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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 195/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1095/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 1004.2024 e notificata il
15.04.2024, pendente tra
in proprio e quale rappresentante legale della Parte_1 [...]
domiciliata in Bari presso l'avv. Luigi Attilio Cosentino dal quale è CP_1
rappresentata e difesa;
appellante e
Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso il suo Ufficio
[...]
Legale, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Mancarelli dell'Ufficio Legale dell'Ente;
appellata
All'udienza del 9.05.2025, sentiti i difensori, la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Taranto depositato il 19.01.2023 in Parte_1
1 proprio e quale rappresentante legale della ha proposto Controparte_1 opposizione all'ordinanza n.653/2022 della di del Parte_2 Pt_2
4.03.2021 con cui detto ente le ha ingiunto il pagamento della sanzione per l'importo complessivo di € 20.000,00 e applicata la sanzione accessoria della confisca, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art.4 c. 49 bis L 24.12.2003 n. 350 per aver importato attraverso la di 170 rotoli di “tessuto non tessuto” (NT) CP_2 Pt_2
“con la dicitura Made in Italy posta come scritte continue tra loro perpendicolari in modo da formare una decorazione a forma di riquadri”.
Costituitasi la Camera di Commercio contestando la fondatezza della opposizione, con la sentenza appellata il Tribunale di Taranto ha rigettato la opposizione.
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 nella qualità in atti, ha Parte_1
proposto appello. Si è costituita la contestandone la Parte_2
fondatezza.
Con il primo motivo di appello la allega la falsa applicazione dell'art.4 c. 49 Pt_1
bis L 24.12.2003 n.350 in cui sarebbe incorso il tribunale non considerando che il
“tessuto non tessuto” (NT) era destinato ad essere lavorato (con almeno due fasi: il taglio e la cucitura) e trasformato in Italia (per la produzione di poltrone e divani), circostanza rilevante per la determinazione dell'origine dello stesso e tale da farlo ritenere di origine italiana, ai sensi dell'art 60 Codice Doganale dell'Unione (CDU),
a prescindere dalla natura del NT di “prodotto finito” o meno. In sostanza, sembra che per la la destinazione del prodotto alla trasformazione in Italia, dopo Pt_1
l'importazione, escluderebbe la fallacia della indicazione (“Made in Italy”) dell'origine italiana per cui è stata accertata la violazione amministrativa.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Pur stabilendo l'art.60 CDU che le merci alla cui produzione contribuiscono più paesi sono considerate originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione e lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, si ritiene che per “ultima trasformazione”, rilevante per l'individuazione del paese di origine
2 del prodotto, debba intendersi l'ultima trasformazione subita dal prodotto importato prima dell'importazione e non la trasformazione prevista dopo l'importazione (cioè la realizzazione di divani e di poltrone alla quale sarebbe servito nel caso in esame il
NT).
Sotto il profilo letterale, infatti, si rileva che l'art. 60 CDU non fa riferimento alla ulteriore trasformazione del prodotto prevista per il futuro ma all'ultima trasformazione subita. E poiché l'origine del prodotto rileva al momento della importazione in Italia, con riferimento a tale momento occorre individuare l'ultima trasformazione.
Prescindendo la tutela dell'origine del prodotto prevista dall'art.4 commi 49 e 49 bis
L n. 350/2003 dalla natura finita o non finita del prodotto, posto che la tutela dell'origine non è limitata dalle legge al prodotto finito e che pertanto l'art. 49 su citato vieta che qualsiasi prodotto, anche non finito, entri in Italia con indicazioni di origine false o fallaci (art.4 c.49 L n. 350/2003) o con un marchio che induca il consumatore a ritenere erroneamente la merce di origine italiana (art.4 c. 49bis L. n.
350/2003), per ultima trasformazione deve intendersi l'ultima che precede la importazione.
Tale interpretazione appare del resto conforme alle esigenze di tutela degli operatori economici e dei consumatori, che sussistono anche con riferimento ai prodotti non finiti, avendo gli operatori commerciali e i consumatori interesse a conoscere pure l'origine delle componenti del prodotto finito.
Ciò ritenuto, consegue che anche il NT (pur destinato alla trasformazione dopo la importazione) importato dalla soggetto alla disciplina Controparte_1 di cui all'art. 4 commi 49 e 49 bis L 24.12.2003 n.350, sicuramente non poteva dirsi di origine italiana essendo stato (circostanza pacifica tra le parti) prodotto in Turchia.
Con il secondo motivo di appello la allega la falsa applicazione dell'art. 4 c. Pt_1
49 bis L 24.12.2003 n.350 in cui sarebbe incorso il tribunale anche per non aver considerato l'efficacia “scriminante” che avrebbe dovuto attribuirsi ex lege (art.4
c.49 bis su citato) all'attestazione accompagnante il prodotto e contenente le informazioni (nota informativa) sull'origine estera del NT che sarebbero state rese
3 nella successiva commercializzazione del prodotto. A dire della appellante, il tribunale non aveva il potere di valutare l'idoneità o meno della attestazione al fine di escluderne l'efficacia scriminante, derivando questa dalla legge.
Il motivo di appello non è fondato.
Premesso brevemente che con l'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione la non ha contestato l'applicabilità al caso in esame dell'art.4 c. 49bis L n. Pt_1
350/2003 ma solo invocato l'efficacia scriminante (a suo dire esclusa illegittimamente ed erroneamente dal tribunale) della detta attestazione, ritenuto pertanto di doversi attenere al motivo di opposizione nei limiti in cui è stato formulato dalla pur ammettendo che in astratto il giudice non può disattendere Pt_1
l'efficacia scriminante dell'attestazione contenente le informazioni da rendere nella fase della commercializzazione in ordine all'origine effettiva del prodotto, si ritiene che nel caso in esame l'attestazione allegata dalla alla dichiarazione doganale Pt_1
di importazione non possa avere efficacia scriminante perché proveniente dalla e non dal titolare o dal licenziatario del marchio (così Controparte_1
come segnalato alle parti in udienza), come previsto dall'art. 4 c. 49 bis cu citato, a norma del quale la detta attestazione dev'esser “resa da parte dal titolare o dal licenziatario del marchio” ed accompagnare la merce nell'importazione e nella esportazione. E anche nella circolare del MEF (richiamata anche da quella della
Contr
) prodotta dalla stessa opponente e da questa richiamata a conferma della efficacia scriminante della stessa, il modello ivi allegato dell'attestazione suddetta prevedeva la dichiarazione a nome del titolare del marchio o del licenziatario o del loro rappresentante legale.
Nel caso in esame l'attestazione, diversamente, risulta essere stata sottoscritta dalla
(v. copia prodotta dall'appellante) che non risulta essere Controparte_1
licenziataria e titolare del marchio, né essere la rappresentante del titolare o licenziatario del marchio.
Con il terzo motivo di appello la allega il difetto di motivazione in cui sarebbe Pt_1
incorso il tribunale non motivando in ordine alla quantificazione della sanzione operata dalla Camera di Commercio nel doppio del minimo edittale e al motivo di
4 opposizione fondato dalla sul difetto di motivazione della ordinanza sul punto Pt_1
e sull'eccessività della sanzione comminata, date l'assenza di precedenti della Pt_1
la sua collaborazione e la sua buona fede.
Il motivo di appello è condivisibile in quanto il tribunale ha confermato l'entità della sanzione comminata, senza motivare alcunché e senza pronunciarsi sul detto motivo di opposizione. Stante la natura devolutiva dell'appello, tuttavia, il motivo di opposizione va esaminato e motivato in questo grado.
Il tribunale, in effetti, analogamente a quanto fatto dall'autorità nell'ordinanza opposta, ha del tutto omesso di valutare i criteri di determinazione della sanzione stabiliti dall'art.11 L 24.11.1981 n.689, in particolare la personalità del trasgressore e la gravità del fatto.
In ordine alla personalità dell'autore, si rileva che non risultano precedenti specifici commessi dalla Pt_1
In ordine alla gravità del fatto, non può non rilevarsi che, come allegato nell'atto di opposizione, la è stata collaborativa avendo nella dichiarazione doganale Pt_1 dichiarato l'origine estera del prodotto e avendo esibito spontaneamente all'Autorità doganale (come da questa ammesso nel verbale di sequestro) la documentazione allegata alla dichiarazione di importazione. Tale condotta denota la natura colposa e non dolosa dell'illecito.
A conferma di tale conclusione si rileva che la pur facendo parte il NT Pt_1
sequestrato di una più grande fornitura, non risulta aver tentato di celare il NT con l'indicazione “Made in Italy”.
L'assenza di precedenti, la collaborazione della agli accertamenti e la natura Pt_1 colposa dell'illecito inducono a ritenerlo non grave e a giustificare l'irrogazione della sanzione nella misura minima di € 10.000,00.
L'accoglimento dell'appello con riferimento all'entità della sanzione e la nuova regolamentazione delle spese di lite di primo grado comportano l'assorbimento del quarto motivo di appello relativo all'applicazione della regola della soccombenza operata dal tribunale, applicazione ivi contestata dalla perché a suo dire non Pt_1
5 considerate dal tribunale la specificità della materia e la opinabilità delle questioni giuridiche.
Nelle memorie scritte conclusive depositate il 28.03.2025 la ipotizza che il Pt_1
fatto contestatole non integrerebbe l'illecito amministrativo di cui all'art. 4 c. 49bis ma rientrerebbe nella fattispecie di reato di cui all'art. 4 c. 49 L. n. 350/2003, che pertanto tale violazione sarebbe “fuori dalla competenza della amministrazione resistente, non rappresentando una fattispecie amministrativa”.
La tesi non è infondata in quanto, essendo l'illecito contestato consistito nello aver introdotto un prodotto con la dicitura falsa “Made in Italy”, parrebbe in effetti rientrare nella fattispecie di reato di cui al citato comma 49 piuttosto che nell'ipotesi di cui al comma 49bis, ma il motivo di lagnanza è tardivo.
Sostenendo infatti che la P.A. non aveva la “competenza” in ordine al fatto contestato in quanto questo avente natura penale, la allega nella sostanza il difetto in Pt_1 concreto dei presupposti per la contestazione da parte della P.A. dell'illecito amministrativo, cioè il vizio di carenza in concreto del potere sanzionatorio. Tale vizio, rientrante nella categoria della violazione di legge e distinto dal difetto assoluto di attribuzione costituente causa di nullità dell'atto amministrativo (v. art. 21 septies
L 7.08.1990 n.241), costituendo motivo di annullamento dell'atto sanzionatorio e non di nullità (in tal senso, per la distinzione tra il difetto assoluto di attribuzione a cui seguirebbe la nullità dell'atto amministrativo e la carenza di potere in concreto a cui ne seguirebbe l'annullabilità, cfr. Cons. Stato 30.08.2013 n. 4323, Cons. Stato
26.08.2014 n. 4281), andava tuttavia fatto valere nel termine di cui all'art.6 c.6 D.Lg.
1°.09.2011 n.150 con l'atto di opposizione. Essendo stato dalla allegato solo Pt_1 nel procedimento di appello, non può che rilevarsene l'inammissibilità per tardività.
Neppure può in questa sede provvedersi in ordine alla ripetizione eventuale di somme versate dalla in quanto, pur facendo la Controparte_1 Pt_1 riferimento nelle conclusioni dell'appello a “ogni conseguenza in ordine …. alla restituzione delle somme versate”, non vi è una espressa e specifica domanda di accertamento di un obbligo restitutorio o di condanna in tal senso della Parte_2
[...]
6 Resta assorbita ogni altra questione.
La soccombenza reciproca, in primo grado per l'accoglimento parziale della opposizione alla sanzione amministrativa e in secondo grado per l'accoglimento parziale dell'appello, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.
1095/2024 del Tribunale di Taranto proposto da in proprio e quale Parte_1
rappresentante legale della nei confronti della Controparte_1 [...]
di - , con ricorso depositato il 13.05.2024, così Parte_2 Pt_2 Pt_2
provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, accoglie nei limiti di cui in motivazione l'opposizione alla ordinanza n.2022/653 della di e riduce la Parte_2 Parte_2 sanzione ivi comminata ad € 10.000,00 oltre spese di notifica e maggiorazioni di legge;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 9.05.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 195/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1095/2024 del Tribunale di Taranto pubblicata il 1004.2024 e notificata il
15.04.2024, pendente tra
in proprio e quale rappresentante legale della Parte_1 [...]
domiciliata in Bari presso l'avv. Luigi Attilio Cosentino dal quale è CP_1
rappresentata e difesa;
appellante e
Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso il suo Ufficio
[...]
Legale, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Mancarelli dell'Ufficio Legale dell'Ente;
appellata
All'udienza del 9.05.2025, sentiti i difensori, la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Taranto depositato il 19.01.2023 in Parte_1
1 proprio e quale rappresentante legale della ha proposto Controparte_1 opposizione all'ordinanza n.653/2022 della di del Parte_2 Pt_2
4.03.2021 con cui detto ente le ha ingiunto il pagamento della sanzione per l'importo complessivo di € 20.000,00 e applicata la sanzione accessoria della confisca, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art.4 c. 49 bis L 24.12.2003 n. 350 per aver importato attraverso la di 170 rotoli di “tessuto non tessuto” (NT) CP_2 Pt_2
“con la dicitura Made in Italy posta come scritte continue tra loro perpendicolari in modo da formare una decorazione a forma di riquadri”.
Costituitasi la Camera di Commercio contestando la fondatezza della opposizione, con la sentenza appellata il Tribunale di Taranto ha rigettato la opposizione.
Con ricorso depositato in data 13.05.2024 nella qualità in atti, ha Parte_1
proposto appello. Si è costituita la contestandone la Parte_2
fondatezza.
Con il primo motivo di appello la allega la falsa applicazione dell'art.4 c. 49 Pt_1
bis L 24.12.2003 n.350 in cui sarebbe incorso il tribunale non considerando che il
“tessuto non tessuto” (NT) era destinato ad essere lavorato (con almeno due fasi: il taglio e la cucitura) e trasformato in Italia (per la produzione di poltrone e divani), circostanza rilevante per la determinazione dell'origine dello stesso e tale da farlo ritenere di origine italiana, ai sensi dell'art 60 Codice Doganale dell'Unione (CDU),
a prescindere dalla natura del NT di “prodotto finito” o meno. In sostanza, sembra che per la la destinazione del prodotto alla trasformazione in Italia, dopo Pt_1
l'importazione, escluderebbe la fallacia della indicazione (“Made in Italy”) dell'origine italiana per cui è stata accertata la violazione amministrativa.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Pur stabilendo l'art.60 CDU che le merci alla cui produzione contribuiscono più paesi sono considerate originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione e lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, si ritiene che per “ultima trasformazione”, rilevante per l'individuazione del paese di origine
2 del prodotto, debba intendersi l'ultima trasformazione subita dal prodotto importato prima dell'importazione e non la trasformazione prevista dopo l'importazione (cioè la realizzazione di divani e di poltrone alla quale sarebbe servito nel caso in esame il
NT).
Sotto il profilo letterale, infatti, si rileva che l'art. 60 CDU non fa riferimento alla ulteriore trasformazione del prodotto prevista per il futuro ma all'ultima trasformazione subita. E poiché l'origine del prodotto rileva al momento della importazione in Italia, con riferimento a tale momento occorre individuare l'ultima trasformazione.
Prescindendo la tutela dell'origine del prodotto prevista dall'art.4 commi 49 e 49 bis
L n. 350/2003 dalla natura finita o non finita del prodotto, posto che la tutela dell'origine non è limitata dalle legge al prodotto finito e che pertanto l'art. 49 su citato vieta che qualsiasi prodotto, anche non finito, entri in Italia con indicazioni di origine false o fallaci (art.4 c.49 L n. 350/2003) o con un marchio che induca il consumatore a ritenere erroneamente la merce di origine italiana (art.4 c. 49bis L. n.
350/2003), per ultima trasformazione deve intendersi l'ultima che precede la importazione.
Tale interpretazione appare del resto conforme alle esigenze di tutela degli operatori economici e dei consumatori, che sussistono anche con riferimento ai prodotti non finiti, avendo gli operatori commerciali e i consumatori interesse a conoscere pure l'origine delle componenti del prodotto finito.
Ciò ritenuto, consegue che anche il NT (pur destinato alla trasformazione dopo la importazione) importato dalla soggetto alla disciplina Controparte_1 di cui all'art. 4 commi 49 e 49 bis L 24.12.2003 n.350, sicuramente non poteva dirsi di origine italiana essendo stato (circostanza pacifica tra le parti) prodotto in Turchia.
Con il secondo motivo di appello la allega la falsa applicazione dell'art. 4 c. Pt_1
49 bis L 24.12.2003 n.350 in cui sarebbe incorso il tribunale anche per non aver considerato l'efficacia “scriminante” che avrebbe dovuto attribuirsi ex lege (art.4
c.49 bis su citato) all'attestazione accompagnante il prodotto e contenente le informazioni (nota informativa) sull'origine estera del NT che sarebbero state rese
3 nella successiva commercializzazione del prodotto. A dire della appellante, il tribunale non aveva il potere di valutare l'idoneità o meno della attestazione al fine di escluderne l'efficacia scriminante, derivando questa dalla legge.
Il motivo di appello non è fondato.
Premesso brevemente che con l'atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione la non ha contestato l'applicabilità al caso in esame dell'art.4 c. 49bis L n. Pt_1
350/2003 ma solo invocato l'efficacia scriminante (a suo dire esclusa illegittimamente ed erroneamente dal tribunale) della detta attestazione, ritenuto pertanto di doversi attenere al motivo di opposizione nei limiti in cui è stato formulato dalla pur ammettendo che in astratto il giudice non può disattendere Pt_1
l'efficacia scriminante dell'attestazione contenente le informazioni da rendere nella fase della commercializzazione in ordine all'origine effettiva del prodotto, si ritiene che nel caso in esame l'attestazione allegata dalla alla dichiarazione doganale Pt_1
di importazione non possa avere efficacia scriminante perché proveniente dalla e non dal titolare o dal licenziatario del marchio (così Controparte_1
come segnalato alle parti in udienza), come previsto dall'art. 4 c. 49 bis cu citato, a norma del quale la detta attestazione dev'esser “resa da parte dal titolare o dal licenziatario del marchio” ed accompagnare la merce nell'importazione e nella esportazione. E anche nella circolare del MEF (richiamata anche da quella della
Contr
) prodotta dalla stessa opponente e da questa richiamata a conferma della efficacia scriminante della stessa, il modello ivi allegato dell'attestazione suddetta prevedeva la dichiarazione a nome del titolare del marchio o del licenziatario o del loro rappresentante legale.
Nel caso in esame l'attestazione, diversamente, risulta essere stata sottoscritta dalla
(v. copia prodotta dall'appellante) che non risulta essere Controparte_1
licenziataria e titolare del marchio, né essere la rappresentante del titolare o licenziatario del marchio.
Con il terzo motivo di appello la allega il difetto di motivazione in cui sarebbe Pt_1
incorso il tribunale non motivando in ordine alla quantificazione della sanzione operata dalla Camera di Commercio nel doppio del minimo edittale e al motivo di
4 opposizione fondato dalla sul difetto di motivazione della ordinanza sul punto Pt_1
e sull'eccessività della sanzione comminata, date l'assenza di precedenti della Pt_1
la sua collaborazione e la sua buona fede.
Il motivo di appello è condivisibile in quanto il tribunale ha confermato l'entità della sanzione comminata, senza motivare alcunché e senza pronunciarsi sul detto motivo di opposizione. Stante la natura devolutiva dell'appello, tuttavia, il motivo di opposizione va esaminato e motivato in questo grado.
Il tribunale, in effetti, analogamente a quanto fatto dall'autorità nell'ordinanza opposta, ha del tutto omesso di valutare i criteri di determinazione della sanzione stabiliti dall'art.11 L 24.11.1981 n.689, in particolare la personalità del trasgressore e la gravità del fatto.
In ordine alla personalità dell'autore, si rileva che non risultano precedenti specifici commessi dalla Pt_1
In ordine alla gravità del fatto, non può non rilevarsi che, come allegato nell'atto di opposizione, la è stata collaborativa avendo nella dichiarazione doganale Pt_1 dichiarato l'origine estera del prodotto e avendo esibito spontaneamente all'Autorità doganale (come da questa ammesso nel verbale di sequestro) la documentazione allegata alla dichiarazione di importazione. Tale condotta denota la natura colposa e non dolosa dell'illecito.
A conferma di tale conclusione si rileva che la pur facendo parte il NT Pt_1
sequestrato di una più grande fornitura, non risulta aver tentato di celare il NT con l'indicazione “Made in Italy”.
L'assenza di precedenti, la collaborazione della agli accertamenti e la natura Pt_1 colposa dell'illecito inducono a ritenerlo non grave e a giustificare l'irrogazione della sanzione nella misura minima di € 10.000,00.
L'accoglimento dell'appello con riferimento all'entità della sanzione e la nuova regolamentazione delle spese di lite di primo grado comportano l'assorbimento del quarto motivo di appello relativo all'applicazione della regola della soccombenza operata dal tribunale, applicazione ivi contestata dalla perché a suo dire non Pt_1
5 considerate dal tribunale la specificità della materia e la opinabilità delle questioni giuridiche.
Nelle memorie scritte conclusive depositate il 28.03.2025 la ipotizza che il Pt_1
fatto contestatole non integrerebbe l'illecito amministrativo di cui all'art. 4 c. 49bis ma rientrerebbe nella fattispecie di reato di cui all'art. 4 c. 49 L. n. 350/2003, che pertanto tale violazione sarebbe “fuori dalla competenza della amministrazione resistente, non rappresentando una fattispecie amministrativa”.
La tesi non è infondata in quanto, essendo l'illecito contestato consistito nello aver introdotto un prodotto con la dicitura falsa “Made in Italy”, parrebbe in effetti rientrare nella fattispecie di reato di cui al citato comma 49 piuttosto che nell'ipotesi di cui al comma 49bis, ma il motivo di lagnanza è tardivo.
Sostenendo infatti che la P.A. non aveva la “competenza” in ordine al fatto contestato in quanto questo avente natura penale, la allega nella sostanza il difetto in Pt_1 concreto dei presupposti per la contestazione da parte della P.A. dell'illecito amministrativo, cioè il vizio di carenza in concreto del potere sanzionatorio. Tale vizio, rientrante nella categoria della violazione di legge e distinto dal difetto assoluto di attribuzione costituente causa di nullità dell'atto amministrativo (v. art. 21 septies
L 7.08.1990 n.241), costituendo motivo di annullamento dell'atto sanzionatorio e non di nullità (in tal senso, per la distinzione tra il difetto assoluto di attribuzione a cui seguirebbe la nullità dell'atto amministrativo e la carenza di potere in concreto a cui ne seguirebbe l'annullabilità, cfr. Cons. Stato 30.08.2013 n. 4323, Cons. Stato
26.08.2014 n. 4281), andava tuttavia fatto valere nel termine di cui all'art.6 c.6 D.Lg.
1°.09.2011 n.150 con l'atto di opposizione. Essendo stato dalla allegato solo Pt_1 nel procedimento di appello, non può che rilevarsene l'inammissibilità per tardività.
Neppure può in questa sede provvedersi in ordine alla ripetizione eventuale di somme versate dalla in quanto, pur facendo la Controparte_1 Pt_1 riferimento nelle conclusioni dell'appello a “ogni conseguenza in ordine …. alla restituzione delle somme versate”, non vi è una espressa e specifica domanda di accertamento di un obbligo restitutorio o di condanna in tal senso della Parte_2
[...]
6 Resta assorbita ogni altra questione.
La soccombenza reciproca, in primo grado per l'accoglimento parziale della opposizione alla sanzione amministrativa e in secondo grado per l'accoglimento parziale dell'appello, giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.
1095/2024 del Tribunale di Taranto proposto da in proprio e quale Parte_1
rappresentante legale della nei confronti della Controparte_1 [...]
di - , con ricorso depositato il 13.05.2024, così Parte_2 Pt_2 Pt_2
provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, accoglie nei limiti di cui in motivazione l'opposizione alla ordinanza n.2022/653 della di e riduce la Parte_2 Parte_2 sanzione ivi comminata ad € 10.000,00 oltre spese di notifica e maggiorazioni di legge;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 9.05.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
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