TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 10/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2977 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
DI EL (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. TOMASI
SCIANO' ROSA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
Controparte_1
E CF elettivamente domiciliato
[...] Controparte_2 P.IVA_1
in VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS 98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GRAMUGLIA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 agosto 2017, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_3
domandando la declaratoria di inesistenza, infondatezza, illegittimità e
[...] nullità della pretesa restitutoria dell'importo di € 1.922,49, avanzata dall' con CP_3
comunicazione del 27 gennaio 2017, per asseriti indebiti percettivi correlati a trattamenti di integrazione salariale. Il ricorrente ha eccepito la genericità del provvedimento, la carenza di motivazione, l'infondatezza della pretesa, l'assenza di indebiti e, in via subordinata, la maturata prescrizione decennale dell'azione restitutoria.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che CP_3
la somma contestata era incompatibile con il trattamento di pensione d'invalidità
(categoria IO) in godimento dal ricorrente nel medesimo periodo (dal 6.8.2012 al
30.6.2013) e che, pertanto, si applica la disciplina ordinaria dell'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell'indebito.
La questione oggetto di causa concerne la ripetibilità di somme corrisposte al sig.
a titolo di integrazione salariale, percepite in costanza di trattamento Pt_1
pensionistico d'invalidità, che l' reputa incumulabili. CP_3
Va in primo luogo rilevato che, in base alla normativa vigente, la disciplina derogatoria di cui all'art. 52 L. n. 88/1989, integrata dall'art. 13 L. n. 412/1991, che limita la ripetibilità delle somme indebitamente erogate, trova applicazione esclusivamente in riferimento a prestazioni di natura pensionistica, e non a quelle assistenziali o a carattere temporaneo, come nel caso in esame.
Pertanto, deve ritenersi applicabile il principio generale sancito dall'art. 2033 c.c., in forza del quale chi ha ricevuto un pagamento non dovuto è tenuto a restituirlo, salvo che provi di averlo ricevuto in buona fede e che, in conseguenza, non sia più in grado di restituirlo.
Nel caso concreto, non risulta fornita dal ricorrente alcuna prova circa la buona fede nella percezione del trattamento integrativo o circa l'affidamento incolpevole generato da un errore imputabile all'Amministrazione. La mera genericità della comunicazione non costituisce, di per sé, elemento ostativo alla ripetizione, CP_3
in mancanza di ulteriori elementi probatori idonei.
In ordine all'eccepita prescrizione, si osserva che la pretesa restitutoria dell' CP_3
ha ad oggetto somme percepite nel periodo 2012-2013, mentre la richiesta di restituzione è stata notificata nel 2017: entro, dunque, il termine decennale ordinario.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che grava sul pensionato l'onere di comunicare all' gli elementi reddituali rilevanti e che CP_1 l'eventuale omissione di controllo da parte dell'Amministrazione non può elidere il diritto alla ripetizione in assenza di colpa grave.
In difetto di elementi idonei a dimostrare l'irripetibilità ex lege dell'indebito e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della buona fede, il ricorso non può essere accolto.
Stante l'articolata vicenda si dispone per la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni diversa domanda ed eccezione Parte_1
disattesa, rigetta il ricorso;
spese compensate
Così deciso in Patti 10/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo