Art. 4.
Il punto g) dell' articolo 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' modificato come segue:
"g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorita'".
Il punto g) dell' articolo 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' modificato come segue:
"g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorita'".