TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/11/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 521 /2024 r.g. tra
, personalmente e in qualità di l.r.p.t. della ditta Parte_1 [...]
Parte_2
- opponente -
E
Controparte_1
-opposto -
Oggi 10 Novembre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Antonella Baffa, per parte opponente;
la dott.ssa Silvana Massaro, quale funzionario delegato dell' Controparte_1
[...]
L'avv. Baffa si riporta al ricorso ed agli scritti difensivi ed insiste nell'accoglimento dell'opposizione; La dott.ssa Massaro si riporta alla memoria difensiva ed alle conclusioni ivi formulate. Fa presente che il 13 novembre è fissata in Corte di Appello è fissata l'udienza per la decisione dell'appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 521 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(C.F.: ), in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1 ditta , rappresentato e difeso dall' Parte_2 avv.Antonella BAFFA, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.ssa Rossella
Scalercio, dottssa Silvana Massaro e dott.ssa Elisabetta Bavasso;
resistente avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione. all'udienza del 10 novembre 2025, le parti discutevano oralmente la causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, , personalmente e nella qualità di l.r.p.t. Parte_2 dell' , proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_2
n. 292/2023 emessa dal Capo dell' , in data Controparte_1
10.01.2024, per l'importo complessivo di €. 4.338,75, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione amministrativa di cui all'art. 3, comma 3 e 3-quater, D.L. 22.02.2002 n 12, per avere impiegato il lavoratore sig. privo di permesso di soggiorno, “trovato intento al CP_2 lavoro all'atto dell'accesso ispettivo in data 29.01.2020 con mansioni di bracciante agricolo, sin dalla data del 20.01.2020 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. A sostegno dell'opposizione, deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, non essendo ravvisabili gli estremi della violazione contestata, atteso che non era stato impiegato alcun lavoratore senza permesso di soggiorno, né clandestino, né senza la preventiva comunicazione;
rilevava che le dichiarazioni fatte da fossero inutilizzabili, in quanto lo stesso aveva CP_2 espressamente riferito di non avere conoscenza della lingua italiana, tanto che dal verbale ispettivo risultava che la “traduzione” fosse stata fatta da una terza persona, di origine pachistana, sicchè la sottoscrizione era stata apposta senza aver potuto rileggere quanto dichiarato;
che anche le dichiarazioni di – essendo state riportate su un foglio bianco allegato al verbale - Persona_1 non potevano fornire la prova degli elementi della violazione contestata, né erano coperte da fede pubblica.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, rilevando che l'opponente aveva impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione, redatto in data 20 maggio 2020, dal quale era scaturita l'ordinanza ingiunzione n.
292/2023, davanti al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro che, con sentenza n. 1050/2022 aveva rigettato il ricorso e confermato la validità del verbale ispettivo;
che, in particolare, gli ispettori avevano visto direttamente il lavoratore in abiti da lavoro, quali tuta da lavoro e stivali di gomma, uscire da un alloggio posto a disposizione dal datore di lavoro e che anche le dichiarazioni assunte in sede di accesso ispettivo (provenienti dallo stesso lavoratore) erano concordi nell'affermare l'inizio dell'attività lavorativa in data 20.01.2020; che l'opponente aveva sollevato contestazioni meramente generiche, senza allegare una ricostruzione alternativa dei fatti, né articolare richieste istruttorie volte a fornire elementi di prova contraria.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
****
L'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di l.r.p.t. dell' Parte_2 [...]
, è infondata e deve essere rigettata. Parte_2
La violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione impugnata è quella prevista dall'art. all'art. 3, comma 3 e 3-quater, D.L. 22.02.2002 n 12, convertito nella legge 73/2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 e dell'art. 1, comma 445, della legge 145/2018, essendo stato contestato a di avere impiegato il sig. lavoratore extracomunitario Parte_2 CP_2 senza regolare titolo di soggiorno, senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare, il provvedimento sanzionatorio si fonda sulle risultanze dell'accesso ispettivo in data
29.01.2020, in occasione del quale gli ispettori hanno direttamente riscontrato alcune circostanze, riportando sul verbale di avere visto il lavoratore ( in abiti da lavoro, quali tuta da CP_2 lavoro e stivali di gomma, uscire da un alloggio posto a disposizione dal datore di lavoro.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr.
Cass. Civ., n. 23800 del 7.11.2014).
La fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, con la conseguenza che sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr.
Cass. Civ., n. 3705 del 14.2.2013).
