Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 18.04.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato sentenza telematica nella causa iscritta al n. 3203/2024 R.G.L. promossa
TRA
, nato a [...] il [...] res.te in Napoli C..so Protopisani Parte_1
8 C.F. rapp.to e difeso per procura a margine del C.F._1 presente atto dall'avv. Vito Consales elett.te dom.to presso il suo studio n Portici c.so Garibaldi 217 come in atti;
Ricorrente
E
Controparte_1
. L.) C. F. in persona del
[...] CP_2 P.IVA_1 Controparte_3 la Campania, pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia
[...] presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09.02.2024 il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' onvenuto esponendo di essere stato un CP_1 dipendente, per oltre 25 anni, di varie aziende, da ultimo della Ditta Ma.
[...] on contratto di lavoro per autisti, qualifica operaio, Controparte_4 livello 3S e mansioni di autista di autotreno ovvero di soggetto tenuto a
Ciò premesso chiedeva: consulente tecnico che proceda d'ufficio, nella persona di un medico legale, per l'accertamento e la valutazione delle patologie sofferte dal ricorrente e l'accertamento della percentuale di danno biologico, da determinarsi nella misura del 15% o in quella maggiore o minore misura che l'On. Giudice adito, anche con l'ausilio del consulente, riterrà di giustizia, Conseguentemente riconoscere il nesso causale tra le mansioni del ricorrente e le patologie riscontrate, Per l'effetto riconoscere le stesse patologie sofferte dal ricorrente, nella misura di danno biologico determinato come sopra, quali patologie inquadrabili nella malattia professionale, Condannarsi pertanto l' alla CP_5 corresponsione di tutti gli emolumenti conseguenti il su indicato riconoscimento ivi compresi interessi dalla domanda e danno da svalutazione monetaria, Voglia l'On. Giudice adito condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto Procuratore.>>
L' , costituitosi con memoria del 22.05.2024, si opponeva alla domanda CP_1 sostenendone la infondatezza, la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ricaduta e della maggior valutazione della patologia. Deduceva che con provvedimento del 20 ottobre 2023 l' comunicava al CP_5 ricorrente che non risultava pervenuta la certificazione medica attestante la malattia professionale denunciata.
In particolare, chiedeva avversa domanda ed eccezione disattesa rigettare il ricorso mancando i requisiti in fatto e in diritto anche in ordine alla prova. In caso di ammissione di C.T.U. medico legale si nomina quale consulente di parte la Dottoressa
con facoltà di indicare eventualmente un altro medico quale Persona_1 sostituto per la partecipazione alle operazioni peritali con domicilio presso l'Istituto. Spese secondo giustizia.>>
Il Giudicante, ravvisata la necessità di una indagine medico legale, disponeva consulenza tecnica onde accertare, alla luce dei documenti in atti e della visita diretta, tenendo conto delle specifiche mansioni disimpegnate dal ricorrente nel periodo dedotto in ricorso e dell'ambiente di lavoro, la percentuale di danno biologico eziologicamente ricollegabile all' attività professionale svolta.
Espletata la consulenza tecnica, alla odierna udienza, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale.
La domanda va accolta. Il consulente medico nominato ha accertato, sulla scorta della visita diretta del ricorrente, della documentazione medica agli atti e della valutazione delle mansioni disimpegnate e dell'attività lavorativa espletata per più di 20 anni quale autista di furgoni e mezzi pesanti addetti al trasporto e carico e scarico di merci, che egli è affetto da DISCOPATIE MULTIPLE NEL TRATTO L3-S1 CON PROTRUSIONE POSTERIORE MEDIANA L4-L5. Le malattie da vibrazioni , scrive il ctu, sono state introdotte in tempi non remoti tra le patologie professionali per le quali si assiste allo sviluppo di discopatie sia tra la gente di mare, soprattutto quella addetta ai motori dei natanti, sia negli autotrasportatori. Il signor , sulla scorta di una RM del 27/12/22, presenta una protrusione Parte_1 mediana posteriore a carico di L4-L5 nel contesto si una sofferenza discale diffusa al tratto L3-S1 del rachide. Da un punto di vista sintomatologico, il ricorrente manifesta dolore alla digitopressione del rachide, più marcatamente in sede lombo-sacrale, con difficoltà ai movimenti di flessione del rachide che procurano impaccio anche nei passaggi posturali. Tale affezione può essere considerata conseguenza dell'attività svolta di autotrasportatore per cui è da considerare malattia professionale, tabellata al codice 213, con danno biologico stimato nella misura del 9 (nove)%. Il CTU ha pertanto concluso nel senso che le DISCOPATIE MULTIPLE NEL TRATTO L3-S1 CON PROTRUSIONE POSTERIORE MEDIANA L4-L5 da cui il ricorrente è risultato affetto integrano gli estremi per il riconoscimento di una malattia professionale a cui si ascrive un danno biologico valutabile nella misura del 9%,
Pertanto è risultata provata l' origine professionale della malattia riscontrata e la percentuale del 9% di danno biologico conseguenza della stessa. L' va pertanto condannato al pagamento, in favore di , dell' CP_5 Parte_1 indennizzo da malattia professionale corrispondente alla percentuale di danno biologico del 9% , nella misura di legge, oltre accessori, con decorrenza dal 13.3.2023 ( data della presentazione della domanda in sede amministrativa). Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l' effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_5
, dell' indennizzo da malattia professionale corrispondente alla Parte_1 percentuale di danno biologico del 9% , nella misura di legge, oltre accessori, con decorrenza dal 13.3.2023 ( data della presentazione della domanda in sede amministrativa). Condanna altresì l' istituto convenuto alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.100,00, comprese spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione. Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto ponendole a carico dell' CP_5
Si comunichi. Napoli, il 18.4.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero