Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9133 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione il 14 maggio 2025 avente ad oggetto separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla Parte_1 C.F._1
via Toti, 25 presso lo studio dell'Avv. Flavia Principe che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Caivano al Controparte_1 C.F._2
Corso Umberto, 321 presso lo studio dell'avv. Arcangelo Zampella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con ricorso ex artt. 473bis-12 e -49 ss. c.p.c. depositato l'11.11.2024, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 28.6.2001 con il resistente (nato a Napoli il 15.4.1978), dal quale sono nati due figli (nato a [...] il [...]) Per_1
1
e (nata a [...] il [...])- chiedeva pronunziarsi la separazione giudiziale e, Persona_2
decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare chiedeva l' assegnazione pro tempore della dimora coniugale;
disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento della figlia un importo mensile di euro
400,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa all'esito della fase istruttoria, somma da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre al 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese comunque necessarie per l'educazione culturale, sociale e sportiva;
disporre a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento della ricorrente, la somma mensile di € 250,00 ovvero la diversa somma che sarà ritenuta equa all'esito della fase istruttoria, somma da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT al consumo.
Nel costituirsi in giudizio il resistente chiedeva la separazione ex art. 151, comma 2, c.p.c. con addebito alla ricorrente;
l' assegnazione della casa familiare, essendo proprietario della stessa e convivendo con lui i figli e il rigetto della richiesta di mantenimento Per_1 Persona_2
avanzata dalla ricorrente, tenuto conto dell'esclusiva responsabilità della stessa nella rottura del consorzio familiare e considerato che svolge un' attività lavorativa;
disporre a carico della ricorrente l 'obbligo di corrispondere, per il mantenimento della figlia , un importo Persona_2 mensile di € 500,00 per tutte le sue esigenze;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza del 3 aprile 2025, entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, dichiarava ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. lo scioglimento della comunione legale;
infine rinviava al 14.5.2025 per il deposito della documentazione reddituale
Con nota telematica dell'11.4.2025, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie della separazione.
All'udienza del 14.5.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i
2 R.G. n. 9133/2024 coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. avendo il resistente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
a) i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'impegno di comunicarsi tempestivamente eventuali modifiche;
b) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunziando a qualsiasi forma di reciproco mantenimento;
c) il sig. unitamente ai figli, continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Controparte_1
Cardito (NA) alla Via Gottuso, 10, così come arredata con annessi mobili e suppellettili;
d) le spese del presente giudizio restano integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei sottoscritti procuratori alla solidarietà professionale.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., la ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi
[...]
richiamate e trascritte;
b) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
3 R.G. n. 9133/2024
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARDITO (atto n. 14, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell' 11.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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