Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
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OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di CE ER, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 3519/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA GE. p. iva in persona del legale rapp.te p.t. per la carica dom.to CP_1 P.IVA_1 presso la sede legale in Scafati (SA) alla Via A. De Gasperi, n. 135, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce all'atto di citazione, dall'avv. Andrea De Vivo, (C.F. ) con il quale elettivamente C.F._1 domicilia in Pagani (SA), al C.so Ettore Padovano, n. 98 OPPONENTE E
(C.F. , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore sig.ra con sede legale alla via Paolo Della Valle 23, Napoli, ed CP_3 ivi elettivamente domiciliata alla via A. Omodeo, 124, presso lo studio dell'Avv. Laura Serpico (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_2 calce al ricorso per ingiunzione di pagamento OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la GE proponeva opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 784/2019 del 14/4/2019 e notificato il 9/5/2019, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della , della Controparte_2 somma di € 7.118,84 oltre interessi e spese, per lo svolgimento dell'incarico per elaborazione dati contabili ed assistenza fiscale per gli anni 2017 e 2018. Parte opponente eccepiva, in via preliminare, la mancata comunicazione della fattura a base del ricorso monitorio, che, non ha valore probatorio nel giudizio di opposizione. Evidenziava che la collaborazione con lo studio era iniziata alla Controparte_2 fine dell'anno 2016 in quanto per tale anno avrebbero dovuto sistemare la contabilità Con elaborata da altro studio e per tale attività la concordava il pagamento CP_1
N.R.G.3519/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
l'opponente si trovava a scoprire che lo studio non aveva Controparte_2 ancora sistemato la contabilità dell'anno 2017 e nonostante la disponibilità di tutto l'occorrente, presentava il bilancio della relativo all'anno 2017 solo nel Parte_1 mese di ottobre 2018 e dopo numerose sollecitazioni. Aggiungeva che, nonostante questo grave inadempimento, improvvisamente e senza nessuna spiegazione plausibile il giorno 15/10/2018 il Dott. omunicava a mezzo Per_1 mail di non voler continuare a prestare la sua consulenza e che avrebbe provveduto a redigere solo le paghe dei dipendenti del mese di ottobre e a completare gli adempimenti dell'anno 2017 ancora in itinere. A seguito di questa rinuncia da parte della iniziava una lunga Controparte_2 trafila per ottenere la documentazione contabile della GE in loro possesso: CP_1 infatti, nonostante le numerose comunicazioni mail, nelle quali la GE CP_1 chiedeva un confronto per addivenire ad una soluzione della questione senza mai negare il pagamento del giusto dovuto, non si addiveniva ad un accordo. Cont Dopo le ripetute sollecitazioni sia per il recupero della documentazione, la CP_1 prendeva atto della volontà del Dott. di non voler continuare la collaborazione e Per_1 affidava la contabilità ad altro studio di commercialisti al fine di recuperare l'anno 2018. Eccepiva altresì la non corrispondenza tra la consulenza fornita e l'importo fatturato, dal momento che la contabilità era sempre stata unica, ossia relativa al solo settore elettromeccanico e non doppia, così come era prevista nel preventivo posto a base dell'ingiunzione di pagamento.
Pertanto, tenendo conto delle somme versate per l'anno 2016 nonché delle somme previste nel preventivo per la contabilità 2017/2018 lo studio Controparte_2 avrebbe dovuto ricevere: € 2.548,17 per il rifacimento della contabilità anno 2016 (somma già versata); € 3.883,67 per la contabilità dell'anno 2017 considerando come costo dipendente il valore più alto preventivato;
€ 3.217,75 per la contabilità dell'anno 2018 riferita ai primi 9 mesi dell'anno, per un totale di € 9.649,59. Eccepiva altresì che la società era venuta meno agli accordi Controparte_2 contrattuali raggiunti, in quanto, aveva fornito consulenza contabile, di qualità inferiore rispetto a quella promessa e non si era curata minimamente di abbandonare il cliente nel pieno delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2018, con conseguenti gravi e irreparabili danni in termini di perdita di clientela. Pertanto, in via riconvenzionale, la GE. chiedeva che gli venisse riconosciuto CP_1 il costo di € 2.548,17, somma che corrisponde a quanto richiesto dal nuovo studio di commercialisti per la sistemazione della contabilità e gli adempimenti fiscali per l'anno 2018.
N.R.G.3519/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Chiedeva altresì, sempre in via riconvenzionale, l'ulteriore somma di € 1.769,00 a saldo della fattura n. 20.01.2018 emessa nei confronti della per Controparte_2 Con l'attività di presentazione di clienti svolta dalla fattura mai contestata. CP_1
Pertanto, alla luce della suddetta domanda riconvenzionale, detraendo le somme richieste, la società opponente riconosceva dovuta la somma di € 1.034,24 a tacitazione di ogni vertenza. Concludeva dunque chiedendo di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: 1) in via preliminare annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché emesso sulla base di una fattura contestata;
2) nel merito, in via principale, dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto concesso per un importo di gran lunga superiore rispetto a quanto dovuto e rideterminare la somma sulla base di calcoli realistici;
3) in via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare le somme dovute in Euro 1.034,24; 4) in via riconvenzionale, condannare la società al risarcimento danni nella misura Controparte_5 accertata al termine dell'istruttoria nonché al pagamento della somma di Euro 2.548,17 per spese da riconoscere ad altro studio per la contabilizzazione dell'anno 2018 e Euro 1.769,00 a saldo della fattura n.20.01.2018; 5) il tutto con vittoria di spese, compenso professionale di lite, 15% spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. In data 20/11/2019 si costituiva , che evidenziava come Controparte_2
l'opponente avesse accettato il preventivo inviato a mezzo mail dalla opposta, come confermato dalla corrispondenza a mezzo mail intercorsa durante quasi tutto il 2018 tra la e la nonché dal pagamento, sebbene mai puntuale, da Controparte_2 Pt_1 parte della opponente di parte delle fatture pro forma trasmesse dalla Controparte_2 sempre a mezzo mail. Evidenziava che nel preventivo venivano puntualmente indicate tutte le voci di lavoro che la società di contabilità avrebbe offerto a richiesta ed i relativi compensi in caso di effettivo svolgimento. Di fatto, tuttavia, poiché la stessa manifestava la volontà Pt_1 di non voler beneficiale del lavoro professionale relativo al centro di costo commerciale
(ma solo di quello relativo all'impiantistica) nulla veniva richiesto per quest'ultimo centro. A riprova di ciò evidenziava che la numerazione contabile dei due centri di costo era differente e che il compenso fosse stato richiesto solo per quello relativo all'impiantistica, mentre per quello relativo alle poche fatture contabilizzate per il centro di costo commerciale, nessuna richiesta era stata avanzata. Aggiungeva, poi, che insieme alla contabilità tenuta per la la cui legale Pt_1 rappresentante è la signora la si è occupata anche Testimone_1 Controparte_2 dell'elaborazione e della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi 2016,2017e 2018 nonché della chiusura della di partita iva del di lei marito (di fatto Persona_2 Cont anch'egli amministratore della o) il tutto senza alcun compenso. Eccepiva che il rapporto professionale tra le due società si era rivelato subito difficile in quanto la in persona dei signori e , il quale di fatto si Pt_1 Tes_1 Per_2 occupava di gestire ogni rapporto, non prestava alcuna collaborazione né nella trasmissione della documentazione necessaria all'elaborazione dei dati contabili né
N.R.G.3519/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 tanto più nel pagamento puntuale dei pro forma che venivano regolarmente inoltrati, mensilmente, a lavoro effettuato. Eccepiva poi l'insussistenza di alcuna inadempienza di parte opposta, come risulta dalla corrispondenza prodotta in atti e che, solo a seguito della decisione di interrompere i rapporti professionali a causa della mancanza di collaborazione della cliente nel fornire la documentazione necessaria all'elaborazione dei dati contabili (circostanza che ha reso impossibile la trasmissione delle dichiarazioni nel Giugno 2018 ) e del malgarbo dimostrato nei confronti dei collaboratori del dr. l'opponente ha cominciato ad Per_1 inviare richieste di chiarimenti e di contatti al solo fine procrastinare il momento di pagare e di ritirare la documentazione contabile, messa a disposizione sin dal 15 Ottobre 2018. Eccepiva altresì l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata, nei confronti della opposta per il riconoscimento della somma di € 2.548,17 quali somme che il nuovo studio di commercialisti avrebbe richiesto per la “sistemazione della contabilità e gli adempimenti fiscali per l'anno 2018”, dal momento che l'anno 2018 era stato, infatti quasi totalmente curato nella parte contabile dalla che aveva Controparte_2 provveduto all'elaborazione anche dei dati relativi al mese di Settembre 2018 offrendo la restituzione di tutta la documentazione sin dal 15 Ottobre successivo solo per i tre mesi residui. Eccepiva altresì l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata, nei confronti della opposta in ordine alla fattura n. 20.01.2018 di € 1769,00 che controparte avrebbe emesso nei confronti della per “attività di presentazione clienti” in Controparte_2 quanto fattura inesistente come emerge dall'estratto del documento relativo alle fatture emesse dalla opponente nell'anno 2018. Tutto ciò premesso, concludeva affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, allegazione, eccezione, deduzione e difesa voglia: Valutare la concessione di una somma provvisionale anche alla luce dell'infondatezza ictu oculi dell'opposizione proposta ex adverso, anche al fine di evitare che, nelle more, la creditrice possa veder compromesso il proprio diritto, alla luce del contegno già manifestato da controparte;
Confermare in toto il Decreto ingiuntivo n. 784/19 emesso dal Tribunale di CE ER in data 14/04/2019 e ritualmente notificato in data 4-9/5/2019; Rigettare in toto l'opposizione proposta dalla poiché totalmente infondata in fatto e diritto;
Rigettare in toto la domanda Pt_1 riconvenzionale ivi spiegata poiché totalmente infondata in fatto e diritto;
Per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma ingiunta come da dispositivo, Pt_1 comprensiva di spese ed accessori per legge nonché interessi successivi e occorrende;
Condannare la Pt_1
[.. in persona del l. rapp.te p.t. alle spese per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c In data 24/11/2019 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà e formulava proposta conciliativa. Istruita la causa, escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie
N.R.G.3519/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Parte opponente ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo provato di aver eseguito l'attività per la quale viene richiesto il pagamento. Con riguardo all'eccepita mancata accettazione del preventivo, va rilevato che il conferimento dell'incarico al professionista può avvenire in qualsiasi forma idonea, anche per fatti concludenti (Cass, ordinanza n. 25941/2021). L'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi dell'attività del professionista e che lo scambio di consenso tra le parti in merito al conferimento dell'incarico e alla relativa accettazione può intervenire anche per facta concludentia, oltre che per testi e presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Nessun dubbio sorge, invero, nel caso di specie, dato che i documenti prodotti da parte opposta dimostrano tanto il suo coinvolgimento professionale che la conoscenza da parte del cliente di tale coinvolgimento. Anche la quantificazione del compenso non risulta mai contestata durante tutto il corso del rapporto, provvedendo l'opponente anche ad effettuare pagamenti parziali
N.R.G.3519/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Dalla documentazione prodotta e dalla prova testimoniale emerge il regolare espletamento dell'attività professionale per la quale l'opposta richiede il pagamento. I ritardi sono imputabili a parte opponente che forniva con ritardo la documentazione Co richiesta dalla er effettuare la contabilità, costringendo lo stesso legale rapp.te p.t. della a recarsi presso la sede della cliente per ritirare la Controparte_6 documentazione necessaria al compimento dell'incarico affidatogli. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto. Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale per il riconoscimento della somma di
€ 2.548,17 quali somme che il nuovo studio di commercialisti avrebbe richiesto per la
“sistemazione della contabilità e gli adempimenti fiscali per l'anno 2018”, dal momento che l'anno 2018 era stato, infatti quasi totalmente curato nella parte contabile dalla
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che aveva provveduto all'elaborazione anche dei dati relativi al mese di CP_2
Settembre 2018 offrendo la restituzione di tutta la documentazione sin dal 15 Ottobre successivo solo per i tre mesi residui. Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale avanzata, nei confronti della opposta in ordine alla fattura n. 20.01.2018 di € 1769,00 che controparte avrebbe emesso nei confronti della per “attività di presentazione clienti” in quanto Controparte_2 fattura inesistente come emerge dall'estratto del documento relativo alle fatture emesse dalla opponente nell'anno 2018. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023) -, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza dei convenuti nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3519/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Contr
, ogni contraria istanza disattesa così CP_1 Controparte_7 provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 784/2019 del 14/4/2019, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna GE. , al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_7
delle spese di giudizio che si liquidano € 3500,00 per compensi, oltre
[...]
N.R.G.3519/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in CE ER , il 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G.3519/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7