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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7540 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. MI DI Presidente rel.
- dott. Giovanna Schipani Consigliere
- dott. Matilde Carpinella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7571 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 vertente
TRA
( ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Alessio Colistra ( e C.F._1
EB LL ( ), in virtù di procura in atti C.F._2
- PARTE APPELLANTE -
E
( con l'avv. Vincenzo Arena CP_1 P.IVA_2
( , che la rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in atti
- PARTE APPELLATA-
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca P.IVA_3
PA ( ) e CL SS C.F._4
( , giusta procura in atti C.F._5
- PARTE APPELLATA- E
( ), con gli avv.ti Francesca Controparte_3 P.IVA_4
PA ( ) e CL SS C.F._4
( , giusta procura in atti C.F._5
- PARTE APPELLATA-
rilevato che:
- il procedimento de quo è stato dichiarato interrotto per cancellazione della società appellante dal registro delle imprese
(evento dichiarato dal procuratore della parte medesima e da questi documentato con la produzione di copia della visura camerale) all'udienza del 21 febbraio 2019 alla presenza di tutte le parti costituite;
- trattandosi di procedimento instaurato (in primo grado) dopo il 4 luglio 2009, trova applicazione l'art. 307 c.p.c., comma
4, nel testo introdotto dall'art. 46, comma 15, lett. c), della legge
18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58, comma 1), a tenore del quale
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio»;
- il processo non è stato proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 46, comma 14, della l. n. 69/2009) e, pertanto, va dichiarato estinto, ai sensi del citato art. 307, comma 4, c.p.c.;
DICHIARA
l'estinzione del processo.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma.
Roma, 11/12/2025
Il Presidente estensore
MI DI
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