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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Beatrice Siccardi Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 720/2023 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati ANDREA OLIVA e EDOARDO LORENZO ROSSI, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo difensore, appellante e
(C.F. , assistito e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avvocati FIORELLA DI MECO e MAURIZIO POLVERINI, ed elettivamente domiciliato presso i difensori, appellato
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI per parte appellante:
“In via preliminare: A - ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione e ciò sussistendo ragionevoli probabilità di accoglimento della stessa;
Nel merito in via principale:
B - in riforma dell'ordinanza n. 881/2023, emessa dal Tribunale di Milano in data 02.02.2023, ad esito della causa civile n. R.G. 24284/2022, Voglia così giudicare:
- accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto esposti, il diritto al pagamento, a favore del Sig. della somma di Euro 56.000,00, Parte_1 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad esito del presente procedimento, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo effettivo, per aver confidato, senza colpa, nella ricognizione di debito sottoscritta dal Sig. quale falsus procurator della Eyes S.r.l.; e conseguentemente CP_1
- condannare il Sig. al pagamento della somma di € Controparte_1
56.000,00= in favore del Sig. ovvero nella maggiore o minore Parte_1 somma ritenuta di giustizia ad esito del presente procedimento, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo effettivo, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, IVA 22% e CPA 4% di entrambi i gradi di giudizio.” per parte appellata:
“Affinché la Corte di Appello di Milano voglia rigettare l'appello formulato da controparte, con vittoria di spese e competenze legali, di cui si chiede la distrazione in favore dei legali del convenuto che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 881/2023, dolendosi del mancato accertamento del proprio diritto di credito per la somma di € 56.000,00, come risultante dalla ricognizione di debito sottoscritta da Controparte_1
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sig. conveniva in giudizio Parte_1 il sig. al fine di fare accertare e dichiarare il proprio diritto Controparte_1
pag. 2/9 di credito pari ad € 56.000,00 e, conseguentemente, per sentir condannare la controparte al pagamento di detta somma, con vittoria di spese e compensi professionali.
In particolare, il ricorrente eccepiva e deduceva che:
- nell'anno 2019, il era amministratore della società Eyes s.r.l.; CP_1
- in data antecedente all'anno 2019, in forma rateale, il concedeva a Pt_1 mutuo la somma di € 56.000,00 al in ragione di riferite precarie CP_1 condizioni economiche dello stesso;
- in data 01.07.2019, il veniva invitato alla restituzione della CP_1 somma e riconosceva formalmente il proprio debito nei confronti del Pt_1 impegnandosi personalmente alla restituzione del predetto importo;
- a fronte dell'inadempimento del il agiva in sede monitoria CP_1 Pt_1 nei confronti della società Eyes s.r.l. per ottenere il soddisfacimento del credito, in ragione della qualifica assunta dal nella dichiarazione CP_1 rilasciata, quale amministratore della società medesima;
- solo a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, il veniva a Pt_1 conoscenza del fallimento della menzionata società, avvenuto in data
21.06.2019, e, pertanto, presentava domanda tardiva di ammissione al passivo;
- il Giudice delegato, con provvedimento del 04.11.2021, escludeva dallo stato passivo il credito vantato dal in quanto risultante da una Pt_1 ricognizione di debito avente data successiva alla dichiarazione di fallimento;
- in data 27.01.2022 veniva iscritto a ruolo il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. contro il in proprio, rigettato dal Giudice del monitorio in data CP_1
13.05.2022 “in quanto fondato su atto ricognitorio di debito proveniente da società di persone ed il resistente non risulta avere sottoscritto detto atto in proprio bensì in qualità di amministratore responsabile della società”1;
pag. 3/9 - la ricognizione di debito del in quanto recante data successiva CP_1 alla pubblicazione della sentenza di fallimento della Eyes s.r.l., dava origine all'impegno personale del debitore in favore del Pt_1
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva l'infondatezza della domanda proposta dalla controparte, sostenendo di non avere mai assunto alcuna obbligazione in proprio nei confronti della controparte, e concludeva per il rigetto integrale del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa, il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 881/2023 del
02.02.2023, rigettava il ricorso e condannava il a rifondere al Pt_1 resistente le spese di lite, liquidate in € 8.400,00, oltre accessori di legge, iva e c.p.a.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto il ricorso infondato, dato che:
- la domanda si fondava esclusivamente sulla ricognizione di debito, la quale, pur esonerando colui in favore del quale viene fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale ai sensi dell'art. 1988 c.c., consiste in una dichiarazione unilaterale a forma libera, non individuabile come atto costitutivo di un autonomo rapporto obbligatorio;
- emergeva ex actis la riferibilità del debito di cui alla scrittura de qua alla società Eyes s.r.l., della quale il era rappresentante legale, e non CP_1 alla persona fisica di quest'ultimo, e segnatamente: i) dal ricorso per decreto ingiuntivo del 2020 azionato nei confronti della società, ove lo stesso Pt_1 sosteneva che la somma di € 56.000,00 era stata anticipata alla Eyes s.r.l. al fine di ottenere una fornitura di prodotti, successivamente mai conseguiti;
ii) dal rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo del 2022, in cui il Giudice ha affermato che l'atto ricognitivo risultava sottoscritto dal resistente in qualità di amministratore della società Eyes s.r.l.;
- il documento di ricognizione risultava insufficiente, sotto il profilo probatorio, a fondare e provare la sussistenza di un'obbligazione personale del resistente, risultando che la dichiarazione ricognitiva era stata formulata dal in nome e per conto della società fallita;
CP_1
pag. 4/9 - non sembrava rilevante nemmeno il fatto che la dichiarazione era stata rilasciata dal in data successiva al fallimento della Eyes s.r.l., CP_1 rilevando la datazione della ricognizione di debito sotto un diverso profilo, ovvero al mero fine dell'opponibilità del debito alla massa dei creditori
(opponibilità, peraltro, già esclusa nel caso di specie dal Giudice delegato).
L'appello
Avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario ha interposto appello il quale ha chiesto la totale riforma del Parte_1 provvedimento di primo grado svolgendo tre motivi di impugnazione titolati come segue:
I. “Error in iudicando nella parte in cui non ha considerato la dichiarazione scritta dal sig. quale ricognizione di debito effettuata dal falsus CP_1 procurator della società Eyes s.r.l.”;
II. “Error in iudicando nella parte in cui non ha considerato l'esclusione del credito dal passivo della Eyes s.r.l., effettuata dal curatore fallimentare, quale mancata ratifica da parte della società dell'atto compiuto dal falsus procurator”;
III. “Error in iudicando nella parte in cui non ha riconosciuto, quale conseguenza dell'atto compiuto dal falsus procurator, l'obbligo del risarcimento del danno in capo al sig. . CP_1
Si è costituito il quale, sostenendo l'infondatezza dei Controparte_1 motivi articolati dalla controparte, ha concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 19 marzo 2025, depositati dalle parti nei termini gli scritti difensivi conclusionali, il Presidente istruttore ha riservato la decisione della causa al Collegio in epigrafe indicato.
***
La Corte osserva che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante ruotano essenzialmente intorno all'interpretazione della ricognizione di debito a firma del il cui testo si riporta di seguito: “Gentile CP_1
pag. 5/9 Architetto Il sottoscritto in qualità di amministratore Pt_1 Controparte_1 responsabile della società Eyes srl, confermo il mio impegno alla restituzione del denaro da lei anticipato per mio conto di Euro 56.000 pur di realizzare la fornitura. Le difficoltà sopraggiunte nella mia società non mi hanno ancora consentito di saldare il mio debito. Pertanto ho messo in vendita l'immobile della società e questo mi consentirà di saldare il mio debito nei suoi confronti.
Ringrazio per l'aiuto che mi sta dando e considero il mio impegno oltre che economico, morale. Spero che la situazione si possa risolvere in tempi brevi e la terrò costantemente informato degli sviluppi. Cordiali saluti.”
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
Col primo e secondo motivo di impugnazione, che meritano una trattazione congiunta risultando intrinsecamente connessi, l'appellante censura la decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto che il debito oggetto della ricognizione fosse riferibile alla Eyes s.r.l. e non al CP_1 quale persona fisica. Invero, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che quest'ultimo, sottoscrivendo l'atto ricognitivo in epoca successiva alla sentenza di fallimento della società, ha agito quale falsus procurator, con conseguente riconducibilità della dichiarazione al medesimo, il quale risponderebbe personalmente dell'obbligazione assunta.
Ebbene, reputa la Corte che tali motivi di appello non meritano accoglimento. Come correttamente rilevato dal primo Giudice, emerge dai documenti versati in atti la riferibilità del debito di cui alla scrittura ricognitiva alla Eyes s.r.l., della quale l'appellato era rappresentante legale, e non allo stesso quale persona fisica. Invero, le espressioni “denaro da lei anticipato per mio conto” e “saldare il mio debito”, nell'ambito del tenore complessivo della dichiarazione, non valgono a fare considerare come personale la ricognizione, stante l'inequivoca spendita del nome non già in proprio, bensì in nome e per conto della società, come espressamente affermato alla prima riga della scrittura.
pag. 6/9 Vi è poi da considerare che il comportamento tenuto dal Pt_1 successivamente alla sottoscrizione della dichiarazione, vale a confermare che egli aveva inteso che la dichiarazione proveniva dalla società rappresentata da Emerge chiaramente per tabulas che l'appellante CP_1 ebbe subito a rivolgersi per la restituzione dell'asserito credito direttamente alla società, in prima istanza con ricorso per decreto ingiuntivo e successivamente, venuto a conoscenza dell'intervenuto fallimento della Eyes
s.r.l., presentando domanda di insinuazione al passivo. Pertanto, in base al concreto comportamento complessivo tenuto dalla stessa parte interessata una volta ottenuta la dichiarazione in parola, deve ritenersi che la ricognizione non possa essere ricondotta ad un'obbligazione personale del dichiarante, ma debba essere intesa come effettuata in nome e per conto della società.
Da ultimo, va osservato che l'istituto del falsus procurator, invocato a più riprese dalla difesa del non appare pertinente alla fattispecie in Pt_1 esame. L'appellante, infatti, erra nel ritenere che, a seguito della dichiarazione di fallimento, l'amministratore cessi dal proprio incarico, dal momento che lo stesso, in realtà, permane in carica, seppure con le limitazioni conseguenti allo spossessamento patrimoniale che deriva dal fallimento. Invero, occorre rammentare che il fallimento di una società e dei suoi amministratori non determina il venir meno di questi ultimi, perché la società rimane in vita ed essi restano in carica, salva la loro sostituzione. Ne consegue che, ove detta società ritorni in bonis a seguito della chiusura del fallimento, essa riacquista la propria ordinaria capacità, con tutti i conseguenti poteri di rappresentanza degli organi sociali. Nel caso in esame, non risulta agli atti che il fosse decaduto o sostituito dalla sua CP_1 carica di amministratore;
in ogni caso, il sopravvenuto fallimento, intervenuto precedentemente all'atto ricognitivo sottoscritto dall'appellato, non vale a trasferire la valenza della ricognizione di debito in capo al dichiarante persona fisica.
pag. 7/9 Infine, in relazione al terzo motivo di appello, inerente all'omesso riconoscimento da parte del primo Giudice dell'obbligo di risarcimento del danno in capo all'appellato come conseguenza dell'atto compiuto dallo stesso quale falsus procurator, in virtù del principio della ragione più liquida, appare sufficiente rilevare che la domanda risulta proposta per la prima volta in grado d'appello, e, in quanto nuova, inammissibile.
*** Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata l'ordinanza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento2, dato dal valore della controversia introdotta in appello (valore indicato € 56.000,00), come previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti Parte_1 di avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
881/2023, emessa in data 02.02.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado d'appello, che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui pag. 8/9 all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado. 2 Tra 52.000,01 e 260.000,00 euro.