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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. LU Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 217/2023 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 06/11/2024, promossa
OGGETTO: Altri d a contratti d'opera Controparte_1 P.IVA_1 c.f. con il patrocinio dell'avv. MAYER DEBORAH, elettivamente domiciliata in Via
Miliani n. 11 – Pinzolo (TN), presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_2
c.f. con il patrocinio dell'avv. GRITTI CHIARA
[...] P.IVA_2
e dell'avv. DONVITO PALMA, elettivamente domiciliata in VIA
VITTORIO EMANUELE II, 43 - 25121 BRESCIA, presso i menzionati difensori.
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, pubblicata il 25/07/2022 con il n. 2006/2022.
CONCLUSIONI di Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, in parziale riforma dell'impugnata
Pag. 1 di 15 sentenza del Tribunale di Brescia n. 2006/2022, pubblicata il
25.07.2022, R.G. 20068/2016, non notificata:
- confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di
Brescia n. 6632/2016, dd. 24.10.2016, R.G 17383/2016, respingendo siccome infondate in fatto e in diritto le domande tutte svolte in primo grado dall'appellata, accertando e dichiarando l'inadempimento della stessa rispetto ai contratti di appalto meglio specificati in narrativa per tutti i costi e i danni sopportati a causa delle imperite prestazioni di servizi eseguite come meglio descritto in narrativa, confermando altresì la somma già riconosciuta con la sentenza impugnata del Tribunale di
Brescia a titolo risarcitorio in favore dell' e pari ad € Controparte_1
7.546,81 e accertando e dichiarando l'ulteriore diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno in capo a quest'ultima per via dell'inadempimento sopradescritto, con condanna della
[...] al pagamento dell'ulteriore importo pari ad € 30.346,88, CP_3
oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. 231/2022 dal dì del dovuto al saldo o a quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, compensando eventualmente tale somma con quella che in denegata ipotesi risulterà di giustizia a favore della e Controparte_2
condannando comunque l'appellata al pagamento del residuo che risulterà a favore dell' a compensazione operata;
Controparte_1
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale avversario in difetto di specificità dei motivi formulati, nonché la domanda avversaria di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per prestata acquiescenza alla stessa;
in ogni caso, nel merito, respingere integralmente l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e tutte le domande, istanze ed eccezioni ex adverso formulate;
- con vittoria delle spese e delle competenze di lite, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CNPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Pag. 2 di 15 In via istruttoria: parte appellante insiste, occorrendo e senza che la cosa comporti inversioni dell'onus probandi, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn.
2 e 3, c.p.c. dd. 29.11.2017 e dd. 19.12.2017”. di Controparte_2
[...]
NEL MERITO:
VOGLIA l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria domanda, istanza deduzione ed eccezione respinta, previ gli accertamenti del caso e le più opportune declaratorie di ragione e di legge, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa:
- Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e quindi respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 2006/2022 del 25.07.2022 emessa dal
Tribunale di Brescia ed ogni avversa domanda, eccezione ed istanza;
- IN VIA INCIDENTALE riformare parzialmente l'impugnata sentenza nella parte in cui riconosce alla un debito Controparte_2
risarcitorio pari ad € 7.546,81 a favore dell' confermando il CP_1 decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'attrice opponente-ora appellante al pagamento della somma di € 19.630,23, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spettanze corrisposte al CTU da parte della
[...]
e delle spese di lite già corrisposte;
in ogni caso CP_2
condannarsi l'attrice al risarcimento del danno in via equitativa ex art
96 c.p.c. per responsabilità aggravata di lite temeraria;
- In subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'atto di appello procedere alla compensazione delle rispettive pretese creditorie con le conseguenti statuizioni del caso, anche in punto di rimborso delle spettanze corrisposte al CTU da parte della Controparte_2
Pag. 3 di 15 IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadiscono le istanze e le opposizioni istruttorie formulate negli atti del primo grado di giudizio, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio ed ogni altro onere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 2006/2022 del 25/07/2022 il Tribunale di Brescia accoglieva l'opposizione proposta da (in seguito Controparte_1
solo avverso il decreto ingiuntivo nr. 6632/2016 con cui le era CP_1 stato ingiunto il pagamento di € 19.630,23 in favore di
[...]
(in seguito solo Controparte_2
, quale residuo corrispettivo di cinque fatture per la CP_2
fornitura di beni e riparazioni meccaniche realizzate su quattro automezzi dell'opponente, condannandola al pagamento della minor somma di € 12.083,42, compensava per 1/3 le spese di lite, condannava al pagamento dei residui 2/3. CP_1
Questa, per quanto ancora qui rileva, la motivazione del primo giudice.
