TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/09/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6917/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6917/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
Uniti d'America n. 63 C.F. quale genitore esercente la CodiceFiscale_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] c.f. Persona_1 [...]
- elettivamente domiciliata in Velletri, Corso della Repubblica 12 C.F._2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Silvia ASSENNATO (C.F. ), giusta C.F._3 procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._4
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 18/11/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “- Parte_1 accertare e determinare l'esatto ammontare degli importi maturati, dovuti dall' alla CP_1 parte ricorrente, a titolo di ratei maturati e non riscossi della riconosciuta indennità di frequenza, ai sensi di legge, oltre interessi legali.
- condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € CP_1
5.163,56 per il titolo di cui sopra, per il periodo 27.10.2022-30.10.2024” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 29/7/2025 per chiedere di: CP_1
“-disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con condanna alle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata prima del deposito del ricorso unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 23/9/2025 e all'esito di tale udienza, emetteva sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
3.Parte ricorrente ha dedotto:
- che con provvedimento del 17.5.2024 RG 1625- 2023, il Giudice del Lavoro di Velletri omologava l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 289-90 art. 1 ed s.m. in favore della minore , Persona_1 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.10.2022;
- che l' liquidava l'indennità in oggetto solo a partire dall' 1.11.2024; CP_1
- che non sono stati corrisposti i ratei di prestazione relativi al periodo 27.10.2022-
30.10.2024, quantificati dalla parte in € 5163,56.
2 4. Con memoria del 29/7/2025 l' si costituiva in giudizio deducendo e provando con la CP_1 documentazione allegata alla memoria di aver provveduto alla integrale liquidazione della prestazione dedotta nel presente giudizio in data 29/8/2024 (v. doc. 1 allegato alla memoria), con accreditamento in data 1/10/2024 (v. doc. n 2 allegato alla memoria), anteriormente all'introduzione del presente giudizio.
5. Ciò posto, l'avvenuto pagamento di quanto chiesto nel presente giudizio determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
6. In ordine alle spese di lite, poiché il diritto fatto valere in giudizio dalla ricorrente era insussistente poiché la liquidazione e l'accreditamento degli arretrati era avvenuto prima della presentazione del ricorso, deve condannarsi parte ricorrente alle spese di lite nei confronti dell' per soccombenza virtuale;
tuttavia, stante l'autodichiarazione reddituale in atti, CP_1 sussistono i presupposti reddituali per l'esenzione della parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc e per l'effetto dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
Così deciso in Velletri, il 23 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6917/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
Uniti d'America n. 63 C.F. quale genitore esercente la CodiceFiscale_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] c.f. Persona_1 [...]
- elettivamente domiciliata in Velletri, Corso della Repubblica 12 C.F._2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Silvia ASSENNATO (C.F. ), giusta C.F._3 procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._4
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 18/11/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “- Parte_1 accertare e determinare l'esatto ammontare degli importi maturati, dovuti dall' alla CP_1 parte ricorrente, a titolo di ratei maturati e non riscossi della riconosciuta indennità di frequenza, ai sensi di legge, oltre interessi legali.
- condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € CP_1
5.163,56 per il titolo di cui sopra, per il periodo 27.10.2022-30.10.2024” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 29/7/2025 per chiedere di: CP_1
“-disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con condanna alle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata prima del deposito del ricorso unitamente agli arretrati spettanti.
- Spese di lite come per legge”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 23/9/2025 e all'esito di tale udienza, emetteva sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
3.Parte ricorrente ha dedotto:
- che con provvedimento del 17.5.2024 RG 1625- 2023, il Giudice del Lavoro di Velletri omologava l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 289-90 art. 1 ed s.m. in favore della minore , Persona_1 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27.10.2022;
- che l' liquidava l'indennità in oggetto solo a partire dall' 1.11.2024; CP_1
- che non sono stati corrisposti i ratei di prestazione relativi al periodo 27.10.2022-
30.10.2024, quantificati dalla parte in € 5163,56.
2 4. Con memoria del 29/7/2025 l' si costituiva in giudizio deducendo e provando con la CP_1 documentazione allegata alla memoria di aver provveduto alla integrale liquidazione della prestazione dedotta nel presente giudizio in data 29/8/2024 (v. doc. 1 allegato alla memoria), con accreditamento in data 1/10/2024 (v. doc. n 2 allegato alla memoria), anteriormente all'introduzione del presente giudizio.
5. Ciò posto, l'avvenuto pagamento di quanto chiesto nel presente giudizio determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
6. In ordine alle spese di lite, poiché il diritto fatto valere in giudizio dalla ricorrente era insussistente poiché la liquidazione e l'accreditamento degli arretrati era avvenuto prima della presentazione del ricorso, deve condannarsi parte ricorrente alle spese di lite nei confronti dell' per soccombenza virtuale;
tuttavia, stante l'autodichiarazione reddituale in atti, CP_1 sussistono i presupposti reddituali per l'esenzione della parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp. att. cpc e per l'effetto dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
Così deciso in Velletri, il 23 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
3