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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14/5/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3335/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Francesco Bono, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Giovanna Manto, rappresentante e difensore;
– resistente – con l'intervento del
Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
_________________
1. Con ricorso depositato il 24/2/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 9/11/1996 a Palermo, in costanza del quale è nato Controparte_1
il figlio (il 15/4/1997), ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Per_1
alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 25/6/2023, si è costituita in giudizio , Controparte_1
1 chiedendo, parimenti, la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 6/7/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f., che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
10/7/2023, ha confermato le condizioni della separazione ed ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, a decorrere dal mese di luglio 2023.
All'udienza dell'8/4/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza non definitiva n. 2264/2024 del 10-16/4/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Proseguito il giudizio, con ordinanza del 13/2/2025, il Giudice istruttore, sulla base di quanto esposto dalle parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 10/7/2023, modificando il quantum
a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio nella misura di € Parte_1 Per_1
350,00 (€ 175,00 da pagare alla ricorrente ed € 175,00 direttamente al figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
All'udienza del 14/5/2025, le parti hanno rappresentato la volontà di aderire alla suddetta proposta, con la seguente modifica: “nel caso in cui il figlio dovesse lasciare il domicilio materno, ciascuno dei coniugi si impegna a pagare direttamente al figlio la somma di € 300,00 e di contribuire alle relative spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno”.
Pertanto, preso atto che tra le parti è già stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, deve senz'altro disporsi che i rapporti tra le stesse siano regolati alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del 13/2/2025, come parzialmente modificate dalle parti all'udienza del 14/5/2025.
3. Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la sentenza non definitiva n. 2264/2024 del 10-16/4/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni riportate in parte
2 motiva;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14/5/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3335/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Francesco Bono, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Giovanna Manto, rappresentante e difensore;
– resistente – con l'intervento del
Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
_________________
1. Con ricorso depositato il 24/2/2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 9/11/1996 a Palermo, in costanza del quale è nato Controparte_1
il figlio (il 15/4/1997), ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Per_1
alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 25/6/2023, si è costituita in giudizio , Controparte_1
1 chiedendo, parimenti, la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 6/7/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f., che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
10/7/2023, ha confermato le condizioni della separazione ed ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento del figlio, a decorrere dal mese di luglio 2023.
All'udienza dell'8/4/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza non definitiva n. 2264/2024 del 10-16/4/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Proseguito il giudizio, con ordinanza del 13/2/2025, il Giudice istruttore, sulla base di quanto esposto dalle parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 10/7/2023, modificando il quantum
a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio nella misura di € Parte_1 Per_1
350,00 (€ 175,00 da pagare alla ricorrente ed € 175,00 direttamente al figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
All'udienza del 14/5/2025, le parti hanno rappresentato la volontà di aderire alla suddetta proposta, con la seguente modifica: “nel caso in cui il figlio dovesse lasciare il domicilio materno, ciascuno dei coniugi si impegna a pagare direttamente al figlio la somma di € 300,00 e di contribuire alle relative spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno”.
Pertanto, preso atto che tra le parti è già stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, deve senz'altro disporsi che i rapporti tra le stesse siano regolati alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del 13/2/2025, come parzialmente modificate dalle parti all'udienza del 14/5/2025.
3. Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la sentenza non definitiva n. 2264/2024 del 10-16/4/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni riportate in parte
2 motiva;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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