TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1031/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1031/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Cavalli del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025 e hanno premesso di avere Parte_1 Parte_2 un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nata (il 2 aprile 2019) la figlia . Persona_1
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro rapporto e fornendo indicazioni sulle risorse economiche familiari, oltre che degli impegni lavorativi del padre, gli stessi ricorrenti hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (alla madre) della figlia minore, la sua collocazione privilegiata materna, i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, le stesse parti hanno depositato note scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto rispondente al principio di bigenitorialità, compatibilmente con gli impedimenti oggettivi delle parti (segnatamente, del padre).
Anche alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, come testualmente riportato nel ricorso datato 12 febbraio 2025 e depositato lo stesso giorno.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1031/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Cavalli del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025 e hanno premesso di avere Parte_1 Parte_2 un tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nata (il 2 aprile 2019) la figlia . Persona_1
Dando conto della sopravvenuta cessazione del loro rapporto e fornendo indicazioni sulle risorse economiche familiari, oltre che degli impegni lavorativi del padre, gli stessi ricorrenti hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (alla madre) della figlia minore, la sua collocazione privilegiata materna, i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, le stesse parti hanno depositato note scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto rispondente al principio di bigenitorialità, compatibilmente con gli impedimenti oggettivi delle parti (segnatamente, del padre).
Anche alla luce delle allegazioni e della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, come testualmente riportato nel ricorso datato 12 febbraio 2025 e depositato lo stesso giorno.
Così deciso in Parma il 5 giugno 2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2