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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2481/2013 R.G. avente ad oggetto: “appalto: altre ipotesi ex art. 1665
c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)” promossa
DA
DE AR ON, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gemma Dione e dall'avv. Sabrina Di Donna e presso lo studio di detto avvocato elettivamente domiciliato in Mottola alla Via Risorgimento n. 151/B;
OPPONENTE
CONTRO
IC CH S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall' avv. CH Gesualdo e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Milano alla Via Cerva n. 1;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 2.5.2023, De AR ON, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Taranto in data 20.2.2023, su istanza della società
NI CH S.r.l., per il pagamento della somma di € 9.888,92 oltre interessi, spese e compensi.
Assumeva il ricorrente di aver integralmente pagato la società NI per le attività prestate esibendo le relative ricevute di pagamento, per la fattura n.121.
Mentre sosteneva che nulla fosse dovuto alla stessa società per la fattura n. 122 perché arbitraria: quest'ultima riportava la dicitura “Per rescissione contrattuale”, che mai era stata posta in essere. Precisava, infatti, di non aver mai effettuato alcuna rescissione contrattuale e che al contrario sul cantiere avrebbero potuto essere eseguite e completate diverse opere.
Sulla base della suddetta prospettazione chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo n.345/2023, del
20.2.2023 R.G. 1063/2023.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva la società NI CH s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'infondatezza dell'impugnazione, sia in ordine alla genericità della formulazione della stessa sia in ordine ai motivi oggetto della doglianza.
Ed in effetti la società sosteneva di aver ottenuto il pagamento della fattura n. 121 solo a seguito della iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, dopo un mese dalla messa in mora. Mentre la somma di € 2.772,95 sarebbe stata ancora dovuta in quanto il sig. De AR avrebbe commissionato il completamento delle opere ad altra ditta, esercitando di fatto il recesso dal contratto e ledendo la società.
Somma quest'ultima rideterminata in corso di causa in € 2.245,91 della stessa società a seguito di un ricalcolo delle opere eseguite.
Concludeva chiedendo di rigettare l'opposizione in quanto infondata.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 3.2.2025 per la discussione e la decisione ex art 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali risultando le prospettazioni delle parti l'opposizione è fondata per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova anzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Prima di entrare nel merito della vicenda è necessario ancora premettere in materia di recesso che l'art. 1373 c.c. stabilisce che il recesso si risolve in un atto impeditivo dell'altrui adempimento (nei contratti non di durata) o dell'ulteriore adempimento (nei contratti di durata). Prevede cioè l'eventualità che i contraenti si attribuiscano, o si vedano attribuire dalla legge, la facoltà di recedere, ossia di decidere singolarmente circa la sopravvivenza del rapporto che essi hanno voluto, e formula due ipotesi: a) che il contratto (ad esecuzione istantanea) non abbia ancora avuto esecuzione ed in tal caso la facoltà di recesso può essere esercitata «finché il contratto non abbia avuto un principio d'esecuzione» (c. 1°); b) che l'esecuzione del contratto, ma soltanto se continuata o periodica, sia iniziata, ed in tal caso «il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione» (c. 2°).
Fatte tali premesse risulta pacifico e comunque emerge per tabulas, il rapporto contrattuale esistente tra le parti: il sig. De AR ha infatti regolarmente provveduto al pagamento delle opere appaltate. Ed in effetti anche la fattura n 121, posta a base del ricorso per D. I., è stata regolarmente pagata dal De AR prima dell'emissione dello stesso. Pagamento non contestato dalla società NI.
In ordine alla residua somma di € 2.245,91, somma derivante dal ricalcolo eseguito dalla stessa società
NI come innanzi detto, quale residuo delle somme richieste con il ricorso per D.I. azionato, non sono dovute. Dalla documentazione in atti e dalle prove assunte non vi è prova di alcun recesso contrattuale del De AR, tale che consenta l'applicazione della “clausola 24” del contratto intercorso tra le parti.
Infatti è vero l'assunto sostenuto dalla società secondo il quale le parti possono concordare, nella stipula del contratto, una penale, già determinata, in caso di recesso unilaterale del committente, a ristoro della società per il mancato guadagno e per l'acquisto di eventuali materiali, ma non vi è prova di tale recesso.
Come dichiarato dall'opponente, ed emerso in corso di causa, al momento dell'emissione del D.I. il cantiere e pertanto, le opere da eseguirsi oggetto del contratto, non erano state ancora completate.
La società NI ben avrebbe potuto eseguire le opere, non avendo ricevuto alcuna comunicazione né doglianza formale dalla committente. Onere della società era, nel giudizio istaurato dal sig. De AR, vista l'inversione delle parti solo formale ma non sostanziale, provare il proprio diritto di ristoro, azionato ai sensi dell'art. 1373 c.c.
A parere di questo giudicante non vi è prova del recesso del sig. De AR. Il committente ha più volte precisato e provato che nel cantiere erano presenti altre opere che ben avrebbero potuto eseguite e completate dalla società NI, che solo successivamente all'emissione del D. I. sono state affidate ad altra ditta.
Appare pertanto evidente che le rimostranze del sig. De AR, opponente, sono fondate. Infatti vi è prova del pagamento di una parte delle somme richieste e non vi è prova della lamentata rescissione contrattuale. Per le considerazioni suesposte l'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
L'accoglimento dell'opposizione, in virtù del principio della soccombenza, comporta la condanna della
NI CH s.r.l. al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate come da dispositivo che segue e quantificate in base al decisum.
Le spese sono determinate secondo i parametri previsti dal D.M 55/2014 e succ. modifiche
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da De AR ON, nei confronti della società NI
CH s.r.l. così provvede:
- Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
345/2023 emesso dal Tribunale di Taranto in data 20.2.2023;
- condanna la società NI CH s.r.l. al pagamento, in favore del sig. DE AR ON, da distrarsi in favore degli avv.ti Sabrina Didonna e Gemma Dione, delle spese legali dell'importo di € 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15% CPA, IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sez. civile in Taranto l'11.3.2025.
Il G.U.
Dott.ssa Raffaela Gennari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaela Gennari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2481/2013 R.G. avente ad oggetto: “appalto: altre ipotesi ex art. 1665
c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)” promossa
DA
DE AR ON, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gemma Dione e dall'avv. Sabrina Di Donna e presso lo studio di detto avvocato elettivamente domiciliato in Mottola alla Via Risorgimento n. 151/B;
OPPONENTE
CONTRO
IC CH S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall' avv. CH Gesualdo e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Milano alla Via Cerva n. 1;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 2.5.2023, De AR ON, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Taranto in data 20.2.2023, su istanza della società
NI CH S.r.l., per il pagamento della somma di € 9.888,92 oltre interessi, spese e compensi.
Assumeva il ricorrente di aver integralmente pagato la società NI per le attività prestate esibendo le relative ricevute di pagamento, per la fattura n.121.
Mentre sosteneva che nulla fosse dovuto alla stessa società per la fattura n. 122 perché arbitraria: quest'ultima riportava la dicitura “Per rescissione contrattuale”, che mai era stata posta in essere. Precisava, infatti, di non aver mai effettuato alcuna rescissione contrattuale e che al contrario sul cantiere avrebbero potuto essere eseguite e completate diverse opere.
Sulla base della suddetta prospettazione chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo n.345/2023, del
20.2.2023 R.G. 1063/2023.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva la società NI CH s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo l'infondatezza dell'impugnazione, sia in ordine alla genericità della formulazione della stessa sia in ordine ai motivi oggetto della doglianza.
Ed in effetti la società sosteneva di aver ottenuto il pagamento della fattura n. 121 solo a seguito della iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, dopo un mese dalla messa in mora. Mentre la somma di € 2.772,95 sarebbe stata ancora dovuta in quanto il sig. De AR avrebbe commissionato il completamento delle opere ad altra ditta, esercitando di fatto il recesso dal contratto e ledendo la società.
Somma quest'ultima rideterminata in corso di causa in € 2.245,91 della stessa società a seguito di un ricalcolo delle opere eseguite.
Concludeva chiedendo di rigettare l'opposizione in quanto infondata.
Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 3.2.2025 per la discussione e la decisione ex art 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali risultando le prospettazioni delle parti l'opposizione è fondata per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova anzitutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che con la successiva, eventuale, fase di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria.
Quanto al regime probatorio, in sede di opposizione, attore in senso sostanziale rimane il creditore opposto, che deve dare prova del credito ingiunto, ma dall'altro lato l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare specificamente (ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) il diritto azionato con ricorso. Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Prima di entrare nel merito della vicenda è necessario ancora premettere in materia di recesso che l'art. 1373 c.c. stabilisce che il recesso si risolve in un atto impeditivo dell'altrui adempimento (nei contratti non di durata) o dell'ulteriore adempimento (nei contratti di durata). Prevede cioè l'eventualità che i contraenti si attribuiscano, o si vedano attribuire dalla legge, la facoltà di recedere, ossia di decidere singolarmente circa la sopravvivenza del rapporto che essi hanno voluto, e formula due ipotesi: a) che il contratto (ad esecuzione istantanea) non abbia ancora avuto esecuzione ed in tal caso la facoltà di recesso può essere esercitata «finché il contratto non abbia avuto un principio d'esecuzione» (c. 1°); b) che l'esecuzione del contratto, ma soltanto se continuata o periodica, sia iniziata, ed in tal caso «il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione» (c. 2°).
Fatte tali premesse risulta pacifico e comunque emerge per tabulas, il rapporto contrattuale esistente tra le parti: il sig. De AR ha infatti regolarmente provveduto al pagamento delle opere appaltate. Ed in effetti anche la fattura n 121, posta a base del ricorso per D. I., è stata regolarmente pagata dal De AR prima dell'emissione dello stesso. Pagamento non contestato dalla società NI.
In ordine alla residua somma di € 2.245,91, somma derivante dal ricalcolo eseguito dalla stessa società
NI come innanzi detto, quale residuo delle somme richieste con il ricorso per D.I. azionato, non sono dovute. Dalla documentazione in atti e dalle prove assunte non vi è prova di alcun recesso contrattuale del De AR, tale che consenta l'applicazione della “clausola 24” del contratto intercorso tra le parti.
Infatti è vero l'assunto sostenuto dalla società secondo il quale le parti possono concordare, nella stipula del contratto, una penale, già determinata, in caso di recesso unilaterale del committente, a ristoro della società per il mancato guadagno e per l'acquisto di eventuali materiali, ma non vi è prova di tale recesso.
Come dichiarato dall'opponente, ed emerso in corso di causa, al momento dell'emissione del D.I. il cantiere e pertanto, le opere da eseguirsi oggetto del contratto, non erano state ancora completate.
La società NI ben avrebbe potuto eseguire le opere, non avendo ricevuto alcuna comunicazione né doglianza formale dalla committente. Onere della società era, nel giudizio istaurato dal sig. De AR, vista l'inversione delle parti solo formale ma non sostanziale, provare il proprio diritto di ristoro, azionato ai sensi dell'art. 1373 c.c.
A parere di questo giudicante non vi è prova del recesso del sig. De AR. Il committente ha più volte precisato e provato che nel cantiere erano presenti altre opere che ben avrebbero potuto eseguite e completate dalla società NI, che solo successivamente all'emissione del D. I. sono state affidate ad altra ditta.
Appare pertanto evidente che le rimostranze del sig. De AR, opponente, sono fondate. Infatti vi è prova del pagamento di una parte delle somme richieste e non vi è prova della lamentata rescissione contrattuale. Per le considerazioni suesposte l'opposizione dev'essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
L'accoglimento dell'opposizione, in virtù del principio della soccombenza, comporta la condanna della
NI CH s.r.l. al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate come da dispositivo che segue e quantificate in base al decisum.
Le spese sono determinate secondo i parametri previsti dal D.M 55/2014 e succ. modifiche
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da De AR ON, nei confronti della società NI
CH s.r.l. così provvede:
- Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
345/2023 emesso dal Tribunale di Taranto in data 20.2.2023;
- condanna la società NI CH s.r.l. al pagamento, in favore del sig. DE AR ON, da distrarsi in favore degli avv.ti Sabrina Didonna e Gemma Dione, delle spese legali dell'importo di € 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15% CPA, IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sez. civile in Taranto l'11.3.2025.
Il G.U.
Dott.ssa Raffaela Gennari