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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia – sezione civile - cosi composto: dott.ssa Maria Antonietta Naso Presidente rel dott.ssa Claudia De Santi Giudice dott.ssa Giulia Orefice Giudice riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Franzè, giusta Parte_1
procura in atti
- ricorrente
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Controparte_1
Ceravolo, giusta procura in atti
-resistente
NONCHE' con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Piaccia all'On.le Tribunale adito: - pronunciare, ai sensi dell'art. 151 cod. Parte_1
civ., la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- disporre l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile del
1 Comune di Joppolo (VV) (Reg. atti del – Anno 2010, n.6, parte II, Serie A); - Parte_2 ordinare che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione Pt_2 di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile); - disporre l'affido condiviso dei figli minori ed , nei modi e nei termini indicati Persona_1 Persona_2 nell'ultima ordinanza che regola i rapporti tra i coniugi: il diritto di visita con i figli da parte del IG.
; l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra dei figli minori CP_1 Parte_1 [...]
ed da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese, Persona_1 Persona_2
da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT- FOI;
il riconoscimento nella misura dell' 80 per cento per le spese straordinarie a carico del;
- ordinare (in considerazione che il non adempie CP_1 CP_1 con puntualità a corrispondere l'assegno di mantenimento alla IG.ra , la quale, deve Pt_1 ricorrere alla diffida legale ed in più di una occasione al pignoramento presso terzi) all'
[...]
, in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante Controparte_2
p.t. con sede in , Via Dante Alighieri, civico 25, di versare mensilmente alla IGnora _2
, nata a [...] il [...], residente a [...]
prelevandola dalla retribuzione del IGnor , la somma riconosciuta a titolo di Controparte_1
assegno di mantenimento secondo le modalità che la ricorrente avrà cura di comunicare al predetto datore di lavoro. Con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c
Per : “ pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie. Controparte_1
Revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie. Con riferimento all'affidamento dei figli,
ed si chiede che vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocazione presso la casa paterna (…) In subordine si chiede che vengono collocati presso la madre e il diritto di visita del padre ai figli minori e , avvenga Persona_1 Persona_2
due volte alla settimana, nelle giornate del mercoledì e del venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché nei fini settimana dalle ore 13.30 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernottamento presso la casa paterna. Nelle vacanze estive trascorreranno 20 gg conseguitivi con il padre, nei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo con la madre già dal mese di aprile. Le festività del Santo Natale
e del Capodanno ad anni alterni, previo accordo con la madre e la festa della Santa Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni e così anche per il compleanno dei figli e Persona_1 [...]
si festeggerà a pranzo con la madre e a cena con il padre o viceversa. Il padre avrà il Per_2
diritto di sentire telefonicamente, tramite video chiamata, i minori almeno una volta al giorno, al fine garantire un rapporto stabile nella vita dei figli. Con riferimento al mantenimento dei figli si stabilisce la somma di € 750,00 mensili (€ 375,00 cadauno) a carico del genitore non collocatario.
2 Le spese sanitarie al 50% e così le spese straordinarie, concordate preventivamente, con l'altro genitore ed aggiornato agli indici ISTAT. Con vittoria di spese ed onorari di lite da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.p.A. e successive spese occorrende”.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 26.09.2018, - sulla premessa di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con , in Ioppolo il 22.09.2010 (trascritto Controparte_1 agli atti dello stato civile di quel Comune anno 2010 n. 6 parte II serie A) e che dall'unione erano nati i figli in data 2.12.2011 e in data 10.11.2013 Persona_1 Persona_2
- assumeva che la vita matrimoniale si era progressivamente deteriorata a causa degli insanabili contrasti tra i due coniugi, derivati dal temperamento del marito poco incline ai bisogni affettivi e morali del coniuge e dei figli, sfociante in episodi di violenza fisica e morale ed atteggiamenti prevaricatori volti a svilire e denigrare il coniuge.
Tanto premesso, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento in via esclusiva dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale e l' imposizione al resistente dell'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile non inferiore ad €
1000,00 in suo favore ed un assegno mensile non inferiore ad € 1600,00 per il mantenimento dei figli, oltre a contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie .
Si costituiva , il quale, pur non opponendosi alla richiesta di separazione, Controparte_1
contestava la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso. In particolare sosteneva che il fallimento della unione coniugale fosse da addebitare esclusivamente alla moglie la quale – a cagione del suo carattere irascibile, instabile e contradditorio – ha assunto nel corso degli anni comportamenti violativi degli obblighi familiari (non contribuendo ai bisogni della famiglia né economicamente e né con il lavoro casalingo, trascurando l'ordine e l'igiene della casa;
assumendo comportamenti ambigui e allusivi ad una infedeltà coniugale;
creando situazioni di tensione e conflitto con il coniuge e tentando di allontanare i figli ed ostacolare il rapporto padre-figli).
Chiedeva, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
disporre l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi, previa divisione dell'immobile con spese a carico del resistente;
disporre un obbligo di contribuzione non superiore ad € 300 in favore del coniuge e ad € 500 per i minori, con obbligo della moglie di rendicontare tutte le spese sostenute per i figli.
3 Il Presidente del Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, dopo aver emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 cpc., autorizzandoli a vivere separati (assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, affidamento condiviso dei figli minori, collocazione di questi ultimi presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre, riconoscendogli la facoltà “di vedere i figli minori due giorni a settimana, in particolare il mercoledì e il giovedì, dall'uscita della scuola fino alla sera alle ore 20:00, salvo variazioni da concordarsi preventivamente per telefono da parte dei coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici e dell'eIGenze dei figli. Concede, altresì, al padre il diritto di trascorrere, in fasi alterne, due domeniche al mese con i figli minori dalle ore 10:00 del mattino alle ore 20:00 di sera. Si precisa che la prole dovrà far rientro la sera ed ivi cenare e pernottare;
5) Riconosce al padre il diritto di trascorrere il lunedì dell'Angelo con i propri figli minori dalle ore 9:30 del mattino fino alle 20:00 di sera, mentre la domenica di Pasqua la trascorreranno con la madre, salvo variazioni da concordarsi telefonicamente tra i coniugi, tenuto conto dell'interesse della prole;
6) Riconosce, altresì, al padre il diritto di trascorrere due settimane con la prole nel corso delle vacanze estive, secondo modalità da concordare telefonicamente e previamente con la madre”; obbligo a carico del di corrispondere alla a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento la somma di € 250,00 in suo favore e di € 375,00 in favore di ciascun figlio da corrispondere entro i primi 5 giorni del mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT- Foi, oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie in favore dei figli) rimetteva le parti davanti all'Istruttore.
Il corso del procedimento è stato caratterizzato dall' incardinarsi di due ricorsi cautelari, poi riuniti, miranti a sanzionare condotte violative delle prescrizioni presidenziali e conclusisi con una parziale modifica del provvedimento presidenziale in relazione alle modalità del diritto di visita, nonché dall'espletamento di complessa istruttoria articolatasi in relazioni dei servizi sociali, consulenza tecnica sul miglior regime di affidamento dei figli minori
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con assegnazione dei termini per le comparse conclusive.
2. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali, ed in particolare il comportamento e le dichiarazioni dei coniugi nel corso del giudizio hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Il clima di incomprensione e intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti denota, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui,
4 essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi.
3. Quanto alle domande di addebito della separazione, formulate reciprocamente dalle parti, le stesse non meritano accoglimento per le seguenti ragioni.
In punto di diritto, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. n. 14042/2008).
Dunque, la violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Si è infatti riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis. (Cass 40795/2021)
La Suprema Corte afferma inoltre che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. E' stato altresì affermato che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio
5 di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.
Applicando alla fattispecie gli esposti principi, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta sufficiente prova, in entrambe le domande, che i comportamenti illeciti violativi dei diversi nascenti dal matrimonio siano stati la causa della intollerabilità della convivenza.
La ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, argomentando che la causa della Pt_1
intollerabilità della convivenza è da individuarsi nei comportamenti prevaricatori e dispotici del marito, sfocianti in più occasioni in minacce e atti di violenza fisica e psicologica.
Degli episodi di violenza che, a dire della ricorrente, si sono ripetuti in tutto il corso della convivenza, solo quello del 25 marzo 2018 è supportato da elementi probatori pregnanti, essendo tutti gli altri generici sia nella descrizione, sia nella collocazione temporale. Per quello del 2018, sebbene non vi sia stato un accertamento in sede penale dotato di definitività, la sentenza del giudice penale – che ha condannato il per il reato di lesioni personali, escludendo però la fattispecie contestata di CP_1
maltrattamenti ex art 572 cp, non essendo stata provata la abitualità - può costituire sufficiente prova dell'episodio di violenza avvenuto il 25.3.18. Pur tuttavia, deve escludersi quel nesso di causalità indispensabile tra il medesimo episodio e la crisi coniugale, risultando pacificamente dagli atti e dalle stesse allegazioni di parte che esso si colloca temporalmente quando era ampiamente conclamata la crisi del rapporto coniugale. Ed invero, a quella data i coniugi erano già separati di fatto ed il marito aveva lasciato la casa coniugale. In atti risulta una corrispondenza intercorsa tra gli avvocati già nel
2017 volta ad addivenire ad una separazione consensuale. E' dunque evidente che, al netto della rilevanza penale dei comportamenti imputati al marito che verrà valutata dall'autorità competente, trattasi di un fatto che non ha avuto alcuna efficacia causativa della disgregazione dell'unione, collocandosi in una dinamica relazionale ampiamente compromessa.
Stessa sorte per la domanda di addebito formulata dal marito, che imputa al carattere dispotico e contradditorio della moglie la causa della crisi coniugale, ponendo in essere condotte ostruzionistiche e vessatorie volte ad impedire gli incontri tra padre e figli. I fatti accertati nella sentenza penale che ha condannato la per avere eluso le prescrizioni stabilite con provvedimento presidenziale Pt_1
regolanti il diritto di visita del padre – la cui produzione è avvenuta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dunque è ammissibile – sono avvenuti nel corso del giudizio di separazione, sicchè alcun determinismo causale può ad essi attribuirsi in relazione alla intollerabilità della convivenza.
Alla luce di quanto fin qui non può che concludersi per il rigetto delle reciproche domande di addebito.
6 4. Per quanto riguarda il regime di affidamento dei figli ancora minorenni, va confermato l'affidamento condiviso, su cui le richieste delle parti convergono ed essendo lo stesso il regime più conforme agli interessi dei minori.
Come noto, l'affidamento condiviso - regime comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti la sfera personale e patrimoniale dei minori - deve essere inteso primariamente come diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Esso si pone come regola generale rispetto alla quale l'affidamento esclusivo costituisce eccezione solamente quando il primo risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Nel caso di specie non si ravvisano ragioni ostative al mantenimento dell'affidamento condiviso, anzi l'approfondimento peritale effettuato nel corso del giudizio ha evidenziato una capacità ed attitudine di ciascun genitore a svolgere il proprio ruolo ed a mantenere un rapporto equilibrato con i figli.
Il CTU, all'esito di una complessa e completa indagine – articolatasi in diversi incontri e colloqui, osservazioni cliniche e prove psicodiagnostiche – è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“Risposta al primo quesito
Considerazioni sullo stato psicologico e sulla personalità genitoriale Rispetto all'area individuale
NO : Il IG. è emotivamente stabile ed ha una buona capacità di Controparte_1 CP_1 adattamento all'ambiente. E' una persona che ha fiducia in sé stesso e negli altri e tende a mantenere buone relazioni interpersonali. E' responsabile, realista e disponibile al cambiamento. E' una persona equilibrata. Comunica apertamente le proprie emozioni e questo può essere utile nella crescita dei figli e nel saper “insegnare” a non reprimere le emozioni.
SI.ra : La IGnora ha una buona capacità di fiducia in sé e un buon Parte_1 Pt_1 adattamento all'ambiente seppur una personalità poco flessibile con un continuo bisogno di approvazione.
Risposta al secondo quesito:
Considerazioni sulle idoneità genitoriali: Non sono state rilevate sostanziali differenze tra i genitori rispetto alle capacità di offrire un contesto affettivamente ricco ed adeguato per i minori ed alla qualità di relazione. Entrambi i genitori hanno la capacità esercitare, nei confronti dei figli, il contenimento emotivo dei loro bisogni. La comunicazione tra i genitori appare attualmente problematica e risulta caratterizzata da tensione negli scambi comunicativi, queste tensioni si riflettono sulla crescita dei figli.
Risposta al terzo quesito :
7 I minori presentano risposte emotive adeguate all'età con un attaccamento sicuro verso gli adulti IGnificativi. Hanno una buona capacità di concentrazione ed è esclusa una iperattività. Buono è il comportamento collaborativo e pro-sociale con presenza di comprensione ed empatia. La qualità dell'attaccamento è di tipo sicuro, questo porta a pensare che in una situazione in cui si avverte una minaccia alla propria sicurezza il bambino si aspetta dai propria adulti IGnificativi una disponibilità
a venire in suo soccorso e capaci di dare risposte adeguate alle sue eIGenze ( es. nel test di Per_2
P.N. tavola Oca l'Adulto che libera il maialino dall'uccello cattivo). Un adattamento sicuro e mantiene una condizione stabile fra l'individuo ed il suo ambiente garantendo un equilibrio fra una condizione esterna di sicurezza ed una condizione interna di sentirsi sicuro, offrendo ai minori una formazione su di un percorso evolutivo ottimale.
Risposta al quarto quesito:
La scrivente ha avuto contatti telefonici con l'assistente sociale del consultorio dove si sono svolti gli incontri tra il padre ed i figli . Allega Pec (N.3) della dott.ssa dove si evince che i minori Per_3
mostrano il desiderio sia di parlare con il padre che di trascorrere del tempo con lo stesso. Per
l'emergenza Covid 19 e per periodi di ferie della dott.ssa , unico operatore nel servizio a poter Per_3
visionare gli incontri, nel consultorio non è stato più possibile eseguire gli incontri in presenza ma gli stessi sono continuati in videochiamata. Va evidenziato che la IG.ra mostra difficoltà a Pt_1 lasciare i minori con il padre. Si nota un'assenza di disponibilità da parte della IG.ra ad Pt_1 un dialogo a impronta genitoriale con il IG. e l'azione di contrasto agli incontri (difficoltà CP_1
nello stabilire le videochiamate e i frequenti malanni della IG.ra hanno fatto si che il non CP_1
vedesse i figli per gli auguri di Natale presso il Consultorio dove la dott.ssa si era messa a Per_3
disposizione seppur in ferie).
Risposta al quinto quesito:
L'elevata conflittualità esistente nella coppia genitoriale può far scaturire una incapacità genitoriale intesa come impedimento di applicazione della regola ossia il bisogno dei minori di
“accedere” all'altro genitore.
La scrivente suggerisce, in relazione a questo quesito posto dalla S.V., un percorso di terapia di coppia genitoriale, dove ognuno venga aiutato ad analizzare e valutare la propria posizione all'interno della coppia genitoriale staccandosi dalla coppia intesa come partners. La suddetta psicoterapia dovrebbe accompagnare entrambi i genitori a compiere scelte consapevoli e condivise rispetto al futuro dei minori.
Risposta al sesto quesito
I minori, in questo loro specifico momento evolutivo, hanno la necessità ed il bisogno di essere accuditi, cresciuti ed educati da entrambi i genitori in egual misura. Per tale motivo la scrivente,
8 sempre nell'interesse dei minori, suggerisce un affido condiviso affinché sia possibile per gli stessi e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i parenti ascendenti di ciascun ramo genitoriale”
Le conclusioni, congruamente motivate, prive nella sostanza di vizi logici e non discordanti con le relazioni dei servizi sociali, vengono condivise dal Tribunale.
La validità delle valutazioni e conclusioni del ctu non è minata dalle osservazioni del ctp di parte ricorrente che ha rappresentato una diversa, anzi opposta, personalità del resistente sulla base di una alternativa interpretazione dei test somministrati, in particolare di quello grafico (non accompagnata peraltro dal rilievo di errori metodologici in cui sarebbe incorso il CTU). E ciò per una serie di ragioni: ai predetti test non si può affidare una validità diagnostica predittiva oggettiva ed univoca, ma risentono di variabili e sono complementari ad altri esami e strumenti di valutazione;
le valutazioni del ctp sono incentrate unicamente sulla personalità del resistente, non si focalizzano sull'aspetto centrale della personalità dei minori e della relazione tra gli stessi ed il padre, e su come le descritte caratteristiche del padre si riverberano in concreto sulla relazione con i figli.
Non è preclusiva all'affidamento condiviso la accesa conflittualità e la profonda incomunicabilità tra le parti. Anzi, in presenza di una perdurante conflittualità tra i coniugi, tra i quali non risultano esserci contatti e dialogo, l'affidamento esclusivo indurrebbe inevitabilmente ad escludere del tutto l'altro genitore dalle scelte di vita dei minori, fino a pregiudicare definitivamente gli stessi nel proprio diritto di mantenere un equilibrato rapporto continuativo e di ricevere affetto e cure da entrambi i genitori.
Ciò nondimeno, è opportuno esortare le parti, ciascuno per la propria parte di responsabilità, a rendere effettiva la condivisione della genitorialità, ponendo in essere –al di là delle manifestate buone intenzioni e sempre nell'interesse primario dei minori – un atteggiamento propositivo ed uno sforzo proficuo che predisponga all'incontro dei figli con l'altro genitore, tenendo conto della delicata età adolescenziale dei figli e della necessità della quotidiana presenza di entrambi i genitori.
Non è superfluo rammentare che in un regime “ideale” di affidamento condiviso – conforme a quello tipizzato dal legislatore - devono essere i genitori stessi ad adattare, di volta in volta, le prescrizioni ed i provvedimenti alle eIGenze dei minori, scegliendo di comune accordo la soluzione che in quel momento realizza l'interesse dei figli stessi. Il provvedimento giudiziale interviene in via sussidiaria e solo nella misura in cui i genitori si dimostrino incapaci di giungere ad una soluzione concordata.
Resta ferma la collocazione prevalente dei minori presso la madre, non essendoci alcun elemento di novità, allo stato, che suggerisca una modifica delle condizioni già in atto. Non può accogliersi, quindi, la richiesta del padre volta alla collocazione dei figli presso il proprio domicilio. Val la pena di evidenziare che i figli sono oramai in età adolescenziale, in grado quindi di poter esprimere le loro eIGenze e preferenze. La richiesta di diversa collocazione degli stessi avrebbe necessariamente
9 richiesto a supporto una manifestazione di volontà dei figli in tale direzione, elemento questo che non
è stato neanche prospettato dal richiedente.
Per ciò che concerne la disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, le risultanze dell'istruttoria svolta non hanno fatto emergere elementi pregiudizievoli ostativi all'adozione di un regime ordinario di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, sicchè – al fine precipuo di salvaguardare e favorire il rapporto con il medesimo ed affinchè i minori possano sentire entrambe le abitazioni dei genitori come il proprio ambiente domestico e luogo di esplicazione di vita familiare
- a parziale modifica dell'ordinanza attualmente regolatrice del diritto di visita, va disposto che i figli a fine settimana alterni pernottino presso l'abitazione del padre.
Pertanto il diritto di visita del padre verrà esercitato nel seguente modo:
- due volte a settimana nelle giornate del mercoledì e del venerdì dalle ore 17 alle ore 20, nonché a settimane alterne potrà tenere con sé i minori nei giorni di sabato e domenica con inizio alle 17 di sabato e fino alle 20 di domenica, con facoltà di pernottamento dei minori presso la sua abitazione;
-durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere un periodo di 15 giorni continuativi con i figli in un periodo tra luglio ed agosto da concordare con la madre almeno 30 giorni prima;
- quanto alle festività di Natale e Capodanno ciascun genitore potrà trascorrerle, con previsione di alternanza e ad anni alterni, con i figli in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, potrà trascorrere con essi il giorno di Capodanno e viceversa;
medesima regolamentazione si avrà per le vigilie delle indicate festività, nonché per quelle pasquali (il genitore che non terrà i figli la domenica di Pasqua, trascorrerà con essi il lunedì dell'Angelo).
Ove possibile e concretamente fattibile, è auspicabile che i genitori nell'organizzazione e pianificazione delle frequentazioni con i figli, rispettino anche le eIGenze e preferenze degli stessi, attesa l'età degli stessi.
Il corso del procedimento ha evidenziato, in realtà, un quadro non facile di gestione dei figli, in particolare per ciò che riguarda l'esercizio delle modalità di affidamento, causato dall'accesa conflittualità, dalla mancanza di comunicazione e da una sfiducia sulle altrui attitudini genitoriali, sfociante in condotte ed atteggiamenti ostili ed ostruzionistici che hanno reso necessario il monitoraggio dei servizi sociali e l'espletamento di una consulenza tecnica. Sebbene il collegio giudicante non possiede informazioni attuali né recenti circa l'evolversi dei rapporti, essendo le ultime relazioni dei servizi sociali risalenti all'anno 2021 e così anche la relazione peritale, da quanto rappresentato dai procuratori delle parti nei rispettivi atti conclusivi e verbalmente all' udienza di precisazioni delle conclusioni, il clima di conflittualità e gli atteggiamenti di recriminazioni e di diffidenza sembrano permanere.
10 Appare quindi opportuno, fintanto che i genitori non diano manifestazione di un intento se non di collaborazione quanto meno di non opposizione nella gestione dei figli, mantenere il coinvolgimento dei servizi sociali, i quali sono invitati a monitorare periodicamente, per un periodo non inferiore a
8 mesi, se la frequentazione dei figli con i genitori avvenga serenamente e se vi sia rispetto da parte dei genitori delle prescrizioni, invitandoli a segnalare eventuale criticità all'autorità giudiziaria minorile competente per territorio.
5. Quanto, infine, agli aspetti patrimoniale, nel giudizio non sono emersi sufficienti elementi per una diversa valutazione rispetto alla fase presidenziale, pertanto si conferma l'obbligo del di CP_1 corrispondere alla moglie un contributo mensile per il mantenimento dei minori pari a € 375,00, per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 70% ed un contributo mensile in favore della moglie pari ad € 250,00.
Il fatto della stabile occupazione lavorativa della moglie è una mera asserzione fatta peraltro in comparsa conclusionale e sfornita di qualunque supporto probatorio.
Resta ferma l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, con la quale i figli prevalentemente convivono.
La richiesta di addebito diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del CP_1
deve, allo stato, rigettarsi non essendo state provate condotte tali da far ritenere fondato il timore di futuri inadempimenti.
La domanda di divisione dell'immobile di restituzione delle somme relative alle spese affrontate dal per la ristrutturazione della casa coniugale sono inammissibili nel presente giudizio, non CP_1
sussistendo alcun nesso di accessorietà-dipendenza delle stesse rispetto alla domanda di separazione.
La natura delle questioni trattate e il contenuto della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in misura uguale
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] l'[...], autorizzandoli per l'effetto a Controparte_1
vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
b) rigetta le domande di addebito formulate dai entrambe le parti;
c) dispone il regime di affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale;
11 d) dispone la seguente disciplina del diritto di frequentazione del padre: due volte a settimana nelle giornate del mercoledì e del venerdì dalle ore 17 alle ore 20, nonché a settimane alterne potrà tenere con sé i minori nei giorni di sabato e domenica con inizio alle ore 17 di sabato e fino alle 20 di domenica con facoltà di pernottamento dei minori presso la sua abitazione.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere un periodo di 15 giorni continuativi con i figli in un periodo tra luglio ed agosto da concordare con la madre almeno 30 giorni prima.
Quanto alle festività di Natale e Capodanno ciascun genitore potrà trascorrerle, con previsione di alternanza e ad anni alterni, con i figli in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, potrà trascorrere con essi il giorno di
Capodanno e viceversa;
medesima regolamentazione si avrà per le vigilie delle indicate festività, nonché per quelle pasquali (il genitore che non terrà i figli la domenica di Pasqua, trascorrerà con essi il lunedì dell'Angelo);
e) dispone che i servizi sociali vigilino periodicamente, per un periodo non inferiore a 8 mesi, se la frequentazione dei figli con i genitori avvenga serenamente e se vi sia rispetto da parte dei genitori delle prescrizioni, invitandoli a segnalare eventuale criticità all'autorità giudiziaria minorile competente per territorio;
f) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla un contributo mensile per CP_1 Pt_1 il mantenimento dei minori pari a € 375,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 70%, ed un contributo mensile in favore della moglie pari ad € 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie in favore dei figli concordate e documentate.
g) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Compensa le spese processuali e pone a carico di entrambe le parti, in misura uguale, le spese di ctu.
Così deciso in Vibo Valentia, il 30.05.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia – sezione civile - cosi composto: dott.ssa Maria Antonietta Naso Presidente rel dott.ssa Claudia De Santi Giudice dott.ssa Giulia Orefice Giudice riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Franzè, giusta Parte_1
procura in atti
- ricorrente
E
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Controparte_1
Ceravolo, giusta procura in atti
-resistente
NONCHE' con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Piaccia all'On.le Tribunale adito: - pronunciare, ai sensi dell'art. 151 cod. Parte_1
civ., la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
- disporre l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile del
1 Comune di Joppolo (VV) (Reg. atti del – Anno 2010, n.6, parte II, Serie A); - Parte_2 ordinare che l'emananda sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione Pt_2 di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile); - disporre l'affido condiviso dei figli minori ed , nei modi e nei termini indicati Persona_1 Persona_2 nell'ultima ordinanza che regola i rapporti tra i coniugi: il diritto di visita con i figli da parte del IG.
; l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra dei figli minori CP_1 Parte_1 [...]
ed da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese, Persona_1 Persona_2
da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT- FOI;
il riconoscimento nella misura dell' 80 per cento per le spese straordinarie a carico del;
- ordinare (in considerazione che il non adempie CP_1 CP_1 con puntualità a corrispondere l'assegno di mantenimento alla IG.ra , la quale, deve Pt_1 ricorrere alla diffida legale ed in più di una occasione al pignoramento presso terzi) all'
[...]
, in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante Controparte_2
p.t. con sede in , Via Dante Alighieri, civico 25, di versare mensilmente alla IGnora _2
, nata a [...] il [...], residente a [...]
prelevandola dalla retribuzione del IGnor , la somma riconosciuta a titolo di Controparte_1
assegno di mantenimento secondo le modalità che la ricorrente avrà cura di comunicare al predetto datore di lavoro. Con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93
c.p.c
Per : “ pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie. Controparte_1
Revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie. Con riferimento all'affidamento dei figli,
ed si chiede che vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocazione presso la casa paterna (…) In subordine si chiede che vengono collocati presso la madre e il diritto di visita del padre ai figli minori e , avvenga Persona_1 Persona_2
due volte alla settimana, nelle giornate del mercoledì e del venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché nei fini settimana dalle ore 13.30 del sabato alle ore 20.00 della domenica con pernottamento presso la casa paterna. Nelle vacanze estive trascorreranno 20 gg conseguitivi con il padre, nei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo con la madre già dal mese di aprile. Le festività del Santo Natale
e del Capodanno ad anni alterni, previo accordo con la madre e la festa della Santa Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo ad anni alterni e così anche per il compleanno dei figli e Persona_1 [...]
si festeggerà a pranzo con la madre e a cena con il padre o viceversa. Il padre avrà il Per_2
diritto di sentire telefonicamente, tramite video chiamata, i minori almeno una volta al giorno, al fine garantire un rapporto stabile nella vita dei figli. Con riferimento al mantenimento dei figli si stabilisce la somma di € 750,00 mensili (€ 375,00 cadauno) a carico del genitore non collocatario.
2 Le spese sanitarie al 50% e così le spese straordinarie, concordate preventivamente, con l'altro genitore ed aggiornato agli indici ISTAT. Con vittoria di spese ed onorari di lite da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.p.A. e successive spese occorrende”.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 26.09.2018, - sulla premessa di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con , in Ioppolo il 22.09.2010 (trascritto Controparte_1 agli atti dello stato civile di quel Comune anno 2010 n. 6 parte II serie A) e che dall'unione erano nati i figli in data 2.12.2011 e in data 10.11.2013 Persona_1 Persona_2
- assumeva che la vita matrimoniale si era progressivamente deteriorata a causa degli insanabili contrasti tra i due coniugi, derivati dal temperamento del marito poco incline ai bisogni affettivi e morali del coniuge e dei figli, sfociante in episodi di violenza fisica e morale ed atteggiamenti prevaricatori volti a svilire e denigrare il coniuge.
Tanto premesso, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento in via esclusiva dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale e l' imposizione al resistente dell'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile non inferiore ad €
1000,00 in suo favore ed un assegno mensile non inferiore ad € 1600,00 per il mantenimento dei figli, oltre a contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie .
Si costituiva , il quale, pur non opponendosi alla richiesta di separazione, Controparte_1
contestava la prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso. In particolare sosteneva che il fallimento della unione coniugale fosse da addebitare esclusivamente alla moglie la quale – a cagione del suo carattere irascibile, instabile e contradditorio – ha assunto nel corso degli anni comportamenti violativi degli obblighi familiari (non contribuendo ai bisogni della famiglia né economicamente e né con il lavoro casalingo, trascurando l'ordine e l'igiene della casa;
assumendo comportamenti ambigui e allusivi ad una infedeltà coniugale;
creando situazioni di tensione e conflitto con il coniuge e tentando di allontanare i figli ed ostacolare il rapporto padre-figli).
Chiedeva, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
disporre l'assegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi, previa divisione dell'immobile con spese a carico del resistente;
disporre un obbligo di contribuzione non superiore ad € 300 in favore del coniuge e ad € 500 per i minori, con obbligo della moglie di rendicontare tutte le spese sostenute per i figli.
3 Il Presidente del Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, dopo aver emesso i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 cpc., autorizzandoli a vivere separati (assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, affidamento condiviso dei figli minori, collocazione di questi ultimi presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre, riconoscendogli la facoltà “di vedere i figli minori due giorni a settimana, in particolare il mercoledì e il giovedì, dall'uscita della scuola fino alla sera alle ore 20:00, salvo variazioni da concordarsi preventivamente per telefono da parte dei coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici e dell'eIGenze dei figli. Concede, altresì, al padre il diritto di trascorrere, in fasi alterne, due domeniche al mese con i figli minori dalle ore 10:00 del mattino alle ore 20:00 di sera. Si precisa che la prole dovrà far rientro la sera ed ivi cenare e pernottare;
5) Riconosce al padre il diritto di trascorrere il lunedì dell'Angelo con i propri figli minori dalle ore 9:30 del mattino fino alle 20:00 di sera, mentre la domenica di Pasqua la trascorreranno con la madre, salvo variazioni da concordarsi telefonicamente tra i coniugi, tenuto conto dell'interesse della prole;
6) Riconosce, altresì, al padre il diritto di trascorrere due settimane con la prole nel corso delle vacanze estive, secondo modalità da concordare telefonicamente e previamente con la madre”; obbligo a carico del di corrispondere alla a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento la somma di € 250,00 in suo favore e di € 375,00 in favore di ciascun figlio da corrispondere entro i primi 5 giorni del mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT- Foi, oltre all'obbligo di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie in favore dei figli) rimetteva le parti davanti all'Istruttore.
Il corso del procedimento è stato caratterizzato dall' incardinarsi di due ricorsi cautelari, poi riuniti, miranti a sanzionare condotte violative delle prescrizioni presidenziali e conclusisi con una parziale modifica del provvedimento presidenziale in relazione alle modalità del diritto di visita, nonché dall'espletamento di complessa istruttoria articolatasi in relazioni dei servizi sociali, consulenza tecnica sul miglior regime di affidamento dei figli minori
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con assegnazione dei termini per le comparse conclusive.
2. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali, ed in particolare il comportamento e le dichiarazioni dei coniugi nel corso del giudizio hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Il clima di incomprensione e intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti denota, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui,
4 essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi.
3. Quanto alle domande di addebito della separazione, formulate reciprocamente dalle parti, le stesse non meritano accoglimento per le seguenti ragioni.
In punto di diritto, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. n. 14042/2008).
Dunque, la violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Si è infatti riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis. (Cass 40795/2021)
La Suprema Corte afferma inoltre che le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. E' stato altresì affermato che la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio
5 di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.
Applicando alla fattispecie gli esposti principi, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta sufficiente prova, in entrambe le domande, che i comportamenti illeciti violativi dei diversi nascenti dal matrimonio siano stati la causa della intollerabilità della convivenza.
La ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, argomentando che la causa della Pt_1
intollerabilità della convivenza è da individuarsi nei comportamenti prevaricatori e dispotici del marito, sfocianti in più occasioni in minacce e atti di violenza fisica e psicologica.
Degli episodi di violenza che, a dire della ricorrente, si sono ripetuti in tutto il corso della convivenza, solo quello del 25 marzo 2018 è supportato da elementi probatori pregnanti, essendo tutti gli altri generici sia nella descrizione, sia nella collocazione temporale. Per quello del 2018, sebbene non vi sia stato un accertamento in sede penale dotato di definitività, la sentenza del giudice penale – che ha condannato il per il reato di lesioni personali, escludendo però la fattispecie contestata di CP_1
maltrattamenti ex art 572 cp, non essendo stata provata la abitualità - può costituire sufficiente prova dell'episodio di violenza avvenuto il 25.3.18. Pur tuttavia, deve escludersi quel nesso di causalità indispensabile tra il medesimo episodio e la crisi coniugale, risultando pacificamente dagli atti e dalle stesse allegazioni di parte che esso si colloca temporalmente quando era ampiamente conclamata la crisi del rapporto coniugale. Ed invero, a quella data i coniugi erano già separati di fatto ed il marito aveva lasciato la casa coniugale. In atti risulta una corrispondenza intercorsa tra gli avvocati già nel
2017 volta ad addivenire ad una separazione consensuale. E' dunque evidente che, al netto della rilevanza penale dei comportamenti imputati al marito che verrà valutata dall'autorità competente, trattasi di un fatto che non ha avuto alcuna efficacia causativa della disgregazione dell'unione, collocandosi in una dinamica relazionale ampiamente compromessa.
Stessa sorte per la domanda di addebito formulata dal marito, che imputa al carattere dispotico e contradditorio della moglie la causa della crisi coniugale, ponendo in essere condotte ostruzionistiche e vessatorie volte ad impedire gli incontri tra padre e figli. I fatti accertati nella sentenza penale che ha condannato la per avere eluso le prescrizioni stabilite con provvedimento presidenziale Pt_1
regolanti il diritto di visita del padre – la cui produzione è avvenuta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dunque è ammissibile – sono avvenuti nel corso del giudizio di separazione, sicchè alcun determinismo causale può ad essi attribuirsi in relazione alla intollerabilità della convivenza.
Alla luce di quanto fin qui non può che concludersi per il rigetto delle reciproche domande di addebito.
6 4. Per quanto riguarda il regime di affidamento dei figli ancora minorenni, va confermato l'affidamento condiviso, su cui le richieste delle parti convergono ed essendo lo stesso il regime più conforme agli interessi dei minori.
Come noto, l'affidamento condiviso - regime comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza attinenti la sfera personale e patrimoniale dei minori - deve essere inteso primariamente come diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Esso si pone come regola generale rispetto alla quale l'affidamento esclusivo costituisce eccezione solamente quando il primo risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Nel caso di specie non si ravvisano ragioni ostative al mantenimento dell'affidamento condiviso, anzi l'approfondimento peritale effettuato nel corso del giudizio ha evidenziato una capacità ed attitudine di ciascun genitore a svolgere il proprio ruolo ed a mantenere un rapporto equilibrato con i figli.
Il CTU, all'esito di una complessa e completa indagine – articolatasi in diversi incontri e colloqui, osservazioni cliniche e prove psicodiagnostiche – è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“Risposta al primo quesito
Considerazioni sullo stato psicologico e sulla personalità genitoriale Rispetto all'area individuale
NO : Il IG. è emotivamente stabile ed ha una buona capacità di Controparte_1 CP_1 adattamento all'ambiente. E' una persona che ha fiducia in sé stesso e negli altri e tende a mantenere buone relazioni interpersonali. E' responsabile, realista e disponibile al cambiamento. E' una persona equilibrata. Comunica apertamente le proprie emozioni e questo può essere utile nella crescita dei figli e nel saper “insegnare” a non reprimere le emozioni.
SI.ra : La IGnora ha una buona capacità di fiducia in sé e un buon Parte_1 Pt_1 adattamento all'ambiente seppur una personalità poco flessibile con un continuo bisogno di approvazione.
Risposta al secondo quesito:
Considerazioni sulle idoneità genitoriali: Non sono state rilevate sostanziali differenze tra i genitori rispetto alle capacità di offrire un contesto affettivamente ricco ed adeguato per i minori ed alla qualità di relazione. Entrambi i genitori hanno la capacità esercitare, nei confronti dei figli, il contenimento emotivo dei loro bisogni. La comunicazione tra i genitori appare attualmente problematica e risulta caratterizzata da tensione negli scambi comunicativi, queste tensioni si riflettono sulla crescita dei figli.
Risposta al terzo quesito :
7 I minori presentano risposte emotive adeguate all'età con un attaccamento sicuro verso gli adulti IGnificativi. Hanno una buona capacità di concentrazione ed è esclusa una iperattività. Buono è il comportamento collaborativo e pro-sociale con presenza di comprensione ed empatia. La qualità dell'attaccamento è di tipo sicuro, questo porta a pensare che in una situazione in cui si avverte una minaccia alla propria sicurezza il bambino si aspetta dai propria adulti IGnificativi una disponibilità
a venire in suo soccorso e capaci di dare risposte adeguate alle sue eIGenze ( es. nel test di Per_2
P.N. tavola Oca l'Adulto che libera il maialino dall'uccello cattivo). Un adattamento sicuro e mantiene una condizione stabile fra l'individuo ed il suo ambiente garantendo un equilibrio fra una condizione esterna di sicurezza ed una condizione interna di sentirsi sicuro, offrendo ai minori una formazione su di un percorso evolutivo ottimale.
Risposta al quarto quesito:
La scrivente ha avuto contatti telefonici con l'assistente sociale del consultorio dove si sono svolti gli incontri tra il padre ed i figli . Allega Pec (N.3) della dott.ssa dove si evince che i minori Per_3
mostrano il desiderio sia di parlare con il padre che di trascorrere del tempo con lo stesso. Per
l'emergenza Covid 19 e per periodi di ferie della dott.ssa , unico operatore nel servizio a poter Per_3
visionare gli incontri, nel consultorio non è stato più possibile eseguire gli incontri in presenza ma gli stessi sono continuati in videochiamata. Va evidenziato che la IG.ra mostra difficoltà a Pt_1 lasciare i minori con il padre. Si nota un'assenza di disponibilità da parte della IG.ra ad Pt_1 un dialogo a impronta genitoriale con il IG. e l'azione di contrasto agli incontri (difficoltà CP_1
nello stabilire le videochiamate e i frequenti malanni della IG.ra hanno fatto si che il non CP_1
vedesse i figli per gli auguri di Natale presso il Consultorio dove la dott.ssa si era messa a Per_3
disposizione seppur in ferie).
Risposta al quinto quesito:
L'elevata conflittualità esistente nella coppia genitoriale può far scaturire una incapacità genitoriale intesa come impedimento di applicazione della regola ossia il bisogno dei minori di
“accedere” all'altro genitore.
La scrivente suggerisce, in relazione a questo quesito posto dalla S.V., un percorso di terapia di coppia genitoriale, dove ognuno venga aiutato ad analizzare e valutare la propria posizione all'interno della coppia genitoriale staccandosi dalla coppia intesa come partners. La suddetta psicoterapia dovrebbe accompagnare entrambi i genitori a compiere scelte consapevoli e condivise rispetto al futuro dei minori.
Risposta al sesto quesito
I minori, in questo loro specifico momento evolutivo, hanno la necessità ed il bisogno di essere accuditi, cresciuti ed educati da entrambi i genitori in egual misura. Per tale motivo la scrivente,
8 sempre nell'interesse dei minori, suggerisce un affido condiviso affinché sia possibile per gli stessi e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i parenti ascendenti di ciascun ramo genitoriale”
Le conclusioni, congruamente motivate, prive nella sostanza di vizi logici e non discordanti con le relazioni dei servizi sociali, vengono condivise dal Tribunale.
La validità delle valutazioni e conclusioni del ctu non è minata dalle osservazioni del ctp di parte ricorrente che ha rappresentato una diversa, anzi opposta, personalità del resistente sulla base di una alternativa interpretazione dei test somministrati, in particolare di quello grafico (non accompagnata peraltro dal rilievo di errori metodologici in cui sarebbe incorso il CTU). E ciò per una serie di ragioni: ai predetti test non si può affidare una validità diagnostica predittiva oggettiva ed univoca, ma risentono di variabili e sono complementari ad altri esami e strumenti di valutazione;
le valutazioni del ctp sono incentrate unicamente sulla personalità del resistente, non si focalizzano sull'aspetto centrale della personalità dei minori e della relazione tra gli stessi ed il padre, e su come le descritte caratteristiche del padre si riverberano in concreto sulla relazione con i figli.
Non è preclusiva all'affidamento condiviso la accesa conflittualità e la profonda incomunicabilità tra le parti. Anzi, in presenza di una perdurante conflittualità tra i coniugi, tra i quali non risultano esserci contatti e dialogo, l'affidamento esclusivo indurrebbe inevitabilmente ad escludere del tutto l'altro genitore dalle scelte di vita dei minori, fino a pregiudicare definitivamente gli stessi nel proprio diritto di mantenere un equilibrato rapporto continuativo e di ricevere affetto e cure da entrambi i genitori.
Ciò nondimeno, è opportuno esortare le parti, ciascuno per la propria parte di responsabilità, a rendere effettiva la condivisione della genitorialità, ponendo in essere –al di là delle manifestate buone intenzioni e sempre nell'interesse primario dei minori – un atteggiamento propositivo ed uno sforzo proficuo che predisponga all'incontro dei figli con l'altro genitore, tenendo conto della delicata età adolescenziale dei figli e della necessità della quotidiana presenza di entrambi i genitori.
Non è superfluo rammentare che in un regime “ideale” di affidamento condiviso – conforme a quello tipizzato dal legislatore - devono essere i genitori stessi ad adattare, di volta in volta, le prescrizioni ed i provvedimenti alle eIGenze dei minori, scegliendo di comune accordo la soluzione che in quel momento realizza l'interesse dei figli stessi. Il provvedimento giudiziale interviene in via sussidiaria e solo nella misura in cui i genitori si dimostrino incapaci di giungere ad una soluzione concordata.
Resta ferma la collocazione prevalente dei minori presso la madre, non essendoci alcun elemento di novità, allo stato, che suggerisca una modifica delle condizioni già in atto. Non può accogliersi, quindi, la richiesta del padre volta alla collocazione dei figli presso il proprio domicilio. Val la pena di evidenziare che i figli sono oramai in età adolescenziale, in grado quindi di poter esprimere le loro eIGenze e preferenze. La richiesta di diversa collocazione degli stessi avrebbe necessariamente
9 richiesto a supporto una manifestazione di volontà dei figli in tale direzione, elemento questo che non
è stato neanche prospettato dal richiedente.
Per ciò che concerne la disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, le risultanze dell'istruttoria svolta non hanno fatto emergere elementi pregiudizievoli ostativi all'adozione di un regime ordinario di frequentazione dei figli con il genitore non collocatario, sicchè – al fine precipuo di salvaguardare e favorire il rapporto con il medesimo ed affinchè i minori possano sentire entrambe le abitazioni dei genitori come il proprio ambiente domestico e luogo di esplicazione di vita familiare
- a parziale modifica dell'ordinanza attualmente regolatrice del diritto di visita, va disposto che i figli a fine settimana alterni pernottino presso l'abitazione del padre.
Pertanto il diritto di visita del padre verrà esercitato nel seguente modo:
- due volte a settimana nelle giornate del mercoledì e del venerdì dalle ore 17 alle ore 20, nonché a settimane alterne potrà tenere con sé i minori nei giorni di sabato e domenica con inizio alle 17 di sabato e fino alle 20 di domenica, con facoltà di pernottamento dei minori presso la sua abitazione;
-durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere un periodo di 15 giorni continuativi con i figli in un periodo tra luglio ed agosto da concordare con la madre almeno 30 giorni prima;
- quanto alle festività di Natale e Capodanno ciascun genitore potrà trascorrerle, con previsione di alternanza e ad anni alterni, con i figli in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, potrà trascorrere con essi il giorno di Capodanno e viceversa;
medesima regolamentazione si avrà per le vigilie delle indicate festività, nonché per quelle pasquali (il genitore che non terrà i figli la domenica di Pasqua, trascorrerà con essi il lunedì dell'Angelo).
Ove possibile e concretamente fattibile, è auspicabile che i genitori nell'organizzazione e pianificazione delle frequentazioni con i figli, rispettino anche le eIGenze e preferenze degli stessi, attesa l'età degli stessi.
Il corso del procedimento ha evidenziato, in realtà, un quadro non facile di gestione dei figli, in particolare per ciò che riguarda l'esercizio delle modalità di affidamento, causato dall'accesa conflittualità, dalla mancanza di comunicazione e da una sfiducia sulle altrui attitudini genitoriali, sfociante in condotte ed atteggiamenti ostili ed ostruzionistici che hanno reso necessario il monitoraggio dei servizi sociali e l'espletamento di una consulenza tecnica. Sebbene il collegio giudicante non possiede informazioni attuali né recenti circa l'evolversi dei rapporti, essendo le ultime relazioni dei servizi sociali risalenti all'anno 2021 e così anche la relazione peritale, da quanto rappresentato dai procuratori delle parti nei rispettivi atti conclusivi e verbalmente all' udienza di precisazioni delle conclusioni, il clima di conflittualità e gli atteggiamenti di recriminazioni e di diffidenza sembrano permanere.
10 Appare quindi opportuno, fintanto che i genitori non diano manifestazione di un intento se non di collaborazione quanto meno di non opposizione nella gestione dei figli, mantenere il coinvolgimento dei servizi sociali, i quali sono invitati a monitorare periodicamente, per un periodo non inferiore a
8 mesi, se la frequentazione dei figli con i genitori avvenga serenamente e se vi sia rispetto da parte dei genitori delle prescrizioni, invitandoli a segnalare eventuale criticità all'autorità giudiziaria minorile competente per territorio.
5. Quanto, infine, agli aspetti patrimoniale, nel giudizio non sono emersi sufficienti elementi per una diversa valutazione rispetto alla fase presidenziale, pertanto si conferma l'obbligo del di CP_1 corrispondere alla moglie un contributo mensile per il mantenimento dei minori pari a € 375,00, per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 70% ed un contributo mensile in favore della moglie pari ad € 250,00.
Il fatto della stabile occupazione lavorativa della moglie è una mera asserzione fatta peraltro in comparsa conclusionale e sfornita di qualunque supporto probatorio.
Resta ferma l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, con la quale i figli prevalentemente convivono.
La richiesta di addebito diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del CP_1
deve, allo stato, rigettarsi non essendo state provate condotte tali da far ritenere fondato il timore di futuri inadempimenti.
La domanda di divisione dell'immobile di restituzione delle somme relative alle spese affrontate dal per la ristrutturazione della casa coniugale sono inammissibili nel presente giudizio, non CP_1
sussistendo alcun nesso di accessorietà-dipendenza delle stesse rispetto alla domanda di separazione.
La natura delle questioni trattate e il contenuto della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in misura uguale
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] l'[...], autorizzandoli per l'effetto a Controparte_1
vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
b) rigetta le domande di addebito formulate dai entrambe le parti;
c) dispone il regime di affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale;
11 d) dispone la seguente disciplina del diritto di frequentazione del padre: due volte a settimana nelle giornate del mercoledì e del venerdì dalle ore 17 alle ore 20, nonché a settimane alterne potrà tenere con sé i minori nei giorni di sabato e domenica con inizio alle ore 17 di sabato e fino alle 20 di domenica con facoltà di pernottamento dei minori presso la sua abitazione.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere un periodo di 15 giorni continuativi con i figli in un periodo tra luglio ed agosto da concordare con la madre almeno 30 giorni prima.
Quanto alle festività di Natale e Capodanno ciascun genitore potrà trascorrerle, con previsione di alternanza e ad anni alterni, con i figli in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, potrà trascorrere con essi il giorno di
Capodanno e viceversa;
medesima regolamentazione si avrà per le vigilie delle indicate festività, nonché per quelle pasquali (il genitore che non terrà i figli la domenica di Pasqua, trascorrerà con essi il lunedì dell'Angelo);
e) dispone che i servizi sociali vigilino periodicamente, per un periodo non inferiore a 8 mesi, se la frequentazione dei figli con i genitori avvenga serenamente e se vi sia rispetto da parte dei genitori delle prescrizioni, invitandoli a segnalare eventuale criticità all'autorità giudiziaria minorile competente per territorio;
f) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla un contributo mensile per CP_1 Pt_1 il mantenimento dei minori pari a € 375,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 70%, ed un contributo mensile in favore della moglie pari ad € 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie in favore dei figli concordate e documentate.
g) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
Compensa le spese processuali e pone a carico di entrambe le parti, in misura uguale, le spese di ctu.
Così deciso in Vibo Valentia, il 30.05.2025
Il Presidente est
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
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