente ed in maniera esclusiva, dal IG.
, nella sola ipotesi in cui quest'ultimo decida di continuare a risiedere e abitare Parte_2 nell'immobile di cui sopra.
iii. In qualsiasi caso, le Parti convengono espressamente che la destinazione dell'immobile dovrà rimanere limitata all'uso abitativo dei soli membri della attuale famiglia e si impegnano sin da ora a non consentire l'accesso presso la casa coniugale di terze persone, né temporaneamente nè, tantomeno, stabilmente, salvo accordo scritto di tutte le parti, nudi proprietari e usufruttuari;
7) Con riferimento, a quanto pattuito ai precedenti punti 5) e 6) delle condizioni, le Parti, per quanto occorrer possa, garantiscono la piena proprietà di quanto oggi si impegnano a trasferire e la sua libertà, alla data odierna e sino alla data dell'atto notarile di trasferimento, da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, sequestri, pignoramenti e/o da oneri comunque pregiudizievoli. Le Parti chiedono, agli effetti fiscali, che al predetto trasferimento immobiliare della nuda proprietà in favore dei figli e costituzione di usufrutto vitalizio in favore dei due coniugi del suddetto immobile, vengano applicate le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa. A tal fine ed ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27E del 21/06/2012, le parti dichiarano che l'accordo patrimoniale, di cui al presente atto ed ai precedenti punti 5 e 6, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
8) Per quanto riguarda la società (Codice Fiscale ) con Parte_3 P.IVA_1 sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Piazza Del Lavoro 45, Numero REA MI-2005976 - citata in premessa meglio individuata nei documenti versati in atti (doc. 7) - la cui contabilità è stata gestita sino al gennaio 2025 dal IG. , le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle cartelle esattoriali Parte_2 ad oggi emesse dall'agenzia delle Entrate per un importo complessivo di euro 244.690,72= intestate alla società nonché alla IG.ra personalmente quale Parte_3 Parte_1 amministratrice e socia accomandataria, che si producono (Doc.8), di avere concordato per alcune una rateazione e di volere procedere al pagamento delle altre cartelle notificate nonché di quelle già emesse e non ancora notificate e di quelle che dovessero in futuro essere emesse e/o notificate che riguardino il periodo passato sino alla data di deposito del presente ricorso congiunto di separazione, ripartendo al
50% tra i coniugi ogni debito, anche aderendo, ove possibile, ai piani di pagamento agevolato ( c.d. rottamazione) previsti dal Legislatore.
i. Il IG. riconosce quindi espressamente il proprio debito nei confronti della IG.ra Parte_2 Pt_1 pari al 50% dell'importo delle cartelle esattoriali ad oggi emesse di complessivi euro 244.690,72=
[...]
(50% pari ad euro 122.345,36=) oltre interessi, sanzioni e spese eventualmente dovuti, che si impegna a pagare direttamente alla IG.ra affinchè quest'ultima possa procedere a ripianare i debiti propri e Pt_1 della società. Il IG. si impegna altresì a concorrere al 50% con la IG.ra a ripianare Parte_2 Pt_1 tutti i debiti della società, o comunque dalla stessa traenti origine anche se intestati alla IG.ra che Pt_1 dovessero ancora emergere relativamente alla gestione contabile e fiscale della società precedente alla data del presente ricorso anche se non ancora notificati o noti sino al periodo di imposta corrente al momento della sottoscrizione e deposito del presente ricorso.
ii. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della situazione debitoria della società Parte_3
(C.F. ), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Piazza del Lavoro 45,
[...] P.IVA_1 Numero REA MI-2005976, meglio individuata nei documenti versati in atti (doc. 7), la cui contabilità è stata gestita sino al gennaio 2025 dal IG. . Parte_2
iii. In particolare, le Parti prendono atto delle cartelle esattoriali ad oggi emesse per un importo complessivo di euro 244.690,72, intestate alla società e alla IG.ra Parte_3 Parte_1 personalmente quale socia accomandataria, come da documentazione allegata (doc. 8). iv. Il IG. rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa, anche solo ipotetica, di indennità o Parte_2 altro diritto connesso alla società per qualsiasi titolo, ragione o causa. Egli acconsente altresì Parte_3 all'eliminazione del proprio nominativo da ogni procura o delega attualmente in corso per conto della società, dichiarando di non essere a conoscenza di ulteriori posizioni debitorie, neppure potenziali, della medesima.
9) La signora potrà chiedere un eventuale canone di locazione e/o indennità di occupazione, Pt_1 relativamente al suo 50% di usufrutto, nella sola ipotesi che il IGnor pur abitando da solo la Pt_2 casa coniugale, non paghi tutte le spese relative all'immobile (spese condominiali ordinarie e straordinarie, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze tari e imposte), come previsto e concordato nella clausola n. 6 ii. La stessa facoltà viene pattiziamente riconosciuta alla IGnora nel caso in cui il IGnor non paghi Pt_1 Pt_2 alla IGnora la sua parte di debito, di cui al punto 8, relativa alle cartelle esattoriali della società Pt_1
Part
, come alla medesima clausola meglio specificata;
10) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti ed autonomi dandosi reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalle presenti condizioni di separazione, nulla avranno più reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo ragione o causa, ad eccezione delle obbligazioni traenti origine dall'usufrutto al 50% dell'abitazione familiare nonché di quelle relative alla posizione debitoria riconducibile alla società relative a fatti ed accadimenti verificatisi negli ultimi periodi di Parte_3 imposta sino alla data della sottoscrizione e deposito del presente ricorso anche se non ancora notificati;
11) I coniugi si rilasciano reciproco assenso all'emissione e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
12) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di separazione che passerà, pertanto, immediatamente in giudicato, le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 30.04.1989 a Parte_1 Parte_2
San Donà di Piave (VE);
- Dall'unione sono nati i figli (11/10/1989), (29/10/1993), Controparte_2 Controparte_3 [...]
(26/04/1996); CP_4
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 04.06.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 24/03/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in data 30.04.1989 a San Donà di Piave (VE);
[...]
(Atto n.26, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di
Piave (VE)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 24/03/2025, assunto in decisione in data 04/06/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato VECCHI LAURA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato IRACI GIOVANNA NATALIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 04.06.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2
1° comma, cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare espressamente che il nuovo regime patrimoniale dei coniugi
è quello della separazione dei beni ordinando al Comune di San Donà di Piave (VE) -luogo di celebrazione del matrimonio- di annotare l'emananda sentenza di separazione dei coniugi a margine dell'atto di matrimonio così come al Comune di NO SE (MB), attuale luogo di residenza di entrambi i coniugi;
2) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e di voler condurre vite separate pur continuando, per il momento e solo temporaneamente a causa della situazione contingente familiare, a risiedere all'interno della casa coniugale sita in NO SE (MI), Via Sentati n. 63. A tale scopo, hanno già adibito due camere dell'abitazione ad uso proprio e distinto di ciascuna parte in modo da condurre vite separate all'interno dello stesso immobile, con l'obbligo del mutuo rispetto e al solo scopo e con l'obiettivo solidale, di consentire anche al figlio NI , che ancora convive con i genitori, di Per_1 adottare con serenità le scelte personali che più lo aggraderanno nel rispetto delle sue aspirazioni e attitudini e di consolidare la propria scelta lavorativa e posizione economica e, nel contempo, consentire alla IG.ra di anni 94, madre della sig.ra non più autosufficiente e in situazione Controparte_1 Pt_1 di salute molto precaria, di non subire alcun contraccolpo continuando ad essere accudita negli ultimi anni della sua vita dai membri della famiglia e dalla badante mantenendo le sue attuali abitudini allo scopo di non pregiudicare il suo stato di salute;
3) La Dr.ssa dichiara sin da ora la propria intenzione di lasciare l'abitazione coniugale il prima Pt_1 possibile e di essere già alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa presso la quale trasferire il proprio domicilio e, successivamente, quando le condizioni familiari saranno mature, anche la propria residenza in modo stabile. Tuttavia, fintanto che sarà in vita la madre della IG.ra che come si è detto convive Pt_1 con il nucleo familiare a causa della sua malattia ed ivi viene accudita e fintanto che il figlio NI
non deciderà di effettuare scelte di vita autonome spostando la propria residenza dalla casa Per_1 coniugale, la stessa si riserva il diritto di farvi liberamente rientro e di permanervi a suo piacimento e libera discrezione e ciò, lo si ribadisce espressamente, al solo fine di garantire l'assistenza continua alla madre anziana e di garantire la continuità familiare al figlio , fermo il diritto di usufrutto al Per_1
50% che la stessa acquisirà sulla casa coniugale unitamente al marito, usufrutto del quale si tratterà nelle seguenti condizioni di separazione. Naturalmente anche il IGnor pur vivendo e risiedendo nella Pt_2 casa coniugale potrà restarvi e permanervi a suo piacimento, allontanandosi per giorni di vacanza o viaggi.
