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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3476/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 05/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. STEVANIN VALERIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PARLANTE CECILIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia minore nata in data [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta tra le parti PE
e oramai cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
Preso atto che nonostante la trasmissione del fascicolo telematico al PM in data 06.06.2025
non sono pervenute le sue conclusioni;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa da cui PE
riceverà cura, educazione e istruzione, con residenza prevalente presso la madre, IG.ra
, quale genitore collocatario, nella abitazione familiare di Volpago del Parte_1
Montello (TV), Via C. Battisti n° 42; ogni successivo cambio di residenza della minore dovrà
essere preventivamente concordato tra le parti come per legge;
la casa familiare sita in
Volpago del Montello (TV), Via C. Battisti n° 42 rimane assegnata alla IG.ra affinché Pt_1
vi viva unitamente alla figlia minore secondo i turni di responsabilità genitoriale di cui al successivo punto 2 fintanto che non sarà economicamente indipendente ed PE
autonoma; le rimanenti rate del mutuo ipotecario gravanti sulla casa coniugale continueranno a gravare in via esclusiva sul sig. che provvederà a saldare Parte_2
mensilmente l'intero ammontare della rata pari a circa € 600,00.=.
2. I turni del padre con la figlia per il primo mese a decorrere dall'uscita del IG. Parte_2
dalla casa familiare saranno così modulati, secondo una turnazione ripartita nell'arco di due settimane:
- nella prima settimana starà con il padre dal venerdì alla domenica da PE
intendersi, nel periodo scolastico o durante la frequentazione dei centri estivi, dal venerdì all'uscita di scuola/centro estivo sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola/centro estivo, invece, nel periodo estivo/festivo, dal venerdì mattina verso le ore 8:00 circa sino alle ore 8:00 del lunedì mattina con accompagnamento presso la casa MA (salvo diverso accordo tra le parti);
- nella seconda settimana starà con il padre il giovedì da intendersi, nel periodo PE
scolastico o durante la frequentazione dei centri estivi, dal giovedì all'uscita di scuola/centro estivo sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola/centro estivo, invece, nel periodo estivo/festivo, dal giovedì mattina alle ore 8:00 circa sino alle ore 8:00 del venerdì con accompagnamento presso la casa MA (salvo diverso accordo tra le parti).
I turni del padre con la figlia minore trascorso un mese dopo l'uscita di casa del IG.
saranno così modulati, secondo una turnazione ripartita nell'arco di due Parte_2
settimane:
- nella prima settimana starà con il padre dal giovedì alla domenica da intendersi, PE
nel periodo scolastico o durante la frequentazione dei centri estivi, dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola/centro estivo, invece,
nel periodo estivo/festivo, dal giovedì mattina verso le ore 8:00 circa sino alle ore 8:00
del lunedì mattina con accompagnamento presso la casa MA (salvo diverso accordo tra le parti);
- nella seconda settimana starà con il padre il giovedì da intendersi, nel periodo PE
scolastico o durante la frequentazione dei centri estivi, dal giovedì all'uscita di scuola/centro estivo sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola/centro estivo, invece, nel periodo estivo/festivo, dal giovedì mattina verso le ore 8:00 circa sino alle ore 8:00 circa del venerdì con accompagnamento presso la casa MA (salvo diverso accordo tra le parti).
Secondo il seguente specchietto che diventerà il calendario definitivo SETT. LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA
1 Madre Madre Madre Madre Padre Padre Padre
accompagna
a
PE
scuola
Il padre
dorme riprende
PE
dalla madre da
dorme PE PE
scuola dal Padre
( ) Per_2
2 Padre Madre Madre Madre Padre Madre Madre
accompagn
accompagna accompagna a a
a a PE PE PE
scuola
scuola scuola
La madre
Il padre La madre
riprende dorme riprende riprende PE
da dalla madre da
da PE PE PE
scuola scuola scuola
( ) ( ) ( ) Per_2 Per_2 Per_2
- Nell'ipotesi in cui fatichi ad accettare il regime di affidamento sia nel primo PE
mese che successivamente, i genitori acconsentono sin d'ora a derogarvi e ad introdurre l'assetto definitivo con maggiore gradualità, tenendo conto delle necessità
della figlia.
trascorrerà 7 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie con il padre PE e 7 con la madre, periodi che ad anni alterni andranno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio: i genitori faranno in modo che il genitore con cui la figlia non trascorrono il giorno di Natale, possa trascorrere con quest'ultimo il giorno della Vigilia
oppure quello di Santo Stefano;
per l'anno 2025 trascorrerà la settimana dal 23 al PE
30 con la madre;
vacanze pasquali metà con il padre e metà con la madre, alternando i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'angelo; Pasqua del 2026 sarà trascorsa con il padre;
2 settimane, non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro fine maggio. Per l'anno 2025 i genitori trascorreranno da soli con solo una settimana. PE
Poiché i genitori godono delle ferie entrambi per tre settimane in agosto, per il 2025, ciascun genitore starà da solo una settimana con , mentre per la terza settimana di ferie PE
lavorative ciascun genitore terrà metà settimana. PE
Ogni genitore deve comunicare all'altro il luogo di vacanza in cui si trova la figlia fornendo tutte le informazioni necessarie per tempo ed un recapito telefonico ove rintracciarli.
3. La IG.ra provvederà al concorso nel mantenimento ordinario della figlia Pt_1 PE
tramite il versamento al IG. della somma complessiva di € 250,00.= Parte_2
(duecentocinquantaeuro) mensili con adeguamento Istat a decorrere da luglio 2026. Il
versamento avverrà tramite bonifico bancario anticipato entro il giorno 15 di ogni mese.
Il padre provvederà all'acquisto di un corredo basico da vestire per la figlia minore da tenere sempre a disposizione presso la sua abitazione.
4. Le spese straordinarie per i figli minori verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti secondo il protocollo in uso presso questo tribunale.
In caso di necessità di baby-sitter, ognuno provvederà al pagamento afferente ai giorni in cui sussistono i propri turni di responsabilità genitoriale.
L'assegno unico attualmente ammontante ad € 200,00.= sarà sempre ed in ogni caso goduto dalla IG.ra , mentre le detrazioni fiscali saranno beneficiate al 50% da Pt_1 entrambi i genitori come per legge.
5. Per accordo di entrambi i genitori l'affidamento come sopra disciplinato sarà integrato dalle seguenti precisazioni da considerarsi parte integrante del c.d. “piano genitoriale”.
La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. In particolare saranno congiunte le decisioni riguardanti l'istruzione (ad es: tipo di scuola, sedi, Istituto,
tempo integrato, ripetizioni, viaggi e gite di studio); la salute (ad es: cure mediche,
psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche, visite specialistiche); l'educazione (ad es: scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero,
luoghi di vacanza non usuali); le scelte esistenziali (ad es: luogo di residenza, collocazione e/o assistenza temporanea dei figli presso parenti o terzi, scelta della baby sitter, ecc.). I
genitori eserciteranno la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione e sulla cura quotidiana della figlia;
comunque, si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita della minore rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica,
con la finalità di condividere ogni decisione;
in caso di malattia il genitore presso cui si trova avvertirà immediatamente l'altro. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza PE
quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della figlia. Ogni genitore ha l'autorità di conferire con gli insegnati e con gli operatori socio-sanitari che si occupano di . Ciascun genitore potrà contattare PE
quotidianamente ed in qualsiasi momento la figlia durante il turno di responsabilità dell'altro genitore.
Ogni genitore nel trasferimento della figlia da una casa all'altra avrà cura che abbia PE
tutti gli effetti personali di cui necessita ed adeguato abbigliamento e che la bambina, poi,
ritorni dall'altro genitore pulita, nutrita, con gli effetti personali, i giocattoli e i vestiti che aveva portato con se', con il materiale scolastico.
La nonna MA e quella paterna aiuteranno entrambi i genitori nell'accudimento della minore indipendentemente dal turno di responsabilità genitoriale.
6. Si dà atto che i genitori si rilasciano già il reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per la figlia minore . PE
7. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/06/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani