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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 9378/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il 7.8.2023, proposto da
(C.F.: - CUI: , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Guerrieri Filomena
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia l'14.7.2023 e notificato il 17.7.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio. 1 Con decreto dell'8.10.2023, emesso inaudita altera parte, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con decreto del 18.11.2024, emesso inaudita altera parte, è stata nuovamente rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con decreto del 13.5.2025 è stata rigettata la terza istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 13.5.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti termine fino all'11.9.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione attestante lo svolgimento di attività lavorativa con qualifica di operaio alle dipendenze dell'impresa individuale dal 24.6.2025 al Controparte_2
30.7.2025, unitamente alle buste paga emesse per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, per importo netto pari ad € 2.623,00; (ii) dichiarazione di disponibilità all'assunzione rilasciata il
2 24.10.2024 da in favore del ricorrente;
(iii) comunicazioni obbligatorie di assunzione CP_3
e proroga del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale fino al CP_4
30.12.2023, con buste paga per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2023, attestanti percezione di importo netto pari ad € 1.299,00; (iv) modelli Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione per Pers attività lavorativa di operaio agricolo prestata alle dipendenze dell'impresa individuale DO
Pasquale dal 5.1.2023 al 31.2.2023; (v) due modelli Unilav/comunicazioni obbligatorie di assunzione relative all'attività lavorativa prestata nel 2022 alle dipendenze, rispettivamente, di due imprese individuali, e;
(vi) Modello C.2/storico Persona_2 Persona_3 occupazionale da cui si evince che il richiedente ha lavorato, sebbene con talune soluzioni di continuità, a far data dal 2018.
Le comunicazioni , le buste-paga e, in generale, la documentazione contrattuale e Pt_2 amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
In atti è altresì presente contratto di locazione ad uso abitativo di immobile sito in
Lucera, alla via Amendola n. 92, sottoscritto e registrato il 25.1.2024 al n.109 serie 3-T, con durata prevista dal 1.2.2024 al 31.1.2027.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – Dall'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari, con delibera n. 3808/2023 del 12.9.2023.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_5
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 9378/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il 7.8.2023, proposto da
(C.F.: - CUI: , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Guerrieri Filomena
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di
Foggia l'14.7.2023 e notificato il 17.7.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio. 1 Con decreto dell'8.10.2023, emesso inaudita altera parte, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con decreto del 18.11.2024, emesso inaudita altera parte, è stata nuovamente rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con decreto del 13.5.2025 è stata rigettata la terza istanza di sospensiva.
Con ordinanza del 13.5.2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti termine fino all'11.9.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione attestante lo svolgimento di attività lavorativa con qualifica di operaio alle dipendenze dell'impresa individuale dal 24.6.2025 al Controparte_2
30.7.2025, unitamente alle buste paga emesse per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, per importo netto pari ad € 2.623,00; (ii) dichiarazione di disponibilità all'assunzione rilasciata il
2 24.10.2024 da in favore del ricorrente;
(iii) comunicazioni obbligatorie di assunzione CP_3
e proroga del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale fino al CP_4
30.12.2023, con buste paga per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio 2023, attestanti percezione di importo netto pari ad € 1.299,00; (iv) modelli Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione per Pers attività lavorativa di operaio agricolo prestata alle dipendenze dell'impresa individuale DO
Pasquale dal 5.1.2023 al 31.2.2023; (v) due modelli Unilav/comunicazioni obbligatorie di assunzione relative all'attività lavorativa prestata nel 2022 alle dipendenze, rispettivamente, di due imprese individuali, e;
(vi) Modello C.2/storico Persona_2 Persona_3 occupazionale da cui si evince che il richiedente ha lavorato, sebbene con talune soluzioni di continuità, a far data dal 2018.
Le comunicazioni , le buste-paga e, in generale, la documentazione contrattuale e Pt_2 amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
In atti è altresì presente contratto di locazione ad uso abitativo di immobile sito in
Lucera, alla via Amendola n. 92, sottoscritto e registrato il 25.1.2024 al n.109 serie 3-T, con durata prevista dal 1.2.2024 al 31.1.2027.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – Dall'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari, con delibera n. 3808/2023 del 12.9.2023.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_5
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio tenutasi in data 26 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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