4) La casa coniugale cointestata tra i coniugi è sita in NO SE (MI) Via Sentati n. 63 ed è stata acquistata dai coniugi in data 14 dicembre 2001 con atto notarile a rogito Notaio Dr. di Per_2
Monza, Repertorio n. 74586, Racc. 10131 il tutto così meglio individuato in catasto:
-l'appartamento: Foglio 30, mappale 383 subalterno 10 di Via Sentati 63, P.2/3, zona censuaria u., categoria A/3, classe 5, vani 5,5, superficie catastale 135, l'appartamento;
-l'autorimessa: Foglio 30 mappale 383, subalterno 14, via Sentati n. 63, P.S1, categoria C/6, classe 7, mq33 superficie catastale 36 per l'autorimessa; il tutto oltre al vano cantina e parti comuni così come indicate in atto notarile al quale si rimanda integralmente (cfr Doc 5); 5) Le parti, al fine di risolvere ogni conflitto e dirimere la crisi familiare in atto, concordano che l'intera nuda proprietà della suddetta unità immobiliare e relative pertinenze venga ceduta, a titolo gratuito ed in parti uguali, ai tre figli della coppia: , , , come meglio Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 identificati in premessa, che ne diverranno nudi proprietari in misura di 1/3 ciascuno. Contestualmente all'atto di trasferimento della nuda proprietà ai figli, verrà costituito un usufrutto vitalizio sull'intera unità immobiliare comprensiva delle pertinenze e parti comuni in favore di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Il trasferimento di proprietà dell'immobile e la costituzione di usufrutto vitalizio saranno da formalizzarsi con atto notarile da stipularsi entro e non oltre giorni trenta (30) dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, con spese notarili e fiscali a carico di entrambi gli usufruttuari al 50% presso il Notaio che sarà designato di comune accordo tra le parti entro la data di deposito delle note scritte di conferma delle condizioni;
6) Le Parti si impegnano sin da ora a prevedere espressamente nell'atto notarile di trasferimento della nuda proprietà e contestuale costituzione di usufrutto in favore delle parti al 50% che tutte le spese relative all'immobile, sia condominiali che di manutenzione, sia quelle ordinarie che straordinarie, nonché le utenze della casa e la tassa rifiuti (Tari) siano sostenute integralmente dagli usufruttuari con espressa esclusione di qualsiasi obbligo di partecipazione dei nudi proprietari alle stesse, salvo eventuale e specifico accordo scritto tra tutte le parti.
i. Le Parti convengono altresì che le suddette spese ordinarie e straordinarie manutentive e/o condominiali dell'immobile nonché le utenze di casa e la tassa rifiuti (TARI) o altre eventuali imposte legate all'immobile poste a carico degli usufruttuari e saranno da questi ultimi sostenute Pt_1 Pt_2 al 50% solo fintanto che entrambi i coniugi continueranno a risiedere, seppure senza ricostituire alcuna
“affectio coniugalis”, nell'immobile con il figlio e la madre della IG.ra In questa Per_1 Pt_1 ipotesi, anche i costi relativi al figlio , le spese alimentari ed eventuali spese mediche di Per_1 quest'ultimo saranno suddivise al 50% tra i coniugi.
ii. Infatti, le Parti convengono, espressamente e sin da ora, che quando le esigenze contingenti lo consentiranno e la IG.ra deciderà, a suo insindacabile giudizio, di lasciare la casa coniugale Pt_1 trasferendo definitivamente la sua residenza altrove, fermo il suo diritto di usufrutto al 50%, tutte le spese relative all'immobile (spese condominiali ordinarie e straordinarie, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze tari e imposte) saranno sostenute, integralmente ed in maniera esclusiva, dal IG.
, nella sola ipotesi in cui quest'ultimo decida di continuare a risiedere e abitare Parte_2 nell'immobile di cui sopra.
iii. In qualsiasi caso, le Parti convengono espressamente che la destinazione dell'immobile dovrà rimanere limitata all'uso abitativo dei soli membri della attuale famiglia e si impegnano sin da ora a non consentire l'accesso presso la casa coniugale di terze persone, né temporaneamente nè, tantomeno, stabilmente, salvo accordo scritto di tutte le parti, nudi proprietari e usufruttuari;
7) Con riferimento, a quanto pattuito ai precedenti punti 5) e 6) delle condizioni, le Parti, per quanto occorrer possa, garantiscono la piena proprietà di quanto oggi si impegnano a trasferire e la sua libertà, alla data odierna e sino alla data dell'atto notarile di trasferimento, da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, sequestri, pignoramenti e/o da oneri comunque pregiudizievoli. Le Parti chiedono, agli effetti fiscali, che al predetto trasferimento immobiliare della nuda proprietà in favore dei figli e costituzione di usufrutto vitalizio in favore dei due coniugi del suddetto immobile, vengano applicate le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa. A tal fine ed ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27E del 21/06/2012, le parti dichiarano che l'accordo patrimoniale, di cui al presente atto ed ai precedenti punti 5 e 6, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
8) Per quanto riguarda la società (Codice Fiscale ) con Parte_3 P.IVA_1 sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Piazza Del Lavoro 45, Numero REA MI-2005976 - citata in premessa meglio individuata nei documenti versati in atti (doc. 7) - la cui contabilità è stata gestita sino al gennaio 2025 dal IG. , le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle cartelle esattoriali Parte_2 ad oggi emesse dall'agenzia delle Entrate per un importo complessivo di euro 244.690,72= intestate alla società nonché alla IG.ra personalmente quale Parte_3 Parte_1 amministratrice e socia accomandataria, che si producono (Doc.8), di avere concordato per alcune una rateazione e di volere procedere al pagamento delle altre cartelle notificate nonché di quelle già emesse e non ancora notificate e di quelle che dovessero in futuro essere emesse e/o notificate che riguardino il periodo passato sino alla data di deposito del presente ricorso congiunto di separazione, ripartendo al
50% tra i coniugi ogni debito, anche aderendo, ove possibile, ai piani di pagamento agevolato ( c.d. rottamazione) previsti dal Legislatore.
i. Il IG. riconosce quindi espressamente il proprio debito nei confronti della IG.ra Parte_2 Pt_1 pari al 50% dell'importo delle cartelle esattoriali ad oggi emesse di complessivi euro 244.690,72=
[...]
(50% pari ad euro 122.345,36=) oltre interessi, sanzioni e spese eventualmente dovuti, che si impegna a pagare direttamente alla IG.ra affinchè quest'ultima possa procedere a ripianare i debiti propri e Pt_1 della società. Il IG. si impegna altresì a concorrere al 50% con la IG.ra a ripianare Parte_2 Pt_1 tutti i debiti della società, o comunque dalla stessa traenti origine anche se intestati alla IG.ra che Pt_1 dovessero ancora emergere relativamente alla gestione contabile e fiscale della società precedente alla data del presente ricorso anche se non ancora notificati o noti sino al periodo di imposta corrente al momento della sottoscrizione e deposito del presente ricorso.
ii. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della situazione debitoria della società Parte_3
(C.F. ), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Piazza del Lavoro 45,
[...] P.IVA_1 Numero REA MI-2005976, meglio individuata nei documenti versati in atti (doc. 7), la cui contabilità è stata gestita sino al gennaio 2025 dal IG. . Parte_2
iii. In particolare, le Parti prendono atto delle cartelle esattoriali ad oggi emesse per un importo complessivo di euro 244.690,72, intestate alla società e alla IG.ra Parte_3 Parte_1 personalmente quale socia accomandataria, come da documentazione allegata (doc. 8). iv. Il IG. rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa, anche solo ipotetica, di indennità o Parte_2 altro diritto connesso alla società per qualsiasi titolo, ragione o causa. Egli acconsente altresì Parte_3 all'eliminazione del proprio nominativo da ogni procura o delega attualmente in corso per conto della società, dichiarando di non essere a conoscenza di ulteriori posizioni debitorie, neppure potenziali, della medesima.
9) La signora potrà chiedere un eventuale canone di locazione e/o indennità di occupazione, Pt_1 relativamente al suo 50% di usufrutto, nella sola ipotesi che il IGnor pur abitando da solo la Pt_2 casa coniugale, non paghi tutte le spese relative all'immobile (spese condominiali ordinarie e straordinarie, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze tari e imposte), come previsto e concordato nella clausola n. 6 ii. La stessa facoltà viene pattiziamente riconosciuta alla IGnora nel caso in cui il IGnor non paghi Pt_1 Pt_2 alla IGnora la sua parte di debito, di cui al punto 8, relativa alle cartelle esattoriali della società Pt_1
Part
, come alla medesima clausola meglio specificata;
10) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti ed autonomi dandosi reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento degli obblighi nascenti dalle presenti condizioni di separazione, nulla avranno più reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo ragione o causa, ad eccezione delle obbligazioni traenti origine dall'usufrutto al 50% dell'abitazione familiare nonché di quelle relative alla posizione debitoria riconducibile alla società relative a fatti ed accadimenti verificatisi negli ultimi periodi di Parte_3 imposta sino alla data della sottoscrizione e deposito del presente ricorso anche se non ancora notificati;
11) I coniugi si rilasciano reciproco assenso all'emissione e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
12) Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di separazione che passerà, pertanto, immediatamente in giudicato, le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 30.04.1989 a Parte_1 Parte_2
San Donà di Piave (VE);
- Dall'unione sono nati i figli (11/10/1989), (29/10/1993), Controparte_2 Controparte_3 [...]
(26/04/1996); CP_4
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 04.06.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 24/03/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in data 30.04.1989 a San Donà di Piave (VE);
[...]
(Atto n.26, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di San Donà di
Piave (VE)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona