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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200641/2024 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ricorrente_1 vocava in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, al fine di opporre l'avviso di accertamento n. TDY01T200641/2024 riguardante l'annualità 2018. In tale atto, l'Ufficio procedeva al controllo e rettifica della posizione fiscale della ditta "Società_1 DI Ricorrente_1" (c.f.: CF_Ricorrente_1), con domicilio fiscale nel comune di Gizzeria (CZ), esercente l'attività di "Bar e altri esercizi simili senza cucina", relativamente all'annualità 2018. Il controllo attiene all'attività di verifica sui contribuenti, gestori degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro, che risultano non aver correttamente adempiuto agli obblighi dichiarativi, in base alle remunerazioni riconosciute dalle società concessionarie della rete telematica.
Il contribuente, con distinti motivi, proponeva ricorso avverso il predetto atto contestando la pretesa tributaria in merito alla corretta applicazione del calcolo del pro-rata. Chiedeva, pertanto, alla Corte adita di voler dichiarare illegittime o infondate le pretese dell'Agenzia delle Entrate e annullare ogni pretesa tributaria.
Si costituiva l'Ufficio che ribadiva la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Non paiono cogliere nel segno i rilievi del contribuente rispetto alla razionalità dell'accertamento. A parere del ricorrente, infatti, le attività di bar e altri servizi senza cucina e quella di elaborazione elettronica dati
(centro scommesse), venivano svolte separatamente in due locali adiacenti ma con entrata diversa. Pertanto, secondo il ricorrente, ciò renderebbe le due attività estranee tra loro e tale circostanza coglierebbe nel cuore il presupposto impositivo dispiegato dall'Ufficio nel proprio accertamento, mutuato da quanto verificato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Orbene, è indubbio che l'una attività possa di certo essere esercitata a prescindere dall'altra, così come, del resto, esistono locali adibiti esclusivamente a sale giochi e locali adibiti esclusivamente a bar (come indicato dal ricorrente). Tuttavia, per come opina ragionevolmente l'Ufficio, affinché un'attività possa definirsi accessoria rispetto ad un'altra considerata principale, occorre che la prima si ponga in un rapporto di strumentalità in favore della seconda. Sul punto, la giurisprudenza europea ha chiarito che l'attività accessoria
è, innanzitutto, quella avente un nesso con l'attività imponibile del soggetto passivo (cfr. Corte Ue, sentenza
29 aprile 2004, causa C-77/01); più di recente, è stato ulteriormente chiarito che l'operazione accessoria deve avere la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o la cessione principale e, in particolare, deve costituire il mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, del servizio principale offerto dal soggetto VA (cfr. Corte Ue, sentenza 11 giugno 2009, causa C572/02). Tale circostanza non si è realizzata nel caso di specie.
In via generale, infatti la società che (come nel caso di specie), accanto alle operazioni attive imponibili derivanti dall'attività di bar, pone in essere operazioni di raccolta giocate tramite slot machine (qualificate operazioni esenti), deve quindi tenerne conto ai fini del calcolo dell'VA ammessa in detrazione attraverso il pro-rata di detraibilità, ex articolo 19 bis Dpr 633/1972. Con ordinanza n. 8625/2014, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi su un caso similare, in cui un bar esercitava, tramite un unico apparecchio, anche l'attività riguardante le giocate del Lotto. In tale occasione, i supremi Giudici hanno chiarito che già la funzionalità continuativa e giornaliera di tale apparecchio era indice dello svolgimento di un'attività non avente carattere meramente occasionale e, pertanto, idonea a qualificarsi come propria dell'impresa.
Pertanto, è da considerarsi attività propria dell'impresa quella che, semplicemente, ha carattere perdurante nel tempo e viene svolta senza soluzione di continuità (cfr. Cassazione 4613/2016).
E' per tali motivi, non scalfiti dai rilievi di merito del ricorrente, che l'Ufficio ha ritenuto di annullare la ripresa dei compensi ai fini reddituali e dell'Irap, poiché già dichiarati;
in tal senso, la pretesa tributaria si commisura, con motivazione ineccepibile, in merito alla corretta applicazione del calcolo del pro-rata dell'IVA, considerata indetraibile per l'importo indicato nel controllo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T200641/2024 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Ricorrente_1 vocava in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, al fine di opporre l'avviso di accertamento n. TDY01T200641/2024 riguardante l'annualità 2018. In tale atto, l'Ufficio procedeva al controllo e rettifica della posizione fiscale della ditta "Società_1 DI Ricorrente_1" (c.f.: CF_Ricorrente_1), con domicilio fiscale nel comune di Gizzeria (CZ), esercente l'attività di "Bar e altri esercizi simili senza cucina", relativamente all'annualità 2018. Il controllo attiene all'attività di verifica sui contribuenti, gestori degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro, che risultano non aver correttamente adempiuto agli obblighi dichiarativi, in base alle remunerazioni riconosciute dalle società concessionarie della rete telematica.
Il contribuente, con distinti motivi, proponeva ricorso avverso il predetto atto contestando la pretesa tributaria in merito alla corretta applicazione del calcolo del pro-rata. Chiedeva, pertanto, alla Corte adita di voler dichiarare illegittime o infondate le pretese dell'Agenzia delle Entrate e annullare ogni pretesa tributaria.
Si costituiva l'Ufficio che ribadiva la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Non paiono cogliere nel segno i rilievi del contribuente rispetto alla razionalità dell'accertamento. A parere del ricorrente, infatti, le attività di bar e altri servizi senza cucina e quella di elaborazione elettronica dati
(centro scommesse), venivano svolte separatamente in due locali adiacenti ma con entrata diversa. Pertanto, secondo il ricorrente, ciò renderebbe le due attività estranee tra loro e tale circostanza coglierebbe nel cuore il presupposto impositivo dispiegato dall'Ufficio nel proprio accertamento, mutuato da quanto verificato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Orbene, è indubbio che l'una attività possa di certo essere esercitata a prescindere dall'altra, così come, del resto, esistono locali adibiti esclusivamente a sale giochi e locali adibiti esclusivamente a bar (come indicato dal ricorrente). Tuttavia, per come opina ragionevolmente l'Ufficio, affinché un'attività possa definirsi accessoria rispetto ad un'altra considerata principale, occorre che la prima si ponga in un rapporto di strumentalità in favore della seconda. Sul punto, la giurisprudenza europea ha chiarito che l'attività accessoria
è, innanzitutto, quella avente un nesso con l'attività imponibile del soggetto passivo (cfr. Corte Ue, sentenza
29 aprile 2004, causa C-77/01); più di recente, è stato ulteriormente chiarito che l'operazione accessoria deve avere la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o la cessione principale e, in particolare, deve costituire il mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, del servizio principale offerto dal soggetto VA (cfr. Corte Ue, sentenza 11 giugno 2009, causa C572/02). Tale circostanza non si è realizzata nel caso di specie.
In via generale, infatti la società che (come nel caso di specie), accanto alle operazioni attive imponibili derivanti dall'attività di bar, pone in essere operazioni di raccolta giocate tramite slot machine (qualificate operazioni esenti), deve quindi tenerne conto ai fini del calcolo dell'VA ammessa in detrazione attraverso il pro-rata di detraibilità, ex articolo 19 bis Dpr 633/1972. Con ordinanza n. 8625/2014, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi su un caso similare, in cui un bar esercitava, tramite un unico apparecchio, anche l'attività riguardante le giocate del Lotto. In tale occasione, i supremi Giudici hanno chiarito che già la funzionalità continuativa e giornaliera di tale apparecchio era indice dello svolgimento di un'attività non avente carattere meramente occasionale e, pertanto, idonea a qualificarsi come propria dell'impresa.
Pertanto, è da considerarsi attività propria dell'impresa quella che, semplicemente, ha carattere perdurante nel tempo e viene svolta senza soluzione di continuità (cfr. Cassazione 4613/2016).
E' per tali motivi, non scalfiti dai rilievi di merito del ricorrente, che l'Ufficio ha ritenuto di annullare la ripresa dei compensi ai fini reddituali e dell'Irap, poiché già dichiarati;
in tal senso, la pretesa tributaria si commisura, con motivazione ineccepibile, in merito alla corretta applicazione del calcolo del pro-rata dell'IVA, considerata indetraibile per l'importo indicato nel controllo.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Compensa le spese.