Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 1 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CANAREZZA ANGELO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si riporta alle considerazioni del proprio
CTP;
Per la parte resistente compare l'avvocato MORIGLIONI MASSIMO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 333/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CANAREZZA ANGELO Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. MORIGLIONI Controparte_1
MASSIMO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“- accertare, anche in via incidentale, di legge e del caso, nei sensi di cui alla parte pagina 2 di 6 motiva del ricorso, in particolare quanto all'inesistenza di alcuna giustificazione del licenziamento de quo, previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); -
e previe le C.T.U. che siano del caso, dichiarare la nullità, o comunque l'invalidità e\o l'illegittimità, per mancanza di alcun giustificato motivo oggettivo, il licenziamento intimato da al sig. con lettera datata 12/01/2024, Controparte_1 Parte_1
e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 1 L n. 300/1970 condannare a reintegrare in servizio il sig. e a Controparte_1 Parte_1
risarcire al lavoratore i danni patiti pagando allo stesso una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore alle cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero in via subordinata, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 L. n. 300/1970 condannare a reintegrare in servizio il Controparte_1
sig. e a risarcire al lavoratore i danni patiti pagando allo stesso una Parte_1
indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non superiore alle dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ovvero adottare le minori statuizioni previste dal comma 5 dell'art. 18 L. n. 300/1970 dichiarare la risoluzione del rapporto del rapporto alla data del licenziamento e condannare la società a corrispondere al sig. il pagamento una Controparte_1 Parte_1
indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa – che riguarda l'impugnativa di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente nella assoluta e permanente inidoneità alla mansione, senza possibilità di ripescaggio, subendo il lavoratore una contaminazione, nonostante l'uso dei D.P.I. specifici, dalla lavorazione che eseguiva – era istruita con C.T.U. volta a pagina 3 di 6 verificare “– esaminati gli atti di causa ed eventualmente visitato il ricorrente, nonché acquisendo anche dall'azienda la documentazione ritenuta idonea e necessaria, tra cui
DVR e documentazione clinica, sanitaria e campionamenti ambientali – l'idoneità o meno del ricorrente ad essere esposto – senza proprio pregiudizio per la salute – a nell'ambito delle proprie mansioni e nell'ambito più in generale dell'ambiente Pt_2
di lavoro della resistente e nonostante il corretto uso di DPI”.
Il C.T.U. (dott. ) riepilogava, in punto di fatto, che “All'esame Persona_1
delle urine del 26 maggio 2023 risultarono valori elevati sia di acido mandelico che di acido fenilglossilico;
pertanto il Medico Competente espresse giudizio di idoneità alla mansione ma limitata a mesi 3, con prescrizione in cui si ribadiva la necessità dell'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione. Ai controlli di laboratorio effettuati il 06 ottobre 2023 risultò nuovamente il valore dell'acido mandelico oltre la soglia, sicchè il
Medico competente giudicò il ricorrente NON IDONEO (doc. 13) con prescrizione di rientro al lavoro il 13 novembre successivo con obbligo di mascherina a carboni attivi per esposizione a rischio chimico e ripetizione delle indagini sulle urine a inizio turno. I controlli urinari successivi dimostrarono la persistenza dei valori fuori norma dell'acido mandelico, perciò il Medico competente in data 30.11.2023 espresse giudizio di NON IDONEITA' alla mansione;
conseguentemente fu comunicata al lavoratore la sospensione dall'attività lavorativa. In seguito il lavoratore si sottopose autonomamente ad ulteriori indagini di laboratorio (ac. , matanefrine) che risultarono Persona_2
nella norma. Anche una visita specialistica endocrinologica non evidenziò elementi patologici di rilievo. In assenza della presentazione di opposizione al giudizio di inidoneità alla mansione espresso dal medico competente, in data 12.01.2024 la società risolveva il rapporto di lavoro col sig. per Controparte_1 Parte_1
sopravvenuta inidoneità permanente alla mansione, stante l'assenza di diverse opportunità di impiego del ricorrente nell'ambito aziendale”.
Il C.T.U. concludeva nei senso che “Esaminati gli atti di causa e visitato il ricorrente, eseguito il sopralluogo presso l'azienda convenuta, acquisita dall'azienda la pagina 4 di 6 documentazione ritenuta idonea e necessaria, tra cui DVR e documentazione clinica, sanitaria e campionamenti ambientali, si ritiene che il sig. NON sia Parte_3
idoneo ad essere esposto – senza proprio pregiudizio per la salute – a Pt_2
nell'ambito delle proprie mansioni e nell'ambito più in generale dell'ambiente di lavoro della resistente e nonostante il corretto uso di DPI”.
Nella sostanza, il C.T.U. ritiene che anche l'utilizzo dei D.P.I. (maschera di respirazione con filtri) non sia sufficiente ad escludere nel ricorrente la possibilità di rimanere pregiudicato dalla necessaria (per le lavorazioni: il ricorrente è stampatore, ossia cosparge la “resina” con pennelli e rulli sulle parti delle navi) presenza di sostanze chimiche (stirene) e che tale esposizione pregiudizievole del ricorrente non sia evitabile mediante l'adibizione ad altre mansioni (posto che “il personale presente in
Falegnameria, Magazzino, Reparto taglio vetro e taglio PVC, si recano periodicamente nei capannoni dove avvengono le operazioni di stampaggio per le mansioni collegate al ciclo produttivo.”).
Il C.T.U. verificava anche l'adozione da parte dell'azienda delle misure cautelative volte a tutelare la salute dei lavoratori (oltre all'utilizzo dei D.P.I., egli verificava che
“nell'azienda vengono messe in opera tutte le misure di prevenzione necessarie, fra cui l'esecuzione periodica di esami di laboratorio finalizzati ad individuare esposizioni anomale in capo ai lavoratori. E' stato altresì verificato che nel corso dell'anno 2023 sono stati dosati acido mandelico e acido fenilgliossidico urinari a fine turno nei 144 dipendenti dell'azienda, con opportune ripetizioni nei casi di risultati superiori ai limiti di norma”).
La C.T.U. appare persuasiva anche nella fase delle repliche alle osservazioni critiche del
C.T.P. attoreo.
Ne consegue il rigetto del ricorso, sussistendo il G.M.O. afferente alla persona del lavoratore e non risultando possibile un ripescaggio.
Le spese di lite possono compensarsi attesa la complessità degli accertamenti e delle questioni trattate nel procedimento.
pagina 5 di 6 Per le stesse ragioni, le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50 %.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50 %.
Ravenna, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6