Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.