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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 215/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 215/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TICOZZI MARCO, Parte_1 C.F._1
attore, contro
(c.f. ), con l'avv. GASPARINI Controparte_1 C.F._2
ENRICO, convenuto,
In punto: risarcimento danni materiali.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note depositate in data 19.12.2024.
Conclusioni del convenuto: come da note depositate in data 14.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni di merito: “Accertata la responsabilità del sig. CP_1
ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., condannarsi il convenuto a risarcire il danno aquiliano Controparte_1
pagina 1 di 8 quantificato in euro 6.000 (seimila/00) o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e onorari, compreso il costo di eventuali consulenze tecniche”.
L'attore ha allegato in punto di fatto di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale in data 19/5/2019, durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva di “Motorally” denominata “Swank Rally di Sardegna”, quando stava partecipando alla tappa Alghero-
Gavoi lago di Gussana, alla guida del proprio motociclo KTM, modello 950 Adventure S
TG CF33813, ed è andato a scontrarsi con il motociclo YAMAHA modello XT 600 Tg.
RO051091, condotto da sig. , anch'esso impegnato nella stessa competizione CP_1
sportiva.
In particolare, l'attore ha dedotto che i due prendevano parte al settore cronometrato su strada chiusa al traffico previsto per quella giornata e, mentre l'attore proseguiva lungo il corretto tracciato dedicato alla manifestazione, il convenuto prendeva una strada sbagliata, per poi rientrare contromano nel tracciato corretto e, nell'eseguire tale manovra contraria al regolamento, andava a scontrarsi frontalmente con il sig. che stava proseguendo Pt_1
correttamente il proprio percorso.
Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando quanto dedotto da parte attrice e chiedendo, invia principale, il rigetto delle domande attoree in quanto ritenute infondate, con spese di lite rifuse, nonché, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, contenersi le stesse nel limite del provato e spese di lite compensate.
La causa è stata istruita tramite l'espletamento della prova orale e di CTU tecnica.
All'esito della prova orale, all'udienza del 22.6.2023, il Giudice per ragioni di economia processuale, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis
c.p.c.: “A totale definizione del presente contenzioso parte convenuta corrisponderà a parte attrice la
pagina 2 di 8 somma risarcitoria di €4.000,00 oltre €2.000 e accessori di legge per spese legali”, il sig. ha Pt_1
aderito alla proposta, mentre il sig. non vi ha aderito, non ritenendosi Controparte_1
responsabile, dichiarandosi disponibile a riconoscere una somma omnia di €1500,00, proposta rifiutata dall'attore.
Infine, con provvedimento depositato il 10.1.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. e ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni parte attrice:
“Accertata la responsabilità del Sig. ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannarsi il Controparte_1
convenuto a risarcire il danno aquiliano quantificato in euro 6.000,00 (seimila /00) o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, compreso il costo di eventuali consulenze tecniche”.
Conclusioni parte convenuta:
“Nel merito: respingersi, per quanto esposto, le domande attore perché infondate in fatto ed in diritto. Spese di lite interamente rifuse. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attore, contenersi le stesse nel limite del provato. Spese di lite interamente compensate”.
*******
La domanda proposta dall'attore deve essere accolta nei limiti infra precisati.
È incontroverso che tra il 18 ed il 21 maggio 2019 si è svolto lo “Swank Rally di Sardegna”, manifestazione sportiva di Motorally organizzata dal Moto Club “Adventure Riding”, circolo affiliato all'AICS - Settore Nazionale Motociclismo e le modalità di svolgimento di tale manifestazione sono state stabilite dal relativo regolamento (doc. 01, fasc. parte attrice).
Altrettanto pacifico risulta che con la sua KTM 950 Adventure S targata Parte_1
CF33813 e , con la YAMAHA XT600Z targata RO051091, hanno preso CP_1
pagina 3 di 8 parte alla manifestazione rispettivamente con i numeri 19 e 61 e che in data 19.5.2019, durante la tappa Alghero - Gavoi lago di Gusanna, hanno partecipato alla prova speciale cronometrata su strada chiusa al traffico prevista per quella giornata e, mentre l'attore proseguiva lungo il corretto tracciato dedicato alla manifestazione, il convenuto si è perso ed è ed rientrato nel tracciato corretto procedendo in senso contrario.
Lo scontro è avvenuto all'interno dell'area forestale dell' sita nel territorio Controparte_2
del Comune di Nughelu San Nicolò (SS), in un'area normalmente chiusa ed inibita al transito veicolare, caratterizzata da fondo sterrato e da andamento curvilineo, destrorso per l'attore e sinistrorso per il convenuto.
Risulta questione nodale controversa se il convenuto stesse procedendo contromano in violazione del regolamento, ovvero se, al contrario gli fosse consentito percorrere il tracciato della tappa in entrambe le direzioni di marcia e quale condotta di guida fosse imposta anche all'attore.
Sul punto deve essere esaminata la disciplina speciale costituita dal regolamento di gara al quale i concorrenti hanno aderito iscrivendosi alla manifestazione e dovevano perciò conformarsi.
L'art. 10 di detto regolamento ha stabilito che: “Lo Swank Rally di Sardegna 2019” è una manifestazione di Motorally di n. 4 tappe complessive aperta a moto in regola con il C.d.S. su percorsi aperti al traffico, anche a fondo naturale dove il pilota è tenuto a rispettare le norme del codice della strada.