Orbene, nella fattispecie in esame, la circostanza riportata dai verbalizzanti circa il fatto, in occasione dell'accesso del 29.01.2020, il lavoratore sia stato visto in abiti da lavoro, CP_2 quali tuta da lavoro e stivali di gomma, uscire da un alloggio posto a disposizione dal datore di lavoro, è certamente assistita da fede privilegiata, in quanto oggetto di diretta percezione da parte degli ispettori.
Inoltre, lo stesso opponente ha dichiarato, in data 29.01.2020, “Sul conto del Parte_2 cittadino straniero trovato in azienda, dichiaro che ero in attesa di ricevere i suoi Persona_2 documenti per effettuare l'assunzione”.
Quanto, poi, alle dichiarazioni rese spontaneamente dal lavoratore lo stesso ha Persona_1 riferito di essere dipendente dell'azienda agricola del sig. da circa tre anni quale Parte_2 bracciante agricolo, in particolare per accudire le vacche e provvedere alla mungitura, nonché di abitare in una casa all'interno dell'azienda concessa a titolo gratuito dal sig. aggiungendo, Pt_2 quanto alla posizione di , che lo stesso lavorava in azienda dal 20 gennaio 2020 e Persona_3 svolgeva le sue stesse mansioni e che abitava nell'alloggio adiacente al suo.
La circostanza che parte di tali dichiarazioni siano state riportate su un “foglio in bianco” allegato la verbale ispettivo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a ritenere che le stesse non siano veritiere e non possano essere utilizzate, atteso che dal verbale stesso risulta che gli ispettori abbiano acquisito le dichiarazioni dei lavoratori, nella stessa data del 29.01.2020, dalle ore 10,00 - ossia dalla data di apertura del verbale di accesso ispettivo - sino alle ore 13.45, orario di chiusura del verbale.
Lo stesso ha dichiarato espressamente di essere “in grado di comprendere e Persona_4 parlare la lingua italiana”, tanto che gli ispettori si sono avvalsi del suo ausilio al fine di acquisire le dichiarazioni del lavoratore che ha riferito: “Lavoro in questa azienda agricola Persona_3 dal signor dal 20 gennaio 2020. Mi occupo degli animali e della mungitura. In Parte_2 particolare seguo il mio collega il quale mi sta insegnando come effettuare la Persona_5 mungitura delle vacche, la pulizia della stalle e altri lavori agricoli. La mattina inizio a lavorare alle 7,00 e termino alle 10,00 il pomeriggio ricomincio a lavorare alle 16,00 e termino alle 19,00.
Oltre a me e a lavorano con noi in azienda il sig. e il sig. titolare Per_1 CP_3 Parte_2 dell'azienda. Con il sig. ho concordato una retribuzione di Euro 700,00 al mese. Parte_2
Ancora non ho ricevuto la retribuzione. Abito in questa casa che mi è stata concessa a titolo gratuito dal titolare dell'azienda e tutte le utenze sono a suo carico. Non ho ancora sottoscritto alcun contratto di lavoro perché non ho ottenuto il premesso di soggiorno. Posso esibire solo copia del permesso di soggiorno rilasciatomi dalla prefettura di in data 22.06.2016 scaduto il CP_1
22.03.2017. Da allora non ho ricevuto altri documenti per soggiornare legalmente in Italia”.
Consegue che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo hanno fornito concordi elementi dai quali è emerso che abbia iniziato a lavorare presso l'azienda agricola Persona_3 del in data 20.1.2020, senza che le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in Pt_2 merito alla relativa utilizzabilità siano idonee a privare le stesse di efficacia probatoria.
Da parte sua, l'opponente non ha fornito alcun elemento di prova contraria, al fine di contrastare le risultanze del verbale ispettivo, la cui validità, peraltro, è stata accertata con sentenza n. 1050/2022 del Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro.
In conclusione, l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di l.r.p.t. Parte_2 dell' , deve essere rigettata, con conseguente conferma Parte_2 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), seguono la soccombenza, con riduzione del compenso in misura del 20%, ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di l.r.p.t.dell' Parte_2 [...]
, e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 292/2023 emessa Parte_2 dal Capo dell' , in data 10.01.2024, per l'importo Controparte_1 complessivo di €. 4.338,75;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell' , Controparte_1 delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.022,40 per compensi professionali, oltre accessori, se dovuti per legge.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 10.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 521 /2024 r.g. tra
, personalmente e in qualità di l.r.p.t. della ditta Parte_1 [...]
Parte_2
- opponente -
E
Controparte_1
-opposto -
Oggi 10 Novembre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Antonella Baffa, per parte opponente;
la dott.ssa Silvana Massaro, quale funzionario delegato dell' Controparte_1
[...]
L'avv. Baffa si riporta al ricorso ed agli scritti difensivi ed insiste nell'accoglimento dell'opposizione; La dott.ssa Massaro si riporta alla memoria difensiva ed alle conclusioni ivi formulate. Fa presente che il 13 novembre è fissata in Corte di Appello è fissata l'udienza per la decisione dell'appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 521 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(C.F.: ), in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1 ditta , rappresentato e difeso dall' Parte_2 avv.Antonella BAFFA, in virtù di mandato in calce al ricorso;
ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.ssa Rossella
Scalercio, dottssa Silvana Massaro e dott.ssa Elisabetta Bavasso;
resistente avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione. all'udienza del 10 novembre 2025, le parti discutevano oralmente la causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, , personalmente e nella qualità di l.r.p.t. Parte_2 dell' , proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_2
n. 292/2023 emessa dal Capo dell' , in data Controparte_1
10.01.2024, per l'importo complessivo di €. 4.338,75, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione amministrativa di cui all'art. 3, comma 3 e 3-quater, D.L. 22.02.2002 n 12, per avere impiegato il lavoratore sig. privo di permesso di soggiorno, “trovato intento al CP_2 lavoro all'atto dell'accesso ispettivo in data 29.01.2020 con mansioni di bracciante agricolo, sin dalla data del 20.01.2020 senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. A sostegno dell'opposizione, deduceva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, non essendo ravvisabili gli estremi della violazione contestata, atteso che non era stato impiegato alcun lavoratore senza permesso di soggiorno, né clandestino, né senza la preventiva comunicazione;
rilevava che le dichiarazioni fatte da fossero inutilizzabili, in quanto lo stesso aveva CP_2 espressamente riferito di non avere conoscenza della lingua italiana, tanto che dal verbale ispettivo risultava che la “traduzione” fosse stata fatta da una terza persona, di origine pachistana, sicchè la sottoscrizione era stata apposta senza aver potuto rileggere quanto dichiarato;
che anche le dichiarazioni di – essendo state riportate su un foglio bianco allegato al verbale - Persona_1 non potevano fornire la prova degli elementi della violazione contestata, né erano coperte da fede pubblica.
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, rilevando che l'opponente aveva impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione, redatto in data 20 maggio 2020, dal quale era scaturita l'ordinanza ingiunzione n.
292/2023, davanti al Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro che, con sentenza n. 1050/2022 aveva rigettato il ricorso e confermato la validità del verbale ispettivo;
che, in particolare, gli ispettori avevano visto direttamente il lavoratore in abiti da lavoro, quali tuta da lavoro e stivali di gomma, uscire da un alloggio posto a disposizione dal datore di lavoro e che anche le dichiarazioni assunte in sede di accesso ispettivo (provenienti dallo stesso lavoratore) erano concordi nell'affermare l'inizio dell'attività lavorativa in data 20.01.2020; che l'opponente aveva sollevato contestazioni meramente generiche, senza allegare una ricostruzione alternativa dei fatti, né articolare richieste istruttorie volte a fornire elementi di prova contraria.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
****
L'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di l.r.p.t. dell' Parte_2 [...]
, è infondata e deve essere rigettata. Parte_2
La violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione impugnata è quella prevista dall'art. all'art. 3, comma 3 e 3-quater, D.L. 22.02.2002 n 12, convertito nella legge 73/2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 e dell'art. 1, comma 445, della legge 145/2018, essendo stato contestato a di avere impiegato il sig. lavoratore extracomunitario Parte_2 CP_2 senza regolare titolo di soggiorno, senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare, il provvedimento sanzionatorio si fonda sulle risultanze dell'accesso ispettivo in data
29.01.2020, in occasione del quale gli ispettori hanno direttamente riscontrato alcune circostanze, riportando sul verbale di avere visto il lavoratore ( in abiti da lavoro, quali tuta da CP_2 lavoro e stivali di gomma, uscire da un alloggio posto a disposizione dal datore di lavoro.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (cfr.
Cass. Civ., n. 23800 del 7.11.2014).
La fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, con la conseguenza che sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr.
Cass. Civ., n. 3705 del 14.2.2013).
Orbene, nella fattispecie in esame, la circostanza riportata dai verbalizzanti circa il fatto, in occasione dell'accesso del 29.01.2020, il lavoratore sia stato visto in abiti da lavoro, CP_2 quali tuta da lavoro e stivali di gomma, uscire da un alloggio posto a disposizione dal datore di lavoro, è certamente assistita da fede privilegiata, in quanto oggetto di diretta percezione da parte degli ispettori.
Inoltre, lo stesso opponente ha dichiarato, in data 29.01.2020, “Sul conto del Parte_2 cittadino straniero trovato in azienda, dichiaro che ero in attesa di ricevere i suoi Persona_2 documenti per effettuare l'assunzione”.
Quanto, poi, alle dichiarazioni rese spontaneamente dal lavoratore lo stesso ha Persona_1 riferito di essere dipendente dell'azienda agricola del sig. da circa tre anni quale Parte_2 bracciante agricolo, in particolare per accudire le vacche e provvedere alla mungitura, nonché di abitare in una casa all'interno dell'azienda concessa a titolo gratuito dal sig. aggiungendo, Pt_2 quanto alla posizione di , che lo stesso lavorava in azienda dal 20 gennaio 2020 e Persona_3 svolgeva le sue stesse mansioni e che abitava nell'alloggio adiacente al suo.
La circostanza che parte di tali dichiarazioni siano state riportate su un “foglio in bianco” allegato la verbale ispettivo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente a ritenere che le stesse non siano veritiere e non possano essere utilizzate, atteso che dal verbale stesso risulta che gli ispettori abbiano acquisito le dichiarazioni dei lavoratori, nella stessa data del 29.01.2020, dalle ore 10,00 - ossia dalla data di apertura del verbale di accesso ispettivo - sino alle ore 13.45, orario di chiusura del verbale.
Lo stesso ha dichiarato espressamente di essere “in grado di comprendere e Persona_4 parlare la lingua italiana”, tanto che gli ispettori si sono avvalsi del suo ausilio al fine di acquisire le dichiarazioni del lavoratore che ha riferito: “Lavoro in questa azienda agricola Persona_3 dal signor dal 20 gennaio 2020. Mi occupo degli animali e della mungitura. In Parte_2 particolare seguo il mio collega il quale mi sta insegnando come effettuare la Persona_5 mungitura delle vacche, la pulizia della stalle e altri lavori agricoli. La mattina inizio a lavorare alle 7,00 e termino alle 10,00 il pomeriggio ricomincio a lavorare alle 16,00 e termino alle 19,00.
Oltre a me e a lavorano con noi in azienda il sig. e il sig. titolare Per_1 CP_3 Parte_2 dell'azienda. Con il sig. ho concordato una retribuzione di Euro 700,00 al mese. Parte_2
Ancora non ho ricevuto la retribuzione. Abito in questa casa che mi è stata concessa a titolo gratuito dal titolare dell'azienda e tutte le utenze sono a suo carico. Non ho ancora sottoscritto alcun contratto di lavoro perché non ho ottenuto il premesso di soggiorno. Posso esibire solo copia del permesso di soggiorno rilasciatomi dalla prefettura di in data 22.06.2016 scaduto il CP_1
22.03.2017. Da allora non ho ricevuto altri documenti per soggiornare legalmente in Italia”.
Consegue che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo hanno fornito concordi elementi dai quali è emerso che abbia iniziato a lavorare presso l'azienda agricola Persona_3 del in data 20.1.2020, senza che le generiche contestazioni sollevate dall'opponente in Pt_2 merito alla relativa utilizzabilità siano idonee a privare le stesse di efficacia probatoria.
Da parte sua, l'opponente non ha fornito alcun elemento di prova contraria, al fine di contrastare le risultanze del verbale ispettivo, la cui validità, peraltro, è stata accertata con sentenza n. 1050/2022 del Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro.
In conclusione, l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di l.r.p.t. Parte_2 dell' , deve essere rigettata, con conseguente conferma Parte_2 dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00), seguono la soccombenza, con riduzione del compenso in misura del 20%, ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di l.r.p.t.dell' Parte_2 [...]
, e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 292/2023 emessa Parte_2 dal Capo dell' , in data 10.01.2024, per l'importo Controparte_1 complessivo di €. 4.338,75;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell' , Controparte_1 delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.022,40 per compensi professionali, oltre accessori, se dovuti per legge.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 10.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà