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18 gennaio 2001
18 gennaio 2001
Art. 20. 1. Dopo l' articolo 371-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 371-ter. - (False dichiarazioni al difensore). - Nelle ipotesi previste dall' articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale , chiunque, non essendosi avvalso della facolta' di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".
"Art. 371-ter. - (False dichiarazioni al difensore). - Nelle ipotesi previste dall' articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale , chiunque, non essendosi avvalso della facolta' di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".
Commentari • 3
- 1. CAPO I - DEI DELITTI CONTRO L’ATTIVITÀ GIUDIZIARIAWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516 (1). 2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. 3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. (1) Multa così aumentata dall'art. 113 della L. 689/1981. Leggi il commento -> …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 10/06/2014, n. 163Provvedimento: […] Un ulteriore intervento novellistico è stato, altresì, necessario per evitare che rimanessero esenti da pena le false dichiarazioni al difensore nel corso delle indagini difensive (art. 371-ter cod. pen., aggiunto dall'art. 20 della legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante «Disposizioni in materia di indagini difensive»).Leggi di più...
- reati e pene·
- inammissibilità della questione.·
- trattamento sanzionatorio·
- motivazione sulla rilevanza basata su erroneo assunto interpretativo·
- asserita irragionevolezza·
- petitum non in linea con la logica del processo accusatorio