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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 17 aprile 2024
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
1209/2024, vertente tra e appellanti, contro Parte_1 Parte_2
, appellato, dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Controparte_1
Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
Nessuno è comparso alle ore 11:20.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; dà atto della presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, e si ritira in camera di consiglio per la declaratoria di estinzione.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato, ex art. 436 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1209/2024, avente ad oggetto appello
1 avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 192/2024,
pubblicata il 17.1.2024
TRA
cf. e Parte_1 C.F._1 [...]
, cf. , rappresentati e difesi come in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Gennaro Gentile, cf. elett.nte dom.ti presso il suo C.F._3
studio in Caserta, via Giotto n. 13
Appellanti
E
, cf. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
come in atti dagli avv. Alfonso Di Vico e Aniello Di Vico, ccff non indicati, presso i quali domicilia elettivamente in Maddaloni, via Appia n.184
Appellato
Motivi della decisione
All'odierna udienza del 17 aprile 2025, cui la causa era stata rinviata ex 309
c.p.c. dall'udienza del 10 aprile 2025, in cui le parti non comparivano, queste nuovamente non sono comparse.
Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa è stata introdotta nell'anno 2014), dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che, assunta dal collegio ex art. 307 u.c. c.p.a. ed avendo portata decisoria, determinando l'effetto del passaggio in giudicato del provvedimento impugnato ex art.338 c.p.c., va adottata con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, a mente dell'art. 310 u. c.
c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando, sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) visti gli artt. 309 e 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
2 Napoli, così deciso in data 17 aprile 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
3
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 17 aprile 2024
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
1209/2024, vertente tra e appellanti, contro Parte_1 Parte_2
, appellato, dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Controparte_1
Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
Nessuno è comparso alle ore 11:20.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; dà atto della presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, e si ritira in camera di consiglio per la declaratoria di estinzione.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato, ex art. 436 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1209/2024, avente ad oggetto appello
1 avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 192/2024,
pubblicata il 17.1.2024
TRA
cf. e Parte_1 C.F._1 [...]
, cf. , rappresentati e difesi come in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Gennaro Gentile, cf. elett.nte dom.ti presso il suo C.F._3
studio in Caserta, via Giotto n. 13
Appellanti
E
, cf. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
come in atti dagli avv. Alfonso Di Vico e Aniello Di Vico, ccff non indicati, presso i quali domicilia elettivamente in Maddaloni, via Appia n.184
Appellato
Motivi della decisione
All'odierna udienza del 17 aprile 2025, cui la causa era stata rinviata ex 309
c.p.c. dall'udienza del 10 aprile 2025, in cui le parti non comparivano, queste nuovamente non sono comparse.
Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa è stata introdotta nell'anno 2014), dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che, assunta dal collegio ex art. 307 u.c. c.p.a. ed avendo portata decisoria, determinando l'effetto del passaggio in giudicato del provvedimento impugnato ex art.338 c.p.c., va adottata con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, a mente dell'art. 310 u. c.
c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando, sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) visti gli artt. 309 e 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
2 Napoli, così deciso in data 17 aprile 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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