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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2338/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO Parte_1 P.IVA_1
LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 COLOMBINO LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI NICOLAS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO Parte_2 P.IVA_3 LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi del sig.
[...] Per_1 pagina 1 di 4 il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente loro trasmesso la cittadinanza Pt_1 italiana iure sanguinis; b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di UC (LU) - Italia, competente quale Comune di nascita del sig. PE
, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello
[...]
stato civile, della cittadinanza italiana di , Parte_1 Parte_2
e nonché dei rispettivi atti di stato civile, provvedendo, altresì,
[...] Parte_3
alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig. PE
(anche noto come ), cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano
[...] Persona_3
(cfr. doc. 05), nato il [...] a [...] – Italia (cfr. doc. 04).. Il sig. Persona_2
contraeva matrimonio il 06/01/1951 a Bauru – Brasile con (cfr. doc. Persona_4
06) e dalla loro unione nasceva il 10/04/1956 a Bauru - Brasile la sig.ra Parte_4
(cfr. doc. 07); la sig.ra contraeva matrimonio il
[...] Parte_4
07/05/1977 a Bauru – Brasile con (cfr. doc. 08) e dalla loro unione nasceva Controparte_2
il 02/04/1979 a San Paolo- Brasile il sig. (cfr. doc. 09), odierno Parte_1
ricorrente; il sig. contraeva matrimonio il 07/08/2004 a Bauru–Brasile Parte_1
con (cfr. doc. 10) e dalla loro unione nascevano il 31/10/2006 a Parte_5
Bauru- Brasile il minore (cfr. doc. 11) ed il 26/10/2009 a San Paolo Parte_2
- Brasile il minore (cfr. doc. 12), Parte_3
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di
pagina 2 di 4 procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano (anche noto come ), Persona_2 Persona_3
cittadino italiano, nato il [...] a [...], sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a
pagina 3 di 4 integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da .
(anche noto come ), cittadino italiano, nato il [...] a Persona_2 Persona_3
UC (LU
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M
.
- accerta che
I sigg. nato il [...] a [...]- Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_1
residente a [...]in Rua Doutor Armando Pieroni n. 3-63 [C.F. ], agendo in C.F._1
proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente alla sig.ra Parte_5
nata il [...] a [...], Brasile [C.F. ] – sui minori
[...] C.F._2 [...]
nato il [...] a [...] - Brasile [C.F. ] e Parte_2 C.F._3 [...]
nato il [...] a [...] – Brasile [C.F. sono cittadini Parte_3 C.F._4
italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2338/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO Parte_1 P.IVA_1
LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_2 COLOMBINO LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI NICOLAS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLOMBINO Parte_2 P.IVA_3 LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. COLOMBINO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: a) accertare e dichiarare che , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti legittimi del sig.
[...] Per_1 pagina 1 di 4 il quale, per i motivi tutti esposti in premessa, ha validamente loro trasmesso la cittadinanza Pt_1 italiana iure sanguinis; b) ordinare, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di UC (LU) - Italia, competente quale Comune di nascita del sig. PE
, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei propri registri dello
[...]
stato civile, della cittadinanza italiana di , Parte_1 Parte_2
e nonché dei rispettivi atti di stato civile, provvedendo, altresì,
[...] Parte_3
alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. c) Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno dedotto di aver inoltrato al Consolato Italiano in Brasile, domanda per il riconoscimento del loro status civitatis
Italiano iure sanguinis e che di seguito sono stati messi in “lista d'attesa”;
i ricorrenti hanno dedotto e documentato quanto segue: di essere discendenti diretti del sig. PE
(anche noto come ), cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano
[...] Persona_3
(cfr. doc. 05), nato il [...] a [...] – Italia (cfr. doc. 04).. Il sig. Persona_2
contraeva matrimonio il 06/01/1951 a Bauru – Brasile con (cfr. doc. Persona_4
06) e dalla loro unione nasceva il 10/04/1956 a Bauru - Brasile la sig.ra Parte_4
(cfr. doc. 07); la sig.ra contraeva matrimonio il
[...] Parte_4
07/05/1977 a Bauru – Brasile con (cfr. doc. 08) e dalla loro unione nasceva Controparte_2
il 02/04/1979 a San Paolo- Brasile il sig. (cfr. doc. 09), odierno Parte_1
ricorrente; il sig. contraeva matrimonio il 07/08/2004 a Bauru–Brasile Parte_1
con (cfr. doc. 10) e dalla loro unione nascevano il 31/10/2006 a Parte_5
Bauru- Brasile il minore (cfr. doc. 11) ed il 26/10/2009 a San Paolo Parte_2
- Brasile il minore (cfr. doc. 12), Parte_3
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di
pagina 2 di 4 procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano (anche noto come ), Persona_2 Persona_3
cittadino italiano, nato il [...] a [...], sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a
pagina 3 di 4 integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da .
(anche noto come ), cittadino italiano, nato il [...] a Persona_2 Persona_3
UC (LU
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M
.
- accerta che
I sigg. nato il [...] a [...]- Brasile, di cittadinanza brasiliana, Parte_1
residente a [...]in Rua Doutor Armando Pieroni n. 3-63 [C.F. ], agendo in C.F._1
proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente alla sig.ra Parte_5
nata il [...] a [...], Brasile [C.F. ] – sui minori
[...] C.F._2 [...]
nato il [...] a [...] - Brasile [C.F. ] e Parte_2 C.F._3 [...]
nato il [...] a [...] – Brasile [C.F. sono cittadini Parte_3 C.F._4
italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4