CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
Massime • 1
L'omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d'ufficio) non integra l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/05/2023, n. 11691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11691 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 3 Num. 11691 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 04/05/2023 oggetto di revocazione, n. 6587 del 2021: “1. NI TE, creditore di SE AN, nel 2013 iniziò l'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi. A tal fine pignorò i crediti vantati dal suo debitore nei confronti di cinque diversi soggetti: TE LI s.p.a.; BA LI s.p.a.; BA Carime s.p.a.; BA Popolare dell'Emilia-Romagna; Findomestic BA s.p.a.. 2. Il giudice dell'esecuzione con ordinanza 29 gennaio 2015 assegnò al creditore procedente la somma di 91.013,45 euro. 3. Avverso tale ordinanza proposero opposizione agli atti esecutivi (così da essi qualificata) tutti e cinque i terzi pignorati. Per quanto in questa sede rileva, la società TE LI dedusse a fondamento dell'opposizione: -) che l'atto di pignoramento non era stato notificato al debitore principale;
-) che l'atto di pignoramento non era stato notificato al terzo pignorato presso la sua sede legale, ma presso la sede di vari uffici postali, privi di personalità giuridica ed autonomia operativa;
-) in ogni caso, che l'ordinanza di assegnazione non poteva essere pronunciata, avendo la TE LI s.p.a. reso dichiarazione negativa. 4. Anche la BA LI propose opposizione agli atti esecutivi, deducendo anch'essa l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, in quanto pronunciata nonostante essa opponente avesse previamente reso una dichiarazione di quantità negativa. 5. All'esito della fase cautelare il giudice dell'esecuzione sospese la procedura. Il giudizio di merito venne riassunto con separati atti dalla TE LI s.p.a. e dal creditore procedente. Riuniti i due giudizi, 4 con sentenza 28 luglio 2017 n. 1858 il Tribunale di Foggia rigettò tutte le opposizioni. 6. L'opposizione proposta dalla TE LI venne ritenuta, contemporaneamente: -) inammissibile, perché tardiva;
-) infondata, perché l'omessa notifica del pignoramento al debitore doveva ritenersi "sanata" dalla notifica dell'atto di opposizione agli atti esecutivi. 7. Per quanto è dato comprendere dalla faticosa sintassi adoperata dal Tribunale, questo ha motivato la propria decisione coi seguenti argomenti: -) l'eccezione di nullità della procedura esecutiva per difetto di notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato andava rigettata, in quanto il debitore, avendo ricevuto la notifica dell'atto di opposizione agli atti esecutivi proposto dalla TE LI s.p.a., "avrebbe comunque avuto piena e totale cognizione della procedura esecutiva e dello stesso atto di pignoramento presso terzi che lo riguardava"; il Tribunale ha aggiunto che doveva "ragionevolmente supporsi" che il debitore fosse comunque venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva in suo danno, e che di conseguenza il pignoramento avesse raggiunto il suo scopo ai sensi dell'articolo 156 c.p.c.; -) in ogni caso il pignoramento non notificato al debitore doveva ritenersi non già inesistente, ma soltanto nullo, e quindi ne era consentita la rinnovazione. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, la rinnovazione della notifica del pignoramento era stata "surrogata" dalla notifica dell'atto di opposizione agli atti esecutivi compiuto da TE LI s.p.a. al debitore, e col decorso del termine di legge per proporre opposizione agli atti esecutivi da parte dello stesso debitore. 5 7.1. Dopo avere rigettato nel merito l'eccezione di nullità del pignoramento sollevata dal terzo pignorato opponente, il Tribunale ha comunque ritenuto di dovere qualificare tardiva ex articolo 617 c.p.c. l'opposizione proposta dalla TE LI (pagina 13 della sentenza). Il Tribunale a tal fine ha ragionato in questo modo: (a) nella udienza di discussione della fase sommaria dell'opposizione, dinanzi al giudice dell'esecuzione, il creditore procedente dichiarò a verbale che la notifica del pignoramento debitore non era andata a buon fine;
(b) tale verbale fu notificato dal creditore procedente ai terzi pignorati;
(c) la TE LI, in quanto terzo pignorato, poiché in tale momento ebbe conoscenza della nullità del pignoramento, lasciò colpevolmente spirare del termine di 20 giorni per proporre l'opposizione agli atti esecutivi. 7.2. Infine, con ulteriore ed autonoma motivazione, il Tribunale ha affermato che, avendo comunque la società TE LI reso quattro diverse dichiarazioni negative di quantità (prima del pignoramento), ciò dimostrava di per sé che il pignoramento aveva raggiunto il suo scopo, e che la TE LI avrebbe dovuto "insorgere tempestivamente entro i 20 giorni successivi alla notifica [del pignoramento e dei verbali dell'udienza della fase sommaria, come già detto], oltre che contro ognuno di tali atti". 7.3. In merito al secondo motivo di opposizione (irritualità della notifica del pignoramento alla TE LI) il Tribunale ha ritenuto che il vizio di tale notifica, eseguita presso 12 diversi uffici postali, anziché presso la sede centrale dell'ente, fosse sanata dal conseguimento dello scopo, dimostrato dal fatto che la TE LI comunque rese quattro dichiarazioni negative al creditore procedente. 6 7.4. L'adesione degli altri terzi pignorati ed opponenti all'eccezione, sollevata dalla TE LI, di nullità della notifica del pignoramento al debitore esecutato, era tardiva ed inammissibile, perché costituiva una inammissibile mutatio libelli. 8. Liquidata nei termini che precedono l'opposizione proposta dalla TE LI, il Tribunale è passato ad esaminare quella proposta dalla BA LI. Anche tale posizione è stata ritenuta "inammissibile"; in questo caso in base a plurime rationes decidendi, e cioè: a) la BA LI non aveva provveduto, entro i termini stabiliti dal Tribunale, a notificare il proprio ricorso in opposizione a tutti i litisconsorti necessari (il Tribunale non chiarisce a quale parte la notifica non è stata effettuata); b) l'inammissibilità dell'opposizione non era esclusa dalla mancata comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione di udienza (non è dato comprendere pronunciato da chi), "incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso"; -) la BA LI non aveva tempestivamente depositato l'originale della procura speciale "a seguito del suo avvenuto disconoscimento da parte del creditore". 7. Ciò premesso quanto alla ricostruzione della vicenda processuale, la sentenza n. 6587 2021 qui impugnata ha accolto i ricorsi di entrambi i terzi pignorati, con la seguente motivazione. “1. Il ricorso della TE LI. Col primo motivo TE LI lamenta sia la violazione degli articoli 548, 549 e 552 c.p.c., sia la nullità della sentenza ex articolo 132 c.p.c.. Il ricorso contiene due censure. 7 Con una prima censura la ricorrente deduce la nullità della sentenza per inintelligibilità delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. Con una seconda censura la ricorrente deduce l'omissione di pronuncia sul motivo d'opposizione da essa proposto, cioè la nullità dell'ordinanza di assegnazione. 1.1. Ambedue le censure sono fondate. La motivazione della sentenza impugnata, in primo luogo, è un collage di massime giurisprudenziali non pertinenti ed un calembour di affermazioni totalmente irrispettose dell'ordine logico di cui all'articolo 276, comma secondo, c.p.c.. Anche a voler prescindere dalla sequela di inesattezze giuridiche in essa contenute (ad es., che la notifica dell'opposizione sana la mancata notifica del pignoramento;
che il termine per proporre opposizione all'ordinanza di assegnazione decorre da un momento precedente all'ordinanza; che il vizio della notifica del pignoramento al debitore è sanato dalla condotta del terzo anteriore al pignoramento), resta il fatto che la sentenza impugnata è nulla a causa della totale impossibilità di stabilire quale sia stata la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dell'opposizione: se la tardività di quest'ultima o la sua infondatezza nel merito. Si tratta, in definitiva, d'una sentenza la cui motivazione si colloca ben al di sotto di quel "minimo costituzionale" che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, rappresenta la soglia oltre la quale i provvedimenti giurisdizionali vanno dichiarati nulli ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Ovviamente la censura concernente l'omessa pronuncia resta assorbita dalle considerazioni che precedono. 8 2. Col secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell'articolo 145 c.p.c.. Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione del pignoramento presso terzi (e degli atti successivi della procedura) presso gli uffici postali della provincia di Foggia, nei quali non vi erano rappresentanti legali autorizzati a rendere la dichiarazione di quantità. 2.1. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del motivo precedente. 3. Il ricorso della BA LI. 3.1. Dei tre motivi di ricorso proposti dalla BA LI va esaminato per primo il terzo, quindi il secondo, e per ultimo il primo, ai sensi dell'art. 276, comma secondo, c.p.c.. 3.2. Col terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2719 c.c.. Il motivo investe la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto invalida la costituzione in giudizio della BA LI, per "omesso deposito dell'originale della procura". Deduce la ricorrente incidentale di avere depositato, nei due giudizi di merito poi riuniti aventi ad oggetto l'opposizione esecutiva, altrettanti mandati alle liti in originale. Quanto, poi, alla fase sommaria, la ricorrente deduce che il creditore procedente nella prima difesa successiva alla proposizione del ricorso ex articolo 617 c.p.c., e cioè all'udienza del 4 giugno 2015, nulla osservò circa la conformità all'originale del mandato apposto in calce al ricorso ex articolo 617 c.p.c. della BA LI. 3.3. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della BA LI "per omesso deposito dell'originale della procura speciale". 9 E tuttavia risulta dagli atti che la BA LI aveva ritualmente depositato l'originale della procura alle liti conferita dal suo rappresentante all'avvocato. 3.4. Col secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 102 e 153 c.p.c.. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto "inammissibile" l'opposizione proposta dalla BA LI, per non aver rinnovato entro i termini stabiliti dal giudice la notifica del ricorso in opposizione "a tutti i litisconsorti necessari". Deduce al riguardo la ricorrente incidentale la seguente vicenda processuale: - ) il giudice dell'esecuzione il 31 marzo 2015 aveva rimesso in termini BA LI per la notifica del ricorso alle controparti, fissando il termine fino al 15 aprile 2015; -) la BA LI aveva rinnovato la notifica con l'atto consegnato all'ufficiale giudiziario il 14 aprile 2015, e quindi tempestivamente;
- ) tale notifica al debitore esecutato non andò a buon fine, perché "sconosciuto" il destinatario;
- ) ciò imponeva la concessione di un ulteriore termine alla BA LI per un nuovo tentativo;
-) in ogni caso il giudice dell'opposizione non poteva sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati ex articolo 291 e/o 102 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione della fase sommaria. 3.5. Il motivo è fondato. Non è in contestazione fra le parti che la fase di merito dell'opposizione sia stata tempestivamente introdotta. La tempestiva introduzione della fase di merito dell'opposizione rendeva irrilevanti, e comunque non sindacabili da parte del giudice dell'opposizione, le vicende della fase sommaria, attesa l'autonomia dei due giudizi. 10 3.6. Col primo motivo del proprio ricorso la BA LI lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 491, 492 e 543 c.p.c.. Il motivo investe la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che la mancata notifica del pignoramento al debitore esecutato potesse essere sanata dalla ricezione, da parte del medesimo debitore, dell'atto d'opposizione agli atti esecutivi proposto dalla TE LI s.p.a.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la decisione sarebbe erronea in quanto: - ) erronea fu la decisione del Tribunale di ritenere tardiva la relativa eccezione, in quanto la BA LI l'aveva sollevata alla prima difesa utile successiva alla mancata rinnovazione della notifica del pignoramento da parte del creditore procedente, cioè l'udienza del 4 giugno 2015; - ) erronea fu la decisione del Tribunale di non tenere conto della circostanza che la notifica del pignoramento all'esecutato risultò negativa "per irreperibilità del debitore esecutato"; il pignoramento doveva pertanto ritenersi inesistente e non sanabile attraverso la notifica, da parte dei terzi pignorati, dei rispettivi atti di opposizione agli atti esecutivi al debitore. 3.7. Il motivo è manifestamente fondato. Una volta mancata la notifica del pignoramento al debitore, l'esecuzione risultava inefficacemente incardinata, e nessun rilievo sanante avrebbe potuto avere, né la tardività dell'eccezione da parte del terzo pignorato, né la circostanza che il debitore, pur non avendo ricevuto la notifica del pignoramento, aveva però ricevuto, "in sostituzione" di quello, la notifica dell'atto d'opposizione compiuto dal terzo pignorato”. RAGIONI DELLA DECISIONE 11 1.Con il primo motivo, formulato in relazione al ricorso principale allora proposto da TE LI s.p.a., il ricorrente denuncia innanzi tutto la violazione dell'articolo 365 c.p.c. in relazione agli articoli 391 bis e 395 numero 4 c.p.c., ovvero l'esistenza di un errore di percezione di un fatto processuale essendo stato omesso il rilievo d'ufficio della nullità della procura speciale, rilasciata con delega a margine del proposto ricorso per cassazione da TE LI, per mancanza, in atti, della procura speciale legittimante il prof. NG LI a rilasciare procura speciale alle liti per TE (circostanza rilevata dall’avv. del TE nel giudizio revocando soltanto con la memoria ex art. 378 c.p.c.). 2. Sempre in relazione al ricorso proposto da TE LI, il TE denuncia, con il secondo motivo, che TE non depositò la copia autentica, ovvero la copia dotata di attestazione di conformità da parte del difensore, della sentenza impugnata ma soltanto una copia informale, priva dell'attestazione di conformità all'originale notificato a mezzo pec. Anche questa carenza formale fu rilevata dal controricorrente NI TE con la memoria ex articolo 378 c.p.c. Sostiene il ricorrente che ciò avrebbe dovuto comportare la pronuncia di improcedibilità del ricorso principale, mentre di questa questione non è traccia nella sentenza. 3. Il ricorrente deduce poi un terzo motivo di ricorso per revocazione in relazione alla posizione di TE, consistente nel fatto che un motivo di ricorso di TE sarebbe stato rubricato sotto l’art. 360 n. 3 c.p.c., mentre avrebbe dovuto essere rubricato sotto l’art. 360 n. 4 c.p.c. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, con mera svista percettiva, avrebbe accolto questo motivo del ricorso principale trattandolo come una questione di nullità della sentenza e quindi non rilevando che fosse stato diversamente rubricato. 12 4. Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto da BA LI s.p.a., il ricorrente denuncia, con il quarto motivo, il difetto di legittimazione attiva e, anche in questo caso, l'esistenza di un errore di percezione di un fatto processuale perché non sarebbe stata rilevata d'ufficio l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso incidentale per cassazione, che assume essere configurabili sotto due diversi profili. 4.1. Con il primo, assume che il ricorso sarebbe stato proposto da un soggetto, BA LI s.p.a., già privo della relativa legittimazione ex articolo 2504 bis c.c., essendo già avvenuta, precedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione, la messa in liquidazione coatta della società capogruppo, Banco Veneto s.p.a., del cui gruppo BA LI faceva parte, messa in liquidazione all’esito della quale tutte le banche del gruppo, compresa la BA LI, secondo quanto riferisce il ricorrente, furono incorporate in Intesa San LO. Sostiene di aver tempestivamente eccepito tale carenza di legittimazione attiva a suo tempo nel controricorso e poi nella memoria e che anche questa eccezione non sia stata colta, nella sua esistenza storica, dal provvedimento impugnato, e non sia stata quindi esaminata. 4.2. Il ricorrente deduce poi un secondo profilo di revocabilità della sentenza in relazione alla posizione di BA LI: il predetto istituto di credito, prima della proposizione del ricorso, era già appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, ed era soggetto come tale all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo;
successivamente, in data 14 maggio 2019, si fondeva per incorporazione in Intesa San LO senza che l’incorporante intervenisse al posto del soggetto incorporato. Sulla base di questa evoluzione dei fatti, deduce che la procura speciale con la quale era stato sottoscritto il ricorso incidentale 13 proposto nel 2017 da BA LI sarebbe stata nulla e che tale nullità non sarebbe stata percepita. 5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la mancanza in atti della procura speciale per BA LI nel giudizio di legittimità, depositata solo in fotocopia. Dubita anche, in ogni caso, della legittimazione di tale soggetto attese le vicende societarie di BA LI denunciate col motivo precedente. 6. Infine, con il sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce un terzo profilo di revocazione in relazione alla posizione di BA LI: l’istituto di credito depositò la copia notificata a mezzo pec della sentenza del Tribunale di Foggia con attestazione di conformità rilasciata dall'avvocato MO d'Arcangelo in originale, in difetto, in capo a questi, di procura speciale, non essendosi mai costituito l’avv. MO D’Arcangelo nel giudizio di legittimità, in cui BA LI era assistita dagli avvocati Benedetto e UI GA. *** 7. Il ricorso pone sei questioni processuali di diritto, non espressamente affrontate dalla sentenza impugnata, che il ricorrente ritiene siano state indebitamente non colte e non esaminate dalla sentenza revocanda, così riassumibili in estrema sintesi: 1) Omesso rilievo d’ufficio della nullità della procura speciale per omesso deposito della procura notarile al rappresentante sostanziale. 2) Omesso deposito, da parte di TE, della copia della sentenza impugnata dotata della attestazione di conformità all’originale informatico notificato a mezzo pec. 3) Omessa declaratoria di inammissibilità del motivo, perché, rubricato sub art. 365, primo comma, n. 3 c.p.c., era in effetti riconducibile ed è stato valutato come se fosse un n. 4. 14 4) Carenza di legittimazione attiva in capo a BA LI perché la capogruppo era stata collocata in liquidazione coatta amministrativa, e perché la stessa era cessata per incorporazione. 5) Omesso deposito della procura speciale per BA LI. 6) Omesso deposito della copia della sentenza impugnata dotata di conformità all’originale notificato a mezzo pec da parte di BA LI, perché la conformità all’originale è stata attestata da avvocato privo di mandato nel giudizio di legittimità. 8. Occorre preliminarmente verificare, ai fini della stessa ammissibilità del giudizio revocatorio, se e quando esse siano state dedotte dal ricorrente, e – nella sola eventualità che esse fossero state dedotte nel giudizio revocando -, se esse siano effettivamente riconducibili alla nozione di errore di fatto revocatorio, nella accezione di svista sull’esistenza di un motivo formulato, o se siano piuttosto riconducibili a profili di interpretazione di norme giuridiche, il che renderebbe il ricorso inammissibile. 9. Non costituisce infatti errore di fatto revocatorio l’eventuale omessa considerazione da parte della Corte di una questione processuale, quand’anche essa fosse stata rilevabile anche d’ufficio. Come più volte affermato da questa Corte di legittimità, infatti, l’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, la prima resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la legge collega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse dalla Cassazione (v. Cass. n. 14610 del 2021 e numerose altre). 15 10. Fatta questa premessa, nessuna delle censure formulate supera il vaglio preliminare di ammissibilità. 11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia su un’eccezione di difetto di procura sostanziale, che l’attuale ricorrente avrebbe sollevato solo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il motivo è inammissibile. La sentenza dà atto che l’attuale ricorrente ed allora resistente aveva depositato memoria, ma non accenna in alcun modo, all’interno della motivazione, al suo contenuto e non esamina l’eccezione di difetto di procura, relativa alla mancata produzione della procura dalla quale risultava l’investitura in capo ad NG LI dei poteri necessari per conferire la procura speciale alle liti relativa al giudizio di cassazione, formulata solo in memoria. Dal fatto che non si faccia cenno, nella sentenza impugnata, alla eccezione proposta solo in memoria ed attinente ad una questione rilevabile anche d’ufficio non si può trarre, in mancanza di alcuna indicazione univoca in tal senso, la conclusione che il fatto dell’avvenuta proposizione dell’eccezione non sia stato colto e pertanto il motivo non sia stato esaminato. La circostanza dedotta non è quindi astrattamente idonea ad integrare l’errore di fatto revocatorio, che potrebbe essere ipotizzabile solo se la sentenza avesse riferito del contenuto della memoria e gli avesse attribuito determinati contenuti senza percepire quello concernente l’eccezione. E’ ben possibile infatti, nel caso di specie, che il Collegio abbia colto la presenza dell’eccezione, ne abbia verificato la possibile fondatezza e, avendola ritenuta infondata, l’abbia implicitamente rigettata, procedendo all’esame nel merito del ricorso. 16 La circostanza che il rilievo contenuto in memoria sia stato ritenuto infondato, e che per questo la Corte abbia, legittimamente, proceduto oltre, è implicitamente confermata dal fatto che, esaminati gli atti, nel fascicolo di parte di TE, è presente la procura alle liti in favore di NG LI, richiamata a margine del ricorso per cassazione, datata 2014, in forma di scrittura privata con autentica di firma da parte del notaio Ambrosone, depositata in fotocopia, della cui conformità all’originale non risulta né viene dedotto che si sia mai dubitato in giudizio. Tanto evidenzia che, se anche – in denegata ipotesi - non si reputasse che la questione sia stata decisa in modo implicito e che la Corte nel provvedimento impugnato fosse incorsa in una omissione di pronuncia e, dunque, astrattamente in un errore di diritto (e non in un errore di fatto), in ogni caso l’ipotetico errore – ferma l’irrilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso per revocazione – sarebbe stato del tutto ininfluente sulla sorte del ricorso ordinario. 12. Con il secondo motivo, relativo anch’esso alla posizione di TE, l’avv. TE denuncia che non sia stata depositata la copia dotata di attestazione di conformità da parte del difensore, della sentenza impugnata ma soltanto una copia informale, priva dell'attestazione di conformità all'originale notificato a mezzo pec. Anche di questo profilo il ricorrente si sarebbe avveduto, o quanto meno l’avrebbe denunciato, solo con la memoria ex art. 378 c.p.c., e lamenta che la Corte, invece di dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso avversario, l’ha accolto. Il motivo è inammissibile, perché non si tratta di circostanza rilevabile d’ufficio e quindi la contestazione avrebbe dovuto essere effettuata, per potersi dolere della sua omessa considerazione, tempestivamente nel controricorso, mentre, per affermazione dello 17 stesso odierno ricorrente, è stata effettuata solo in memoria. Tanto esimerebbe dal dover esaminare la sussumibilità dell’omessa pronuncia sul punto all’interno dell’errore di fatto revocatorio. A ciò si aggiunga che pure questo motivo, come il precedente, sarebbe anche infondato in fatto, e quindi radicalmente inammissibile per insussistenza materiale del presupposto di fatto dell’errore revocatorio: TE segnala infatti che nel suo fascicolo di parte esistevano due copie della sentenza del Tribunale di Foggia impugnata, entrambe munite di asseverazione: una è la copia della sentenza ricevuta a mezzo pec, una è la copia dell’originale informatico, estratta dal fascicolo telematico E così è, in effetti: all’esito di una verifica degli atti risultano prodotte nel fascicolo di parte due copie della sentenza di primo grado, una notificata via pec dall’avvocato dell’odierno ricorrente all’avv. di TE, che ne certifica la conformità all’originale telematico ricevuto, e una seconda, estratta dal fascicolo telematico di TE, anche questa con attestazione di conformità all’originale 13. Con il terzo motivo, anch’esso relativo alla posizione di TE, il ricorrente lamenta che questa Corte, nella sentenza qui impugnata, non abbia dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso della predetta società, perché rubricato sub art. 360 n. 3 c.p.c., mentre era in effetti riconducibile ed è stato valutato come se fosse sussumibile all’interno dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Il motivo è radicalmente inammissibile, perché lamenta, in effetti non un errore di fatto ma un preteso errore di giudizio del collegio, che non avrebbe dichiarato l’inammissibilità del motivo per il vizio formale indicato. Non è nel caso di specie neppure astrattamente ipotizzabile che questo esito sia dovuto ad una svista percettiva da parte del collegio revocando, atteso che nel ricorso introduttivo il motivo denunciava l’ipotesi della violazione di legge ex art. 360, primo comma, 18 n. 3 c.p.c., ma all’interno dello stesso motivo era contestualmente denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ovvero ipotesi di nullità del provvedimento impugnato, riconducibili nella ipotesi di cui all’art. 365 n. 4 c.p.c. La corte revocanda poi, nell’ambito della sua valutazione, ha in effetti valorizzato le censure relative alla nullità del provvedimento impugnato, ben potendo, in ogni caso, procedendo all’esame delle censure formulate dalle parti, riqualificarle e sussumere le stesse all’interno della ipotesi di censura di legittimità più appropriata. Tanto non esime dal rilevare il carattere pretestuoso della contestazione, specie se si considera che le Sezioni Unite, nel caso di erronea indicazione del paradigma dell’art. 360 c.p.c. ed anche della norma violata, ove il motivo riveli chiaramente la sostanza della censura, ne ammettono lo scrutinio: vedi Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013. 14. All’interno del quarto motivo, relativo alla posizione di BA LI, il ricorrente articola due diverse censure. Con la prima, non prospetta neppure un errore di fatto revocatorio, ma l’omessa considerazione di una questione di diritto, ovvero la perdita della legittimazione attiva da parte della banca. Il motivo proposto è per questo, in ogni caso, inammissibile. Si aggiunga che esso sarebbe anche nel merito infondato, atteso che la messa in liquidazione coatta amministrativa dell’impresa capogruppo, di per sé, non configura il venir meno dei soggetti che ne fanno parte. Al contrario, sono le vicende successive (cessioni, incorporazioni, fusioni) che possono determinare, a seconda dei casi, successioni a titolo particolare o universale. Per cui, la messa in liquidazione di Veneto BA s.p.a., controllante di BA LI, nel giugno 2017, non incideva di per sé sulla legittimazione di BA 19 LI, e sulla sua possibilità, nel settembre 2017, di conferire mandato al difensore nel giudizio di cassazione, avv. GA. 14.2. Il secondo punto contenuto nel quarto motivo è anch’esso del tutto inammissibile perché concerne una questione di diritto e non un errore di fatto revocatorio. Anch’esso sarebbe inoltre del tutto infondato, in quanto BA LI non era ancora cessata per incorporazione quando iniziò la causa, la procura fu regolarmente rilasciata, e solo in corso di causa essa venne incorporata in Intesa S. LO. Ne consegue che, da un lato, la legittimazione a proseguire il giudizio dell’incorporata non viene meno, dall’altro che nessun obbligo aveva l’incorporante di intervenire (v. in proposito Cass. S.U. n. 21970 del 2021: “La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.”).Ciò a prescindere dal fatto che l’intervento non è neppure ammissibile in sede di legittimità. 15. Sul quinto motivo, relativo alla mancanza in atti della procura speciale per BA LI in originale, la censura originariamente proposta, e qui riproposta sub specie di errore revocatorio, era talmente generica che essa è stata implicitamente rigettata dal Collegio che ha proceduto oltre, definendo la causa nel merito. E’ quindi in questa sede inammissibile perché generica e perché, nei limiti in cui risulta comprensibile, adombra al più un – del tutto ipotetico - errore di diritto del giudice a quo. Si richiamano qui integralmente le considerazioni svolte sul primo motivo. 20 16. Con il sesto motivo si lamenta che la Corte di cassazione con la sentenza impugnata non abbia individuato la censura, secondo la quale la conformità all’originale della copia notificata della sentenza impugnata prodotta da BA LI sarebbe stata attestata da un avvocato non costituito nel giudizio di legittimità. Anche questo rilievo attiene ad una questione di diritto, e non ad un errore di fatto revocatorio, ed è pertanto inammissibile, oltre ad essere privo di decisività e del tutto infondato. L’avv. MO D’Arcangelo, attestante la conformità dell’atto all’originale, effettivamente non era costituito in favore dell’istituto di credito controricorrente nel giudizio di legittimità, in cui BA LI era assistita dagli avvocati Benedetto e UI GA. Controllati gli atti, egli risulta essere stato, però, l’avvocato che assisteva BA LI nel giudizio di merito. La sua attestazione di conformità era dunque conforme al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale “Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta ai fini del ricorso per cassazione può essere redatta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. (Nella specie, l'attestazione di conformità della sentenza impugnata con il ricorso dichiarato improcedibile era stata redatta dal difensore in grado di appello successivamente al conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione ad altro difensore).” (Cass. n. 21 10941 del 2018, Cass. n. 6907 del 2020, da ultimo Cass. n. 25969 del 2022). 17. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. L'esito del ricorso giustifica che si dia atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600 ciascuna, oltre euro duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 12
-) che l'atto di pignoramento non era stato notificato al terzo pignorato presso la sua sede legale, ma presso la sede di vari uffici postali, privi di personalità giuridica ed autonomia operativa;
-) in ogni caso, che l'ordinanza di assegnazione non poteva essere pronunciata, avendo la TE LI s.p.a. reso dichiarazione negativa. 4. Anche la BA LI propose opposizione agli atti esecutivi, deducendo anch'essa l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, in quanto pronunciata nonostante essa opponente avesse previamente reso una dichiarazione di quantità negativa. 5. All'esito della fase cautelare il giudice dell'esecuzione sospese la procedura. Il giudizio di merito venne riassunto con separati atti dalla TE LI s.p.a. e dal creditore procedente. Riuniti i due giudizi, 4 con sentenza 28 luglio 2017 n. 1858 il Tribunale di Foggia rigettò tutte le opposizioni. 6. L'opposizione proposta dalla TE LI venne ritenuta, contemporaneamente: -) inammissibile, perché tardiva;
-) infondata, perché l'omessa notifica del pignoramento al debitore doveva ritenersi "sanata" dalla notifica dell'atto di opposizione agli atti esecutivi. 7. Per quanto è dato comprendere dalla faticosa sintassi adoperata dal Tribunale, questo ha motivato la propria decisione coi seguenti argomenti: -) l'eccezione di nullità della procedura esecutiva per difetto di notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato andava rigettata, in quanto il debitore, avendo ricevuto la notifica dell'atto di opposizione agli atti esecutivi proposto dalla TE LI s.p.a., "avrebbe comunque avuto piena e totale cognizione della procedura esecutiva e dello stesso atto di pignoramento presso terzi che lo riguardava"; il Tribunale ha aggiunto che doveva "ragionevolmente supporsi" che il debitore fosse comunque venuto a conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva in suo danno, e che di conseguenza il pignoramento avesse raggiunto il suo scopo ai sensi dell'articolo 156 c.p.c.; -) in ogni caso il pignoramento non notificato al debitore doveva ritenersi non già inesistente, ma soltanto nullo, e quindi ne era consentita la rinnovazione. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, la rinnovazione della notifica del pignoramento era stata "surrogata" dalla notifica dell'atto di opposizione agli atti esecutivi compiuto da TE LI s.p.a. al debitore, e col decorso del termine di legge per proporre opposizione agli atti esecutivi da parte dello stesso debitore. 5 7.1. Dopo avere rigettato nel merito l'eccezione di nullità del pignoramento sollevata dal terzo pignorato opponente, il Tribunale ha comunque ritenuto di dovere qualificare tardiva ex articolo 617 c.p.c. l'opposizione proposta dalla TE LI (pagina 13 della sentenza). Il Tribunale a tal fine ha ragionato in questo modo: (a) nella udienza di discussione della fase sommaria dell'opposizione, dinanzi al giudice dell'esecuzione, il creditore procedente dichiarò a verbale che la notifica del pignoramento debitore non era andata a buon fine;
(b) tale verbale fu notificato dal creditore procedente ai terzi pignorati;
(c) la TE LI, in quanto terzo pignorato, poiché in tale momento ebbe conoscenza della nullità del pignoramento, lasciò colpevolmente spirare del termine di 20 giorni per proporre l'opposizione agli atti esecutivi. 7.2. Infine, con ulteriore ed autonoma motivazione, il Tribunale ha affermato che, avendo comunque la società TE LI reso quattro diverse dichiarazioni negative di quantità (prima del pignoramento), ciò dimostrava di per sé che il pignoramento aveva raggiunto il suo scopo, e che la TE LI avrebbe dovuto "insorgere tempestivamente entro i 20 giorni successivi alla notifica [del pignoramento e dei verbali dell'udienza della fase sommaria, come già detto], oltre che contro ognuno di tali atti". 7.3. In merito al secondo motivo di opposizione (irritualità della notifica del pignoramento alla TE LI) il Tribunale ha ritenuto che il vizio di tale notifica, eseguita presso 12 diversi uffici postali, anziché presso la sede centrale dell'ente, fosse sanata dal conseguimento dello scopo, dimostrato dal fatto che la TE LI comunque rese quattro dichiarazioni negative al creditore procedente. 6 7.4. L'adesione degli altri terzi pignorati ed opponenti all'eccezione, sollevata dalla TE LI, di nullità della notifica del pignoramento al debitore esecutato, era tardiva ed inammissibile, perché costituiva una inammissibile mutatio libelli. 8. Liquidata nei termini che precedono l'opposizione proposta dalla TE LI, il Tribunale è passato ad esaminare quella proposta dalla BA LI. Anche tale posizione è stata ritenuta "inammissibile"; in questo caso in base a plurime rationes decidendi, e cioè: a) la BA LI non aveva provveduto, entro i termini stabiliti dal Tribunale, a notificare il proprio ricorso in opposizione a tutti i litisconsorti necessari (il Tribunale non chiarisce a quale parte la notifica non è stata effettuata); b) l'inammissibilità dell'opposizione non era esclusa dalla mancata comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione di udienza (non è dato comprendere pronunciato da chi), "incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso"; -) la BA LI non aveva tempestivamente depositato l'originale della procura speciale "a seguito del suo avvenuto disconoscimento da parte del creditore". 7. Ciò premesso quanto alla ricostruzione della vicenda processuale, la sentenza n. 6587 2021 qui impugnata ha accolto i ricorsi di entrambi i terzi pignorati, con la seguente motivazione. “1. Il ricorso della TE LI. Col primo motivo TE LI lamenta sia la violazione degli articoli 548, 549 e 552 c.p.c., sia la nullità della sentenza ex articolo 132 c.p.c.. Il ricorso contiene due censure. 7 Con una prima censura la ricorrente deduce la nullità della sentenza per inintelligibilità delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. Con una seconda censura la ricorrente deduce l'omissione di pronuncia sul motivo d'opposizione da essa proposto, cioè la nullità dell'ordinanza di assegnazione. 1.1. Ambedue le censure sono fondate. La motivazione della sentenza impugnata, in primo luogo, è un collage di massime giurisprudenziali non pertinenti ed un calembour di affermazioni totalmente irrispettose dell'ordine logico di cui all'articolo 276, comma secondo, c.p.c.. Anche a voler prescindere dalla sequela di inesattezze giuridiche in essa contenute (ad es., che la notifica dell'opposizione sana la mancata notifica del pignoramento;
che il termine per proporre opposizione all'ordinanza di assegnazione decorre da un momento precedente all'ordinanza; che il vizio della notifica del pignoramento al debitore è sanato dalla condotta del terzo anteriore al pignoramento), resta il fatto che la sentenza impugnata è nulla a causa della totale impossibilità di stabilire quale sia stata la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dell'opposizione: se la tardività di quest'ultima o la sua infondatezza nel merito. Si tratta, in definitiva, d'una sentenza la cui motivazione si colloca ben al di sotto di quel "minimo costituzionale" che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, rappresenta la soglia oltre la quale i provvedimenti giurisdizionali vanno dichiarati nulli ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Ovviamente la censura concernente l'omessa pronuncia resta assorbita dalle considerazioni che precedono. 8 2. Col secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell'articolo 145 c.p.c.. Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione del pignoramento presso terzi (e degli atti successivi della procedura) presso gli uffici postali della provincia di Foggia, nei quali non vi erano rappresentanti legali autorizzati a rendere la dichiarazione di quantità. 2.1. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del motivo precedente. 3. Il ricorso della BA LI. 3.1. Dei tre motivi di ricorso proposti dalla BA LI va esaminato per primo il terzo, quindi il secondo, e per ultimo il primo, ai sensi dell'art. 276, comma secondo, c.p.c.. 3.2. Col terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2719 c.c.. Il motivo investe la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto invalida la costituzione in giudizio della BA LI, per "omesso deposito dell'originale della procura". Deduce la ricorrente incidentale di avere depositato, nei due giudizi di merito poi riuniti aventi ad oggetto l'opposizione esecutiva, altrettanti mandati alle liti in originale. Quanto, poi, alla fase sommaria, la ricorrente deduce che il creditore procedente nella prima difesa successiva alla proposizione del ricorso ex articolo 617 c.p.c., e cioè all'udienza del 4 giugno 2015, nulla osservò circa la conformità all'originale del mandato apposto in calce al ricorso ex articolo 617 c.p.c. della BA LI. 3.3. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della BA LI "per omesso deposito dell'originale della procura speciale". 9 E tuttavia risulta dagli atti che la BA LI aveva ritualmente depositato l'originale della procura alle liti conferita dal suo rappresentante all'avvocato. 3.4. Col secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 102 e 153 c.p.c.. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto "inammissibile" l'opposizione proposta dalla BA LI, per non aver rinnovato entro i termini stabiliti dal giudice la notifica del ricorso in opposizione "a tutti i litisconsorti necessari". Deduce al riguardo la ricorrente incidentale la seguente vicenda processuale: - ) il giudice dell'esecuzione il 31 marzo 2015 aveva rimesso in termini BA LI per la notifica del ricorso alle controparti, fissando il termine fino al 15 aprile 2015; -) la BA LI aveva rinnovato la notifica con l'atto consegnato all'ufficiale giudiziario il 14 aprile 2015, e quindi tempestivamente;
- ) tale notifica al debitore esecutato non andò a buon fine, perché "sconosciuto" il destinatario;
- ) ciò imponeva la concessione di un ulteriore termine alla BA LI per un nuovo tentativo;
-) in ogni caso il giudice dell'opposizione non poteva sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati ex articolo 291 e/o 102 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione della fase sommaria. 3.5. Il motivo è fondato. Non è in contestazione fra le parti che la fase di merito dell'opposizione sia stata tempestivamente introdotta. La tempestiva introduzione della fase di merito dell'opposizione rendeva irrilevanti, e comunque non sindacabili da parte del giudice dell'opposizione, le vicende della fase sommaria, attesa l'autonomia dei due giudizi. 10 3.6. Col primo motivo del proprio ricorso la BA LI lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 491, 492 e 543 c.p.c.. Il motivo investe la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che la mancata notifica del pignoramento al debitore esecutato potesse essere sanata dalla ricezione, da parte del medesimo debitore, dell'atto d'opposizione agli atti esecutivi proposto dalla TE LI s.p.a.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la decisione sarebbe erronea in quanto: - ) erronea fu la decisione del Tribunale di ritenere tardiva la relativa eccezione, in quanto la BA LI l'aveva sollevata alla prima difesa utile successiva alla mancata rinnovazione della notifica del pignoramento da parte del creditore procedente, cioè l'udienza del 4 giugno 2015; - ) erronea fu la decisione del Tribunale di non tenere conto della circostanza che la notifica del pignoramento all'esecutato risultò negativa "per irreperibilità del debitore esecutato"; il pignoramento doveva pertanto ritenersi inesistente e non sanabile attraverso la notifica, da parte dei terzi pignorati, dei rispettivi atti di opposizione agli atti esecutivi al debitore. 3.7. Il motivo è manifestamente fondato. Una volta mancata la notifica del pignoramento al debitore, l'esecuzione risultava inefficacemente incardinata, e nessun rilievo sanante avrebbe potuto avere, né la tardività dell'eccezione da parte del terzo pignorato, né la circostanza che il debitore, pur non avendo ricevuto la notifica del pignoramento, aveva però ricevuto, "in sostituzione" di quello, la notifica dell'atto d'opposizione compiuto dal terzo pignorato”. RAGIONI DELLA DECISIONE 11 1.Con il primo motivo, formulato in relazione al ricorso principale allora proposto da TE LI s.p.a., il ricorrente denuncia innanzi tutto la violazione dell'articolo 365 c.p.c. in relazione agli articoli 391 bis e 395 numero 4 c.p.c., ovvero l'esistenza di un errore di percezione di un fatto processuale essendo stato omesso il rilievo d'ufficio della nullità della procura speciale, rilasciata con delega a margine del proposto ricorso per cassazione da TE LI, per mancanza, in atti, della procura speciale legittimante il prof. NG LI a rilasciare procura speciale alle liti per TE (circostanza rilevata dall’avv. del TE nel giudizio revocando soltanto con la memoria ex art. 378 c.p.c.). 2. Sempre in relazione al ricorso proposto da TE LI, il TE denuncia, con il secondo motivo, che TE non depositò la copia autentica, ovvero la copia dotata di attestazione di conformità da parte del difensore, della sentenza impugnata ma soltanto una copia informale, priva dell'attestazione di conformità all'originale notificato a mezzo pec. Anche questa carenza formale fu rilevata dal controricorrente NI TE con la memoria ex articolo 378 c.p.c. Sostiene il ricorrente che ciò avrebbe dovuto comportare la pronuncia di improcedibilità del ricorso principale, mentre di questa questione non è traccia nella sentenza. 3. Il ricorrente deduce poi un terzo motivo di ricorso per revocazione in relazione alla posizione di TE, consistente nel fatto che un motivo di ricorso di TE sarebbe stato rubricato sotto l’art. 360 n. 3 c.p.c., mentre avrebbe dovuto essere rubricato sotto l’art. 360 n. 4 c.p.c. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, con mera svista percettiva, avrebbe accolto questo motivo del ricorso principale trattandolo come una questione di nullità della sentenza e quindi non rilevando che fosse stato diversamente rubricato. 12 4. Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto da BA LI s.p.a., il ricorrente denuncia, con il quarto motivo, il difetto di legittimazione attiva e, anche in questo caso, l'esistenza di un errore di percezione di un fatto processuale perché non sarebbe stata rilevata d'ufficio l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso incidentale per cassazione, che assume essere configurabili sotto due diversi profili. 4.1. Con il primo, assume che il ricorso sarebbe stato proposto da un soggetto, BA LI s.p.a., già privo della relativa legittimazione ex articolo 2504 bis c.c., essendo già avvenuta, precedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione, la messa in liquidazione coatta della società capogruppo, Banco Veneto s.p.a., del cui gruppo BA LI faceva parte, messa in liquidazione all’esito della quale tutte le banche del gruppo, compresa la BA LI, secondo quanto riferisce il ricorrente, furono incorporate in Intesa San LO. Sostiene di aver tempestivamente eccepito tale carenza di legittimazione attiva a suo tempo nel controricorso e poi nella memoria e che anche questa eccezione non sia stata colta, nella sua esistenza storica, dal provvedimento impugnato, e non sia stata quindi esaminata. 4.2. Il ricorrente deduce poi un secondo profilo di revocabilità della sentenza in relazione alla posizione di BA LI: il predetto istituto di credito, prima della proposizione del ricorso, era già appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, ed era soggetto come tale all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo;
successivamente, in data 14 maggio 2019, si fondeva per incorporazione in Intesa San LO senza che l’incorporante intervenisse al posto del soggetto incorporato. Sulla base di questa evoluzione dei fatti, deduce che la procura speciale con la quale era stato sottoscritto il ricorso incidentale 13 proposto nel 2017 da BA LI sarebbe stata nulla e che tale nullità non sarebbe stata percepita. 5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la mancanza in atti della procura speciale per BA LI nel giudizio di legittimità, depositata solo in fotocopia. Dubita anche, in ogni caso, della legittimazione di tale soggetto attese le vicende societarie di BA LI denunciate col motivo precedente. 6. Infine, con il sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce un terzo profilo di revocazione in relazione alla posizione di BA LI: l’istituto di credito depositò la copia notificata a mezzo pec della sentenza del Tribunale di Foggia con attestazione di conformità rilasciata dall'avvocato MO d'Arcangelo in originale, in difetto, in capo a questi, di procura speciale, non essendosi mai costituito l’avv. MO D’Arcangelo nel giudizio di legittimità, in cui BA LI era assistita dagli avvocati Benedetto e UI GA. *** 7. Il ricorso pone sei questioni processuali di diritto, non espressamente affrontate dalla sentenza impugnata, che il ricorrente ritiene siano state indebitamente non colte e non esaminate dalla sentenza revocanda, così riassumibili in estrema sintesi: 1) Omesso rilievo d’ufficio della nullità della procura speciale per omesso deposito della procura notarile al rappresentante sostanziale. 2) Omesso deposito, da parte di TE, della copia della sentenza impugnata dotata della attestazione di conformità all’originale informatico notificato a mezzo pec. 3) Omessa declaratoria di inammissibilità del motivo, perché, rubricato sub art. 365, primo comma, n. 3 c.p.c., era in effetti riconducibile ed è stato valutato come se fosse un n. 4. 14 4) Carenza di legittimazione attiva in capo a BA LI perché la capogruppo era stata collocata in liquidazione coatta amministrativa, e perché la stessa era cessata per incorporazione. 5) Omesso deposito della procura speciale per BA LI. 6) Omesso deposito della copia della sentenza impugnata dotata di conformità all’originale notificato a mezzo pec da parte di BA LI, perché la conformità all’originale è stata attestata da avvocato privo di mandato nel giudizio di legittimità. 8. Occorre preliminarmente verificare, ai fini della stessa ammissibilità del giudizio revocatorio, se e quando esse siano state dedotte dal ricorrente, e – nella sola eventualità che esse fossero state dedotte nel giudizio revocando -, se esse siano effettivamente riconducibili alla nozione di errore di fatto revocatorio, nella accezione di svista sull’esistenza di un motivo formulato, o se siano piuttosto riconducibili a profili di interpretazione di norme giuridiche, il che renderebbe il ricorso inammissibile. 9. Non costituisce infatti errore di fatto revocatorio l’eventuale omessa considerazione da parte della Corte di una questione processuale, quand’anche essa fosse stata rilevabile anche d’ufficio. Come più volte affermato da questa Corte di legittimità, infatti, l’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, la prima resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la legge collega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse dalla Cassazione (v. Cass. n. 14610 del 2021 e numerose altre). 15 10. Fatta questa premessa, nessuna delle censure formulate supera il vaglio preliminare di ammissibilità. 11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia su un’eccezione di difetto di procura sostanziale, che l’attuale ricorrente avrebbe sollevato solo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il motivo è inammissibile. La sentenza dà atto che l’attuale ricorrente ed allora resistente aveva depositato memoria, ma non accenna in alcun modo, all’interno della motivazione, al suo contenuto e non esamina l’eccezione di difetto di procura, relativa alla mancata produzione della procura dalla quale risultava l’investitura in capo ad NG LI dei poteri necessari per conferire la procura speciale alle liti relativa al giudizio di cassazione, formulata solo in memoria. Dal fatto che non si faccia cenno, nella sentenza impugnata, alla eccezione proposta solo in memoria ed attinente ad una questione rilevabile anche d’ufficio non si può trarre, in mancanza di alcuna indicazione univoca in tal senso, la conclusione che il fatto dell’avvenuta proposizione dell’eccezione non sia stato colto e pertanto il motivo non sia stato esaminato. La circostanza dedotta non è quindi astrattamente idonea ad integrare l’errore di fatto revocatorio, che potrebbe essere ipotizzabile solo se la sentenza avesse riferito del contenuto della memoria e gli avesse attribuito determinati contenuti senza percepire quello concernente l’eccezione. E’ ben possibile infatti, nel caso di specie, che il Collegio abbia colto la presenza dell’eccezione, ne abbia verificato la possibile fondatezza e, avendola ritenuta infondata, l’abbia implicitamente rigettata, procedendo all’esame nel merito del ricorso. 16 La circostanza che il rilievo contenuto in memoria sia stato ritenuto infondato, e che per questo la Corte abbia, legittimamente, proceduto oltre, è implicitamente confermata dal fatto che, esaminati gli atti, nel fascicolo di parte di TE, è presente la procura alle liti in favore di NG LI, richiamata a margine del ricorso per cassazione, datata 2014, in forma di scrittura privata con autentica di firma da parte del notaio Ambrosone, depositata in fotocopia, della cui conformità all’originale non risulta né viene dedotto che si sia mai dubitato in giudizio. Tanto evidenzia che, se anche – in denegata ipotesi - non si reputasse che la questione sia stata decisa in modo implicito e che la Corte nel provvedimento impugnato fosse incorsa in una omissione di pronuncia e, dunque, astrattamente in un errore di diritto (e non in un errore di fatto), in ogni caso l’ipotetico errore – ferma l’irrilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso per revocazione – sarebbe stato del tutto ininfluente sulla sorte del ricorso ordinario. 12. Con il secondo motivo, relativo anch’esso alla posizione di TE, l’avv. TE denuncia che non sia stata depositata la copia dotata di attestazione di conformità da parte del difensore, della sentenza impugnata ma soltanto una copia informale, priva dell'attestazione di conformità all'originale notificato a mezzo pec. Anche di questo profilo il ricorrente si sarebbe avveduto, o quanto meno l’avrebbe denunciato, solo con la memoria ex art. 378 c.p.c., e lamenta che la Corte, invece di dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso avversario, l’ha accolto. Il motivo è inammissibile, perché non si tratta di circostanza rilevabile d’ufficio e quindi la contestazione avrebbe dovuto essere effettuata, per potersi dolere della sua omessa considerazione, tempestivamente nel controricorso, mentre, per affermazione dello 17 stesso odierno ricorrente, è stata effettuata solo in memoria. Tanto esimerebbe dal dover esaminare la sussumibilità dell’omessa pronuncia sul punto all’interno dell’errore di fatto revocatorio. A ciò si aggiunga che pure questo motivo, come il precedente, sarebbe anche infondato in fatto, e quindi radicalmente inammissibile per insussistenza materiale del presupposto di fatto dell’errore revocatorio: TE segnala infatti che nel suo fascicolo di parte esistevano due copie della sentenza del Tribunale di Foggia impugnata, entrambe munite di asseverazione: una è la copia della sentenza ricevuta a mezzo pec, una è la copia dell’originale informatico, estratta dal fascicolo telematico E così è, in effetti: all’esito di una verifica degli atti risultano prodotte nel fascicolo di parte due copie della sentenza di primo grado, una notificata via pec dall’avvocato dell’odierno ricorrente all’avv. di TE, che ne certifica la conformità all’originale telematico ricevuto, e una seconda, estratta dal fascicolo telematico di TE, anche questa con attestazione di conformità all’originale 13. Con il terzo motivo, anch’esso relativo alla posizione di TE, il ricorrente lamenta che questa Corte, nella sentenza qui impugnata, non abbia dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso della predetta società, perché rubricato sub art. 360 n. 3 c.p.c., mentre era in effetti riconducibile ed è stato valutato come se fosse sussumibile all’interno dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Il motivo è radicalmente inammissibile, perché lamenta, in effetti non un errore di fatto ma un preteso errore di giudizio del collegio, che non avrebbe dichiarato l’inammissibilità del motivo per il vizio formale indicato. Non è nel caso di specie neppure astrattamente ipotizzabile che questo esito sia dovuto ad una svista percettiva da parte del collegio revocando, atteso che nel ricorso introduttivo il motivo denunciava l’ipotesi della violazione di legge ex art. 360, primo comma, 18 n. 3 c.p.c., ma all’interno dello stesso motivo era contestualmente denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ovvero ipotesi di nullità del provvedimento impugnato, riconducibili nella ipotesi di cui all’art. 365 n. 4 c.p.c. La corte revocanda poi, nell’ambito della sua valutazione, ha in effetti valorizzato le censure relative alla nullità del provvedimento impugnato, ben potendo, in ogni caso, procedendo all’esame delle censure formulate dalle parti, riqualificarle e sussumere le stesse all’interno della ipotesi di censura di legittimità più appropriata. Tanto non esime dal rilevare il carattere pretestuoso della contestazione, specie se si considera che le Sezioni Unite, nel caso di erronea indicazione del paradigma dell’art. 360 c.p.c. ed anche della norma violata, ove il motivo riveli chiaramente la sostanza della censura, ne ammettono lo scrutinio: vedi Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013. 14. All’interno del quarto motivo, relativo alla posizione di BA LI, il ricorrente articola due diverse censure. Con la prima, non prospetta neppure un errore di fatto revocatorio, ma l’omessa considerazione di una questione di diritto, ovvero la perdita della legittimazione attiva da parte della banca. Il motivo proposto è per questo, in ogni caso, inammissibile. Si aggiunga che esso sarebbe anche nel merito infondato, atteso che la messa in liquidazione coatta amministrativa dell’impresa capogruppo, di per sé, non configura il venir meno dei soggetti che ne fanno parte. Al contrario, sono le vicende successive (cessioni, incorporazioni, fusioni) che possono determinare, a seconda dei casi, successioni a titolo particolare o universale. Per cui, la messa in liquidazione di Veneto BA s.p.a., controllante di BA LI, nel giugno 2017, non incideva di per sé sulla legittimazione di BA 19 LI, e sulla sua possibilità, nel settembre 2017, di conferire mandato al difensore nel giudizio di cassazione, avv. GA. 14.2. Il secondo punto contenuto nel quarto motivo è anch’esso del tutto inammissibile perché concerne una questione di diritto e non un errore di fatto revocatorio. Anch’esso sarebbe inoltre del tutto infondato, in quanto BA LI non era ancora cessata per incorporazione quando iniziò la causa, la procura fu regolarmente rilasciata, e solo in corso di causa essa venne incorporata in Intesa S. LO. Ne consegue che, da un lato, la legittimazione a proseguire il giudizio dell’incorporata non viene meno, dall’altro che nessun obbligo aveva l’incorporante di intervenire (v. in proposito Cass. S.U. n. 21970 del 2021: “La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.”).Ciò a prescindere dal fatto che l’intervento non è neppure ammissibile in sede di legittimità. 15. Sul quinto motivo, relativo alla mancanza in atti della procura speciale per BA LI in originale, la censura originariamente proposta, e qui riproposta sub specie di errore revocatorio, era talmente generica che essa è stata implicitamente rigettata dal Collegio che ha proceduto oltre, definendo la causa nel merito. E’ quindi in questa sede inammissibile perché generica e perché, nei limiti in cui risulta comprensibile, adombra al più un – del tutto ipotetico - errore di diritto del giudice a quo. Si richiamano qui integralmente le considerazioni svolte sul primo motivo. 20 16. Con il sesto motivo si lamenta che la Corte di cassazione con la sentenza impugnata non abbia individuato la censura, secondo la quale la conformità all’originale della copia notificata della sentenza impugnata prodotta da BA LI sarebbe stata attestata da un avvocato non costituito nel giudizio di legittimità. Anche questo rilievo attiene ad una questione di diritto, e non ad un errore di fatto revocatorio, ed è pertanto inammissibile, oltre ad essere privo di decisività e del tutto infondato. L’avv. MO D’Arcangelo, attestante la conformità dell’atto all’originale, effettivamente non era costituito in favore dell’istituto di credito controricorrente nel giudizio di legittimità, in cui BA LI era assistita dagli avvocati Benedetto e UI GA. Controllati gli atti, egli risulta essere stato, però, l’avvocato che assisteva BA LI nel giudizio di merito. La sua attestazione di conformità era dunque conforme al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale “Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta ai fini del ricorso per cassazione può essere redatta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. (Nella specie, l'attestazione di conformità della sentenza impugnata con il ricorso dichiarato improcedibile era stata redatta dal difensore in grado di appello successivamente al conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione ad altro difensore).” (Cass. n. 21 10941 del 2018, Cass. n. 6907 del 2020, da ultimo Cass. n. 25969 del 2022). 17. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. L'esito del ricorso giustifica che si dia atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600 ciascuna, oltre euro duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art.
1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 12