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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1481/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 febbraio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1481/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Valente
APPELLANTE
E generalizzato in atti, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pastore
APPELLATO
E
in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Itala de Benedictis
APPELLATO
1 OGGETTO: Opposizione all'intimazione pagamento. Notifica avviso di addebito presupposto. Scissione soggettiva effetti notificazione. Esclusione. Prescrizione. Sospensione effetti prescrizione normativa Covid. Ambito di operatività art.68 DL 18/2020 e art.12 Dlgs. n.159/2015
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, aveva proposto opposizione, CP_1 innanzi al Tribunale di SMCV, in fun avoro, avverso l'intimazione di pagamento n. 02820229004800061/000 limitatamente all'avviso di addebito ad esso sotteso, n. 32820160003350075000, avente ad oggetto omesso versamento importi MOD DM/10 anni 2012 e 2013, somme aggiuntive, sanzioni, interessi ed interessi di mora per euro 4128,32 compreso spese di notifica ed oneri di riscossione.
L'opponente, in primo grado, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui all'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato e concludeva per l'annullamento della intimazione e del sottostante avviso con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio nel giudizio di primo grado, si costituivano i resistenti che, con varie argomentazioni, resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. L' in CP_2 particolare, depositava documentazione attestante l'effettuazione della notifica dell'avviso in data 6.09.16.
Con la sentenza n.2336/2023 resa dal Tribunale di SMCV, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data 30.11.2023, veniva accolta l'opposizione del ricorrente ritenuta la prescrizione del credito per il decorso del quinquennio dalla notifica dell'avviso di addebito – 6 settembre 2016 - alla notifica dell'intimazione di pagamento 19 luglio 2022, pur tenendo conto della sospensione Covid secondo la normativa succedutasi nel tempo.
Interpone appello avverso la predetta sentenza l' , Parte_1 lamentando l'erronea valutazione da parte del prim in primo luogo, della scissione degli effetti della notificazione per il soggetto notificante e per il soggetto notificato;
in secondo luogo, per errata applicazione della normativa emergenziale e segnatamente dell'art. 68 DL n.18/2020.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituito l' che ribadendo la difesa CP_2 dell' secondo cui gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere CP_3 coll il notificante alla spedizione e non alla ricezione dell'atto, ha concluso per la riforma dell'impugnata sentenza.
Non si è costituito CP_1
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di gravame è infondato.
2 1.1 Invero, l'appellante – concorde sul punto l'appellato - deducono che CP_3 CP_2 nella fattispecie, do vare applicazione il principio sione soggettiva degli effetti della notificazione, così che dal lato del notificante rilevava, per la verifica della tempestività della notifica, ai fini della prescrizione, la data di spedizione dell'atto; laddove non è, poi, in contestazione che l'avviso di addebito sotteso all'intimazione oggetto di opposizione era stata notificata in data 6 settembre 2016, mentre l'intimazione di pagamento era stata spedita per la notifica in data 8 luglio 2022 ed era stata recapitata in data 19 luglio 2022.
1.1.1 Orbene, è pur vero che, secondo un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva - e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (v., ex plurimis, Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1 aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) - deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell'atto notificato;
principio, questo, la cui applicazione si impone - al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo - ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell'atto da notificare (quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell'atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v. Cass. S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d'imposizione tributaria, cfr. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543 cui adde Cass., 27 giugno 2024, n. 17722).
1.1.2 Ed ancora che la Suprema Corte, - nel ribadire la selettività della regula iuris desumibile dall'art. 1334 cod. civ. (applicabile, dunque, ai soli atti negoziali unilaterali, così che "nessuna interpretazione estensiva consente di applicare una regola nata per regolare atti negoziali unilaterali agli atti processuali") - ha rimarcato la portata tendenzialmente espansiva del principio in discorso, in particolare rilevando - in relazione "alle remore giurisprudenziali e dottrinali verso il principio di scissione sancito dalla Corte costituzionale" riassumibili "in un timore: il pregiudizio per il superiore principio della certezza delle situazioni giuridiche" - che "Tale timore può essere dominato se si considera che, in realtà, il principio di scissione comporta una distinzione tra l'an e il quando degli effetti della notifica. Invero: a) se la notifica non si perfeziona, la notifica non produce effetto alcuno e decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti: se non si realizza l'an, è inutile pure discutere del quando. b) se la notifica si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato all'ufficiale giudiziario (ma lo stesso discorso vale per le notifiche a mezzo posta) l'atto da notificare. In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata. Come si vede, la scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni
3 giuridiche perché: - se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano;
- se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perché vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della ricezione legale dell'atto." (così Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822).
