CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2026, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25410/2017 R.G. proposto da IV KT (AB), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura notarile apostillata rilasciata in Svezia il 22/10/2024, allegata alla memoria di costituzione dei nuovi difensori dopo il decesso dell’Avv. Bruno Gangemi, dagli Avvocati Federico Di Cesare e Giorgia Sforzini, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Legale Macchi di Cellere Gangemi, Via Michele Mercati 39; – ricorrente – contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 1849 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 27/01/2026 2 Ric. n. 25410/2017 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. AN A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente – avverso la sentenza n. 283/2017 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo-Pescara, depositata in data 3/4/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Angelo AN nella pubblica udienza del 6 novembre 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. UR TI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle Entrate e l’Avvocato Giorgia Sforzini per la contribuente;
Fatti di causa La società IV AB (d’ora in avanti, anche “la controllante”) è una società di diritto svedese che controlla interamente la società IV TA S.p.A. (“la contribuente o IV TA”) che commercializza parti ed accessori di auto. La IV TA S.p.A., in forza di contratto in essere con la sua controllante, paga a quest’ultima interessi che sono assoggettati a ritenuta d’acconto nel territorio italiano. Con riferimento agli interessi corrisposti nel 2007 dalla contribuente, l’Agenzia delle Entrate le ha contestato l’omessa fatturazione e l’omesso versamento di ritenute alla fonte di cui all’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, su royalties e interessi corrisposti a società consociate estere. Il rilievo scaturì dalla constatazione della ritardata acquisizione, da parte della contribuente, della documentazione richiesta dall’art. 26- quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, attestante la residenza fiscale in uno Stato comunitario (la Svezia) degli effettivi beneficiari esteri, documentazione che, se fosse stata tempestivamente presentata, avrebbe consentito alla IV TA S.p.A. di non 3 Ric. n. 25410/2017 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. AN A. effettuare le ritenute d’acconto sugli interessi pagati alla società controllante. La contribuente, al fine di evitare un presumibilmente lungo contenzioso, procedette a concludere un accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 218 del 1997 versando le ritenute non effettuate e in data 11/6/2006 richiese alla controllante la restituzione delle ritenute d’acconto sugli interessi corrisposti nel corso dell’anno 2007, non precedentemente trattenute, per un importo di euro 87.784,14. Nel 2010 la controllante corrispose alla contribuente l’importo da quest’ultima versato allo Stato italiano e, conseguentemente, chiese il rimborso dell’imposta italiana pagata su interessi e canoni da un soggetto residente o situato in TA ad un soggetto consociato residente in un altro Stato membro della UE. Ricevuto un provvedimento di diniego, la controllante propose ricorso alla C.T.P. di Pescara, che lo rigettò. La sentenza fu confermata dalla C.T.R. territoriale. Avverso la sentenza d’appello, IV KT (AB) propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo complesso motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il sostituto P.G., dott. Paola Filippi, ha depositato requisitoria scritta. La società ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione della Direttiva 2003/49/CE (art. 1, comma 1, 11, 15 e 16) e dell’art. 38, penultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché per falsa ed errata applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 26-quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 – Impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’adesione della IV TA all’accertamento ad essa notificato ha comportato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 4 Ric. n. 25410/2017 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. AN A. 218/1997, l’impossibilità per la ricorrente medesima di chiedere il rimborso delle somme dalla stessa corrisposte;
che IV TA non aveva presentato una domanda di esenzione corredata dalla certificazione attestante la presenza dei requisiti di legge previsti dall’art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973; che l’istanza di rimborso prevista dall’art. 1, comma 15, della direttiva comunitaria doveva essere presentata dal soggetto che ha effettuato il pagamento dell’imposta, ovvero IV TA. Con riferimento alla preclusione di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, la ricorrente deduce che un conto è il rapporto tra la IV TA e il fisco italiano;
altro conto è il rapporto tra essa (società svedese) e il fisco italiano: il perfezionamento dell’accertamento con adesione tra IV TA e l’Agenzia delle Entrate non impedirebbe alla odierna ricorrente di richiedere il rimborso della somma versata a titolo di ritenute sugli interessi da IV TA. Con riferimento alla violazione dell’art. 1, comma 11, della direttiva e dell’art. 26 quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la ricorrente deduce che l’inadempimento dell’obbligo, posto in capo a IV TA, di presentare la certificazione richiesta dalla normativa interna di recepimento della direttiva 2003/49/CE, non può precludere la richiesta di rimborso da parte della società svedese, beneficiaria del pagamento degli interessi. Con riferimento alla legittimazione a presentare l’istanza di rimborso, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata vìola il diritto eurounionale, oltre che la normativa interna di recepimento, nella parte in cui non ammette che l’istanza di rimborso possa essere presentata dalla società estera (nel caso nostro, la società svedese) che abbia reintegrato il sostituto d’imposta (IV TA) di quanto esso abbia versato a titolo di ritenuta d’acconto (sostanzialmente non dovuta) allo Stato italiano in sede di accertamento con adesione. 1.1. Il motivo è fondato. 5 Ric. n. 25410/2017 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. AN A. La società ricorrente ha dato atto, in memoria, che questa S.C., con sei ordinanze pronunciate nel 2022 (32333, 32334, 32335, 32336, 32337, 32338), si è già espressa, in relazione a diverse annualità d’imposta, sulle stesse questioni qui poste all’attenzione del Collegio. In particolare, questa S.C. ha stabilito che la definizione dell’accertamento con adesione tra la società italiana, sostituto d’imposta, e il fisco non vincola la società svedese, terza rispetto all’accordo, con la conseguenza che per la odierna ricorrente la definizione dell’accertamento con adesione da parte della società italiana non può costituire un ostacolo alla richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di ritenute in esecuzione dell’accertamento con adesione. La mancata produzione, da parte della società italiana, della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l’esenzione dalle ritenute non può pregiudicare il diritto al rimborso in capo alla odierna ricorrente, se questa dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali per godere della detta esenzione, alla stregua del diritto eurounionale. Inoltre, con sentenza n. 11712/2024, questa S.C. (in riferimento all’analoga questione del rimborso delle imposte versate sulle royalties corrisposte per l’anno 2007 alla IV Development AB) ha stabilito il principio che uno dei requisiti per chiedere il rimborso delle ritenute versate dalla società italiana in esecuzione dell’accertamento con adesione è che la società svedese abbia tenuto indenne la società italiana di quanto questa abbia versato, come sostituto d’imposta, al fisco italiano. Il giudice a quo non si è attenuto ai principi espressi nelle citate ordinanze di questa Corte del 2022, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata e che, essendo necessario procedere, in relazione all’anno d’imposta 2007, agli accertamenti di fatto sottesi ai principi di diritto enunciati dalle dette pronunce di legittimità, la causa deve essere rinviata alla CGT-2 dell’Abruzzo che, 6 Ric. n. 25410/2017 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. AN A. in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angelo AN Dott. Roberta Crucitti
uditi l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l’Agenzia delle Entrate e l’Avvocato Giorgia Sforzini per la contribuente;
Fatti di causa La società IV AB (d’ora in avanti, anche “la controllante”) è una società di diritto svedese che controlla interamente la società IV TA S.p.A. (“la contribuente o IV TA”) che commercializza parti ed accessori di auto. La IV TA S.p.A., in forza di contratto in essere con la sua controllante, paga a quest’ultima interessi che sono assoggettati a ritenuta d’acconto nel territorio italiano. Con riferimento agli interessi corrisposti nel 2007 dalla contribuente, l’Agenzia delle Entrate le ha contestato l’omessa fatturazione e l’omesso versamento di ritenute alla fonte di cui all’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, su royalties e interessi corrisposti a società consociate estere. Il rilievo scaturì dalla constatazione della ritardata acquisizione, da parte della contribuente, della documentazione richiesta dall’art. 26- quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, attestante la residenza fiscale in uno Stato comunitario (la Svezia) degli effettivi beneficiari esteri, documentazione che, se fosse stata tempestivamente presentata, avrebbe consentito alla IV TA S.p.A. di non 3 Ric. n. 25410/2017 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. AN A. effettuare le ritenute d’acconto sugli interessi pagati alla società controllante. La contribuente, al fine di evitare un presumibilmente lungo contenzioso, procedette a concludere un accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 218 del 1997 versando le ritenute non effettuate e in data 11/6/2006 richiese alla controllante la restituzione delle ritenute d’acconto sugli interessi corrisposti nel corso dell’anno 2007, non precedentemente trattenute, per un importo di euro 87.784,14. Nel 2010 la controllante corrispose alla contribuente l’importo da quest’ultima versato allo Stato italiano e, conseguentemente, chiese il rimborso dell’imposta italiana pagata su interessi e canoni da un soggetto residente o situato in TA ad un soggetto consociato residente in un altro Stato membro della UE. Ricevuto un provvedimento di diniego, la controllante propose ricorso alla C.T.P. di Pescara, che lo rigettò. La sentenza fu confermata dalla C.T.R. territoriale. Avverso la sentenza d’appello, IV KT (AB) propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo complesso motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il sostituto P.G., dott. Paola Filippi, ha depositato requisitoria scritta. La società ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione della Direttiva 2003/49/CE (art. 1, comma 1, 11, 15 e 16) e dell’art. 38, penultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché per falsa ed errata applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 26-quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 – Impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’adesione della IV TA all’accertamento ad essa notificato ha comportato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 4 Ric. n. 25410/2017 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. AN A. 218/1997, l’impossibilità per la ricorrente medesima di chiedere il rimborso delle somme dalla stessa corrisposte;
che IV TA non aveva presentato una domanda di esenzione corredata dalla certificazione attestante la presenza dei requisiti di legge previsti dall’art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973; che l’istanza di rimborso prevista dall’art. 1, comma 15, della direttiva comunitaria doveva essere presentata dal soggetto che ha effettuato il pagamento dell’imposta, ovvero IV TA. Con riferimento alla preclusione di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, la ricorrente deduce che un conto è il rapporto tra la IV TA e il fisco italiano;
altro conto è il rapporto tra essa (società svedese) e il fisco italiano: il perfezionamento dell’accertamento con adesione tra IV TA e l’Agenzia delle Entrate non impedirebbe alla odierna ricorrente di richiedere il rimborso della somma versata a titolo di ritenute sugli interessi da IV TA. Con riferimento alla violazione dell’art. 1, comma 11, della direttiva e dell’art. 26 quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la ricorrente deduce che l’inadempimento dell’obbligo, posto in capo a IV TA, di presentare la certificazione richiesta dalla normativa interna di recepimento della direttiva 2003/49/CE, non può precludere la richiesta di rimborso da parte della società svedese, beneficiaria del pagamento degli interessi. Con riferimento alla legittimazione a presentare l’istanza di rimborso, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata vìola il diritto eurounionale, oltre che la normativa interna di recepimento, nella parte in cui non ammette che l’istanza di rimborso possa essere presentata dalla società estera (nel caso nostro, la società svedese) che abbia reintegrato il sostituto d’imposta (IV TA) di quanto esso abbia versato a titolo di ritenuta d’acconto (sostanzialmente non dovuta) allo Stato italiano in sede di accertamento con adesione. 1.1. Il motivo è fondato. 5 Ric. n. 25410/2017 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. AN A. La società ricorrente ha dato atto, in memoria, che questa S.C., con sei ordinanze pronunciate nel 2022 (32333, 32334, 32335, 32336, 32337, 32338), si è già espressa, in relazione a diverse annualità d’imposta, sulle stesse questioni qui poste all’attenzione del Collegio. In particolare, questa S.C. ha stabilito che la definizione dell’accertamento con adesione tra la società italiana, sostituto d’imposta, e il fisco non vincola la società svedese, terza rispetto all’accordo, con la conseguenza che per la odierna ricorrente la definizione dell’accertamento con adesione da parte della società italiana non può costituire un ostacolo alla richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di ritenute in esecuzione dell’accertamento con adesione. La mancata produzione, da parte della società italiana, della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l’esenzione dalle ritenute non può pregiudicare il diritto al rimborso in capo alla odierna ricorrente, se questa dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali per godere della detta esenzione, alla stregua del diritto eurounionale. Inoltre, con sentenza n. 11712/2024, questa S.C. (in riferimento all’analoga questione del rimborso delle imposte versate sulle royalties corrisposte per l’anno 2007 alla IV Development AB) ha stabilito il principio che uno dei requisiti per chiedere il rimborso delle ritenute versate dalla società italiana in esecuzione dell’accertamento con adesione è che la società svedese abbia tenuto indenne la società italiana di quanto questa abbia versato, come sostituto d’imposta, al fisco italiano. Il giudice a quo non si è attenuto ai principi espressi nelle citate ordinanze di questa Corte del 2022, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata e che, essendo necessario procedere, in relazione all’anno d’imposta 2007, agli accertamenti di fatto sottesi ai principi di diritto enunciati dalle dette pronunce di legittimità, la causa deve essere rinviata alla CGT-2 dell’Abruzzo che, 6 Ric. n. 25410/2017 sez. T – p.u. 6 novembre 2025 est. AN A. in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angelo AN Dott. Roberta Crucitti