TRIB
Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15850/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Marisa MANTELLO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Garibaldi n. 1, RICORRENTI Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>. CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 17 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 13 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 28 aprile 2002. Dall'unione sono nati il 17 agosto 2002, e il 27 settembre 2007; Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 4 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 3 aprile Parte_1
1975 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
Bologna il 28 aprile 2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N.105 P.2 S. A anno 2002; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
pagina 2 di 4 3) colloca il minore presso la madre nella casa coniugale;
4) dispone che il padre, salvo diverso accordo tra le parti e in considerazione degli impegni del figlio, possa vedere e tenere con sé Per_2
- a week end alterni, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla mattina del lunedì successivo, quando verrà accompagnato a scuola o presso l'abitazione della madre;
- un giorno infrasettimanale, con pernotto, scelto di volta in volta dal padre compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo;
- nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre (compreso) oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso);
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni dalla mattina del Venerdì Santo fino alla sera di Pasqua oppure dal Lunedì dell'Angelo fino alla sera del mercoledì seguente;
- in estate almeno due settimane e fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, nelle date da concordare con la madre entro il mese di maggio;
5) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il padre, previo accordo con la madre e nel rispetto dei rispettivi impegni, avrà comunque facoltà di tenere con sé il figlio anche per periodi consecutivi maggiori e diversi da quelli sopra indicati;
6) a decorrere dalla data del ricorso, pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a mezzo bonifico bancario - IBAN: [...]-, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di la Per_2 somma mensile di 350,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a far data dal deposito del ricorso dispone i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, previamente concordate e debitamente documentate, individuate come da Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSI); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 3 di 4 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno concordato che la signora i intesterà Pt_1 il contratto di locazione relativo alla casa familiare e provvederà a volturare a suo nome tutti i contratti di erogazione dei servizi;
9) prende atto che, così regolati i rapporti economici fra loro, i coniugi si danno reciprocamente atto:
- di essere autosufficienti e, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad eventuali pretese personali di natura economica;
- di aver regolato tra loro ogni altro rapporto qui non previsto;
10) prende atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 19 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Marisa MANTELLO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Garibaldi n. 1, RICORRENTI Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>. CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio proposte con ricorso depositato il 17 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 13 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 28 aprile 2002. Dall'unione sono nati il 17 agosto 2002, e il 27 settembre 2007; Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento pagina 1 di 4 delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05;
Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nata a [...] il 3 aprile Parte_1
1975 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
Bologna il 28 aprile 2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto N.105 P.2 S. A anno 2002; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
pagina 2 di 4 3) colloca il minore presso la madre nella casa coniugale;
4) dispone che il padre, salvo diverso accordo tra le parti e in considerazione degli impegni del figlio, possa vedere e tenere con sé Per_2
- a week end alterni, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla mattina del lunedì successivo, quando verrà accompagnato a scuola o presso l'abitazione della madre;
- un giorno infrasettimanale, con pernotto, scelto di volta in volta dal padre compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo;
- nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre (compreso) oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso);
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni dalla mattina del Venerdì Santo fino alla sera di Pasqua oppure dal Lunedì dell'Angelo fino alla sera del mercoledì seguente;
- in estate almeno due settimane e fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, nelle date da concordare con la madre entro il mese di maggio;
5) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il padre, previo accordo con la madre e nel rispetto dei rispettivi impegni, avrà comunque facoltà di tenere con sé il figlio anche per periodi consecutivi maggiori e diversi da quelli sopra indicati;
6) a decorrere dalla data del ricorso, pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a mezzo bonifico bancario - IBAN: [...]-, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di la Per_2 somma mensile di 350,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a far data dal deposito del ricorso dispone i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, previamente concordate e debitamente documentate, individuate come da Protocollo per il Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSI); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 3 di 4 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno concordato che la signora i intesterà Pt_1 il contratto di locazione relativo alla casa familiare e provvederà a volturare a suo nome tutti i contratti di erogazione dei servizi;
9) prende atto che, così regolati i rapporti economici fra loro, i coniugi si danno reciprocamente atto:
- di essere autosufficienti e, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad eventuali pretese personali di natura economica;
- di aver regolato tra loro ogni altro rapporto qui non previsto;
10) prende atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 19 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4