Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03520/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3520 del 2025, proposto da
Opera S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Cittò Metropolitana di Milano, Ministero della Cultura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di San Giuliano Milanese, non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di San Giuliano Milanese in relazione all'istanza con la quale è stato richiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica con procedimento ex art. 167 del D.Lgs. 42/04;
nonché per condannare l'Amministrazione comunale all'adozione del provvedimento definitivo richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. AU TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. 37053 del 16.7.2024, la società ricorrente ha presentato al Comune di San Giuliano Milanese una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/04, per un intervento di manutenzione straordinaria, con demolizione di tettoie, presso un immobile di sua proprietà sito in via Corridoni 26.
In data 23.9.2024, l’Amministrazione ha trasmessa la documentazione alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano per il rilascio del relativo parere.
Con nota prot. 10978 del 28.2.2025, l’Ente locale ha inviato alla Soprintendenza una rettifica della predetta richiesta.
In data 5.5.2025, il Comune ha comunicato che, per potersi pronunciare, avrebbe dovuto attendere il parere vincolante della Soprintendenza, ciò che ha dato luogo alla proposizione del presente ricorso, con cui l’istante ha chiesto all’Ente Locale di pronunciarsi con un provvedimento espresso finalizzato alla definizione del procedimento.
Il ricorso va accolto atteso che, come statuito da C.S., Sez. VII, 2.2.24 n. 1093, il comma 3 dell'art. 17-bis della L. n. 241/90, consente di estendere il silenzio assenso anche ai procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali di modo che, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del silenzio assenso.
In considerazione del decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 167 c. 5 del D.Lgs. 42/04 in data 28.5.2025, considerando quale dies a quo il 28.2.2025, data di invio dell’integrazione documentale, si è pertanto formato il silenzio-assenso ai fini del rilascio del parere da parte della Soprintendenza, dovendo pertanto il Comune di definire il procedimento avviato con la nota n. 37053/24 cit.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.
Quanto alle spese, le stesse vanno compensate tra la ricorrente e la Soprintendenza, e seguono la soccombenza nei confronti del Comune di San Giuliano Milanese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di San Giuliano Milanese di concludere il procedimento avviato con la nota n. 37053/24 cit. con l’adozione di un provvedimento espresso, da emanarsi nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di San Giuliano Milanese al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, equitativamente liquidate in Euro 1.500,00, oltre agli oneri di legge ed al rimborso del contributo unificato. Spese compensate tra la ricorrente e la Soprintendenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU TI | CH GO |
IL SEGRETARIO