TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2638/2022 R.G.
TRA
(c.f. ) residente in [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Germana Greco (c.f. ) e Paola Armillis (c.f. ) C.F._2 C.F._3
CONTRO
(c.f. ) nata in [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 C.F._4
Via Orsini Ducas n. 30; - contumace
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._5
Cavallino di Lecce Via M.U. Traiano n. 11; - contumace
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ha chiesto: • in via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'Attore a Parte_1 vedersi rimborsato i 2/3 delle somme anticipate per consumi di energia elettrica, stante l'utilizzo esclusivo fatto da e/o , presso l'immobile commerciale di Controparte_1 Controparte_2 via Bacile ang. Via L. Romano in Lecce, immobile presso cui insiste l'attività commerciale “EREDI
” per un importo pari a €. 467,26, nonché ½ delle spese AQP e NE per Parte_2 l'immobile di via dei Pergolesi ex via Allende in Torre dell'Orso, Marina di Melendugno per un importo pari a €.70,58. per un totale complessivo ad oggi di € 537,84, salvi gli ulteriori pagamenti effettuati per lo stesso motivo – fornitura energia elettrica in via Bacile ang. Via L. Romano e energia elettrica e/o AQP via Dei Pergolesi in Torre dell'Orso - e per l'effetto condannare solidalmente le SI.re e/o , ovvero condannarle pro quota, al pagamento del Controparte_1 Controparte_2 detto importo, con l'obbligo di provvedere all'intestazione dell'utenza in capo alla SI.ra
[...]
, nella sua qualità di rappresentante legale della ”, così CP_2 Parte_3 prevedendo in capo all'Attore il rimborso del solo 50% delle spese fisse del nuovo allaccio per la fornitura energia elettrica, così come emergono dalle relative fatture che dovranno essere esibite e consegnate in copia, ovvero condannare le convenute solidalmente, ovvero proquota, alla diversa somma che emergerà in corso di causa;
sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'Attore, stante l'utilizzo esclusivo fatto da e/o a Controparte_1 Controparte_2 ricevere un indennizzo pari al 50% del valore dei frutti civili dell'immobile commerciale di via Bacile ang. Via L. Romano in Lecce prudentemente stimato in € 15.750,00 - ½ di € 31.500,00, ovvero €
750,00 ½ su € 1500,00, dal 1° marzo 2021 al 1° dicembre 2022 -, oltre le mensilità che si andranno a maturare dal deposito della domanda e fino al soddisfo e per l'effetto condannare le Convenute,
e/o solidalmente ovvero proquota, al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 suindicata somma ovvero della diversa somma che emergerà in corso di causa. • in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per Legge, direttamente in favore dei difensori che se dichiarano antistatari.
****************
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha dedotto nell'atto di citazione: Parte_1
“a. in data 30.07.2020 in Lecce veniva a mancare all'affetto dei suoi cari la SI.ra Parte_2
- – (All. 2); C.F._6
b. il de cuius , era comproprietaria, per comunione volontaria con il SI. Parte_2 Pt_1
- ½ cadauno - dei seguenti beni immobili:
[...]
1. appartamento sito in Lecce, via C. Battisti, identificato al foglio 228, particella 464, sub1, cat. A/3, classe 4, piano1°, con relative pertinenze condominiali, con rendita catastale di €
790,18/settecentonovanta,18 cent.;
2. locale commerciale sito in Lecce, via Bacile n. 2/C e 2/D – ang. Via L. Romano -, identificato al foglio 259, particella 3137, sub 13, cat. C/1, classe 8, piano S1-T, con rendita catastale di €
3.367,25/tremilatrecentosessantasette,25 cent.;
3. appartamento sito in Torre dell'Orso marina di Melendugno/Le, via Pergolesi, identificato al foglio
42, particella 26, sub9, graffato 33, cat. A/3, piano T, con rendita catastale di €
271,14/duecentosettantauno, 14 cent..
In allegato i titoli comprovanti il diritto dell'Attore. (All.3)
c. chiamate all'eredità, quali figlie del de cuius , sono le germane Parte_2 CP_1
- - e - -, le quali hanno
[...] C.F._4 Controparte_2 C.F._5 proceduto ad accettare l'eredità, con beneficio d'inventario, della loro madre - Notaio in Per_1
Lecce del 28.09.2020, Rep. n. 37.173, Racc. n. 21711, Reg. al n. 17403 1T, nonché per l'inventario
Tribunale di Lecce, Dr. Cigna, sez. V.G. - R.G. n. 2624/2020, giusta istanza del 01.02.2021 annotazione della Nota di registrazione del 10.02.2021, Rep. n. 381/21 -;
d. per effetto dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità, che ha effetto dichiarativo retroattivo, le SIg.re e sono subentrate, quali uniche eredi Controparte_1 Controparte_2 del de cuius , per ¼ cadauna, nelle proprietà dei beni immobili compiutamente Parte_2 descritti alla lettera b) n. 1, 2; i restanti diritti di proprietà pari a 2/4 dell'intero, ovvero il 50% su ogni immobile, sono in capo all'Attore il SI. ; e. il de cuis Parte_1 Parte_2 svolgeva, presso il locale commerciale sito in Lecce, via Bacile n. 2/C e 2/D - ang. Via L. Romano -,
l'attività artigianale di magliaia e commerciale di vendita di abbigliamento, attività in cui fino al
2010/2011 erano coinvolte a vario titolo anche le figlie e;
Controparte_1 Controparte_2
f. le germane e , come anticipato, previa accettazione con beneficio Controparte_1 CP_2
d'inventario perfezionata il 10.02.2021, che però ha effetto dichiarativo retroattivo al 30.07.2020, hanno posto in liquidazione l'attività commerciale della loro madre, “mettendo in vendita privatamente”, già dal marzo 2021, la merce inventariata giacente presso il locale di Via Bacile ang.
Via L. Romano in Lecce;
g. metà novembre 2020 le germane comunicavano, mezzo sms CP_1
e poi vie brevi, all'odierno Attore, il distacco della fornitura elettrica da cui era servito il Negozio di
Via Bacile ang. Via L. Romano in Lecce, all'epoca intestata al de cuis . Ciò posto, Parte_2 essendo il a conoscenza della presenza di pompe anti allagamento dei locali sottoposti Pt_1
a livello strada del Negozio di Via Bacile- ang. Via L. Romano - in Lecce, temendo danni strutturali per il fabbricato e pedisseque richieste di risarcimento danni da parte dei proprietari degli immobili sovrastanti, proponeva a mezzo del proprio difensore - Avv. Germana Greco – mezzo PEO del
27.11.2020 e poi mezzo PEC del 22.01.2021 all'ora difensore - Avv. Ettore D. Bruno - alle germane la riattivazione, in vero anche a proprio nome nelle more si perfezionasse l'accettazione CP_1 dell'eredità, del contratto di fornitura elettrica attese le urgenze del caso. (All.4) Considerato che gli inviti restavano lettera morta, il 1° marzo 2021 il SI. , procedeva a far riattivare l'utenza Pt_1 elettrica a proprio nome presso il locale commerciale di via Bacile - ang. Via L. Romano - in Lecce, al sol fine di garantire il funzionamento delle pompe di aspirazione anti allagamento(All.5);
h. il SI. personalmente recatosi la fine di marzo 2021 prima delle festività pasquali presso Pt_1 il locale commerciale di via Bacile ang. Via L. Romano in Lecce, al fine di consegnare una missiva del Comune di Lecce indirizzata al de cuis e recapitata presso la sua abitazione in Parte_2 via Dei Bizamano n.9 in Lecce, constatava che le germane , lì presenti personalmente, CP_1 avevano ripreso informalmente l'attività commerciale della loro madre e nella persona di
[...]
si vedeva interdetto l'ingresso proprio in funzione dell'attività posta in essere dalle CP_2 germane, mentre la SI.ra era intenta ad esibire ad una cliente della merce;
Controparte_1
i. con PEC del 27.04.2021 al Difensore delle germane e con raccomandate racc. a/r del CP_1
27.04.2021 n. 1533688623305 per ricevuta. il 28.04.2021 e n. Controparte_2
153688623316 del 27.04.2021 ricevuta il 03.05.2021 per tutte del Controparte_1 medesimo tenore, si informava delle prime spese anticipate dal e della volontà di Pt_1 procedere alla divisione ereditaria;
comunicando che, da lì a breve, si sarebbe trasferito in quel di
Bari per motivi personali(All.6). Ed in vero il si trasferì, nell'estate 2021 in quel di Bari Pt_1
(All.7) facendo rientro a Lecce in autunno, al sol fine di poter supportare la sua unica figlia residente in Bari - nata dall'unione sua e del de cuius , la quale ha rinunciato all'eredità della Parte_2 propria madre in favore delle uterine e - affetta da una grave malattia Controparte_1 CP_2 oncologica. Questa circostanza, in capo all'Attore, evidenzia ancor di più la necessità di non disperdere inutilmente le forze economiche di un pensionato. Nelle more le germane , CP_1 pur mediante accesso contingentato - riservato ai soli clienti storici della madre -, nonché trasferendo, della merce stoccata da via Ribezzo in Lecce ex deposito utilizzato dal de cuius Pt_2
per la sua attività, in via Bacile ang. Via L. Romano, continuavano a svolgere i propri
[...] interessi economici in modo esclusivo presso il locale commerciale di via Bacile - ang. Via L. Romano
- in Lecce, formalizzando solo in data 11.11.2021 la nomina del rappresentante legale, nella persona di , giusta iscrizione al REA del 07.12.2021, della Ditta “EREDI DI CALASSO Controparte_2
ROSARIA” (All.8). In vero parte della merce, probabilmente si trova altresì, in una stanza chiusa a chiave presso l'appartamento sito in Lecce, via C. Battisti - descrizione lett. b) n.1 dell'atto - anche esso in comproprietà con l'Attore - 2/4 e ¼ e ¼ Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
-;
j. seguiva attività fra i Procuratori delle Parti, interrotta mezzo PEC - da avv. Germana Greco per verso avv. Ettore D. Bruno quale legale delle germane - del 29.12.2021 Parte_1 CP_1 ex art 46, 7° comma del Codice deontologico forense(All.9); k. con PEC del 31.12.2021 al Difensore delle germane per conoscenza, nonché con CP_1 raccomandata a/r n. 200426683106 del 31.12.2021 e ricevuta il 04.01.2022 per Controparte_1
e n. 200124933414 del 31.12.2021 e ricevuta il 04.01.2022 per avente ad Controparte_2 oggetto lo “scioglimento comunione immobili siti in Lecce – via C. Battisti e via Bacile – ed in Torre dell'Orso marina di Melendugno/Le – via Pergolesi – e beni mobili registrati rimborso spese documentate invito mediazione e negoziazione obbligatoria ” le stesse venivano costituite in mora e si formalizzava, altresì, l'invito alla mediazione obbligatoria per la divisione/ scioglimento comunione incidentale, nonché alla negoziazione assistita(All.10). Nelle menzionate missive gemelle, per quel che interessa in questa Sede, si richiedeva, il rimborso dei 2/3 delle utenze per fornitura elettrica presso i locali commerciali di via Bacile ang. Via L. Romano in Lecce stante l'uso ed il consumo fattone dai comunisti e , seppur formalmente Controparte_1 Controparte_2
l'attività da visura presso la Camera di Commercio vede come legale rappresentante la SI.ra
, nonché il pagamento di un indennizzo per l'uso esclusivo del locale Controparte_2 commerciale di Via Bacile - ang. Via L. Romano - in Lecce, nonché il rimborso di ½ delle utenze AQP
e energia elettrica dell'immobile di via Dei Pergolesi in Torre dell'Orso. L'Attore richiedeva il rimborso dei 2/3 delle seguenti fatture NE (All.11) per il locale commerciale di via Bacile ang. Via
L. Romano in Lecce di cui avevano l'uso esclusivo le odierne convenute
- fattura n. 4123612498 periodo marzo '21: € 127,87 + € 0,70 - scd. 26.04.21 pagata il 27.04.21 -;
- fattura n. 4141595603 periodo apr./mag. '21: € 90,43 + € 0,70 - scd. 28.06.21 pagata il 05.07.21 -
; - fattura n. 4152541863 periodo giu./lug. '21: € 61,87 + € 0,70- scd. 23.08.21 pagata il 28.08.2021-
; - fattura n. 4167423976 periodo ago./set. '21: € 77,12 + € 0,70 - scd. 22.10.21 pagata il 02.11.21 -
;
- fattura n. 4182564052 periodo ott/nov. '21: € 76,70 + € 2,00 - scd. 23.12.21 pagata l'11.01.2022 – pagamento successivo all'invio -.
Cui deve aggiungersi l'ultima fattura n. 4201220525 NE Energia di € 131,38 periodo dic.21- gen.22, fattura sul cui retro viene riepilogato il consumo di energia elettrica reale per l'immobile commerciale di Via Bacile ang. L. Romano degli ultimi 12 mesi con i seguenti consumi effettivi(All.12):
- marzo 2021 per 59 kWh;
- aprile 2021 per 114 kWh;
- maggio 2021 per 38 kWh;
- giugno 2021 per 11 kWh;
- luglio 2021 per 24 kWh;
- agosto 2021 per 21 kWh;
- settembre 2021 per 76 kWh;
- ottobre 2021 per 91 kWh;
- novembre 2021 per 114 kWh;
- dicembre 2021 per 272 kWh;
- gennaio 2022 per 288 kWh
Per un totale anticipato ad oggi di € 572,17/ salvo errori omissione e/o ulteriori conguagli, pertanto ad oggi per un totale di € 381,45/ trecentoottantauno, 45 cent quale quota di 2/3 da rimborsarsi;
salvo conguagli e ulteriori pagamenti per le fatture in scadenza. La determinazione a richiedere un maggior rimborso da parte dell'Attore si muove dal fatto che i maggior consumi rilevati, non riferibili al mero allaccio della fornitura, erano e sono frutto del consumo/utilizzo dell'energia elettrica fatto dalle e , le quali sin dal marzo 2021 hanno svolto i propri Controparte_1 Controparte_2 interessi economici in via esclusiva presso il menzionato locale commerciale, come dimostra inconfutabilmente il riepilogo dei consumi. In allegato le fatture ed i relativi pagamenti sostenuti dall'Attore. (All.11 e 12)
L'Attore richiedeva, altresì, il rimborso di 1/2 delle seguenti fatture NE e AQP per l'immobile di
Torre dell'Orso marina di Melendugno via dei Pergolesi ex via Allende (All.13)
- fattura NE n. 4057331944 periodo lug./ago. '20: € 46,68 + € 1,50 - chiusura contratto -, la precedente fattura magg./giugno '20 essendo di competenza esclusiva non viene indicata;
- fattura AQP n. 00120002925971 del 09.09.2020 a credito di € 1,38; - fattura AQP n.
00120004042104 del 10.12.2020 decurtato il credito in fattura € 13,06 + € 1,50, pagata il
29.12.2021;
- fattura AQP n. 00121001114906 del 13.04.2021: € 24,04 +€ 1,50 pagata il 27.04.2021;
- fattura AQP n. 00121002161739 del 13.07.2021 a credito di € 3,86;
- fattura AQP n. 00121002872774 del 07.09.2021 decurtato il credito in fattura € 12,48 + € 1,50, pagata il 28.09.2021;
Per un totale anticipato ad oggi di € 102,26 salvo errori omissione e/o conguagli;
pertanto ad oggi per un totale al 50% di € 51,13 cent. da rimborsarsi, salvo conguagli e ulteriori pagamenti per le fatture in scadenza.
In questo caso la determinazione dell'Attore a richiedere il rimborso del 50% (½) delle spese anticipate sull'immobile di Torre dell'Orso in via dei Pergolesi è dettato dall'evidenza che nessun consumo e/o utilizzo esclusivo è stato posto in essere dai comunisti del bene immobile de quo dal momento in cui si è formata la comunione incidentale.
In vero per non gravare la comunione di ulteriori inutili spese, si procedeva al distacco della sola utenza elettrica, mentre si teneva in vita l'utenza AQP il cui ripristino, nel caso fosse stata cessata, avrebbe gravato i comunisti di una spesa di circa € 1.500,00 per la sola riattivazione.
In allegato le fatture ed i relativi pagamenti sostenuti dall'Attore. (All.13)
l. l'Attore richiedeva anche un indennizzo del 50% per l'uso esclusivo fatto dalle odierne Convenute del locale commerciale di via Bacile ang. via L. Romano in Lecce, non avendo mai prestato un consenso formale e/o informale a ciò - anzi avendo richiesto ripetutamente anche a mezzo del proprio procuratore lo scioglimento della comunione incidentale - quantificandone l'importo proquota in €
7.500,00/settemilacinquecento euro dal 1° marzo 2021 al 1° gennaio 2022 ed ora in divenire come si dirà nelle conclusioni.
Il SI. stante l'ubicazione in una zona centrale -nei pressi di P.zza Mazzini, angolo strada Pt_1 con tre vetrine espositive - e lo stato SInorile del locale commerciale di via Bacile ang. via L. Romano in Lecce - pavimento in granito, scala in granito rifinita toro con ringhiera in legno massello su misura etc. - per la quantificazione dell'indennizzo richiesto, prudentemente, si rifaceva alla Banca dati delle quotazioni immobiliari di Agenzia delle Entrate del 1° semestre 2021 ritenendo congruo l'importo per € 1.500,00 per mensilità - importo minimo da quotazione € 1.327,68 (€9,00 mq) importo massimo da quotazione € 1.770,00 (€ 12,00 mq) (All.14) -, così richiedendo un indennizzo per quota
(½) di proprietà di € 750,00/settecentocinquanta in capo alle SIg. e Controparte_1 CP_2 per mensilità dell'uso esclusivo del predetto immobile avvenuto dal marzo 2021 ad oggi.” (così alle pagg. 2 – 8 dell'atto di citazione).
Per effetto di quanto precede, il ha chiesto “accertare e dichiarare il diritto Parte_1 dell'Attore a vedersi rimborsato i 2/3 delle somme anticipate per consumi di energia elettrica, stante l'utilizzo esclusivo fatto da e/o , presso l'immobile Controparte_1 Controparte_2 commerciale di via Bacile ang. Via L. Romano in Lecce, immobile presso cui insiste l'attività commerciale “ ”, nonché ½ delle spese AQP e NE per l'immobile di Parte_3 via dei Pergolesi ex via Allende in Torre dell'Orso, Marina di Melendugno per un totale ad oggi di €
432,58, salvi gli ulteriori pagamenti effettuati per lo stesso motivo – fornitura energia elettrica in via
Bacile ang. Via L. Romano e energia elettrica e/o AQP via Dei Pergolesi in Torre dell'Orso - e per l'effetto condannare solidalmente le SI.re e/o al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, ovvero condannarle pro quota, con l'obbligo di provvedere all'intestazione dell'utenza in capo alla SI.ra , nella sua qualità di rappresentante legale della “ Controparte_2 [...]
”, così prevedendo in capo all'Attore il rimborso del solo 50% delle spese Parte_3 fisse del nuovo allaccio per la fornitura energia elettrica, così come emergono dalle relative fatture che dovranno essere esibite e consegnate in copia, ovvero condannare le convenute solidalmente, ovvero proquota alla diversa somma che emergerà in corso di causa;
sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'Attore, stante l'utilizzo esclusivo fatto da Controparte_1 e/o , a ricevere un indennizzo pari al 50% del valore dei frutti civili Controparte_2 dell'immobile commerciale di via Bacile ang. Via L. Romano in Lecce prudentemente stimato in €
9.000,00 - ½ di € 18.000,00, ovvero € 750,00 ½ su € 1500,00 dal 1° marzo 2021 al 1° marzo 2022 -, oltre le mensilità che si andranno a maturare dal deposito della domanda e fino al soddisfo e per l'effetto condannare le Convenute, e/o , solidalmente al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, ovvero proquota al pagamento, ovvero condannare le Convenute Controparte_1
e/o , solidalmente al pagamento, ovvero proquota al pagamento, della diversa Controparte_2 somma che emergerà in corso di causa. Oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.” (così nelle conclusioni dell'atto di citazione).
Le convenute hanno scelto di non costituirsi.
Le circostanze di fatto poste alla base della domanda (e cioè che sia deceduta la Parte_2 lasciando come eredi le convenute, che la stessa abbia lasciato tre beni immobili in Parte_2 eredità e che le convenute abbiano utilizzato in via esclusiva l'immobile sito in Lecce alla via Bacile
2/C e 2/D), risultano provate dal combinato esito:
- della prova documentale (estratto di morte di le copie degli atti di Parte_2 compravendita degli immobili di via Battisti e di via Bacile in Lecce e di via Pergolesi ex via
Allende in Torre dell'Orso; la visura camerale della ditta ” in cui è Parte_3 indicata quale legale rappresentante la convenuta e quale data Controparte_2 di inizio dell'attività quella dell'11.11.2021);
- dalla mancata risposta all'interrogatorio da parte delle convenute (valutabile ex art. 232
c.p.c.);
- dalla prova orale (il teste escusso nell'udienza del 15.03.2024, ha Testimone_1 dichiarato “So che il SI. è proprietario di un immobile sito in Lecce alla Parte_1 via Bacile. In detto immobile svolgeva attività commerciale (forse vendita di abbigliamento per bambini) la compagna del , SI.ra . Dopo la morte di Pt_1 Parte_2 quest'ultima, avvenuta circa quattro anni fa, ho constatato in una decina di occasioni che l'attività commerciale proseguiva ed all'interno del medesimo locale vi erano le figlie della SI.ra che non sono figlie del SI. . L'ultima volta che ho visto questa Pt_2 Pt_1 situazione è da ricondurre a circa quattro mesi fa e nel locale vi erano dei clienti”); peraltro in sede di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente ha dato atto di esser riuscito ad accedere all'immobile, solo allorquando erano presenti le convenute.
Del pari, tramite la prova documentale offerta, l'attore ha dimostrato di aver anticipato spese per il pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica e dell'acqua.
A questo punto va innanzitutto rilevato che le nuove domande formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., sono inammissibili;
sono domande nuove (relative a nuove fatture pagate in corso di causa) per le quali non vi è stata alcuna accettazione.
Occorre pertanto soffermarsi unicamente su quanto ritualmente richiesto nell'atto di citazione.
1. La domanda di rimborso dei 2/3 delle somme anticipate per consumi di energia elettrica, presso l'immobile commerciale di via Bacile ang. Via L. Romano in Lecce.
La domanda è fondata e deve esser accolta.
Poiché le convenute hanno utilizzato in maniera esclusiva l'immobile, è corretta la richiesta dei 2/3 delle spese sostenute per le fatture dell'energia elettrica.
Di tali spese sostenute, quelle documentate ammontano a:
- fattura n. 4141595603 periodo apr./mag. '21: € 90,43 + € 0,70 € 91,13
- fattura n. 4152541863 periodo giu./lug. '21: € 61,87 + € 1,80; € 63,67
- fattura n. 4167423976 periodo ago./set. '21: € 77,12 + € 2,00; € 77,82
- fattura n. 4182564052 periodo ott/nov. '21: € 76,70 + € 2,00 € 78,20
- fattura n. 4201220525 periodo dic.21- gen.22 €. 131,38 + €. 2,00; € 133,38
Totale € 444,20
Non risulta invece documentata (e non verrà quindi considerata) la seguente spesa:
fattura n. 4123612498 periodo marzo '21: € 127,87 + € 0,70 € 128,57
(il bollettino di pagamento allegato, non ha la stampigliatura – ricevuta di pagamento);
Pertanto della somma (documentata) di €. 444,20, quella di €. 296,13 (pari ai 2/3) dovrà esser posta a carico delle convenute.
2. La domanda di rimborso per le spese anticipate relative alle fatture NE e AQP per l'immobile di Torre dell'Orso marina di Melendugno via dei Pergolesi ex via Allende.
La domanda è fondata.
Provata la qualità di eredi delle convenute, le stesse sono complessivamente proprietarie di ½ dell'immobile di Torre dell'Orso. Poiché non risulta alcun uso esclusivo di tale immobile, le spese vanno suddivise secondo le quote di proprietà: quindi ½ a carico del ed il restante ½ a Pt_1 carico delle convenute.
Di tali spese sostenute, quelle documentate ammontano a:
- fattura NE n. 4057331944 periodo lug./ago. '20: € 46,68 + € 1,50 € 48,18
- fattura AQP n. 00120004042104 del 10.12.2020 € 13,06 + € 1,50
(detratto il credito di €. 1,38) € 14,56
- fattura AQP n. 00121001114906 del 13.04.2021: € 24,04 +€ 1,50 € 25,54
- fattura AQP n. 00121002872774 del 07.09.2021 € 12,48 + € 1,00
(detratto il credito di €. 3,86) € 13,48 Totale € 101,76
Pertanto della somma (documentata) di €. 101,76, quella di €. 50,88 (pari a 1/2) dovrà esser posta a carico delle convenute.
3. La domanda di indennizzo all'uso esclusivo del locale commerciale sito in Lecce alla via
Bacile 2/C e 2/D.
L'istruttoria ha dimostrato che le convenute hanno utilizzato in maniera esclusiva il locale commerciale sito in Lecce alla via Bacile 2/C e 2/D. Si tratta a questo punto di determinare un indennizzo per tale utilizzo, considerando che il locale per il 50% è di proprietà delle convenute ma per il restante 50% è di proprietà dell'attore. Quindi è stato dato incarico ad un consulente d'ufficio, per valutare quale poteva essere il canone di locazione per quel locale.
L'ing. ha concluso che il canone di locazione annuale vada stimato come segue: Controparte_3
“Anno 2021: €/mese 1.700,00 x 12 = €/anno 20.400,00
Anno 2022: €/mese 1.760,00 x 12 = €/anno 21.120,00
Anno 2023: €/mese 1.890,00 x 12 = €/anno 22.680,00
Anno 2024: €/mese 1.900,00 x 12 = €/anno 22.800,00
Totale: € 87.000,00”
(così a pag. 11 della relazione di consulenza depositata).
Il Tribunale ritiene di condividere la valutazione del consulente d'ufficio perché frutto di esame diretto dell'immobile ed utilizzo e confronto di più criteri (tasso di capitalizzazione e tabelle OMI relative all'anno 2021), scegliendo infine il valore medio.
Tuttavia per l'anno 2021, le convenute hanno disposto dell'immobile a titolo esclusivo, solo dal mese di aprile 2021 (l'attore parla della fine del mese di marzo, ma in maniera generica). Quindi:
Anno 2021: €/mese 1.700,00 x 9 = €/anno 15.300,00
Anno 2022: €/mese 1.760,00 x 12 = €/anno 21.120,00
Anno 2023: €/mese 1.890,00 x 12 = €/anno 22.680,00
Anno 2024: €/mese 1.900,00 x 12 = €/anno 22.800,00
Totale: € 81.900,00
Il 50% da porre a carico delle convenute, è pari ad €. 40.950,00.
Va però considerato che nella comparsa conclusionale, l'attore ha chiesto la condanna delle convenute in misura inferiore:
“ovvero nella misura proquota di ½ pari ad € 36.701,66/ trentaseimilasettecentouno, 66 cent., per l'effetto condannare solidalmente le SI.re e al pagamento Controparte_1 Controparte_2 della suddetta somma o quella diversa maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, sempre oltre interessi, rivalutazione dal dovuto al soddisfo” E' evidente che l'indicazione della somma diversa maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, risponde ad una mera clausola di stile: ad istruttoria terminata l'attore aveva tutti gli elementi per individuare il suo credito e se ha ritenuto di indicarlo in €. 36.701,66, ciò importa la specificazione della domanda;
domanda che non può esser accolta in misura maggiore a quanto richiesto. Pertanto la somma da porre a carico delle convenute, sarà quella di €. 36.701,66.
In definitiva, fino a questo momento, le convenute dovranno esser condannate a pagare all'attore le seguenti somme:
per rimborso spese per fatture di energia elettrica relative all'immobile commerciale di via Bacile ang. Via L. Romano in Lecce € 296,13
per rimborso spese fatture NE e AQP
per l'immobile di Torre dell'Orso € 50,88
per indennizzo per l'uso esclusivo dell'immobile di via Bacile ang. Via L. Romano in Lecce € 36.701,66
Totale € 37.048,67
4. La domanda di condanna delle convenute al pagamento delle mensilità che si andranno a maturare dal deposito della domanda e fino al soddisfo sempre in riferimento all'utilizzo a titolo esclusivo dell'immobile sito in Lecce alla via Bacile n. 2/C e n. 2/D.
Anche questa domanda è stata abbandonata nella comparsa conclusionale in cui la richiesta è stata limitata nella misura proquota di ½ pari ad € 36.701,66/ trentaseimilasettecentouno, 66 cent., per l'effetto condannare solidalmente le SI.re e al pagamento Controparte_1 Controparte_2 della suddetta somma o quella diversa maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, sempre oltre interessi, rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Pertanto su tale domanda non occorre pronunciarsi.
5. La domanda di condanna a provvedere all'intestazione dell'utenza elettrica in capo a e prevedendo in capo all'Attore il rimborso del solo 50% delle Controparte_2 spese fisse del nuovo allaccio per la fornitura energia elettrica, così come emergono dalle relative fatture che dovranno essere esibite e consegnate in copia.
Questa domanda non può esser accolta.
Lo stesso attore ha sostenuto che non vi sarebbe stato accordo sull'utilizzo dell'immobile in maniera esclusiva da parte delle convenute. Occorrerebbe quindi approfondire l'evoluzione della situazione e quanto sarà eventualmente convenuto fra le parti, per decidere l'intestazione della fornitura di energia elettrica alla . Controparte_2
Il rigetto della domanda che precede importa il rigetto della successiva domanda tesa a stabilire come dividere le spese fisse per il nuovo allaccio per la fornitura di energia elettrica.
6. La domanda di rivalutazione ed interessi sulle somme dovute.
Occorre distinguere.
Il credito di €. 296,13 è un credito di valuta;
come tale non è soggetto a rivalutazione. Sullo stesso spetteranno i soli interessi legali su ogni somma pagata, dal momento del pagamento e fino al soddisfo.
Del pari il credito di €. 50,88 è un credito di valuta;
come tale non è soggetto a rivalutazione. Sullo stesso spetteranno i soli interessi legali su ogni somma pagata, dal momento del pagamento e fino al soddisfo.
Il credito di €. 36.701,66 è invece già stato calcolato considerando la rivalutazione ISTAT: non andrà ulteriormente rivalutato. Per quanto riguarda poi gli interessi legali, valgono i principi indicati da
Cass. Civ. SS.UU. del 17.02.1995 n. 1712: gli interessi vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data di deposito di questa sentenza. Da tale ultima data fino al saldo, sulla somma di €. 36.701,66 (oramai debito di valuta) saranno dovuti i soli interessi legali fino al soddisfo.
Le spese seguono il principio della soccombenza. Considerata la natura delle questioni che non hanno richiesto un grosso impegno difensivo e considerato che l'istruttoria si è risolta con la produzione documentale, un interrogatorio formale non reso dalle convenute ed una consulenza tecnica d'ufficio, la liquidazione sarà operata con riferimento ai valori medi dei parametri (d.m. 55/2014) ridotti del
30%: fase studio = €. 643,30; fase introduttiva = €. 543,90; fase istruttoria = €. 1.176,00; fase decisionale = €. 1.190,70; totale €. 3.553,90. A tale somma va aggiunto il 15% per rimb. forf. spese, gli accessori come per legge e le spese borsuali pari a €. 264,00 (risultano documentate spese per: contributo unificato = €. 237,00; marca da bollo= €. 27,00). Dette spese devono esser distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati anticipatari.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (il compenso liquidato al consulente) dovranno esser poste definitivamente a carico delle convenute.
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 2638/2022 R.G. tra
contro
Parte_1 CP_1
e , rigettata ogni ulteriore richiesta, così decide:
[...] Controparte_2
1. Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1
e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
della somma di €. 37.048,67 oltre interessi legali da calcolare come Parte_1 indicato in motivazione;
2. condanna e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali relative all'azione esperita dall'attrice, liquidandole in €. 264,00 per spese borsuali, €. 3.553,90 per compensi oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
dette spese processuali dovranno essere corrisposte direttamente in favore degli avv.ti
Germana Greco e Paola Armillis che si sono dichiarati anticipatari;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle convenute e . Controparte_1 Controparte_2
Lecce 30.05.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini