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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2024 trattenuta in decisione all'udienza del 1^ luglio 2025, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pasquale
Angiuli, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Adelfia (BA), via Valenzano n. 21;
Attore contro
Controparte_2
Controparte_3
[...] CP_2
Controparte_4
Convenuti contumaci
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 convenendo in giudizio , ha adito l'intestato Tribunale per sentir Controparte_2 accertare e dichiarare che l'atto di acquisto di immobile con riserva di usufrutto e pagina 1 di 6 donazione indiretta della nuda proprietà disposto da quest'ultimo in favore dei minori e , Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 stipulato in data 10.12.2020, è stato posto in essere dalla parte convenuta al solo fine di diminuire la garanzia patrimoniale in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie e, pertanto, dichiarare l'inefficacia nei propri confronti della donazione indiretta.
Ha premesso la parte attrice: di essere creditrice nei confronti della “
[...]
”, di cui è Controparte_5 Controparte_2 socio amministratore, della somma pari ad euro 21.047,00, oltre interessi e accessori di legge, in forza del decreto ingiuntivo n. 3916/21 emesso dal Tribunale di Bari il 28.9.2021, munito di esecutività in data 13.1.2022; di aver tentato il recupero del credito mediante pignoramento presso terzi, con esito negativo;
di aver proceduto, ex artt. 492 bis e 155 quinquies disp. att. c.p.c., alla ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare;
di aver notificato nuovo atto di precetto e successivo nuovo pignoramento presso terzi all'odierno convenuto
[...]
[...
quale socio amministratore della “ CP_2 Controparte_5 CP_2
”; che il debitore , con atto notarile del Controparte_5 Controparte_2
10.12.2020, ha acquistato per “sé il diritto di usufrutto vitalizio per l'intero ed, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., a favore dei suoi tre figli minori , Controparte_3
e , in parti uguali tra di loro, il Controparte_3 Controparte_4 corrispondente diritto nuda proprietà dell'entità immobiliare” sita in Campomarino
(CB) (cfr. all. 14).
A sostegno della domanda, ha dedotto la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 2901 c.c., ed in particolare: l'esistenza del credito nei confronti della parte convenuta, dato dal decreto ingiuntivo n. 3916/21, oltre alle spese legali e vive delle successive azioni esecutive;
il pregiudizio alle ragioni di credito, dato dall'atto di acquisto dell'immobile, con compromissione della garanzia patrimoniale ex art. 2740
c.c., nella piena consapevolezza da parte del disponente;
la sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo il convenuto realizzato, nella sostanza, la donazione indiretta della nuda proprietà in favore dei figli minori al solo fine di arrecare pregiudizio alla società creditrice, in tempo successivo all'insorgenza dell'esposizione debitoria;
il pagina 2 di 6 mancato decorso del termine di cinque anni dal compimento dell'atto del quale viene chiesta la declaratoria di inefficacia.
La parte convenuta non si è costituita e all'udienza del 10.9.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale, discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 23.12.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., in vista della quale la parte attrice ha depositato nota contenente la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 5.1.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo, in ragione della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei figli della parte convenuta e in Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 quanto parti che hanno acquistato, per effetto dell'atto del quale si chiede la revoca, la nuda proprietà degli immobili ivi indicati, nella qualità di litisconsorti necessari, sulla scorta dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio - come quello odierno - in cui sia stata esercitata l'azione revocatoria (art.
2901 c.civ.), il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente poiché l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso
l'alienante (cfr. art. 2902, secondo comma, c.c.) (…)Ne consegue che dell'intero giudizio debbono necessariamente essere parti il terzo acquirente ed il debitore alienante e, nel caso di morte di costoro, i loro eredi” (cfr. Cass. 5.7.2000, n. 8952) ed ancora “In un giudizio introdotto con azione revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente” (Cass. 6390/2020).
All'udienza del 1^.7.2025, verificata la regolarità della notifica della citazione ai litisconsorti necessari, come da documentazione in atti, preso atto della loro mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'attore, creditore della parte convenuta , agisce per ottenere la Controparte_2 declaratoria di inefficacia nei propri confronti della donazione indiretta, in favore dei pagina 3 di 6 figli minori, della nuda proprietà dell'immobile, compiuta dalla parte convenuta ad una con il relativo atto di acquisto, con il quale si è riservata la nuda proprietà.
Come è noto, l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria postula la ripartizione dell'onere della prova nel senso che grava sull'attore l'onere di provare la sussistenza dell'atto di disposizione tale da incidere negativamente sul patrimonio del debitore, il pregiudizio patrimoniale subito dal creditore, la consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e, nel caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza in capo al terzo contraente del suddetto pregiudizio.
Ciò posto, ritiene il giudicante che sussistano tutti gli elementi previsti dall'art. 2901
c.c., ed invero:
- Quanto al diritto di credito dell'attore nei confronti del convenuto, questo risulta portato dal decreto ingiuntivo n. 3916/21, emesso dal Tribunale di Bari in data
28.9.2021, divenuto esecutivo in data 5.11.2021;
- Quanto al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, l'eventus damni parimenti sussiste, avuto riguardo alla deminutio patrimonii della parte debitrice: il convenuto ha acquistato l'immobile di cui al contratto di Controparte_2 compravendita del 10.12.2020, per la somma di euro 50.000,00, corrisposta ai venditori in momento anteriore alla stipula del contratto medesimo, e contemporaneamente, riservandosi il diritto di usufrutto, ne ha donato la nuda proprietà ai figli parimenti convenuti in giudizio: di tutta evidenza che all'esborso del prezzo di compravendita ha fatto seguito l'acquisto non della proprietà piena, bensì del mero diritto di usufrutto;
- Quanto al presupposto soggettivo, si osserva che il debitore non poteva non essere a conoscenza della propria esposizione debitoria: ed invero, tutte le fatture poste a fondamento della domanda monitoria recano data anteriore all'atto di compravendita/donazione, di tal che è agevole ritenere – sebbene il decreto ingiuntivo sia successivo - che il credito fosse già sorto anteriormente all'atto dispositivo del quale viene chiesta la revoca.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga
pagina 4 di 6 consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
il terzo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3,
04/10/2018, n. 24182; Cass. Sez. 1, 27/09/2018, n. 23326; Cass. Sez.3,
09/03/2018, n. 5658).
Ed ancora, “la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro “colliditas”, “l'animus nocendi”, in luogo della semplice “scentia damni” (Cass. sent. 13446/2013; in termini analoghi, cfr. la più recente Cass. 5812/2023).
Posto, allora, che la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo (e la dolosa preordinazione nel caso di atto anteriore al sorgere del credito – e si è detto, nel caso di specie, che l'atto impugnato è successivo all'origine del credito) ex art. 2901 co.1
n. 2 c.c. è richiesta unicamente per gli atti a titolo oneroso, detto requisito non è richiesto nel caso che occupa, in quanto l'atto revocando è la donazione indiretta della nuda proprietà in favore dei figli del debitore.
In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, infatti, “il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (Cass. civile sez. I - 12/05/2022, n. 15257): ciò che a tutta evidenza sussiste nel caso di specie, al più che i minori sono intervenuti nell'atto di donazione per il tramite della madre (nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, a ciò autorizzata dal giudice tutelare), che è difficile ritenere, in mancanza di prova contraria, non fosse consapevole dell'esposizione debitoria del padre dei suoi figli.
pagina 5 di 6 Consegue che, “la natura gratuita dell'operazione rende irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato, essendo rilevante soltanto la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che
l'atto posto in essere arreca alle ragioni creditorie” (cfr. Cass. civile sez. II -
13/06/2023, n. 16680).
Alla luce di tutte le argomentazioni su esposte, la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, della donazione indiretta, disposta da in favore dei figli, della nuda proprietà Controparte_2 dell'immobile di cui al contratto in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale dello scaglione di valore dato dalla domanda, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria, avuto riguardo al carattere prettamente documentale della causa e al mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti della parte attrice la donazione della nuda proprietà disposta con Controparte_1 atto pubblico per Notar del 10.12.2020 (rep. 25257/13840) da parte di Per_1
in favore dei figli minori Controparte_2 Controparte_3 [...]
e ; CP_3 Controparte_4
- Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Campobasso di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di compravendita/donazione dichiarato inefficace (atto pubblico per Notar Per_1 del 10.12.2020 (rep. 25257/13840)), ex art. 2655 c.c.;
- Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.397,000, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate.
Campobasso, 6 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 539/2024 trattenuta in decisione all'udienza del 1^ luglio 2025, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pasquale
Angiuli, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Adelfia (BA), via Valenzano n. 21;
Attore contro
Controparte_2
Controparte_3
[...] CP_2
Controparte_4
Convenuti contumaci
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 convenendo in giudizio , ha adito l'intestato Tribunale per sentir Controparte_2 accertare e dichiarare che l'atto di acquisto di immobile con riserva di usufrutto e pagina 1 di 6 donazione indiretta della nuda proprietà disposto da quest'ultimo in favore dei minori e , Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 stipulato in data 10.12.2020, è stato posto in essere dalla parte convenuta al solo fine di diminuire la garanzia patrimoniale in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie e, pertanto, dichiarare l'inefficacia nei propri confronti della donazione indiretta.
Ha premesso la parte attrice: di essere creditrice nei confronti della “
[...]
”, di cui è Controparte_5 Controparte_2 socio amministratore, della somma pari ad euro 21.047,00, oltre interessi e accessori di legge, in forza del decreto ingiuntivo n. 3916/21 emesso dal Tribunale di Bari il 28.9.2021, munito di esecutività in data 13.1.2022; di aver tentato il recupero del credito mediante pignoramento presso terzi, con esito negativo;
di aver proceduto, ex artt. 492 bis e 155 quinquies disp. att. c.p.c., alla ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare;
di aver notificato nuovo atto di precetto e successivo nuovo pignoramento presso terzi all'odierno convenuto
[...]
[...
quale socio amministratore della “ CP_2 Controparte_5 CP_2
”; che il debitore , con atto notarile del Controparte_5 Controparte_2
10.12.2020, ha acquistato per “sé il diritto di usufrutto vitalizio per l'intero ed, ai sensi dell'art. 1411 cod. civ., a favore dei suoi tre figli minori , Controparte_3
e , in parti uguali tra di loro, il Controparte_3 Controparte_4 corrispondente diritto nuda proprietà dell'entità immobiliare” sita in Campomarino
(CB) (cfr. all. 14).
A sostegno della domanda, ha dedotto la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 2901 c.c., ed in particolare: l'esistenza del credito nei confronti della parte convenuta, dato dal decreto ingiuntivo n. 3916/21, oltre alle spese legali e vive delle successive azioni esecutive;
il pregiudizio alle ragioni di credito, dato dall'atto di acquisto dell'immobile, con compromissione della garanzia patrimoniale ex art. 2740
c.c., nella piena consapevolezza da parte del disponente;
la sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo il convenuto realizzato, nella sostanza, la donazione indiretta della nuda proprietà in favore dei figli minori al solo fine di arrecare pregiudizio alla società creditrice, in tempo successivo all'insorgenza dell'esposizione debitoria;
il pagina 2 di 6 mancato decorso del termine di cinque anni dal compimento dell'atto del quale viene chiesta la declaratoria di inefficacia.
La parte convenuta non si è costituita e all'udienza del 10.9.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale, discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 23.12.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., in vista della quale la parte attrice ha depositato nota contenente la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 5.1.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo, in ragione della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei figli della parte convenuta e in Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4 quanto parti che hanno acquistato, per effetto dell'atto del quale si chiede la revoca, la nuda proprietà degli immobili ivi indicati, nella qualità di litisconsorti necessari, sulla scorta dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio - come quello odierno - in cui sia stata esercitata l'azione revocatoria (art.
2901 c.civ.), il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente poiché l'accoglimento della domanda comporta, per effetto dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso
l'alienante (cfr. art. 2902, secondo comma, c.c.) (…)Ne consegue che dell'intero giudizio debbono necessariamente essere parti il terzo acquirente ed il debitore alienante e, nel caso di morte di costoro, i loro eredi” (cfr. Cass. 5.7.2000, n. 8952) ed ancora “In un giudizio introdotto con azione revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente” (Cass. 6390/2020).
All'udienza del 1^.7.2025, verificata la regolarità della notifica della citazione ai litisconsorti necessari, come da documentazione in atti, preso atto della loro mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'attore, creditore della parte convenuta , agisce per ottenere la Controparte_2 declaratoria di inefficacia nei propri confronti della donazione indiretta, in favore dei pagina 3 di 6 figli minori, della nuda proprietà dell'immobile, compiuta dalla parte convenuta ad una con il relativo atto di acquisto, con il quale si è riservata la nuda proprietà.
Come è noto, l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria postula la ripartizione dell'onere della prova nel senso che grava sull'attore l'onere di provare la sussistenza dell'atto di disposizione tale da incidere negativamente sul patrimonio del debitore, il pregiudizio patrimoniale subito dal creditore, la consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e, nel caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza in capo al terzo contraente del suddetto pregiudizio.
Ciò posto, ritiene il giudicante che sussistano tutti gli elementi previsti dall'art. 2901
c.c., ed invero:
- Quanto al diritto di credito dell'attore nei confronti del convenuto, questo risulta portato dal decreto ingiuntivo n. 3916/21, emesso dal Tribunale di Bari in data
28.9.2021, divenuto esecutivo in data 5.11.2021;
- Quanto al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, l'eventus damni parimenti sussiste, avuto riguardo alla deminutio patrimonii della parte debitrice: il convenuto ha acquistato l'immobile di cui al contratto di Controparte_2 compravendita del 10.12.2020, per la somma di euro 50.000,00, corrisposta ai venditori in momento anteriore alla stipula del contratto medesimo, e contemporaneamente, riservandosi il diritto di usufrutto, ne ha donato la nuda proprietà ai figli parimenti convenuti in giudizio: di tutta evidenza che all'esborso del prezzo di compravendita ha fatto seguito l'acquisto non della proprietà piena, bensì del mero diritto di usufrutto;
- Quanto al presupposto soggettivo, si osserva che il debitore non poteva non essere a conoscenza della propria esposizione debitoria: ed invero, tutte le fatture poste a fondamento della domanda monitoria recano data anteriore all'atto di compravendita/donazione, di tal che è agevole ritenere – sebbene il decreto ingiuntivo sia successivo - che il credito fosse già sorto anteriormente all'atto dispositivo del quale viene chiesta la revoca.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga
pagina 4 di 6 consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
il terzo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3,
04/10/2018, n. 24182; Cass. Sez. 1, 27/09/2018, n. 23326; Cass. Sez.3,
09/03/2018, n. 5658).
Ed ancora, “la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè, la mera consapevolezza da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, inteso come la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore: in sostanza la loro “colliditas”, “l'animus nocendi”, in luogo della semplice “scentia damni” (Cass. sent. 13446/2013; in termini analoghi, cfr. la più recente Cass. 5812/2023).
Posto, allora, che la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo (e la dolosa preordinazione nel caso di atto anteriore al sorgere del credito – e si è detto, nel caso di specie, che l'atto impugnato è successivo all'origine del credito) ex art. 2901 co.1
n. 2 c.c. è richiesta unicamente per gli atti a titolo oneroso, detto requisito non è richiesto nel caso che occupa, in quanto l'atto revocando è la donazione indiretta della nuda proprietà in favore dei figli del debitore.
In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, infatti, “il requisito della scientia damni richiesto dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (Cass. civile sez. I - 12/05/2022, n. 15257): ciò che a tutta evidenza sussiste nel caso di specie, al più che i minori sono intervenuti nell'atto di donazione per il tramite della madre (nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, a ciò autorizzata dal giudice tutelare), che è difficile ritenere, in mancanza di prova contraria, non fosse consapevole dell'esposizione debitoria del padre dei suoi figli.
pagina 5 di 6 Consegue che, “la natura gratuita dell'operazione rende irrilevante la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore in capo al terzo beneficiato, essendo rilevante soltanto la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che
l'atto posto in essere arreca alle ragioni creditorie” (cfr. Cass. civile sez. II -
13/06/2023, n. 16680).
Alla luce di tutte le argomentazioni su esposte, la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, della donazione indiretta, disposta da in favore dei figli, della nuda proprietà Controparte_2 dell'immobile di cui al contratto in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale dello scaglione di valore dato dalla domanda, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria, avuto riguardo al carattere prettamente documentale della causa e al mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti della parte attrice la donazione della nuda proprietà disposta con Controparte_1 atto pubblico per Notar del 10.12.2020 (rep. 25257/13840) da parte di Per_1
in favore dei figli minori Controparte_2 Controparte_3 [...]
e ; CP_3 Controparte_4
- Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Campobasso di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di compravendita/donazione dichiarato inefficace (atto pubblico per Notar Per_1 del 10.12.2020 (rep. 25257/13840)), ex art. 2655 c.c.;
- Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.397,000, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, oltre spese vive documentate.
Campobasso, 6 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi pagina 6 di 6