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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.5936 /2024 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti FABIO PINCI e CORBO CARLA Parte_1
E
CASTIGLIONE CONCETTINA con il patrocinio degli Avv.ti FABIO PINCI e CORBO CARLA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI MODIFICA EX ART. 473-bis.51C.P.C
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, deducendo la raggiunta indipendenza economica dei figli e , entrambi maggiorenni, nonché la Per_1 Per_2 nuova situazione familiare del divenuto padre di altri due figli (di sei e sette anni), hanno Pt_1 chiesto al Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio, che:
“ 1) ciascuno dei coniugi continuerà a provvedere, come accaduto finora, al proprio mantenimento;
2) affido condiviso dei figli maggiorenni e 2) l'importo convenuto per il mantenimento dei due figli Per_1 Per_2 non sarà più corrisposto dal sig. alla Sig.Castiglione; 3) la casa coniugale sita in Fiano Romano, Via Pt_1
Pietro Nenni 2/A, I.5, resterà assegnata alla moglie che ivi vivrà con i figli, e;
4) l'autovettura Per_2 Per_1 modello Opel corsa tg. EK286HG di proprietà del sig utilizzata dalla sig.ra NC Parte_1 Castiglione soprattutto per esigenze familiari, resterà in uso alla sig. Castiglione che si accollerà tutte le relative spese di manutenzione e assicurative;
6) ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti”. Con decreto del 20.1.2025 è stato chiesto il deposito dei documenti 1) e 2) non allegati, seppur indicati in ricorso, tra cui la sentenza di divorzio con passaggio in giudicato e dato termine per il suddetto deposito entro il 14.2.2025 e per chiarimenti in merito alle condizioni economiche del figlio . Per_2
Con memoria del 13.2.2025, depositata anche in copia sottoscritta personalmente dalle parti, è stata depositata la documentazione richiesta e le parti hanno rappresentato che il figlio non era Per_2 ancora del tutto autosufficiente economicamente, sicchè il padre si impegnava a versare “al figlio mensilmente per il suo mantenimento l'importo di Euro 150,00 “, da corrispondere direttamente Per_2 al figlio, con adesione della madre.
Nulla ostandovi, stante la maggiore età dei figli e l'accordo delle parti, il Tribunale provvede in conformità alla richiesta modifica relativa all'esonero del padre dall'obbligo di mantenimento della figlia e alla riduzione dell'assegno dovuto dal padre al figlio nell'importo indicato Per_1 Per_2 nella memoria del 13.2.2025, da versare direttamente al figlio.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo, in modifica le condizioni di divorzio, esonera il padre dall'obbligo di mantenimento della figlia e riduce l'assegno dovuto dal padre al figlio all'importo Per_1 Per_2 indicato nella memoria del 13.2.2025, da versare direttamente al figlio;
nulla sulle spese
Roma, 11.4.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.5936 /2024 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti FABIO PINCI e CORBO CARLA Parte_1
E
CASTIGLIONE CONCETTINA con il patrocinio degli Avv.ti FABIO PINCI e CORBO CARLA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI MODIFICA EX ART. 473-bis.51C.P.C
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, deducendo la raggiunta indipendenza economica dei figli e , entrambi maggiorenni, nonché la Per_1 Per_2 nuova situazione familiare del divenuto padre di altri due figli (di sei e sette anni), hanno Pt_1 chiesto al Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio, che:
“ 1) ciascuno dei coniugi continuerà a provvedere, come accaduto finora, al proprio mantenimento;
2) affido condiviso dei figli maggiorenni e 2) l'importo convenuto per il mantenimento dei due figli Per_1 Per_2 non sarà più corrisposto dal sig. alla Sig.Castiglione; 3) la casa coniugale sita in Fiano Romano, Via Pt_1
Pietro Nenni 2/A, I.5, resterà assegnata alla moglie che ivi vivrà con i figli, e;
4) l'autovettura Per_2 Per_1 modello Opel corsa tg. EK286HG di proprietà del sig utilizzata dalla sig.ra NC Parte_1 Castiglione soprattutto per esigenze familiari, resterà in uso alla sig. Castiglione che si accollerà tutte le relative spese di manutenzione e assicurative;
6) ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti”. Con decreto del 20.1.2025 è stato chiesto il deposito dei documenti 1) e 2) non allegati, seppur indicati in ricorso, tra cui la sentenza di divorzio con passaggio in giudicato e dato termine per il suddetto deposito entro il 14.2.2025 e per chiarimenti in merito alle condizioni economiche del figlio . Per_2
Con memoria del 13.2.2025, depositata anche in copia sottoscritta personalmente dalle parti, è stata depositata la documentazione richiesta e le parti hanno rappresentato che il figlio non era Per_2 ancora del tutto autosufficiente economicamente, sicchè il padre si impegnava a versare “al figlio mensilmente per il suo mantenimento l'importo di Euro 150,00 “, da corrispondere direttamente Per_2 al figlio, con adesione della madre.
Nulla ostandovi, stante la maggiore età dei figli e l'accordo delle parti, il Tribunale provvede in conformità alla richiesta modifica relativa all'esonero del padre dall'obbligo di mantenimento della figlia e alla riduzione dell'assegno dovuto dal padre al figlio nell'importo indicato Per_1 Per_2 nella memoria del 13.2.2025, da versare direttamente al figlio.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, preso atto dell'accordo, in modifica le condizioni di divorzio, esonera il padre dall'obbligo di mantenimento della figlia e riduce l'assegno dovuto dal padre al figlio all'importo Per_1 Per_2 indicato nella memoria del 13.2.2025, da versare direttamente al figlio;
nulla sulle spese
Roma, 11.4.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi