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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/09/2024, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
N. 2238 /2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 2238/2016 R.G. promossa
DA
, e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in VIA ENNA 2 98076 S. AGATA MILITELLO presso lo studio dell'avv. MIRACOLA MASSIMO , che lo rappresenta e difende per procura in atti e , Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliato in Brolo, in Via Dante 3, presso lo studio dell'avv. Natale Bonfiglio che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
GHIBELLINA, 9, MESSINA presso lo studio dell'avv. ANDREOZZI NICOLA che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
, società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_2 con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, capitale euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Milano Monza Brianza_Lodi e codice fiscale R.E.A. MI- P.IVA_2
1 (la ”) e per essa, “ P.IVA_3 CP_3 Parte_5
”, con sede in San Donato Milanese, via dell'Unione
[...]
Europea n. 6A-6B, capitale euro 1.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza
Lodi e codice fiscale R.E.A. MI-1888273 ( ”), P.IVA_4 Pt_5 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Andreozzi per procura in atti.
INTERVENIENTE
Oggetto: Bancari
In fatto e in diritto
Con atto notificato in data 20/12/2016, , Parte_1 Parte_3
, e hanno proposto
[...] Parte_2 Parte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n. 491/2016, emesso il 24/10/2016 dal
Tribunale di Patti, notificato loro in data 10/11/2016, quali garanti della fallita ottenuto da per il Parte_6 CP_1 pagamento, in solido tra di loro, della complessiva somma di €.
104.047,00, oltre gli interessi al tasso legale dal 19.1.2015 fino all'effettivo soddisfo, oltre spese liquidate in € 1.906,50, di cui € 406,50 per spese ed €
1.500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrende.
Gli opponenti hanno allegato che la con il ricorso monitorio si CP_1
è affermata creditrice della della somma di € 104.047,00 Parte_6 come appresso specificata:
-€ 59.625,91 oltre interessi maturati al 19.1.2015 di € 14,90, relativamente al prestito chirografario n. 3832412 intrattenuto presso la filiale CP_1 di Ucria;
- € 44.394,95 oltre interessi maturati al 19.1.2015 per € 11,24 per scopertura di conto corrente n. 30080361 intrattenuto presso la filiale di Ucria.
Gli opponenti hanno allegato che il suddetto conto era un conto anticipi collegato ad altri rapporti di conto corrente intrattenuti dalla Parte_6 dei quali hanno chiesto tener conto ai fini della
[...]
2 rideterminazione dei rapporti dare/avere e precisamente quelli elencati a pag. 3 dell'atto di citazione dal n. 1 al n. 4.
, in proprio, ha allegato di avere intrattenuto anche il Parte_1 rapporto n. 0190.04 acceso con la Cassa Centrale di Risparmio nel 1985, poi passato a nel 1989 confluito nel Banco di Sicilia S.p.A. Controparte_4 nel 1998 e rinumerato dapprima in n. 8590.410.0253.93 e dal 2005 in n.
19259.
Gli opponenti hanno allegato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di apposita pattuizione e di previsione normativa;
l'applicazione di valute illegittime, così come di costi e commissioni non pattuite;
, in relazione al proprio conto Parte_1 ha allegato che la Banca ha applicato un interesse debitorio facendo riferimento all'uso piazza;
gli opponenti, ancora, hanno allegato che per porre fine all'indebitamento della la Banca opposta ha Parte_6 concesso alla stessa il mutuo chirografario oggetto dell'ingiunzione, interamente incamerato dalla banca senza alcuna traditio in favore della cliente;
che la , anziché recedere dai rapporti con la cliente CP_5 quando l'esposizione debitoria era di importo inferiore, ha aumentato l'esposizione debitoria, così pregiudicando gli opponenti quali garanti, segnalandone i nominativi alla Centrale Rischi, i quali, per tale motivo, in via riconvenzionale, hanno chiesto il risarcimento del danno.
Gli opponenti quindi hanno rassegnato le conclusioni di cui alle pagg.
49-53 dell'atto di citazione da intendersi qui richiamate e trascritte.
Si è costituita la banca opposta, eccependo l'inammissibilità delle domande non connesse con l'oggetto del giudizio - il cui petitum è delineato dal ricorso monitorio - chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa è stata disposta ed espletata CTU contabile, quindi, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
3 Ciò posto, venendo all'esame delle questioni poste dalle parti, si osserva quanto segue.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”“ (Cass., 6091/2020; conf. Cass., 02/05/2022,
n. 13814; Corte d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 12/05/2022, n.
429; Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sent., 24/05/2022, n. 1755; Sent.,
09/03/2022, n. 797; Tribunale Trani, Sent., 29/11/2021, n. 2040; Corte
d'Appello Palermo, Sez. II, Sent., 04/03/2021, n. 334).
Nel caso di specie, in applicazione dei superiori principi, le domande riconvenzionali tutte, ivi compresa quella spiegata da Parte_1 in proprio quale correntista, devono ritenersi ammissibili e vanno trattate nel medesimo processo.
Ai fini della decisione della causa, dirimente appare la relazione di consulenza tecnica d'ufficio che ha dato esaustiva risposta al quesito posto dal G.I.
Il ctu ha verificato che in relazione al c.c. n. 590 019004 acceso presso
Cassa Centrale di Risparmio, poi rinumerato con n. 0190.04/20 Sicilcassa
Cassa di Risparmio, successivamente rinumerato con n. 8590.410.0253.93
BdS Banco di Sicilia S.p.a. ed infine rinumerato con n. 19259 Banco di
4 Sicilia Società per azioni, intestato a , vi sono in atti Parte_1 estratti conto che riguardano, senza soluzione di continuità, il periodo da aprile 1985 a maggio 2007, ma non vi è il contratto contenente le condizioni economiche che hanno regolato il suddetto rapporto di conto corrente sin dalla data di apertura.
Il attore in riconvenzionale, ha affermato che il citato rapporto Pt_1 non è stato stipulato per iscritto.
È pacifico che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare.
Nel caso di specie la non ha contestato l'inesistenza del contratto CP_5 scritto, affermando di non accettare il contraddittorio su domande diverse da quelle delineate dal petitum del ricorso monitorio.
In mancanza di prova dell'esistenza del contratto scritta, che, per quanto sopra, doveva essere fornita dalla convenuta in CP_5 riconvenzionale, va recepito quanto accertato dal CTU, che sulla base degli estratti conto prodotti senza soluzione di continuità ha ricostruito il conto scalare escludendo la capitalizzazione degli interessi, la commissione di massimo scoperto e le spese ed applicando il tasso legale tempo per tempo vigente.
All'esito del riconteggio risulta che il saldo ricalcolato del conto in esame alla data del 22.5.2007 è pari ad € 269.191,29 a credito per il correntista, mentre il saldo riportato dalla è pari a 0 (zero). CP_5
5 In relazione al conto anticipi n. 30080361, intestato a Controparte_6
intrattenuto presso la filiale di
[...] Controparte_7 di Messina, - il cui saldo debitore è oggetto dell'ingiunzione
[...] opposta - il ctu ha rinvenuto in atti estratti conto che riguardano il periodo dal I trimestre 2007 al 10.04.2013 (data in cui nell'E/C viene registrato un movimento per “passaggio a crediti insoluti/scaduti”).
Tale conto anticipi è collegato al conto corrente ordinario 00030080359.
Il conto “anticipi” viene normalmente acceso in collegamento con un conto corrente ordinario in vista della gestione dei titoli presentati alla banca ai fini dell'anticipo; i relativi importi vengono addebitati sul conto
“anticipi” e contestualmente accreditati sul conto corrente ordinario: le competenze (interessi passivi per il correntista), quindi, maturate sul conto anticipi sono addebitate sul corrispondente conto corrente ordinario.
Nel conto anticipi in esame, invece, a fronte dell'addebito delle competenze, il ctu ha riscontrato la registrazione di poste contrarie in accredito di pari valore, sicchè il saldo riferito agli stessi movimenti è pari a zero.
Le relative competenze, sono state, pertanto, considerate esclusivamente nell'ambito del conto corrente ordinario.
Il conto “anticipi” risulta regolato da un contratto recante data 21 marzo
2007 in cui viene indicato il “tasso debitore per utilizzi oltre il limite di fido”
“nominale annuo” del 14,00% ed “effettivo annuo” del 14,752%.
Tale tasso, parametrato al tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento (quarto trimestre 2006), con riferimento alle operazioni di
“anticipi, sconti, altro a imprese oltre € 5.000,00”, pari al 9,225, è da considerarsi usurario.
Ciò ha comportato che nel ricalcolo, in ossequio al mandato, stante la nullità del tasso applicato, non sono stati applicati interessi passivi nel conto corrente di riferimento del conto anticipi (c/c 00030080359).
6 Alla data del 31.12.2011, risulta che il saldo creditore determinato escludendo la capitalizzazione degli interessi, spese e cms e applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro ed escludendo le competenze relative al conto anticipi oggetto dell'ingiunzione è pari a
€ 93.919,23 a credito della correntista a fronte di un saldo debitorio portato dalla banca pari ad - € 28.347,01.
Relativamente al rapporto di conto corrente c.c. n. 000410059749 Banco di Sicilia S.p.a., che al 31 ottobre 2005 diventa n. 46752 Banco di Sicilia
Società per Azioni e a novembre 2008 c.c. n. 000500008115 CP_1
intestato a il ctu ha riscontrato
[...] Controparte_6 la presenza in atti degli estratti conto che riguardano il periodo dal febbraio 2001 al maggio 2011.
Il suddetto conto, intestato a è Controparte_6 collegato ai conti 591 del B.d.S. e 500000715 Unicredit.
Il CTU ha riscontrato che non vi è in atti copia del contratto contenente le condizioni economiche che hanno regolato il suddetto rapporto di conto corrente sin dalla data di apertura, sicchè, in mancanza di prova delle pattuizioni contrattuali ha escluso la capitalizzazione degli interessi, la commissione di massimo scoperto e le spese ed applicando agli interessi debitori per il correntista il tasso legale tempo per tempo vigente.
Il saldo ricalcolato di tale conto è pari ad € 95.861,29 a credito per la correntista alla data del 31.5.2011 mentre il saldo portato dalla è CP_5 pari a zero.
Il CTU non ha potuto procedere al ricalcolo del conto corrente n. 591, essendo stati prodotti solo pochi estratti conto.
Quanto al conto corrente n. 500000715 già c.c. n. 1694 Controparte_1
Banco di Sicilia, già c.c. 455000354 BdS), intestato a Controparte_6
il CTU ha riscontrato la presenza in atti estratti degli
[...] conto che riguardano il periodo dal 31.03.2005 al 31.05.2011.
7 Non è stato rinvenuto in atti copia del contratto contenente le condizioni economiche che hanno regolato il suddetto rapporto di conto corrente sin dalla data di apertura per cui nel ricalcolo del saldo è stato applicato il tasso di interesse tempo per tempo vigente;
anche questo è un conto anticipi e le competenze maturate sono state addebitate sul conto
000500008115; pertanto il saldo del conto anticipi in esame (non comprensivo degli interessi che, come detto, vengono riportati sul conto corrente), non è stato rideterminato e pertanto rimane invariato.
Alla luce dei ricalcoli eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio in adempimento del mandato ricevuto e dell'acclarato collegamento tra i conti intrattenuti dalla (il conto anticipi Controparte_6 oggetto dell'ingiunzione è collegato al conto ordinario 00030080359 così come l'altro conto anticipi 500000715, oggetto di domanda riconvenzionale) il decreto ingiuntivo va certamente revocato non sussistendo il debito allegato (la correntista, infatti, a fronte di un debito ingiunto di € 104.047,00 è risultata creditrice di € 189.780,52 essendo anche creditrice dell'importo di € 95.861,29 quale saldo creditorio del conto corrente 0005000008115).
Operando la compensazione, come chiesta dagli opponenti, essendo il credito della maggiore di quello della Controparte_6 banca opposta, il decreto ingiuntivo va revocato.
È conseguenziale all'accertamento dei saldi (positivi per la correntista) la dichiarazione di illegittimità della segnalazione a sofferenza dei nominativi degli opponenti quali garanti, non sussistendo di fatto alcun debito.
Tuttavia, nessun danno è risarcibile non avendo gli opponenti allegato e provato il danno – intesto come conseguenza pregiudizievole – subito per effetto della condotta della Banca.
Il danno, infatti, secondo l'ormai costante orientamento della Suprema
Corte, non è mai in re ipsa, ma va allegato e provato ai fini risarcitori.
8 Va poi rilevato che la contestazione della falsità della fideiussione sottoscritta da è tardiva in quanto la prima difesa utile Parte_2 per proporla coincideva con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – essendo stata prodotta la fideiussione in esame a corredo del ricorso monitorio – mentre nel caso di specie il disconoscimento della firma tacciata di falsità è avvenuto con la prima memoria ex art. 183 cpc.
La revoca del decreto ingiuntivo rende comunque superfluo l'esame delle doglianze degli opponenti in merito alla nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa Antitrust.
In ogni caso, secondo questo giudicante, i rapporti contrattuali in esame vanno ricondotti al contratto autonomo di garanzia.
Ricorre la figura del contratto autonomo di garanzia quando il garante assume nei riguardi del creditore l'obbligo di effettuare una certa prestazione nell'eventualità che il debitore non adempia le proprie obbligazioni.
Il pagamento da parte del garante è dovuto a semplice richiesta del creditore garantito, senza che possa fare valere qualunque eccezione sulla esistenza, validità e coercibilità del rapporto obbligatorio sottostante.
Il contratto autonomo di garanzia presenta delle analogie rispetto alla fideiussione, ma da questa si differenzia per la mancanza di identità della prestazione garantita (il fideiussore si obbliga ad eseguire la stessa prestazione del debitore, il garante autonomo si obbliga ad
“indennizzare” il creditore, promettendo di adempiere un debito proprio) e di accessorietà.
Qualora le parti del contratto abbiano convenuto che il garante debba eseguire la prestazione pattuita a semplice richiesta del creditore garantito e senza possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, si è in presenza si un contratto autonomo di garanzia.
9 In questi termini si è pronunciata a Sezioni Unite la Corte di Cassazione
(sent. n. 3947/2010), affermando che la clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso
l'approdo all'autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irrimediabile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.
Venendo al caso di specie, nelle lettere contratto allegate, Parte_4
, , e hanno comunicato alla
[...] Pt_3 Pt_2 Pt_1 banca opposta di costituirsi fideiussori della Controparte_6 fino alla concorrenza dell'importo di € 400.000,00 ciascuno, per
[...]
l'adempimento delle obbligazioni verso la banca, meglio specificate nelle relative lettere-contratto, della società debitrice principale.
All'art. 7 delle predette lettere-contratto (allegate al fascicolo di parte convenuta), si legge espressamente: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. (…).”
L'art. 8 prevede che “Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.”
Il dato testuale emergente dai contratti di “fideiussione”, sottoscritti dagli opponenti, conduce a ritenere, sulla base delle superiori considerazioni, che, malgrado il nomen iuris utilizzato, si sia in presenza di contratti autonomi di garanzia e non già di fideiussioni.
Ed infatti, i garanti si sono obbligati, al pagamento dell'importo massimo di € 400.000,00 ciascuno e non all'adempimento della prestazione del debitore garantito i garanti si sono obbligati al Parte_6
10 pagamento a semplice richiesta della banca garantita;
in caso di invalidità delle obbligazioni del debitore principale la garanzia si deve intendere estesa all'obbligo di restituzione delle somme erogate, il che si traduce nell'obbligo dei garanti di assolvere alla propria obbligazione senza potere eccepire alcunché in merito alla validità delle obbligazioni del debitore principale.
Conseguentemente, essi non hanno la facoltà di sollevare eccezioni sulla validità del rapporto instaurato tra il debitore e la banca garantita.
In particolare i garanti non possono opporre alla beneficiaria della garanzia la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che ciò dipenda da contrarietà a norme imperative o da illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda conseguire il risultato vietato dall'ordinamento ( Cass., 5044/2009).
Infine gli opponenti hanno contestato la legittimazione ad agire della che è intervenuta nel processo quale Controparte_2 successore a titolo particolare della affermandosi cessionaria CP_1 del credito e chiedendo l'estromissione della cedente.
La cessione di credito – che qui comunque è contestata, non essendo sufficiente a dar prova di essa l'avviso di cessione pubblicato in G.U. - determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009, n. 22424, Cass. Civ., sez. I, 13/07/2007, n. 15674).
Nel caso di specie non vi è stato alcun consenso all'estromissione, di talché essa non può essere pronunciata.
11 È pur vero, comunque, che la sentenza pronunciata nei confronti dell'originario dante causa produrrà i suoi effetti sostanziali, anche a mente dell'art. 2909 c.c., nei confronti del successore a titolo particolare.
Pertanto, il processo prosegue tra le parti originarie spiegando effetti – in caso di validità della cessione - nei confronti della cessionaria, la quale, nondimeno, è tenuta al pagamento delle spese in favore degli opponenti, i quali hanno dovuto spiegare le proprie difese anche in suo confronto.
Per quanto precede, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Va accolta la riconvenzionale avanzata da in proprio Parte_1 con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento in suo favore di € 269.191,29 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo (non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2238/2016 R.G. così provvede: in accoglimento delle domande degli opponenti, per le causali di cui in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 491/2016; dichiara illegittima la segnalazione a sofferenza alla CAI dei nominativi degli opponenti;
rigetta la richiesta di risarcimento per illegittima segnalazione alla CAI;
accoglie la domanda riconvenzionale di e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento in suo favore di € Controparte_1
269.191,29 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
12 condanna la convenuta e l'intervenuta al pagamento in favore degli opponenti di € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed € 565,59 per spese;
pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico dell'opposta.
Patti, 16/09/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 2238/2016 R.G. promossa
DA
, e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in VIA ENNA 2 98076 S. AGATA MILITELLO presso lo studio dell'avv. MIRACOLA MASSIMO , che lo rappresenta e difende per procura in atti e , Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliato in Brolo, in Via Dante 3, presso lo studio dell'avv. Natale Bonfiglio che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
GHIBELLINA, 9, MESSINA presso lo studio dell'avv. ANDREOZZI NICOLA che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
, società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_2 con sede in Milano, via Vittorio Betteloni n. 2, capitale euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Milano Monza Brianza_Lodi e codice fiscale R.E.A. MI- P.IVA_2
1 (la ”) e per essa, “ P.IVA_3 CP_3 Parte_5
”, con sede in San Donato Milanese, via dell'Unione
[...]
Europea n. 6A-6B, capitale euro 1.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza
Lodi e codice fiscale R.E.A. MI-1888273 ( ”), P.IVA_4 Pt_5 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Andreozzi per procura in atti.
INTERVENIENTE
Oggetto: Bancari
In fatto e in diritto
Con atto notificato in data 20/12/2016, , Parte_1 Parte_3
, e hanno proposto
[...] Parte_2 Parte_4 opposizione al decreto ingiuntivo n. 491/2016, emesso il 24/10/2016 dal
Tribunale di Patti, notificato loro in data 10/11/2016, quali garanti della fallita ottenuto da per il Parte_6 CP_1 pagamento, in solido tra di loro, della complessiva somma di €.
104.047,00, oltre gli interessi al tasso legale dal 19.1.2015 fino all'effettivo soddisfo, oltre spese liquidate in € 1.906,50, di cui € 406,50 per spese ed €
1.500,00 per onorari, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrende.
Gli opponenti hanno allegato che la con il ricorso monitorio si CP_1
è affermata creditrice della della somma di € 104.047,00 Parte_6 come appresso specificata:
-€ 59.625,91 oltre interessi maturati al 19.1.2015 di € 14,90, relativamente al prestito chirografario n. 3832412 intrattenuto presso la filiale CP_1 di Ucria;
- € 44.394,95 oltre interessi maturati al 19.1.2015 per € 11,24 per scopertura di conto corrente n. 30080361 intrattenuto presso la filiale di Ucria.
Gli opponenti hanno allegato che il suddetto conto era un conto anticipi collegato ad altri rapporti di conto corrente intrattenuti dalla Parte_6 dei quali hanno chiesto tener conto ai fini della
[...]
2 rideterminazione dei rapporti dare/avere e precisamente quelli elencati a pag. 3 dell'atto di citazione dal n. 1 al n. 4.
, in proprio, ha allegato di avere intrattenuto anche il Parte_1 rapporto n. 0190.04 acceso con la Cassa Centrale di Risparmio nel 1985, poi passato a nel 1989 confluito nel Banco di Sicilia S.p.A. Controparte_4 nel 1998 e rinumerato dapprima in n. 8590.410.0253.93 e dal 2005 in n.
19259.
Gli opponenti hanno allegato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;
l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di apposita pattuizione e di previsione normativa;
l'applicazione di valute illegittime, così come di costi e commissioni non pattuite;
, in relazione al proprio conto Parte_1 ha allegato che la Banca ha applicato un interesse debitorio facendo riferimento all'uso piazza;
gli opponenti, ancora, hanno allegato che per porre fine all'indebitamento della la Banca opposta ha Parte_6 concesso alla stessa il mutuo chirografario oggetto dell'ingiunzione, interamente incamerato dalla banca senza alcuna traditio in favore della cliente;
che la , anziché recedere dai rapporti con la cliente CP_5 quando l'esposizione debitoria era di importo inferiore, ha aumentato l'esposizione debitoria, così pregiudicando gli opponenti quali garanti, segnalandone i nominativi alla Centrale Rischi, i quali, per tale motivo, in via riconvenzionale, hanno chiesto il risarcimento del danno.
Gli opponenti quindi hanno rassegnato le conclusioni di cui alle pagg.
49-53 dell'atto di citazione da intendersi qui richiamate e trascritte.
Si è costituita la banca opposta, eccependo l'inammissibilità delle domande non connesse con l'oggetto del giudizio - il cui petitum è delineato dal ricorso monitorio - chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa è stata disposta ed espletata CTU contabile, quindi, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
3 Ciò posto, venendo all'esame delle questioni poste dalle parti, si osserva quanto segue.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus”“ (Cass., 6091/2020; conf. Cass., 02/05/2022,
n. 13814; Corte d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 12/05/2022, n.
429; Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sent., 24/05/2022, n. 1755; Sent.,
09/03/2022, n. 797; Tribunale Trani, Sent., 29/11/2021, n. 2040; Corte
d'Appello Palermo, Sez. II, Sent., 04/03/2021, n. 334).
Nel caso di specie, in applicazione dei superiori principi, le domande riconvenzionali tutte, ivi compresa quella spiegata da Parte_1 in proprio quale correntista, devono ritenersi ammissibili e vanno trattate nel medesimo processo.
Ai fini della decisione della causa, dirimente appare la relazione di consulenza tecnica d'ufficio che ha dato esaustiva risposta al quesito posto dal G.I.
Il ctu ha verificato che in relazione al c.c. n. 590 019004 acceso presso
Cassa Centrale di Risparmio, poi rinumerato con n. 0190.04/20 Sicilcassa
Cassa di Risparmio, successivamente rinumerato con n. 8590.410.0253.93
BdS Banco di Sicilia S.p.a. ed infine rinumerato con n. 19259 Banco di
4 Sicilia Società per azioni, intestato a , vi sono in atti Parte_1 estratti conto che riguardano, senza soluzione di continuità, il periodo da aprile 1985 a maggio 2007, ma non vi è il contratto contenente le condizioni economiche che hanno regolato il suddetto rapporto di conto corrente sin dalla data di apertura.
Il attore in riconvenzionale, ha affermato che il citato rapporto Pt_1 non è stato stipulato per iscritto.
È pacifico che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto verbis tantum, la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare.
Nel caso di specie la non ha contestato l'inesistenza del contratto CP_5 scritto, affermando di non accettare il contraddittorio su domande diverse da quelle delineate dal petitum del ricorso monitorio.
In mancanza di prova dell'esistenza del contratto scritta, che, per quanto sopra, doveva essere fornita dalla convenuta in CP_5 riconvenzionale, va recepito quanto accertato dal CTU, che sulla base degli estratti conto prodotti senza soluzione di continuità ha ricostruito il conto scalare escludendo la capitalizzazione degli interessi, la commissione di massimo scoperto e le spese ed applicando il tasso legale tempo per tempo vigente.
All'esito del riconteggio risulta che il saldo ricalcolato del conto in esame alla data del 22.5.2007 è pari ad € 269.191,29 a credito per il correntista, mentre il saldo riportato dalla è pari a 0 (zero). CP_5
5 In relazione al conto anticipi n. 30080361, intestato a Controparte_6
intrattenuto presso la filiale di
[...] Controparte_7 di Messina, - il cui saldo debitore è oggetto dell'ingiunzione
[...] opposta - il ctu ha rinvenuto in atti estratti conto che riguardano il periodo dal I trimestre 2007 al 10.04.2013 (data in cui nell'E/C viene registrato un movimento per “passaggio a crediti insoluti/scaduti”).
Tale conto anticipi è collegato al conto corrente ordinario 00030080359.
Il conto “anticipi” viene normalmente acceso in collegamento con un conto corrente ordinario in vista della gestione dei titoli presentati alla banca ai fini dell'anticipo; i relativi importi vengono addebitati sul conto
“anticipi” e contestualmente accreditati sul conto corrente ordinario: le competenze (interessi passivi per il correntista), quindi, maturate sul conto anticipi sono addebitate sul corrispondente conto corrente ordinario.
Nel conto anticipi in esame, invece, a fronte dell'addebito delle competenze, il ctu ha riscontrato la registrazione di poste contrarie in accredito di pari valore, sicchè il saldo riferito agli stessi movimenti è pari a zero.
Le relative competenze, sono state, pertanto, considerate esclusivamente nell'ambito del conto corrente ordinario.
Il conto “anticipi” risulta regolato da un contratto recante data 21 marzo
2007 in cui viene indicato il “tasso debitore per utilizzi oltre il limite di fido”
“nominale annuo” del 14,00% ed “effettivo annuo” del 14,752%.
Tale tasso, parametrato al tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento (quarto trimestre 2006), con riferimento alle operazioni di
“anticipi, sconti, altro a imprese oltre € 5.000,00”, pari al 9,225, è da considerarsi usurario.
Ciò ha comportato che nel ricalcolo, in ossequio al mandato, stante la nullità del tasso applicato, non sono stati applicati interessi passivi nel conto corrente di riferimento del conto anticipi (c/c 00030080359).
6 Alla data del 31.12.2011, risulta che il saldo creditore determinato escludendo la capitalizzazione degli interessi, spese e cms e applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro ed escludendo le competenze relative al conto anticipi oggetto dell'ingiunzione è pari a
€ 93.919,23 a credito della correntista a fronte di un saldo debitorio portato dalla banca pari ad - € 28.347,01.
Relativamente al rapporto di conto corrente c.c. n. 000410059749 Banco di Sicilia S.p.a., che al 31 ottobre 2005 diventa n. 46752 Banco di Sicilia
Società per Azioni e a novembre 2008 c.c. n. 000500008115 CP_1
intestato a il ctu ha riscontrato
[...] Controparte_6 la presenza in atti degli estratti conto che riguardano il periodo dal febbraio 2001 al maggio 2011.
Il suddetto conto, intestato a è Controparte_6 collegato ai conti 591 del B.d.S. e 500000715 Unicredit.
Il CTU ha riscontrato che non vi è in atti copia del contratto contenente le condizioni economiche che hanno regolato il suddetto rapporto di conto corrente sin dalla data di apertura, sicchè, in mancanza di prova delle pattuizioni contrattuali ha escluso la capitalizzazione degli interessi, la commissione di massimo scoperto e le spese ed applicando agli interessi debitori per il correntista il tasso legale tempo per tempo vigente.
Il saldo ricalcolato di tale conto è pari ad € 95.861,29 a credito per la correntista alla data del 31.5.2011 mentre il saldo portato dalla è CP_5 pari a zero.
Il CTU non ha potuto procedere al ricalcolo del conto corrente n. 591, essendo stati prodotti solo pochi estratti conto.
Quanto al conto corrente n. 500000715 già c.c. n. 1694 Controparte_1
Banco di Sicilia, già c.c. 455000354 BdS), intestato a Controparte_6
il CTU ha riscontrato la presenza in atti estratti degli
[...] conto che riguardano il periodo dal 31.03.2005 al 31.05.2011.
7 Non è stato rinvenuto in atti copia del contratto contenente le condizioni economiche che hanno regolato il suddetto rapporto di conto corrente sin dalla data di apertura per cui nel ricalcolo del saldo è stato applicato il tasso di interesse tempo per tempo vigente;
anche questo è un conto anticipi e le competenze maturate sono state addebitate sul conto
000500008115; pertanto il saldo del conto anticipi in esame (non comprensivo degli interessi che, come detto, vengono riportati sul conto corrente), non è stato rideterminato e pertanto rimane invariato.
Alla luce dei ricalcoli eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio in adempimento del mandato ricevuto e dell'acclarato collegamento tra i conti intrattenuti dalla (il conto anticipi Controparte_6 oggetto dell'ingiunzione è collegato al conto ordinario 00030080359 così come l'altro conto anticipi 500000715, oggetto di domanda riconvenzionale) il decreto ingiuntivo va certamente revocato non sussistendo il debito allegato (la correntista, infatti, a fronte di un debito ingiunto di € 104.047,00 è risultata creditrice di € 189.780,52 essendo anche creditrice dell'importo di € 95.861,29 quale saldo creditorio del conto corrente 0005000008115).
Operando la compensazione, come chiesta dagli opponenti, essendo il credito della maggiore di quello della Controparte_6 banca opposta, il decreto ingiuntivo va revocato.
È conseguenziale all'accertamento dei saldi (positivi per la correntista) la dichiarazione di illegittimità della segnalazione a sofferenza dei nominativi degli opponenti quali garanti, non sussistendo di fatto alcun debito.
Tuttavia, nessun danno è risarcibile non avendo gli opponenti allegato e provato il danno – intesto come conseguenza pregiudizievole – subito per effetto della condotta della Banca.
Il danno, infatti, secondo l'ormai costante orientamento della Suprema
Corte, non è mai in re ipsa, ma va allegato e provato ai fini risarcitori.
8 Va poi rilevato che la contestazione della falsità della fideiussione sottoscritta da è tardiva in quanto la prima difesa utile Parte_2 per proporla coincideva con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – essendo stata prodotta la fideiussione in esame a corredo del ricorso monitorio – mentre nel caso di specie il disconoscimento della firma tacciata di falsità è avvenuto con la prima memoria ex art. 183 cpc.
La revoca del decreto ingiuntivo rende comunque superfluo l'esame delle doglianze degli opponenti in merito alla nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa Antitrust.
In ogni caso, secondo questo giudicante, i rapporti contrattuali in esame vanno ricondotti al contratto autonomo di garanzia.
Ricorre la figura del contratto autonomo di garanzia quando il garante assume nei riguardi del creditore l'obbligo di effettuare una certa prestazione nell'eventualità che il debitore non adempia le proprie obbligazioni.
Il pagamento da parte del garante è dovuto a semplice richiesta del creditore garantito, senza che possa fare valere qualunque eccezione sulla esistenza, validità e coercibilità del rapporto obbligatorio sottostante.
Il contratto autonomo di garanzia presenta delle analogie rispetto alla fideiussione, ma da questa si differenzia per la mancanza di identità della prestazione garantita (il fideiussore si obbliga ad eseguire la stessa prestazione del debitore, il garante autonomo si obbliga ad
“indennizzare” il creditore, promettendo di adempiere un debito proprio) e di accessorietà.
Qualora le parti del contratto abbiano convenuto che il garante debba eseguire la prestazione pattuita a semplice richiesta del creditore garantito e senza possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, si è in presenza si un contratto autonomo di garanzia.
9 In questi termini si è pronunciata a Sezioni Unite la Corte di Cassazione
(sent. n. 3947/2010), affermando che la clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso
l'approdo all'autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irrimediabile discrasia con l'intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.
Venendo al caso di specie, nelle lettere contratto allegate, Parte_4
, , e hanno comunicato alla
[...] Pt_3 Pt_2 Pt_1 banca opposta di costituirsi fideiussori della Controparte_6 fino alla concorrenza dell'importo di € 400.000,00 ciascuno, per
[...]
l'adempimento delle obbligazioni verso la banca, meglio specificate nelle relative lettere-contratto, della società debitrice principale.
All'art. 7 delle predette lettere-contratto (allegate al fascicolo di parte convenuta), si legge espressamente: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. (…).”
L'art. 8 prevede che “Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.”
Il dato testuale emergente dai contratti di “fideiussione”, sottoscritti dagli opponenti, conduce a ritenere, sulla base delle superiori considerazioni, che, malgrado il nomen iuris utilizzato, si sia in presenza di contratti autonomi di garanzia e non già di fideiussioni.
Ed infatti, i garanti si sono obbligati, al pagamento dell'importo massimo di € 400.000,00 ciascuno e non all'adempimento della prestazione del debitore garantito i garanti si sono obbligati al Parte_6
10 pagamento a semplice richiesta della banca garantita;
in caso di invalidità delle obbligazioni del debitore principale la garanzia si deve intendere estesa all'obbligo di restituzione delle somme erogate, il che si traduce nell'obbligo dei garanti di assolvere alla propria obbligazione senza potere eccepire alcunché in merito alla validità delle obbligazioni del debitore principale.
Conseguentemente, essi non hanno la facoltà di sollevare eccezioni sulla validità del rapporto instaurato tra il debitore e la banca garantita.
In particolare i garanti non possono opporre alla beneficiaria della garanzia la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che ciò dipenda da contrarietà a norme imperative o da illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda conseguire il risultato vietato dall'ordinamento ( Cass., 5044/2009).
Infine gli opponenti hanno contestato la legittimazione ad agire della che è intervenuta nel processo quale Controparte_2 successore a titolo particolare della affermandosi cessionaria CP_1 del credito e chiedendo l'estromissione della cedente.
La cessione di credito – che qui comunque è contestata, non essendo sufficiente a dar prova di essa l'avviso di cessione pubblicato in G.U. - determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009, n. 22424, Cass. Civ., sez. I, 13/07/2007, n. 15674).
Nel caso di specie non vi è stato alcun consenso all'estromissione, di talché essa non può essere pronunciata.
11 È pur vero, comunque, che la sentenza pronunciata nei confronti dell'originario dante causa produrrà i suoi effetti sostanziali, anche a mente dell'art. 2909 c.c., nei confronti del successore a titolo particolare.
Pertanto, il processo prosegue tra le parti originarie spiegando effetti – in caso di validità della cessione - nei confronti della cessionaria, la quale, nondimeno, è tenuta al pagamento delle spese in favore degli opponenti, i quali hanno dovuto spiegare le proprie difese anche in suo confronto.
Per quanto precede, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Va accolta la riconvenzionale avanzata da in proprio Parte_1 con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento in suo favore di € 269.191,29 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo (non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 2238/2016 R.G. così provvede: in accoglimento delle domande degli opponenti, per le causali di cui in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 491/2016; dichiara illegittima la segnalazione a sofferenza alla CAI dei nominativi degli opponenti;
rigetta la richiesta di risarcimento per illegittima segnalazione alla CAI;
accoglie la domanda riconvenzionale di e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento in suo favore di € Controparte_1
269.191,29 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
12 condanna la convenuta e l'intervenuta al pagamento in favore degli opponenti di € 11.229,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ed € 565,59 per spese;
pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico dell'opposta.
Patti, 16/09/2024
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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