Il conduttore dovrà navigare seguendo un percorso indicato da Roadbook (in alternativa anche da GPS per categoria non competitiva Swank Experience). […] lungo il percorso per le categorie competitive “Swank
Rally” sarà previsto, durante ogni giornata, un settore cronometrato (prova speciale) su strada chiusa al traffico che farà classifica di giornata e finale”.
pagina 4 di 8 Non essendo stato esplicitamente contemplata l'ipotesi del rientro nel percorso corretto dopo essere incorsi in errore, l'art. 17 del Regolamento ha fatto un rinvio alle norme generali di Aics Motociclismo.
Tali disposizioni non sono, tuttavia, state prodotte da parte convenuta, che ha fatto riferimento al regolamento che pertanto può essere considerato soltanto in modo Pt_2
generico, quale prassi di riferimento.
Se tale normativa all'art.
1.25 contempla la possibilità della marcia in senso contrario, all'art. 1.26, in caso di errore di navigazione, impone la massima cautela nel rientro nel percorso di gara.
L'applicabilità di detta normativa al caso concreto e la possibilità della marcia in senso contrario è stata comunque confermata dal teste qualificatosi come Testimone_1
l'organizzatore della manifestazione, il quale ha riferito che chi sbagliava il percorso poteva tornare indietro, specificando: “Precedentemente all'espletamento della gara ho tenuto io personalmente un breafing con i partecipanti ai quali ho spiegato il regolamento e i comportamenti da tenere nel corso del rally. Contestualmente ho spiegato che se qualcuno sbaglia il percorso deve, con le cautele del caso, ritornare indietro il più lentamente possibile riprendendo il percorso corretto”.
Pertanto, si ritiene provato che, in caso di errore di percorso, il concorrente poteva procedere in marcia in senso contrario, ma ciò poteva avvenire, come specificato dal regolamento F.I.M., con la “la massima cautela” o, come spiegato dall'organizzatore della gara, “con le cautele del caso” e “il più lentamente possibile”.
Se il convenuto aveva, dunque, la possibilità di procedere in senso contrario, doveva, tuttavia, assumerne il relativo rischio, adottando delle particolari cautele comportamentali.
Andando in senso contrario, egli era ben consapevole che avrebbe incrociato le moto impegnate nella competizione e nell'impegnare una curva a ridotta visibilità avrebbe dovuto procedere a passo d'uomo e all'estremo margine della carreggiata, eventualmente pagina 5 di 8 presegnalando la sua posizione con l'avvisatore acustico, visto che si tratta comunque di veicolo regolarmente immatricolato, per cui si deve ritenere avesse tale dotazione.
Il convenuto non ha dimostrato, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., di aver adottato tale condotta particolarmente prudente e, anzi, il teste ha riferito: Tes_2
“Quello non lo posso dire con certezza. Io ero dietro al di circa 4 metri, eravamo attaccati. Noi siamo Pt_1
usciti da una curva abbiamo sorpassato La strada era larga 1 metro e mezzo e girava verso Per_1
destra con una semicurva. Quando abbiamo fatto questa curva l'altro motociclista scendeva sulla sinistra.
Noi eravamo dalla nostra parte sulla destra e lui scendeva a sinistra. Lui ha tagliato la curva. […] Noi presumo andassimo a 30-40 all'ora, mentre l'altro era più spedito perché proveniva da un rettilineo”.
Di contro, all'attore era imposta una condotta di guida attenta a pericoli soltanto generici ed eventuali (il teste ha fatto riferimento alla possibilità che “da qualche viottolo Testimone_1
laterale, qualcuno possa immettersi, ad esempio in Sardegna qualche pastore”, ovvero l'eventuale incrocio con un concorrente che rientrava, come indicato dal teste , ma si Testimone_3
deve tener conto che egli correttamente stava percorrendo un tratto precluso alla circolazione ed era impegnato in una prova cronometrata, che consisteva l'ubi consistant della manifestazione sportiva;
inoltre, dall'istruttoria non è emerso che l'attore viaggiasse affiancato ad altri, ostruendo così il percorso e comunque si deve rilevare che nessuna condotta contraria al regolamento sportivo appare a lui imputabile, dato che né il regolamento, né la direzione di gara aveva imposto particolari norme comportamentali per i partecipanti alla “prova speciale”.
Alla luce di questi elementi la responsabilità del sinistro va imputata esclusivamente alla parte convenuta.
Quanto alla quantificazione del danno, il C.T.U. Ing. ha svolto un'analisi Persona_2
molto accurata, che questo Giudice fa propria, rilevando la sussistenza della maggior parte dei danni lamentati, con il relativo costo di eliminazione di quelli ritenuti compatibili con pagina 6 di 8 l'evento, sostituendo le parti danneggiate con altre nuove originali, quantificando quindi un costo di €4.350,00 oltre IVA, per complessivi €5.307,00, somma alla quale vanno aggiunti gli interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo.
Tale somma appare congrua in quanto, quella diversa valutata con una riparazione “in economia” del motoveicolo non è idonea a rispettare il principio d'integralità della tutela risarcitoria e comunque non appare antieconomica, in considerazione dei prezzi nominali degli esemplari in vendita alla data dell'indagine peritale che risultano ampiamente superiori a quelli documentati all'epoca, anche attualizzandone i relativi importi (p. 36, C.T.U.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerato il valore della causa e l'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori inferiori a quelli medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
Le spese di C.T.U. e del C.T.P. di parte attrice vanno definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 215/2021 R.G. promossa da Parte_1
contro ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) Accerta l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro di cui Controparte_1
è causa e per l'effetto condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
di €5.307,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo.
2) Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in €3.950,00 per compensi (€750,00 per la fase di studio, €600,00 per la fase introduttiva, €1.300,00 per la fase istruttoria, €1.300,00 per la fase decisionale), €237,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. e del C.T.P. di parte attrice a carico del convenuto.
pagina 7 di 8 Venezia, 19/05/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 8 di 8