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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/11/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RG 553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UN DI NO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 4 novembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 553/2024 R.G.L.
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
D'Ettorre in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Termoli alla Piazza M. Bega n. 28
PARTE OPPONENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.IV_1
P. IV , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IV_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Persona_1
Zurlo n°11.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha depositato ricorso il 4.10.2024 in opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
77/2024 - RG n. 399/2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo, emesso in favore dell' il CP_1
17.7.2024 dal Tribunale di Larino - Sezione Lavoro per € 2.152,23 oltre spese e notificatole a mani in data 12.09.2024, chiedendo, in via cautelare, la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo con rigetto della domanda avversa. La domanda azionata con il decreto ingiuntivo promosso dall'Istituto previdenziale era diretta ad ottenere il ristoro delle somme dovute per contributi dovuti dal marito defunto della alla Pt_1
Gestione Artigiani per il periodo dal 16/11/2015 al 16/11/2016. L'opponente ha impugnato tale richiesta eccependo di non rivestire la qualità di erede dell'originario debitore stante la rinuncia all'eredità formalizzata in data 8.7.2022.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione avversa con conferma del CP_1 decreto ingiuntivo sopra menzionato, con la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Parte opposta ha rilevato che, dal contenuto dei dati detenuti nelle banche dati pubbliche, tra cui il testamento pubblico mediante il quale il de cuius ha devoluto alla moglie ed a un figlio un'abitazione in Portocannone diversa dalla casa principale di residenza, non può sostenersi il difetto di legittimazione passiva né la nullità dell'atto impugnato.
All'udienza dell'11.12.2024, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione non veniva accolta e la causa era rinviata per la discussione con termine per note scritte, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
2. L'opposizione non merita accoglimento.
Si deve osservare che parte opposta ha provveduto a fornire la prova che l'opponente risiede in
Portocannone alla via Ugo La Malfa n. 15 a far data dal 1971, dopo il matrimonio con il
[...]
(cfr. certificati ANPR nel fascicolo) presso quella che è stata la casa coniugale e Parte_2 che dai Registri Immobiliari risulta essere stata di proprietà del solo . Quindi è dimostrato Pt_2 per tabulas che, non solo all'epoca della presentazione della successione il 12.6.2017, ma anche al tempo della proposizione del ricorso, l'opponente si trovava nel possesso di un bene ereditario (cfr. docc. 5,6 e 7). Né la ha fornito prova contraria. Pt_1
Le regole dettate dal codice civile all'art. 485 affermano che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve redigere l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Dalla normativa sopra indicata discende, sul piano sostanziale, che quando il chiamato all'eredità si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, l'onere del compimento dell'inventario nel termine di legge “condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius” (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020,
Rv. 658781 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4845 del 29/03/2003, Rv. 561608 – 01); sul piano processuale, che quando l'erede del debitore eccepisca di avere rinunciato all'eredità, la prova del mero decorso del termine previsto dall'art. 485 c.c. senza che l'inventario sia stato redatto “implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sè,
l'inefficacia della rinuncia” (Sez. 2 -, Sentenza n. 6275 del 10/03/2017, Rv. 643370 – 01). Per parte della Giurisprudenza, quando sorga controversia circa l'acquisto della qualità di erede in capo all'avente causa del debitore defunto, innanzitutto occorrerà accertare se questi, al momento della morte del de cuius, si trovasse o meno nel possesso dei beni ereditari (Cass. sez. III, 11/05/2021
n.12437). Ai fini dell'operare dell'art. 485 c.c., non assume alcuna rilevanza il titolo del potere di fatto (essendo indifferente, nello specifico, che il chiamato legittimamente detenga o possegga in base ad un titolo diverso da quello relativo alla vicenda successoria).
Dalla documentazione in atti si evince che l'opponente non ha mai lasciato la casa coniugale in cui ha stabilito la sua residenza e pertanto è rimasta in possesso di un bene ereditario, dal quale le è derivato, oltre alla titolarità, anche il diritto di abitazione ex lege. La circostanza della permanenza
[... presso l'immobile di proprietà del de cuius dopo i tre mesi dall'apertura della successione
è deceduto il 7 luglio 2016- vale a destituire di ogni efficacia la successiva rinuncia Per_2 all'eredità dichiarata presso il Tribunale intestato il giorno 8.7.2022 (rep. 506, RG 388/22).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei livelli medi degli onorari del D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria, tenendo conto del valore della domanda.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo.
- Condanna al pagamento in favore dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Larino, 4 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Silvia Cucchiella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UN DI NO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 4 novembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 553/2024 R.G.L.
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
D'Ettorre in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Termoli alla Piazza M. Bega n. 28
PARTE OPPONENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.IV_1
P. IV , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IV_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Persona_1
Zurlo n°11.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha depositato ricorso il 4.10.2024 in opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
77/2024 - RG n. 399/2024, dichiarato provvisoriamente esecutivo, emesso in favore dell' il CP_1
17.7.2024 dal Tribunale di Larino - Sezione Lavoro per € 2.152,23 oltre spese e notificatole a mani in data 12.09.2024, chiedendo, in via cautelare, la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo con rigetto della domanda avversa. La domanda azionata con il decreto ingiuntivo promosso dall'Istituto previdenziale era diretta ad ottenere il ristoro delle somme dovute per contributi dovuti dal marito defunto della alla Pt_1
Gestione Artigiani per il periodo dal 16/11/2015 al 16/11/2016. L'opponente ha impugnato tale richiesta eccependo di non rivestire la qualità di erede dell'originario debitore stante la rinuncia all'eredità formalizzata in data 8.7.2022.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione avversa con conferma del CP_1 decreto ingiuntivo sopra menzionato, con la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Parte opposta ha rilevato che, dal contenuto dei dati detenuti nelle banche dati pubbliche, tra cui il testamento pubblico mediante il quale il de cuius ha devoluto alla moglie ed a un figlio un'abitazione in Portocannone diversa dalla casa principale di residenza, non può sostenersi il difetto di legittimazione passiva né la nullità dell'atto impugnato.
All'udienza dell'11.12.2024, l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione non veniva accolta e la causa era rinviata per la discussione con termine per note scritte, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
2. L'opposizione non merita accoglimento.
Si deve osservare che parte opposta ha provveduto a fornire la prova che l'opponente risiede in
Portocannone alla via Ugo La Malfa n. 15 a far data dal 1971, dopo il matrimonio con il
[...]
(cfr. certificati ANPR nel fascicolo) presso quella che è stata la casa coniugale e Parte_2 che dai Registri Immobiliari risulta essere stata di proprietà del solo . Quindi è dimostrato Pt_2 per tabulas che, non solo all'epoca della presentazione della successione il 12.6.2017, ma anche al tempo della proposizione del ricorso, l'opponente si trovava nel possesso di un bene ereditario (cfr. docc. 5,6 e 7). Né la ha fornito prova contraria. Pt_1
Le regole dettate dal codice civile all'art. 485 affermano che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve redigere l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Dalla normativa sopra indicata discende, sul piano sostanziale, che quando il chiamato all'eredità si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, l'onere del compimento dell'inventario nel termine di legge “condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius” (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020,
Rv. 658781 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4845 del 29/03/2003, Rv. 561608 – 01); sul piano processuale, che quando l'erede del debitore eccepisca di avere rinunciato all'eredità, la prova del mero decorso del termine previsto dall'art. 485 c.c. senza che l'inventario sia stato redatto “implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sè,
l'inefficacia della rinuncia” (Sez. 2 -, Sentenza n. 6275 del 10/03/2017, Rv. 643370 – 01). Per parte della Giurisprudenza, quando sorga controversia circa l'acquisto della qualità di erede in capo all'avente causa del debitore defunto, innanzitutto occorrerà accertare se questi, al momento della morte del de cuius, si trovasse o meno nel possesso dei beni ereditari (Cass. sez. III, 11/05/2021
n.12437). Ai fini dell'operare dell'art. 485 c.c., non assume alcuna rilevanza il titolo del potere di fatto (essendo indifferente, nello specifico, che il chiamato legittimamente detenga o possegga in base ad un titolo diverso da quello relativo alla vicenda successoria).
Dalla documentazione in atti si evince che l'opponente non ha mai lasciato la casa coniugale in cui ha stabilito la sua residenza e pertanto è rimasta in possesso di un bene ereditario, dal quale le è derivato, oltre alla titolarità, anche il diritto di abitazione ex lege. La circostanza della permanenza
[... presso l'immobile di proprietà del de cuius dopo i tre mesi dall'apertura della successione
è deceduto il 7 luglio 2016- vale a destituire di ogni efficacia la successiva rinuncia Per_2 all'eredità dichiarata presso il Tribunale intestato il giorno 8.7.2022 (rep. 506, RG 388/22).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei livelli medi degli onorari del D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria, tenendo conto del valore della domanda.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo.
- Condanna al pagamento in favore dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Larino, 4 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Silvia Cucchiella