Ordinanza cautelare 11 dicembre 2025
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3340 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto datato 28 marzo 2025 e notificato in data 23 ottobre 2025 con cui il Sig. Questore della Provincia di Grosseto ha respinto l'istanza tesa ad ottenere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE presentata in data 4 aprile 2024 dal sig.-OMISSIS-, poiché inammissibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e della Questura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa CI PA e udito per la parte resistente l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, proveniente dal Bangladesh, il 4 aprile 2024 chiedeva alla Questura di Grosseto il rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, per motivi di lavoro subordinato.
2. Il Questore di Grosseto, con provvedimento del 28 marzo 2025, decretava il rigetto dell’istanza in quanto la certificazione di conoscenza della lingua italiana al livello A2, prodotta dal richiedente, a seguito di accertamenti svolti dalla P.A. era risultata falsa; veniva invocata l’applicazione dell’art. 5 comma 8 bis D. Lgs. 286/1998 (reato di contraffazione di documenti di ingresso) e l’art. 4 comma 2 D. Lgs. 286/1998 (inammissibilità della domanda di visto cui vengono allegati documenti falsi o contraffatti), evidenziando come quest’ultima disposizione dovesse essere ritenuta applicabile anche alla domanda di permesso di soggiorno, non solo a quella di visto espressamente considerata. Per le medesime ragioni si dichiarava che allo stesso cittadino straniero « non può essere concesso un permesso ad altro titolo ».
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor-OMISSIS- impugnava il succitato provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi.
In primo luogo, lo straniero affermava che non gli era stata garantita la partecipazione procedimentale nell’accertamento della falsità indicata dalla P.A.; affermava inoltre che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto limitarsi a respingere l’istanza di permesso di lungo periodo, rilasciando quello ordinario; deduceva infine la violazione del principio di non colpevolezza.
4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del gravame.
In particolare, con deposito del 19 dicembre 2025, effettuato a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 375 dell’11 dicembre 2025, la Questura di Grosseto ricostruiva l’attività procedimentale svolta, dando atto che: « Ad un primo esame si riscontrava una difformità nella firma del dirigente scolastico nonché l’attestato si mostrava essere stato predisposto con diversi caratteri di compilazione. Attesa tali difformità, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Grosseto, ha provveduto ad estendere la verifica degli accertamenti direttamente con l’Ente titolare del dato ovvero il CPIA 1 SIENA/POGGIBONSI (doc. 3). A seguito della sopra indicata richiesta la direzione della scuola faceva pervenire una propria pec nella quale comunicava che il sig. -OMISSIS- non risultava aver conseguito nessun titolo e nemmeno essere mai stato iscritto presso il quell’istituto. Inoltre al n. 3247 regolarmente archiviato nel registro perpetuo della scuola, risultava un attestato con diverso nominativo (doc. 4). Di qui la non veridicità della documentazione prodotta dall’odierno ricorrente. Pertanto, in data 28/03/2025, il Questore di Grosseto, sulla base della documentazione in atti, emetteva un primo Decreto (doc. 1) di respingimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti e diniego del rinnovo titolo di soggiorno ordinario in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione ». Tutti i documenti elencati nella riportata relazione venivano depositati nel fascicolo di causa dall’Avvocatura erariale.
5. All’udienza camerale del 28 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
6. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1. L’Amministrazione risulta aver accertato in termini ragionevoli la falsità degli atti prodotti dal ricorrente in sede di richiesta di rilascio del titolo di soggiorno, a seguito di un’istruttoria completa ed accurata, e con esiti inequivocabili, attraverso l’acquisizione della documentazione rilasciata e delle informazioni rese dall’istituto scolastico. Del resto, lo stesso signor-OMISSIS-, nei propri scritti difensivi, non contesta in alcun modo tale presupposto, con ciò restandone dimostrata la veridicità, nell’ambito del presente giudizio, oltre che per tabulas , anche ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
6.2. A fronte della presentazione di documentazione falsa, da parte del cittadino straniero, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l’Amministrazione è tenuta a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, in termini rigidamente vincolati, con conseguente sanatoria dei vizi formali e procedimentali di cui all’art. 21 octies L. 241/1990. In tal senso: « La produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno costituisce motivo sufficiente per il rigetto della richiesta ovvero per la revoca del titolo di soggiorno già rilasciato, atteso che per legge (articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998) la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di rilascio del titolo di soggiorno comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della stessa e del relativo provvedimento. Tale conseguenza costituisce puntale specificazione del generale principio contenuto nell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000 secondo cui, ove emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Pertanto, la violazione dell'articolo 10-bis della l. n. 241/1990 non incide sulla legittimità del diniego o della revoca del titolo di soggiorno, atteso che il provvedimento non può avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato » (TAR Campania, Napoli, I, 23 gennaio 2025 n. 591); e ciò anche se l’art. 4 comma 2 D. Lgs. 286/1998, invocato nella motivazione del provvedimento impugnato, si riferisce letteralmente al solo rilascio del nulla osta. Infatti, come affermato da costante giurisprudenza: « L' articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente - oltre alle relative responsabilità penali - l'inammissibilità della domanda, trova applicazione anche alla domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto espressione di un principio generale sulla condotta dei rapporti con l'Amministrazione » (TAR Campania, Napoli, II, 1° aprile 2025 n. 2699). Invero, la non conseguibilità di vantaggi derivanti da documentazione falsa costituisce applicazione del principio generale desumibile dall’art. 75 D.P.R. 445/2000 (« 1. […] qualora dal controllo […] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera »), e di quello per cui il rapporto tra lo straniero e lo Stato ospitante può essere validamente instaurato solo sulla base di presupposti di correttezza e buona fede. In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che: « A fronte della produzione di documentazione falsa, il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno costituisce un atto dovuto in base all' articolo 5, commi 5 e 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che non richiede motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico o comunque una particolare motivazione. Ogni diversa soluzione, del resto, contrasterebbe con il valore primario, attribuito dalla normativa di settore, alla genuinità dei dati forniti alla P.A., presupposto indispensabile di qualsivoglia legittimo rapporto fra amministrato e pubblica amministrazione » (TAR Sicilia, Catania, IV, 31 dicembre 2024 n. 4303); « La presentazione di documentazione fraudolenta, finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno, alla luce dell' articolo 9, comma 7, d.lgs. 286/98, è causa di revoca anche del permesso di lungo soggiorno ed impone all'Amministrazione di rifiutare la domanda ai sensi degli articolo 4, comma 2, e 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/98, che costituisce a sua volta applicazione del principio generale ricavabile dall'articolo 75 d.P.R. 445/2000. È pienamente logico ritenere che l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998 - secondo cui la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda - debba trovare applicazione anche alla domanda di permesso di soggiorno, in quanto espressione di un principio generale sulla condotta dei rapporti con l'Amministrazione. Detta disposizione costituisce specificazione del più generale principio contenuto nell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, che dispone la decadenza dei benefici conseguiti con dichiarazioni false » (TAR Campania, Napoli, V, 23 ottobre 2024 n. 5609). Del resto, questo stesso Tribunale, in una fattispecie similare, ha già affermato che: « La presentazione di documentazione contraffatta ha carattere ostativo rispetto alla possibilità di conseguire (non solo il visto, ma anche) il permesso di soggiorno. Tale asserzione deriva non solo dall' articolo 4, comma 2, penultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, ma dalla sua combinazione con l'articolo 5, comma 8-bis del medesimo decreto. Il principio affermato è quello secondo cui l'utilizzo di documentazione contraffatta è idoneo e sufficiente a motivare il diniego di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno ed è applicabile a qualsiasi ipotesi di contraffazione concernente i presupposti del titolo stesso. Presupposto sostanziale per il rilascio ed il mantenimento del titolo di soggiorno è quello di aver avviato ed intrattenuto con l'amministrazione italiana rapporti corretti e basati sulla reciproca fiducia, la quale viene a mancare in modo automatico in presenza di dichiarazione o produzione di documentazione falsa » (TAR Toscana, II, 22 novembre 2024 n. 1339).
Quanto al principio di non colpevolezza, lo stesso viene qui invocato a sproposito, da un lato perché, in sede amministrativa, la produzione di documentazione falsa rileva come fatto storico, indipendentemente dall’elemento soggettivo che connota o meno in termini di dolo o colpa la condotta dell’agente; in secondo luogo in quanto l’indagine della PA è del tutto autonoma e indipendente da eventuali responsabilità da reato, da accertarsi separatamente in sede penale. Anche sotto questo profilo è granitica la posizione della giurisprudenza: « Laddove si accerti che lo straniero, al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha prodotto in sede procedimentale documentazione falsa, l'amministrazione legittimamente può rifiutare il rilascio del titolo per tale ragione, senza che sia necessario che la falsità degli atti risulti dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorità amministrativa procedere ad una valutazione autonoma che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo » (TAR Campania, Napoli, VI, 1° luglio 2025 n. 4951); in caso di « produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio nazionale […], la falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall'elemento soggettivo di dolo o colpa del dichiarante, poiché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina prevista dalla d.P.R. n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretta » (TAR Sicilia, Catania, IV, 2 aprile 2025 n. 1133).
6.3. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
7. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del ricorrente, che dovrà rifonderle all’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di €. 1.000,00 (Mille/00) oltre accessori di legge, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AC, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
CI PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI PA | RO AC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.