All'esito della CTU esperita, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale risarcitoria di per i danni subiti a causa CP_1
dei vizi e difetti delle riparazioni eseguite da solo in CP_2
relazione all'autocarro Volvo targato DC235WF e respingendola per i restanti tre automezzi.
Quanto all'autocarro Volvo targato EB331N, in difetto di allegazione sufficientemente specifica dei fatti posti a fondamento dell'eccezione di inadempimento, doveva escludersi che l'appaltatore fosse gravato dell'onere di provare di aver correttamente adempiuto al contratto.
Per l'autocarro Volvo targato AN657EL, essendo provata l'accettazione dell'opera doveva ritenersi non operante la garanzia per i vizi, così come disposto dall'art. 1667, 1° comma, c.p.c..
Rispetto all' autovettura Audi targata DY270RA, doveva ritenersi escluso il nesso causale tra il danno lamentato (rottura del motore) ed
Pag. 4 di 15 intervento riparatorio eseguito da con la sostituzione CP_2
degli iniettori.
Operata la compensazione giudiziale tra il credito risarcitorio di CP_1
(7.546,81) ed il credito azionato in via monitoria da (€ CP_2
19.630,23), il Tribunale condannava al pagamento di € CP_1
12.083,42 in favore dell'opposta.
Interponeva appello Controparte_1
Resisteva che Controparte_2
spiegava appello incidentale.
All'udienza del 06/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE.
Con il primo motivo lamenta l'errata valutazione delle prove CP_1
documentali (doc. 9 e 11), la contraddittorietà della sentenza nella valutazione delle dichiarazioni contenute nei predetti documenti
“trattandosi di valutazioni tecniche non suscettibili di conferma testimoniale e perciò non demandabili a soggetti diversi dall'ausiliario del Giudice”, nonché l'errata applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale poiché
a fronte della specifica allegazione dei fatti costitutivi dell'inadempimento, era onere di dimostrare di aver CP_2
esattamente adempiuto.
Sotto il profilo probatorio deduce di aver offerto di provare le circostanze allegate e documentate sub 9 ed 11, non contestate e, anzi, riconosciute da nella propria memoria ex art. 183, VI CP_2
comma nr. 3), c.p.c. (ove sostiene che i capitoli dal 14 al 16 sono relativi a circostanze non contestate).
Lamenta che il Tribunale pur discostandosi dalle conclusioni della
CTU non ha adeguatamente motivato nemmeno sulle osservazioni del
CTP. Inoltre, il CTU ha omesso di “assumere informazioni di natura tecnica presso i soggetti terzi che hanno eseguito le riparazioni” come
Pag. 5 di 15 da quesito (verbali del 7/11/2018 e 1/04/2019).
Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento da parte del Tribunale di alcune voci di danno relative al veicolo Volvo targato
DC235WF poiché: I) talune riparazioni per complessivi € 283,00 avrebbero dovuto essere considerate causalmente ricondotte ai difetti del motore rigenerato fornito ed installato da II) il CP_2
Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha fondato la propria decisione su un'eccezione in senso stretto mai sollevata da CP_2
così ritenendo non provata la necessità di di ricorrere a terzi CP_1 trasportatori nei giorni di fermo tecnico dell'autocarro che, invece, trovava il proprio supporto probatorio (in ordine alla necessità ed al quantum, rideterminato in € 6.370,00) nella mancata contestazione da parte dell'odierna appellata sia dei capitoli di prova articolati da CP_1
in primo grado sia della documentazione fiscale prodotta;
III) il
Tribunale ha errato nel ritenere non proposta la domanda di risoluzione contrattuale che, invece, doveva ritenersi implicitamente contenuta nella domanda risarcitoria formulata dall'appellante e, comunque, in applicazione del principio iura novit curia, il giudice avrebbe dovuto conferire alla domanda risarcitoria l'esatta veste giuridica di domanda restitutoria.
Con il terzo motivo confuta il rigetto della domanda dirnisarcimento dei danni riportati dall'autocarro Volvo targato AN657EL come conseguenza dei lavori di carrozzeria malamente eseguiti per € 4.462,00 pari al costo delle riparazioni.
Deduce che il Tribunale, fondando la propria decisione su un'eccezione in senso stretto mai sollevata dall'appaltatrice, ha erroneamente interpretato il ritiro del mezzo dall'officina quale accettazione dell'opera per escludere l'operatività della garanzia per i vizi, ex art. 1667 c.c.
Inoltre, in ossequio al principio iura novit curia era compito del
Tribunale conferire l'esatta veste giuridica alla situazione concreta
Pag. 6 di 15 dedotta in giudizio, così ritenendo la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contenuta implicitamente nella domanda risarcitoria di CP_1
Deduce, da ultimo, l'omessa applicazione del principio di non contestazione e l'errata ripartizione dell'onere probatorio poiché: I) non ha specificamente contestato le circostanze allegate CP_2
da e, anzi, le ha ammesse nella propria terza memoria ex art. 183 CP_1
VI comma c.p.c. (capitoli 34 e 36); II) in materia di appalto, nel caso di mancata accettazione dell'opera, il committente è tenuto alla mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Con il quarto motivo censura il rigetto della domanda risarcitoria per i danni subiti dall'Audi targata DT270RA di € 8.187,50 per omessa valutazione di documenti rilevanti ai fini allegativi (doc. 23) nonché per violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale essendo onere, non assolto, di CP_2
dimostrare l'esatto adempimento a fronte della precisa allegazione di della rottura del motore a causa dell'inesatto adempimento CP_1
(“iniettori che spruzzavano gasolio nei pistoni crepandoli”).
Con il quinto motivo deduce che, in accoglimento dell'appello, anche il capo relativo alla regolamentazione delle spese andrà riformato atteso che non può considerarsi soccombente. CP_1
Chiede la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza appellata.
APPELLO INCIDENTALE.
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in CP_2
cui ha riconosciuto la difettosità del motore rigenerato installato sul camion targato DC235WF poiché dall'errata valutazione del CTU sul numero di interventi straordinari eseguiti sul motore nel lasso di tempo interessato il Giudice ha tratto conseguenze altrettanto erronee.
Pag. 7 di 15 Molti di quegli interventi erano di natura ordinaria e avrebbero dovuto essere esclusi dal risarcimento.
Sono straordinari solo l'intervento alla testa del motore del 2014 e quello agli iniettori del 2015 ma, considerato il fatto che si tratta di un motore rigenerato anche questi interventi devono ritenersi plausibili con conseguente esclusione di ogni responsabilità in capo all'appellante incidentale.
Con il secondo motivo si duole dell'errata regolamentazione delle spese di lite attesa la totale soccombenza di CP_1
-.-
Il primo motivo dell'appello principale è parzialmente fondato. assumeva di aver incaricato della sostituzione di CP_1 CP_2 una turbina per l'autocarro Volvo targato EB331NN che, da successivi interventi di riparazione affidati a terzi, era risultata non correttamente eseguita per: a) la mancata sostituzione del manicotto di immissione della turbina, grossolanamente riparato con del nastro adesivo, con conseguente rottura di entrambe le turbine del camion (doc. 9); b) la mancata pulizia delle parti collegate alla turbina, desunta dalla presenza di corpi estranei nell'impianto (doc. 11).
Il CTU, pur non potendo escludere che la turbina montata da fosse esente da difetti di fabbrica non avendo potuto CP_2 visionarla, concludeva che “va considerato che il controllo dei componenti complementari ad un turbocompressore veicolare
(turbina) prima della installazione è onere a carico di chi la effettua, e contribuisce al suo buon fine perché può individuare ad eliminare condizioni idonee a comprometterla”, così ipotizzando una pari ripartizione del costo dell'intervento.
Sono circostanze non contestate, oltre che documentalmente provate, che ha acquistato due turbine per l'autocarro Volvo targato CP_1
EB331NN a distanza di quindici giorni l'una dall'altra (una il
01/07/2015 e l'altra il 15/07/2015 – doc. 2) provvedendo personalmente
Pag. 8 di 15 a far recapitare la seconda delle due presso l'autofficina meccanica
ON e Tomasi di Villa Santa LU (FR) (doc. 2).
È pacifico che abbia sostituito la prima turbina CP_2
consegnando il camion il 14/07/2015 (doc. 5 e DDT n. 2229 del
14/07/2015 . CP_2
È documentalmente provato (doc. 4) che l'autocarro sia stato riparato una seconda volta, mediante smontaggio e rimontaggio della turbina fornita da dalla CP_1 Controparte_4
a distanza di pochi giorni dal precedente intervento di
[...]
sostituzione del medesimo pezzo meccanico e, comunque, non oltre il
20/07/2015, data di emissione della relativa fattura da parte del riparatore.
Ritiene, dunque, la Corte che sia altamente probabile che la seconda rottura sia causalmente derivata dal precedente intervento di che, pertanto, deve essere ritenuta responsabile dei danni CP_2
patiti dall'appellante.
I danni, sulla scorta della documentazione prodotta, vanno quantificati in € 1.751,10 al netto dell'IVA (= € 740,00 acquisto della seconda turbina ed € 407,30 per il suo trasporto a di cui alla fattura CP_4
n. 2596/00 del 31/07/2015 e ddt 5953 del 15/07/2015 -doc. 2-; € 323,80 per manodopera -doc. 4-; € 280,00 per sostituzione del manicotto -doc.
10-) corrispondenti ai costi sopportati per le riparazioni che debbono considerarsi conseguenza dell'inesatta prestazione di CP_2
Restano esclusi i costi per il ricorso a terzi trasportatori poiché CP_1
non ha provato, né offerto di provare, che i trasporti affidati ad altri trasportatori fossero necessari, non potendo farvi fronte con altro autocarro della propria flotta.
Né può sostenersi che le circostanze allegate o capitolate da CP_1
debbano ritenersi provate perché non specificamente contestate da atteso che il principio di non contestazione disciplinato CP_2 dall'art. 115 c.p.c. non può applicarsi rispetto a fatti non conosciuti dalla
Pag. 9 di 15 parte che deve contestarli tantopiù se riferiti ad aspetti inerenti all'azienda, come la necessità per di fare ricorso a terzi CP_1
trasportatori.
Il secondo motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale, entrambi infondati, devono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione.
La committente ha lamentato che il motore rigenerato fornito CP_1
ed installato da nel 2014 sul camion Volvo targato DC 235 CP_2
WF, aveva “seri problemi all'alimentazione” e che, “a piena potenza, improvvisamente si spegneva durante la marcia” tanto da costringere l'appellante a tutta una serie di riparazioni non risolutive e, poi, nel
2016, alla sua precoce sostituzione con altro motore.
Dalla CTU si ricava “che effettivamente nel corso del suo utilizzo il motore sia stato suscettibile di problematiche al sistema di alimentazione e correlati, e pertanto e privo della affidabilità esigibile per la categoria”.
Gli interventi di natura straordinaria a cui l'autocarro è stato sottoposto nel periodo intercorrente tra la installazione del motore ed il suo guasto definitivo appaiono numericamente elevati ed incompatibili con gli standard di funzionamento che il motore avrebbe dovuto avere, seppur rigenerato, tanto da far ritenere, in assenza di prova contraria che era onere non assolto dell'appaltatrice fornire, che non abbia CP_2
adempiuto la propria prestazione in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, così risultando responsabile dei danni subiti dalla committente.
Transitando alla quantificazione del danno, deve utilmente premettersi che ha limitato la propria domanda al risarcimento dei danni CP_1
patiti a causa dell'inadempimento contrattuale di senza CP_2
mai domandare la risoluzione del contratto né la conseguente restituzione del corrispettivo pagato.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non può ritenersi
Pag. 10 di 15 che la domanda di risoluzione sia implicitamente compresa in quella risarcitoria (cfr. Cass. 18086/2018) seppur l'inadempimento di
è fatto costitutivo di entrambi i rimedi né, tantomeno, la CP_2
domanda risarcitoria può essere qualificata come restitutoria ostandovi sia la diversità ontologica delle due domande, che operano su terreni non coincidenti -la permanenza del vincolo, in un caso, la caducazione del titolo, nell'altro- (cfr. Cass. 36497/2023), sia il contenuto dell'art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda cui anche il principio iura novit curia invocato dall'appellante trova il proprio limite.
Le superiori considerazioni, pertanto, conducono ad escludere la restituzione del prezzo inutilmente pagato da per la fornitura del CP_1 motore rigenerato (€ 7.554,00).
Quanto alle restanti voci di danno, devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice laddove ha escluso:
I) i costi per le riparazioni al trasmettitore e cablaggio per complessivi
€ 283,00 (voci nn.rr. 52 e 53 del prospetto allegato alla consulenza d'ufficio) che il CTU ha inquadrato tra i costi relativi alla
“manutenzione corrente” che devono ritenersi a carico dell'utilizzatore, non essendovi prova che siano conseguenza esclusiva della difettosità del motore;
II) i costi per il ricorso a terzi trasportatori nel periodo di fermo del veicolo, poiché non ha provato, né offerto di provare, che i CP_1
trasporti affidati ad (docc. 17, 19) e ad Controparte_5
(docc. 20, Controparte_6 Parte_1
21) fossero necessari, non potendo farvi fronte con altro autocarro della propria flotta.
Né può sostenersi, come già argomentato nel precedente motivo, che le circostanze allegate o capitolate da debbano ritenersi CP_1
provate perché non specificamente contestate da CP_2 atteso che il principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115
Pag. 11 di 15 c.p.c. non può applicarsi rispetto a fatti non conosciuti dalla parte che deve contestarli tantopiù se riferiti ad aspetti inerenti all'azienda, come la necessità per di fare ricorso a terzi CP_1
trasportatori.
Quanto in precedenza argomentato in ordine all'impossibilità di riconoscere in favore di il diritto alla restituzione del prezzo CP_1
dell'opera compiuta da in mancanza di conforme CP_2 domanda, comporta l'infondatezza anche del terzo motivo dell'appello principale.
Infatti, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale, l'importo reclamato a titolo di risarcimento danni da coincide con il CP_1
corrispettivo pagato ad per le riparazioni alla carrozzeria CP_2 compiute sull'autocarro Volvo targato AN657EL dopo il grave incidente stradale che l'aveva coinvolto, che non può essere riconosciuto all'appellante principale.
Assorbita ogni altra questione inerente all'accettazione dell'opera.
Il quarto motivo dell'appello principale è parimenti infondato. aveva allegato che, a causa della sostituzione degli iniettori CP_1 effettuata da il 18.2.2015, l'Audi targata DY270RA dopo CP_2 otto mesi “riportò la rottura completa del motore”.
Dalla CTU può ricavarsi “l'assenza di elementi che consentano di correlare la necessità di sostituire il motore ad una riparazione risalente in tempo e percorrenza, riguardante componenti (gli iniettori) che al più possono comportare difetto di alimentazione.”
Devono, quindi, condividersi le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale laddove ha escluso il nesso causale tra il danno lamentato ed intervento eseguito dall'appaltatrice con conseguente esclusione del risarcimento dei danni lamentati.
Il quinto motivo dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale sulle spese di lite sono assorbiti, essendo necessario procedere ad una nuova regolamentazione in considerazione
Pag. 12 di 15 dell'esito complessivo del giudizio.
La sentenza va, dunque, parzialmente riformata riconoscendo ad a titolo di risarcimento dei danni la complessiva somma di € CP_1
9.297,91.
Va operata la compensazione giudiziale fra il predetto credito risarcitorio di (€ 9.297,91) con quello azionato monitoriamente CP_1
da (€ 19.603,23) con conseguente condanna di al CP_2 CP_1 pagamento in favore di di € 10.305,32 maggiorato degli CP_2
interessi di legge dalla data della domanda giudiziale (notifica del decreto ingiuntivo in data 25.10.2016) al saldo.
SPESE.
Per effetto del parziale accoglimento dell'impugnazione principale e del rigetto di quella incidentale, spetta a questa Corte rivalutare il regime delle spese di entrambi i gradi del giudizio, secondo l'esito complessivo dello stesso.
Data la reciproca parziale soccombenza le spese di entrambi i gradi possono essere compensate per la metà, con condanna di
[...]
alla refusione della residua metà in favore di Controparte_1 [...]
liquidate nel dispositivo Controparte_2
secondo i parametri medi del D.M. 55/14 sullo scaglione di valore del decisum (compreso nello scaglione da € 5201 ad € 26.000).
Le spese della espletata CTU sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti interni, a carico di per CP_1
il 50%.
Deve rigettarsi la domanda di condanna di al risarcimento del CP_1
danno per responsabilità aggravata da lite temeraria, poiché tale responsabilità può essere riconosciuta quando sussista la totale soccombenza della parte nei cui confronti è richiesta essendo, invece, incompatibile con il parziale accoglimento dell'appello principale, come nel caso di specie.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale
Pag. 13 di 15 l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 2006/2022, emessa dal Tribunale di Brescia in data 25/07/2022, così provvede:
− rigetta l'appello incidentale;
− accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
− conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
− condanna l pagamento, in favore Controparte_1
di Controparte_2
[...] della somma di € 10.305,32 maggiorata degli interessi di legge dalla data della domanda giudiziale (notifica del decreto ingiuntivo in data
25.10.2016) al saldo;
delle spese di lite dei due gradi, liquidate in quota parte: quanto al primo grado in complessivi: € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria;
€ 851,00 per la fase decisionale) oltre € 280,80 per esborsi documentati (€ 561,55/2) ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A.
e C.P.A.; quanto al secondo grado in complessivi € 1.984,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 956,00 per la fase decisoria), oltre esborsi documentati € 402,00 (804,00/2) ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Pone le spese della espletata CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti interni, per il 50% a carico di CP_1
− condanna Controparte_2
a restituire ad
[...] Controparte_1
Pag. 14 di 15 quanto in più eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza parzialmente riformata;
− rigetta la domanda di condanna di Controparte_1
ai sensi dell' art. 96 c.p.c.;
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 03/04/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. LU Cannella dott. Giuseppe Serao
Pag. 15 di 15