1.1.3 E, come si è anticipato, si è considerata come (intrinsecamente) selettiva la regola desumibile dall'art. 1334 cod. civ., in quanto tale non estensibile (per insussistenza della eadem ratio e, ancor più, per la ricorrenza di una "ratio contraria: il principio fissato dalla Corte costituzionale tutela il diritto di agire e - prima ancora - il principio di ragionevolezza") agli atti processuali (ad effetti sostanziali) in quella sede esaminati (in una prospettiva ricostruttrice che, peraltro, sostanzialmente accomuna, sotto la medesima ratio iuris, il regime degli atti amministrativi); così che, ove non sia applicabile l'art. 1334 cod. civ., "deve espandersi il principio generale: art. 12 delle preleggi, cioè non l'analogia legis (quindi applicazione analogica dell'art. 1334, agli atti processuali ad effetti sostanziali), bensì l'analogia iuris (cioè applicazione agli atti - ove una norma specifica non disponga diversamente - del principio generale sancito dalla Corte costituzionale)." (così, ancora, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822).
1.1.4 Va, del resto, rilevato che del principio in discorso costituisce (inequivoca) traccia normativa lo stesso D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che, giustappunto in tema di notifica degli avvisi di accertamento (sottoposti ad un termine di decadenza), espressamente prevede che "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto." (art. 60, comma 6).
1.2 Tuttavia nel caso in esame – piuttosto che un termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo (v. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.; v. altresì, con riferimento al termine di decadenza triennale previsto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, cit., ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, Cass., 24 agosto 2022, n. 25204; Cass., 19 maggio 2022, n. 16229) - viene in rilievo un atto di riscossione (una intimazione di pagamento) in quanto tale soggetto al termine quinquennale di prescrizione (v., in particolare, Cassazione civile sez. trib., 20/11/2024, n.29854); e rispetto all'atto interruttivo della prescrizione alcun dato di regolazione consente di derogare alla disposizione generale secondo la quale "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati." (art. 1334 cod. civ.), ed al presupposto stesso dell'interruzione della prescrizione, in quanto tale correlato ad un "atto che valga a costituire in mora il debitore" (art. 2943, quarto comma, cod. civ.; v., in motivazione, Cass. Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24822, cit., e Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.; v. altresì, in tema di riscossione dell'IMU, Cass., 16 novembre 2022, n. 33681).
1.2.1 In altri termini principio della scissione soggettiva della notificazione, secondo cui la notifica di un atto si considera perfezionata, dal lato del richiedente, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, non si estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto affinché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto
4 interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.
2. Va, invece, accolto il secondo motivo di appello.
2.1 Ed, invero, viene qui in rilievo l'art 68 comma 1, D.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che si riferisce proprio al caso in esame in cui, cioè, era già intervenuta la notifica della cartella di pagamento (nel caso in esame avviso di addebito), di modo che ad essere sospeso era il termine per il versamento: «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
2.2. L'art. 12 citato, in particolare, al comma 1, prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi “comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori … e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
2.2.1 La norma, quindi, dispone un parallelismo tra la sospensione dei termini di versamento, in favore dei contribuenti, e la sospensione dei corrispondenti termini di prescrizione previsti per gli enti di accertamento e riscossione.
2.3 I versamenti, pertanto, sono stati sospesi per 541 giorni complessivi dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
2.3.1 Corrispondentemente devono ritenersi sospesi per la stessa durata i termini di prescrizione della riscossione.
2.3.2 La sospensione si applicherà a tutti i termini che nel periodo de quo erano in corso di maturazione.
3. Venendo al caso in esame, con riguardo ai crediti previdenziali di cui all'intimazione di pagamento impugnata deve dirsi, in ogni caso, che non è decorso il termine di prescrizione, considerando la sospensione introdotta dalla normativa emergenziale.
6. L'appello, pertanto, deve essere accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza va conseguentemente rigettata l'originaria domanda dell'opponente.
7. In considerazione del rigetto del primo motivo di appello e della complessità e delle questioni trattate relativamente alla sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale oggetto di successive stratificazioni normative, ancora
5 ampiamente perplesse nella giurisprudenza di merito, vanno dichiarate integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originaria domanda di CP_1
Compensa le spese di lite;
Così è deciso in Napoli, il 10 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.Sebastiano Napolitano dott.ssa Raffaella Genovese
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 febbraio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1481/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Valente
APPELLANTE
E generalizzato in atti, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pastore
APPELLATO
E
in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Itala de Benedictis
APPELLATO
1 OGGETTO: Opposizione all'intimazione pagamento. Notifica avviso di addebito presupposto. Scissione soggettiva effetti notificazione. Esclusione. Prescrizione. Sospensione effetti prescrizione normativa Covid. Ambito di operatività art.68 DL 18/2020 e art.12 Dlgs. n.159/2015
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, aveva proposto opposizione, CP_1 innanzi al Tribunale di SMCV, in fun avoro, avverso l'intimazione di pagamento n. 02820229004800061/000 limitatamente all'avviso di addebito ad esso sotteso, n. 32820160003350075000, avente ad oggetto omesso versamento importi MOD DM/10 anni 2012 e 2013, somme aggiuntive, sanzioni, interessi ed interessi di mora per euro 4128,32 compreso spese di notifica ed oneri di riscossione.
L'opponente, in primo grado, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui all'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato e concludeva per l'annullamento della intimazione e del sottostante avviso con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio nel giudizio di primo grado, si costituivano i resistenti che, con varie argomentazioni, resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. L' in CP_2 particolare, depositava documentazione attestante l'effettuazione della notifica dell'avviso in data 6.09.16.
Con la sentenza n.2336/2023 resa dal Tribunale di SMCV, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata in data 30.11.2023, veniva accolta l'opposizione del ricorrente ritenuta la prescrizione del credito per il decorso del quinquennio dalla notifica dell'avviso di addebito – 6 settembre 2016 - alla notifica dell'intimazione di pagamento 19 luglio 2022, pur tenendo conto della sospensione Covid secondo la normativa succedutasi nel tempo.
Interpone appello avverso la predetta sentenza l' , Parte_1 lamentando l'erronea valutazione da parte del prim in primo luogo, della scissione degli effetti della notificazione per il soggetto notificante e per il soggetto notificato;
in secondo luogo, per errata applicazione della normativa emergenziale e segnatamente dell'art. 68 DL n.18/2020.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituito l' che ribadendo la difesa CP_2 dell' secondo cui gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere CP_3 coll il notificante alla spedizione e non alla ricezione dell'atto, ha concluso per la riforma dell'impugnata sentenza.
Non si è costituito CP_1
All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di gravame è infondato.
2 1.1 Invero, l'appellante – concorde sul punto l'appellato - deducono che CP_3 CP_2 nella fattispecie, do vare applicazione il principio sione soggettiva degli effetti della notificazione, così che dal lato del notificante rilevava, per la verifica della tempestività della notifica, ai fini della prescrizione, la data di spedizione dell'atto; laddove non è, poi, in contestazione che l'avviso di addebito sotteso all'intimazione oggetto di opposizione era stata notificata in data 6 settembre 2016, mentre l'intimazione di pagamento era stata spedita per la notifica in data 8 luglio 2022 ed era stata recapitata in data 19 luglio 2022.
1.1.1 Orbene, è pur vero che, secondo un principio generale, di portata (tendenzialmente) espansiva - e risalente a pronunce del Giudice delle Leggi che lo hanno affermato con riferimento alla sede processuale (v., ex plurimis, Corte Cost., 9 aprile 2019, n. 75; Id., 1 aprile 2011, n. 106; Id., 14 gennaio 2010, n. 3; Id., 12 marzo 2004, n. 97; Id., 23 gennaio 2004, n. 28; Id., 26 novembre 2002, n. 477) - deve riconoscersi una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario dell'atto notificato;
principio, questo, la cui applicazione si impone - al fine di evitare al notificante gli effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo - ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti (e preclusioni), a carico del notificante, e che, dunque, implica il perfezionamento della notificazione (dal lato del soggetto notificante) al momento della consegna (per la notifica) dell'atto da notificare (quanto agli atti processuali cfr., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1894; Cass., 9 gennaio 2013, n. 371; Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; Cass., 6 febbraio 2007, n. 2565; v. altresì, per la riproposizione del principio con riferimento agli effetti sostanziali dell'atto processuale (insostituibile e) di (necessario) esercizio del diritto, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822; quanto agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, v. Cass. S.U., 17 maggio 2017, n. 12332; con riferimento, invece, al termine di decadenza previsto per gli atti d'imposizione tributaria, cfr. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543 cui adde Cass., 27 giugno 2024, n. 17722).
1.1.2 Ed ancora che la Suprema Corte, - nel ribadire la selettività della regula iuris desumibile dall'art. 1334 cod. civ. (applicabile, dunque, ai soli atti negoziali unilaterali, così che "nessuna interpretazione estensiva consente di applicare una regola nata per regolare atti negoziali unilaterali agli atti processuali") - ha rimarcato la portata tendenzialmente espansiva del principio in discorso, in particolare rilevando - in relazione "alle remore giurisprudenziali e dottrinali verso il principio di scissione sancito dalla Corte costituzionale" riassumibili "in un timore: il pregiudizio per il superiore principio della certezza delle situazioni giuridiche" - che "Tale timore può essere dominato se si considera che, in realtà, il principio di scissione comporta una distinzione tra l'an e il quando degli effetti della notifica. Invero: a) se la notifica non si perfeziona, la notifica non produce effetto alcuno e decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti: se non si realizza l'an, è inutile pure discutere del quando. b) se la notifica si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato all'ufficiale giudiziario (ma lo stesso discorso vale per le notifiche a mezzo posta) l'atto da notificare. In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica viene validamente perfezionata. Come si vede, la scissione soggettiva della notifica non pregiudica minimamente il valore della certezza delle situazioni
3 giuridiche perché: - se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano;
- se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perché vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della ricezione legale dell'atto." (così Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822).
1.1.3 E, come si è anticipato, si è considerata come (intrinsecamente) selettiva la regola desumibile dall'art. 1334 cod. civ., in quanto tale non estensibile (per insussistenza della eadem ratio e, ancor più, per la ricorrenza di una "ratio contraria: il principio fissato dalla Corte costituzionale tutela il diritto di agire e - prima ancora - il principio di ragionevolezza") agli atti processuali (ad effetti sostanziali) in quella sede esaminati (in una prospettiva ricostruttrice che, peraltro, sostanzialmente accomuna, sotto la medesima ratio iuris, il regime degli atti amministrativi); così che, ove non sia applicabile l'art. 1334 cod. civ., "deve espandersi il principio generale: art. 12 delle preleggi, cioè non l'analogia legis (quindi applicazione analogica dell'art. 1334, agli atti processuali ad effetti sostanziali), bensì l'analogia iuris (cioè applicazione agli atti - ove una norma specifica non disponga diversamente - del principio generale sancito dalla Corte costituzionale)." (così, ancora, Cass. S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822).
1.1.4 Va, del resto, rilevato che del principio in discorso costituisce (inequivoca) traccia normativa lo stesso D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che, giustappunto in tema di notifica degli avvisi di accertamento (sottoposti ad un termine di decadenza), espressamente prevede che "Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto." (art. 60, comma 6).
1.2 Tuttavia nel caso in esame – piuttosto che un termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo (v. Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.; v. altresì, con riferimento al termine di decadenza triennale previsto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, cit., ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, Cass., 24 agosto 2022, n. 25204; Cass., 19 maggio 2022, n. 16229) - viene in rilievo un atto di riscossione (una intimazione di pagamento) in quanto tale soggetto al termine quinquennale di prescrizione (v., in particolare, Cassazione civile sez. trib., 20/11/2024, n.29854); e rispetto all'atto interruttivo della prescrizione alcun dato di regolazione consente di derogare alla disposizione generale secondo la quale "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati." (art. 1334 cod. civ.), ed al presupposto stesso dell'interruzione della prescrizione, in quanto tale correlato ad un "atto che valga a costituire in mora il debitore" (art. 2943, quarto comma, cod. civ.; v., in motivazione, Cass. Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24822, cit., e Cass. Sez. U., 17 dicembre 2021, n. 40543, cit.; v. altresì, in tema di riscossione dell'IMU, Cass., 16 novembre 2022, n. 33681).
1.2.1 In altri termini principio della scissione soggettiva della notificazione, secondo cui la notifica di un atto si considera perfezionata, dal lato del richiedente, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, non si estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto affinché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto
4 interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.
2. Va, invece, accolto il secondo motivo di appello.
2.1 Ed, invero, viene qui in rilievo l'art 68 comma 1, D.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che si riferisce proprio al caso in esame in cui, cioè, era già intervenuta la notifica della cartella di pagamento (nel caso in esame avviso di addebito), di modo che ad essere sospeso era il termine per il versamento: «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
2.2. L'art. 12 citato, in particolare, al comma 1, prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi “comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori … e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
2.2.1 La norma, quindi, dispone un parallelismo tra la sospensione dei termini di versamento, in favore dei contribuenti, e la sospensione dei corrispondenti termini di prescrizione previsti per gli enti di accertamento e riscossione.
2.3 I versamenti, pertanto, sono stati sospesi per 541 giorni complessivi dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
2.3.1 Corrispondentemente devono ritenersi sospesi per la stessa durata i termini di prescrizione della riscossione.
2.3.2 La sospensione si applicherà a tutti i termini che nel periodo de quo erano in corso di maturazione.
3. Venendo al caso in esame, con riguardo ai crediti previdenziali di cui all'intimazione di pagamento impugnata deve dirsi, in ogni caso, che non è decorso il termine di prescrizione, considerando la sospensione introdotta dalla normativa emergenziale.
6. L'appello, pertanto, deve essere accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza va conseguentemente rigettata l'originaria domanda dell'opponente.
7. In considerazione del rigetto del primo motivo di appello e della complessità e delle questioni trattate relativamente alla sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale oggetto di successive stratificazioni normative, ancora
5 ampiamente perplesse nella giurisprudenza di merito, vanno dichiarate integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originaria domanda di CP_1
Compensa le spese di lite;
Così è deciso in Napoli, il 10 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.Sebastiano Napolitano dott.ssa Raffaella Genovese
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