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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7470/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7470 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Fabrizio Sollami. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Paolo de Berardinis, Controparte_1
Vincenzo Mozzi ed Ettore Merendino.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“A) Dichiarare l'illegittimità, la nullità o comunque annullare l'impugnato licenziamento;
B) Condannare ai sensi dell'art. 18 co. 4 Legge n. 300/1970 la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro occupato precedentemente all'illegittimo licenziamento ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi come per
Legge;
C) Condannare la società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal Controparte_2 giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
D) Accertare e dichiarare in ragione delle mansioni effettivamente svolte, il diritto della Sig.ra Parte_1
al definitivo riconoscimento, previa dichiarata invalidità del livello assegnato alla ricorrente ovvero il 4° CCNL di
[...] settore, di un rapporto di lavoro con inquadramento professionale al 3° livello e il diritto della medesima lavoratrice al definitivo riconoscimento di tale livello di inquadramento vigente CCNL di categoria sin dal 1 aprile 2003 e con
1 retribuzione corrispettiva a tale livello come da conteggi sopra riportati, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo o altra ulteriore somma che sarà ritenuta di giustizia;
E) Accertare e dichiarare in accoglimento del presente ricorso, il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive di cui in premessa e per l'effetto condannare la resistente al versamento degli omessi contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo secondo le norme del richiamato CCNL, nonchè al pagamento, a titolo di stipendio, trattamento di fine rapporto, indennità legali maturate e non corrisposte, ferie e festività non godute, la somma complessiva di
Euro 60.086,41 ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
F) condannare la Società in persona al pagamento delle spese, oltre IVA e CPA di Legge, diritti e Controparte_2 onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso;
ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale chiedendo:
“accertare e dichiarare che per fatto e colpa della Signora nata il [...], in [...] e residente in [...]
Costantino Baroni n. 28 C.F. , la ha subito un danno all'immagine, CodiceFiscale_1 Controparte_2 pari ad € 10.000,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà in giudizio accertata, e per l'effetto condannare la medesima Signora al risarcimento del danno in favore di mediante il pagamento Pt_1 Controparte_2 dell'importo di € 10.000,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà in giudizio accertata anche in via equitativa”.
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
Ed invero, è incontestato che l'attrice, al momento del licenziamento, prestava la propria attività presso il Nido “Il Sorriso s.r.l.” in Milano, via Pierluigi da Palestrina n. 32, la cui struttura era di proprietà del medesimo Nido, che aveva stipulato con la convenuta un contratto di appalto (all. n. 1 alla memoria).
In tal senso, può valorizzarsi la sede della società committente, atteso che “In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile
l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro- appaltatore” (cfr. Cass. n. 26081/2023).
Tanto basta a disattendere l'eccezione de qua.
*
2. Venendo al merito, non risultano condivisibili le doglianze rassegnate dalla parte attrice in ordine
2 all'assenza di giusta causa del licenziamento intimato.
2.1. Le condotte ascritte alla lavoratrice, e poste a base del recesso di cui è causa, consistono nell'aver, a seguito di un diverbio litigioso, assestato uno schiaffo violento al volto di , titolare del Parte_2 nido “Il Sorriso” (dove operava l'attrice).
2.2. Al riguardo, alla luce delle deposizioni rese dai testi escussi (uno comune e uno di parte convenuta, mentre l'attrice non ha inteso citare il proprio teste ammesso), può ritenersi confermata la dinamica degli accadimenti, atteso che:
- la teste ha dichiarato: “L'attrice lavorava come cuoca nell'asilo dove io lavoro. Tes_1
Io ero presente il giorno in cui è avvenuto il litigio di causa.
ADR: Io ho visto la sig.ra che è entrata nel salone (dove io stavo con la e ha dato uno schiaffo Pt_1 Pt_2 abbastanza forte alla Pt_2
Ricordo che la sig.ra prima dello schiaffo, ha detto urlando alla di ripetere quello che aveva detto e poi le Pt_1 Pt_2 ha dato lo schiaffo sul volto.
La era arrabbiata. Pt_1
ADR: Non so se è successo qualcosa prima dell'episodio dello schiaffo. Non ho visto se la prima aveva spintonato Pt_2
e aggredito verbalmente l'attrice.
Io l'ho solo vista entrare e dare uno schiaffo.
ADR: Io in quel momento mi stavo preparando per dar da mangiare ai bambini”;
- la teste ha dichiarato: “L'attrice lavorava come cuoca nell'asilo dove io lavoro. Tes_2
Io ero presente il giorno in cui è avvenuto il litigio di causa.
ADR: Io ero con nel salone dei bambini. Poi è entrata la Persona_1 Pt_2
Poco dopo, è entrata la sig.ra e ha detto urlando alla “Ripeti quello che hai detto!”. E poi subito dopo Pt_1 Pt_2
l'attrice ha dato uno schiaffo forte sulla faccia della Pt_2
ADR: Non ho assistito ad alcun litigio prima tra le due né so se prima dello schiaffo c'era stato qualcosa tra le due.
ADR: La non ha reagito allo schiaffo fisicamente. Pt_2
ADR: Io in quel momento stavo dando da mangiare ai bambini. Ma comunque ho visto bene lo schiaffo che è stato dato.
Io ero distante circa 3, 5 metri da loro”.
2.3. Deve quindi ritenersi accertato che la dipendente abbia inferto un violento schiaffo alla titolare della struttura.
2.4. Ad avviso del Tribunale, questo comportamento si profila tale da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, da integrare una giusta causa di licenziamento, che non consente neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
2.5. Ciò tenuto peraltro conto che l'art. 213 del contratto collettivo prevede espressamente il “diverbio litigioso seguito da vie di fatto” tra le ipotesi che costituiscono giusta causa di licenziamento.
2.6. Secondo un orientamento da tempo prevalente in giurisprudenza, il dovere di fedeltà sancito
3 dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.
E rientrano senz'altro nella sfera di tale dovere il divieto di aggressione fisica nei confronti di altre persone nell'ottica di risolvere da sé situazioni di alterco.
Del resto, da tempo la giurisprudenza riconosce legittimità al licenziamento irrogato in ipotesi in cui il comportamento del lavoratore corrisponde all'estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio, anche potenziale o tentato, verso una persona o una cosa (cfr. da ultimo Cass. n. 22636/2019, relativa al licenziamento di un lavoratore che aveva brandito un bastone ed era stato poi fermato dall'intervento di altri dipendenti).
2.7. Il recesso adottato appare pertanto proporzionato rispetto agli illeciti accertati e non dà titolo nemmeno per reclamare l'indennità sostitutiva del preavviso.
*
3. Con una seconda domanda l'attrice, seppur inquadrata nel 4° livello del CCNL di settore, ha sostenuto di aver svolto mansioni sussumibili nel 3° livello.
3.1. Al riguardo, deve essere evidenziata una carenza allegativa della difesa attorea, nella comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate.
Infatti, nel ricorso introduttivo non si dà conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie del 4° livello, senza quindi discutere della declaratoria (in tesi) ingiustamente applicata dalla datrice per poter far emergere il raffronto posto alla base dell'istanza giudiziaria tesa all'ottenimento di una qualifica superiore.
3.2. Tuttavia, come chiarito in giurisprudenza, perché possa dirsi puntuale l'allegazione relativa alla pretesa di un inquadramento superiore, è necessario offrire tutti gli elementi per consentire al giudice la valutazione di entrambe le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, poiché esse, solo se unitariamente considerate, concorrono a configurare l'ossatura della domanda e giustificano (o no) la pretesa giudiziaria: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia
a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte)” (così in motivazione Cass. n. 8025/2003, confermata da Cass. n. 20523/2005).
Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale (art. 2697 c.c.) che
4 impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
3.3. A ciò si aggiunga che in ricorso viene riportato che “la ricorrente è stata l'unica cuoca presente nella rispettiva cucina ed ivi, dall'anno 2003, in coincidenza con l'incrementato numero di bambini a circa cinquanta unità, si è occupata di rendere il servizio di preparazione dei pasti nonchè, di tutte le attività connesse, per gli alunni e gli insegnanti de quibus (sub doc n. 16), operando in assenza di qualsivoglia figura ausiliaria e, non da ultimo, assumendo su di sè tutte le responsabilità attinenti la cucina e la pulizia finanche delle sottese pertinenze”(cfr. pag. 10 del ricorso).
Tuttavia, la difesa attorea non si è peritata di spiegare come tali attività, asseritamente svolte in autonomia senza ausiliari, siano incompatibili con la declaratoria del 4° livello, a cui appartengono proprio “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite” e in cui rientrano figure professionali esemplificative quali “Cuoco capo partita” e “Chef de rang”.
3.4. Inoltre, si registra un ulteriore difetto allegativo dacché non si rinviene alcuna specifica deduzione sui termini e sulle ragioni per cui le mansioni dell'attrice dovessero essere ricomprese tra le previsioni contrattuali relative al 3° livello invece che tra quelle relative al 4° livello, mancando la necessaria esplicitazione della gradazione e dell'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, etc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato (in raffronto a quelle descritte per l'inquadramento asseritamente scorretto).
3.5. Del resto, la declaratoria del 3° livello implica che si tratti di lavori “che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica”.
Eppure, in ricorso manca il minimo riferimento alle eventuali esperienze e formazioni conseguite, così come all'eventuale acquisizione di specifiche conoscenze teorico pratiche (senza peraltro trascurare il fatto che la collocazione nel 4° livello presuppone che comunque la lavoratrice abbia “il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”).
3.6. Le considerazioni sin qui svolte inducono, dunque, a disattendere la domanda di superiore inquadramento.
*
4. Si può ora passare alla domanda spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta, che ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno all'immagine.
4.1. La domanda, così come formulata, non può essere accolta.
4.2. Al riguardo, si rammenta che quello attinente all'immagine, è un danno che può essere riconosciuto
(e liquidato in via equitativa) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ma, non potendo considerarsi in re ipsa, deve essere oggetto di specifica allegazione e di prova.
5 4.3. Tuttavia, nel caso di specie, non risulta debitamente allegato che le condotte attoree abbiano effettivamente comportato per la datrice un discredito.
Infatti, la difesa della società si è limitata a sostenere genericamente che “la condotta inadempiente della
Signora ha comportato un certo danno all'immagine di quantificato allo stato in € 10.000,00” (cfr. Pt_1 CP_2 pag. 27 della memoria), senza però fornire alcun elemento da cui poter desumere la concreta sussistenza di una lesione alla reputazione.
4.4. Sulla base di questo precario compendio allegativo, la domanda non può che essere respinta.
*
5. Le posizioni di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale della parte convenuta;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 02.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
6
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7470 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con l'avv. Fabrizio Sollami. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Paolo de Berardinis, Controparte_1
Vincenzo Mozzi ed Ettore Merendino.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“A) Dichiarare l'illegittimità, la nullità o comunque annullare l'impugnato licenziamento;
B) Condannare ai sensi dell'art. 18 co. 4 Legge n. 300/1970 la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a reintegrare immediatamente la ricorrente nel posto di lavoro occupato precedentemente all'illegittimo licenziamento ed alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione e interessi come per
Legge;
C) Condannare la società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal Controparte_2 giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
D) Accertare e dichiarare in ragione delle mansioni effettivamente svolte, il diritto della Sig.ra Parte_1
al definitivo riconoscimento, previa dichiarata invalidità del livello assegnato alla ricorrente ovvero il 4° CCNL di
[...] settore, di un rapporto di lavoro con inquadramento professionale al 3° livello e il diritto della medesima lavoratrice al definitivo riconoscimento di tale livello di inquadramento vigente CCNL di categoria sin dal 1 aprile 2003 e con
1 retribuzione corrispettiva a tale livello come da conteggi sopra riportati, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo o altra ulteriore somma che sarà ritenuta di giustizia;
E) Accertare e dichiarare in accoglimento del presente ricorso, il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive di cui in premessa e per l'effetto condannare la resistente al versamento degli omessi contributi assistenziali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo secondo le norme del richiamato CCNL, nonchè al pagamento, a titolo di stipendio, trattamento di fine rapporto, indennità legali maturate e non corrisposte, ferie e festività non godute, la somma complessiva di
Euro 60.086,41 ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
F) condannare la Società in persona al pagamento delle spese, oltre IVA e CPA di Legge, diritti e Controparte_2 onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso;
ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale chiedendo:
“accertare e dichiarare che per fatto e colpa della Signora nata il [...], in [...] e residente in [...]
Costantino Baroni n. 28 C.F. , la ha subito un danno all'immagine, CodiceFiscale_1 Controparte_2 pari ad € 10.000,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà in giudizio accertata, e per l'effetto condannare la medesima Signora al risarcimento del danno in favore di mediante il pagamento Pt_1 Controparte_2 dell'importo di € 10.000,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà in giudizio accertata anche in via equitativa”.
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
Ed invero, è incontestato che l'attrice, al momento del licenziamento, prestava la propria attività presso il Nido “Il Sorriso s.r.l.” in Milano, via Pierluigi da Palestrina n. 32, la cui struttura era di proprietà del medesimo Nido, che aveva stipulato con la convenuta un contratto di appalto (all. n. 1 alla memoria).
In tal senso, può valorizzarsi la sede della società committente, atteso che “In tema di competenza per territorio nel rito del lavoro e con specifico riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito di un appalto, ai fini dell'art. 413 c.p.c. costituisce dipendenza aziendale anche quella, seppur di proprietà della società committente, dove il lavoratore ha svolto o svolge, in via esclusiva, la prestazione di lavoro, trattandosi di luogo destinato a rendere possibile
l'espletamento dell'attività appaltata e, quindi, il conseguimento dei fini imprenditoriali perseguiti dal datore di lavoro- appaltatore” (cfr. Cass. n. 26081/2023).
Tanto basta a disattendere l'eccezione de qua.
*
2. Venendo al merito, non risultano condivisibili le doglianze rassegnate dalla parte attrice in ordine
2 all'assenza di giusta causa del licenziamento intimato.
2.1. Le condotte ascritte alla lavoratrice, e poste a base del recesso di cui è causa, consistono nell'aver, a seguito di un diverbio litigioso, assestato uno schiaffo violento al volto di , titolare del Parte_2 nido “Il Sorriso” (dove operava l'attrice).
2.2. Al riguardo, alla luce delle deposizioni rese dai testi escussi (uno comune e uno di parte convenuta, mentre l'attrice non ha inteso citare il proprio teste ammesso), può ritenersi confermata la dinamica degli accadimenti, atteso che:
- la teste ha dichiarato: “L'attrice lavorava come cuoca nell'asilo dove io lavoro. Tes_1
Io ero presente il giorno in cui è avvenuto il litigio di causa.
ADR: Io ho visto la sig.ra che è entrata nel salone (dove io stavo con la e ha dato uno schiaffo Pt_1 Pt_2 abbastanza forte alla Pt_2
Ricordo che la sig.ra prima dello schiaffo, ha detto urlando alla di ripetere quello che aveva detto e poi le Pt_1 Pt_2 ha dato lo schiaffo sul volto.
La era arrabbiata. Pt_1
ADR: Non so se è successo qualcosa prima dell'episodio dello schiaffo. Non ho visto se la prima aveva spintonato Pt_2
e aggredito verbalmente l'attrice.
Io l'ho solo vista entrare e dare uno schiaffo.
ADR: Io in quel momento mi stavo preparando per dar da mangiare ai bambini”;
- la teste ha dichiarato: “L'attrice lavorava come cuoca nell'asilo dove io lavoro. Tes_2
Io ero presente il giorno in cui è avvenuto il litigio di causa.
ADR: Io ero con nel salone dei bambini. Poi è entrata la Persona_1 Pt_2
Poco dopo, è entrata la sig.ra e ha detto urlando alla “Ripeti quello che hai detto!”. E poi subito dopo Pt_1 Pt_2
l'attrice ha dato uno schiaffo forte sulla faccia della Pt_2
ADR: Non ho assistito ad alcun litigio prima tra le due né so se prima dello schiaffo c'era stato qualcosa tra le due.
ADR: La non ha reagito allo schiaffo fisicamente. Pt_2
ADR: Io in quel momento stavo dando da mangiare ai bambini. Ma comunque ho visto bene lo schiaffo che è stato dato.
Io ero distante circa 3, 5 metri da loro”.
2.3. Deve quindi ritenersi accertato che la dipendente abbia inferto un violento schiaffo alla titolare della struttura.
2.4. Ad avviso del Tribunale, questo comportamento si profila tale da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, da integrare una giusta causa di licenziamento, che non consente neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
2.5. Ciò tenuto peraltro conto che l'art. 213 del contratto collettivo prevede espressamente il “diverbio litigioso seguito da vie di fatto” tra le ipotesi che costituiscono giusta causa di licenziamento.
2.6. Secondo un orientamento da tempo prevalente in giurisprudenza, il dovere di fedeltà sancito
3 dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.
E rientrano senz'altro nella sfera di tale dovere il divieto di aggressione fisica nei confronti di altre persone nell'ottica di risolvere da sé situazioni di alterco.
Del resto, da tempo la giurisprudenza riconosce legittimità al licenziamento irrogato in ipotesi in cui il comportamento del lavoratore corrisponde all'estrinsecazione di energia fisica trasmodante in un pregiudizio, anche potenziale o tentato, verso una persona o una cosa (cfr. da ultimo Cass. n. 22636/2019, relativa al licenziamento di un lavoratore che aveva brandito un bastone ed era stato poi fermato dall'intervento di altri dipendenti).
2.7. Il recesso adottato appare pertanto proporzionato rispetto agli illeciti accertati e non dà titolo nemmeno per reclamare l'indennità sostitutiva del preavviso.
*
3. Con una seconda domanda l'attrice, seppur inquadrata nel 4° livello del CCNL di settore, ha sostenuto di aver svolto mansioni sussumibili nel 3° livello.
3.1. Al riguardo, deve essere evidenziata una carenza allegativa della difesa attorea, nella comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate.
Infatti, nel ricorso introduttivo non si dà conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie del 4° livello, senza quindi discutere della declaratoria (in tesi) ingiustamente applicata dalla datrice per poter far emergere il raffronto posto alla base dell'istanza giudiziaria tesa all'ottenimento di una qualifica superiore.
3.2. Tuttavia, come chiarito in giurisprudenza, perché possa dirsi puntuale l'allegazione relativa alla pretesa di un inquadramento superiore, è necessario offrire tutti gli elementi per consentire al giudice la valutazione di entrambe le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, poiché esse, solo se unitariamente considerate, concorrono a configurare l'ossatura della domanda e giustificano (o no) la pretesa giudiziaria: “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia
a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte)” (così in motivazione Cass. n. 8025/2003, confermata da Cass. n. 20523/2005).
Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale (art. 2697 c.c.) che
4 impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
3.3. A ciò si aggiunga che in ricorso viene riportato che “la ricorrente è stata l'unica cuoca presente nella rispettiva cucina ed ivi, dall'anno 2003, in coincidenza con l'incrementato numero di bambini a circa cinquanta unità, si è occupata di rendere il servizio di preparazione dei pasti nonchè, di tutte le attività connesse, per gli alunni e gli insegnanti de quibus (sub doc n. 16), operando in assenza di qualsivoglia figura ausiliaria e, non da ultimo, assumendo su di sè tutte le responsabilità attinenti la cucina e la pulizia finanche delle sottese pertinenze”(cfr. pag. 10 del ricorso).
Tuttavia, la difesa attorea non si è peritata di spiegare come tali attività, asseritamente svolte in autonomia senza ausiliari, siano incompatibili con la declaratoria del 4° livello, a cui appartengono proprio “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite” e in cui rientrano figure professionali esemplificative quali “Cuoco capo partita” e “Chef de rang”.
3.4. Inoltre, si registra un ulteriore difetto allegativo dacché non si rinviene alcuna specifica deduzione sui termini e sulle ragioni per cui le mansioni dell'attrice dovessero essere ricomprese tra le previsioni contrattuali relative al 3° livello invece che tra quelle relative al 4° livello, mancando la necessaria esplicitazione della gradazione e dell'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, etc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato (in raffronto a quelle descritte per l'inquadramento asseritamente scorretto).
3.5. Del resto, la declaratoria del 3° livello implica che si tratti di lavori “che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica”.
Eppure, in ricorso manca il minimo riferimento alle eventuali esperienze e formazioni conseguite, così come all'eventuale acquisizione di specifiche conoscenze teorico pratiche (senza peraltro trascurare il fatto che la collocazione nel 4° livello presuppone che comunque la lavoratrice abbia “il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”).
3.6. Le considerazioni sin qui svolte inducono, dunque, a disattendere la domanda di superiore inquadramento.
*
4. Si può ora passare alla domanda spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta, che ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno all'immagine.
4.1. La domanda, così come formulata, non può essere accolta.
4.2. Al riguardo, si rammenta che quello attinente all'immagine, è un danno che può essere riconosciuto
(e liquidato in via equitativa) tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto ma, non potendo considerarsi in re ipsa, deve essere oggetto di specifica allegazione e di prova.
5 4.3. Tuttavia, nel caso di specie, non risulta debitamente allegato che le condotte attoree abbiano effettivamente comportato per la datrice un discredito.
Infatti, la difesa della società si è limitata a sostenere genericamente che “la condotta inadempiente della
Signora ha comportato un certo danno all'immagine di quantificato allo stato in € 10.000,00” (cfr. Pt_1 CP_2 pag. 27 della memoria), senza però fornire alcun elemento da cui poter desumere la concreta sussistenza di una lesione alla reputazione.
4.4. Sulla base di questo precario compendio allegativo, la domanda non può che essere respinta.
*
5. Le posizioni di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale della parte convenuta;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 02.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
6